Articolo 30 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 29Articolo 31
Versione
24 novembre 1966
Art. 30. (Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad eseguire, per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.
L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui puo' assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione.
Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sara' approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966