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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/08/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Massimo Gullino Presidente
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 360/2021 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. ed ivi Parte_2 C.F._2 residenti in Vico Dittanio n° 3, elettivamente domiciliati in Messia via dei Mille n. 243 presso e nello studio dell'avv. Salvatore Stroscio Cod. Fisc. -pec: C.F._3 che li rappresenta e difende per procura in atti;
Email_1
APPELLANTI
CONTRO Contr di seguito, ), con sede legale a Roma in Controparte_1
Contr viale Altiero Spinelli n°30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario iscritto all'Albo dei Gruppi ANri presso la AN d'IT al n°1005, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società BNP Paribas S.A. - Parigi, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n°09339391006, capitale sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale a ministero Dott. Persona_1 in Roma con studio in via Cassiodoro n°1/A, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Repertorio n°3712, Raccolta n°1951, in data 5.2.2020, con sede legale a Roma in via Adolfo Ravà n°75, iscritta al Registro delle Controparte_3
Imprese di Roma codice fiscale e partita IVA n° REA n°1050629, capitale sociale € P.IVA_1
781.250,00 in possesso della licenza della Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 773/1931, in persona del Direttore dell' (codice fiscale: Parte_3 C.F._4
), come individuato con procura speciale a ministero del Dott. , Notaio in Roma,
[...] Persona_2
Repertorio n°2468, Raccolta n°301 del 28.4.2020 (doc. 1), la quale, con atto del 1° giugno 2021 iscritto l'8.6.2021, ha modificato la propria denominazione sociale in , Controparte_4 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore dall'avv. Francesco Namio del Foro di Palermo elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies
DL n°179/2012, così come introdotto dal DL n°90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 e 176 comma 2° c.p.c., Email_2 nonché dell'art. 4 D.Lgs. n°5/2003) ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge;
APPELLATA
con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_5
, per il tramite dalla procuratrice speciale in persona P.IVA_2 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Controparte_7
Piazza Diaz n. 5, C.F.: giusto atto ai rogiti del Notaio del 6 luglio P.IVA_3 Persona_3
2023 (Rep. n. 313569– Fasc. n. 43085) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi (c.f. C.F._5
), soci ed amministratori della società “ , con C.F._6 Controparte_8 sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. P.IVA_4 del 25 luglio 2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) (doc. 2), ed elettivamente Persona_4 domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_3 Email_4
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 727 emessa il 6.04.2021 dal Tribunale di Messina II sezione civile nel procedimento n. 4676/2014 R.G., notificata a mezzo pec il 15.04.2021
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “1) Accogliere le domande formulate con l'atto di citazione del 23 luglio 2014 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2) Disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, trattandosi di esecuzione che ha ad oggetto pagamento di interessi usurari non dovuti perché quantificati in violazione dell'art. 644 c.p.”- 3) Condannare la Cont convenuta al pagamento dei danni causati, per violazione dell'art. 167 legge n. 196/2003 per aver utilizzato i dati sensibili in suo possesso consegnati per la stipula dei due contratti di mutuo, in modo ritorsivo denunciando gli appellanti alle banche dati che attestano il merito creditizio del consumatore allo scopo di deteriorarlo facendoli risultare consumatori incapienti. 4) In caso di rinnovo della CTU verificare, per il mutuo stipulato il 2 dicembre 2005, che per l'importo di €
10.000,00 così come previsto nell'atto rogato dal Notaio , è stato corrisposto un doppio Per_5 interesse sull'importo di € 8.987,05. Per l'esattezza: gli interessi corrispettivi sono stati conteggiati tanto nel mutuo stipulato il 10 giugno 1998, quanto per quello stipulato il 2.12.2005; mentre la differenza € 1.012,95, impiegata per pagare il premio assicurativo e spalmata sulle rate del mutuo del 2 dicembre 2005, è solo interesse che andavano ad aggiungersi a quelli corrispettivi, non computati dal precedente CTU dott. , così come ritenuto dallo stesso Tribunale con Persona_6 affermazione di principio non impugnata che ha valore di giudicato interno a norma dell'art. 329 Cont c.p.c., mentre quanto trascritto e sottoscritto dalla nell'atto rogato il 2 dicembre 2005 ha valore revocatorio a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c.- 5) Condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio. “
Per l'appellata “chiede che respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa: 1) CP_2
Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto d'appello proposto da
e per l'evidente infondatezza prima facie dello stesso. 2) Parte_1 Parte_2
Comunque rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dagli appellanti.
3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
Per l'interveniente Si riporta “in toto agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta, chiedendo altresì che vengano mantenuti tutti gli atti e i documenti già depositati (ivi compresi i titoli esecutivi)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.8.2014, ed Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina, la Controparte_1
di seguito breviter
[...] CP_2
Premesso di avere stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo in data 10 giugno 1998, dell'importo di € 25.823,00 da estinguere in centoventi rate con piano di ammortamento alla francese,
e un contratto di mutuo in data 2 dicembre 2005, per l'importo di € 75.000,00, lamentavano, quanto al primo mutuo, l'illegittima applicazione dell'ammortamento alla francese in quanto non pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c.; quanto al secondo mutuo, l'applicazione di interessi corrispettivi e di mora
(12,30% e 12,80%) che sforavano il tasso soglia a quella data previsto dal Ministero del Tesoro
(7,50%) e che , pertanto, non erano dovuti a norma dell'art. 1815 c.c.
Deducevano, altresì, la mancata estinzione del mutuo stipulato il 10.06.1998, dato la banca convenuta, nello stipulare il mutuo del 2.12.2005, aveva distratto l'importo di €10.000,00, utilizzandolo a copertura di quello acceso in data 10.06.98, con la sommatoria d'interessi su interessi per legge vietata.
Chiedevano, pertanto, di “ridurre od abolire il debito degli istanti per effetto dei pagamenti eseguiti da sottrarre alla sola sorte capitale od a quella diversa somma che sarà determinata a seguito di perizia tecnico contabile che terrà conto delle norme citate.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 maggio 2015, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. poiché Controparte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e inattendibili in diritto.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
e disposto con ordinanza del 25.01.2017 l'espletamento di consulenza tecnica contabile , con sentenza n. 727 emessa il 6.04.2021 e pubblicata in pari data il Tribunale così statuiva:
“a) Rigetta tutte le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
b) Condanna e a pagare in solido le spese di lite nei confronti Parte_1 Parte_2 di che liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre accessori di CP_1 Controparte_1 legge;
c) Pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di Parte_1
e in solido, e ne ordina la rifusione in favore di parte convenuta, ove da
[...] Parte_2 questi anticipate”.
Con atto di citazione notificato in data 26.04.2021, ed risultati Parte_1 Parte_2 soccombenti all'esito del giudizio di primo grado, proponevano impugnazione avverso la sopra citata sentenza, chiedendone la riforma, per i motivi di cui infra.
Con comparsa di risposta depositata il 16.07.2021 si costituiva in giudizio eccependo CP_9 in via preliminare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 348 bis, comma 1
c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto con conferma delle statuizioni contenute nella pronuncia di prime cure e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii (udienze del 20.09.2021 e del 24.01.2022) dovuti al trasferimento del Consigliere relatore, all'udienza del 20.05.2022, la Corte , ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.05.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 27.02.2023 la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.Lgs. 149/2022, la causa veniva assegnata ad altro
Consigliere, il cui ruolo veniva successivamente congelato a causa del collocamento in quiescenza.
Con atto di intervento ex art. 111 del 07.11.2023 si costituiva per il tramite Controparte_5 dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, nella qualità di cessionaria del credito oggetto di causa riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla banca cedente.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta.
Successivamente, all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, in via preliminare, osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...] ex art. 348 bis c.p.c. è stata già disattesa dalla Corte con l'ordinanza del 20.05.2022. CP_9
§
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione di CP
, intervenuta nel presente grado quale successore a titolo particolare nel diritto controverso in
[...] virtù del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 15 Settembre 2023 ex Legge 30 aprile 1999
n. 130, come da avviso di pubblicazione pubblicato in G.U.
Nelle note di trattazione dell'11.10.2024, ossia quelle immediatamente successive all'intervento, gli appellanti hanno contestato sia l'esistenza della cessione , sia l'inclusione “dei crediti di cui al contratto di mutuo” ( rectius contratti ) nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione in blocco.
L'eccezione è fondata.
Occorre rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legitimatio ad causam per essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. 9692/2013)
In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass.
5857/2022; 24798/2020.
Al riguardo, occorre rammentare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione
, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass.
20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c.nè, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v Cass. 9412/2023)
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Invero, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass.civ. n.7944/2023
“Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione “
In tali casi , ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass.17944/2023
Orbene, nella specie, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente copia Controparte_5 della G.U.n. 112 del 23.09.2023 in cui , su istanza della medesima, è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto da di un insieme di crediti derivanti da Controparte_1 rapporti giuridici in relazione ai quali sono state fornite le seguenti informazioni orientative:“ crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento in varie forme tecniche (derivanti da rapporti di mutui fondiari, finanziamenti industriali, conti correnti, prestiti personali), originariamente stipulati tra il Cedente e la relativa clientela (i “Debitori Ceduti”) nel periodo compreso tra il 1973 e il 2019
e classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla AN d'IT ( cfr. , in particolare, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – “Matrice dei Conti”
e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate e integrate) (i “Crediti” i )”
Nessuna ulteriore documentazione ha prodotto a fronte della contestazione degli appellanti, che anche nelle note del marzo 2025 hanno insistito in tutte le domande e le eccezioni formulate negli atti e verbali di causa, così ribadendo, sebbene implicitamente, anche quella di difetto di legittimazione della pretesa cessionaria.
Vero è che l' eccezione in esame non è stata ribadita in modo esplicito in comparsa conclusionale.
Nondimeno, tale circostanza è priva di rilievo, non potendo, invero, ritenersi sintomatica della volontà degli appellanti di abbandonare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nell'ipotesi in cui (come nella specie) il procuratore della parte precisi le conclusioni in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte (tra le tante in tal senso si vedano
Cass. Civ. nn. 7404/2017; 409/2006; 5751/1990; 2466/1980).
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che, a fronte della contestazione anche dell'esistenza stessa del contratto di cessione, la documentazione prodotta sia insufficiente a dare prova della legittimazione della società interveniente.
L'onere della prova che incombeva sulla predetta aveva ad oggetto, innanzitutto, la stessa sussistenza del relativo contratto di cessione ( da provare tramite la produzione del contratto ed i suoi allegati ) oltre che l'inclusione dello specifico credito nel blocco dei rapporti ceduti, mentre l' avviso prodotto, pubblicato su istanza della stessa cessionaria, integrando una comunicazione della stessa parte , risulta all'evidenza insufficiente a dar prova della cessione.
Né, tantomeno, la valenza indiziaria , che può riconnettersi a tale avviso, nella specie, risulta suffragata da altri elementi. La Corte non ignora che al richiamato insegnamento giurisprudenziale (più rigoroso in punto di prova), invalso da ultimo nell'interpretazione del Giudice nomofilattico, si è affiancato altro orientamento meno rigido, secondo cui in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così
Cass. Civ. n. 4277/2023; in senso conforme Cass. Civ. n. 31188/2017).
Tuttavia, anche applicando tale indirizzo , la conclusione non muterebbe, non consentendo la produzione documentale della società intervenuta di verificare l'esatta corrispondenza dei crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti con quelli rientranti nell'ambito dell'operazione di cessione .
Se, per vero, può ritenersi pacifico che i crediti in questione derivino da mutui originariamente stipulati tra la cedente e gli odierni appellanti “nel periodo compreso tra il 1973 e il CP_9
2019”, ciò che manca del tutto è, però, la prova – e ancor prima l'allegazione- che essi siano stati
“classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla AN d'IT ( cfr. , in particolare, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – “Matrice dei Conti”
e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate e integrate))”
Ne discende che, non avendo fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova della Controparte_5 propria legittimazione quale successore a titolo particolare del diritto controverso , l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
Resta, evidentemente, ferma la legittimazione di da ritenersi, allo stato delle attuali CP_9 risultanze, titolare dei crediti derivanti dai mutui oggetto di causa.
§
2.-Ciò posto e venendo al merito del gravame, con il primo motivo , svolto sotto la rubrica
“violazione dell'art. 1283 c.c. e conseguente violazione dell'art. 644 c.p. con il computo d'interessi su interessi perché il mutuo stipulato il 2 dicembre 2005 estingueva il primo mutuo stipulato per dieci anni, il 10 giugno 1998” , gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il mutuo stipulato in data 10 giugno 1998 fosse stato estinto “a seguito della disposizione Cont del bonifico bancario, … conseguenza dell'operazione finanziaria … svolta dalla in data 2 dicembre 2005” ed, altresì, escluso che vi fosse prova della dedotta distrazione da parte dell'istituto di credito.
Assumono, in proposito, che il primo giudicante non aveva considerato la “confessione giudiziale” resa da nell'atto pubblico ai rogiti del Notaio del 2 dicembre 2005 in merito CP_9 Per_5 all'estinzione del mutuo residuo con parte del netto ricavo di quello successivo del 2 dicembre 2005
, a riprova del collegamento tra i due contratti.
Con l'importo di € 10.000,00 la banca aveva, infatti, estinto il residuo dare del mutuo del 10 giugno
1998, pagando la somma dovuta per assicurare il credito € 8.987,05+€ 1.012,95 e così facendo non solo “aveva distratto” l'importo occorrente ad estinguere il mutuo, ma utilizzato una parte delle risorse per pagare l'assicurazione stipulata nell'esclusivo interesse della stessa mutuante .
§
Il motivo è infondato e frutto dell'erronea interpretazione dell'atto pubblico.
Giova premettere , in punto di fatto, che in data 2.12.2005 i sigg. hanno stipulato Controparte_10 con un secondo contratto di mutuo ai sensi dell'art. 38 ss. T.U.B., per l'importo di € CP_11
75.000,00, da corrispondersi in due quote, una di € 10.000,00 e l'altra di € 65.000,00.
In seno all'atto pubblico - come, peraltro, evidenziato dagli stessi appellanti - la aveva Parte_1 garantito la libera e piena proprietà degli immobili sottoposti all'ipoteca a favore della mutuante e l'inesistenza sugli stessi di altri vincoli o gravami di qualsiasi specie, “ ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Messina l'11 giugno 1998 ai nn.ri 12064/1310 a favore della Controparte_1
e contro ” e precisava che “ il mutuo residuo sarà estinto con parte del netto Parte_1 ricavo”.
E' evidente come tale dichiarazione di intenti , riferibile alla , non possa integrare gli Parte_1 estremi di una confessione (men che mai giudiziale) della predetta mutuante.
Va, altresì, considerato che ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per
"fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge. (Cass. civ. n. 16669/2024)
Nel caso di specie, la dichiarazione in questione non ha ad oggetto un fatto sfavorevole alla , Parte_1 risultando , al contrario, del tutto in linea con gli interessi della medesima.
E', infatti, pacifico - non risultando la deduzione di smentita da alcuna contraria CP_9 emergenza- che anche il mutuo del 2005 sia stato stipulato ex art. 38, primo comma, T.U.B. ed è noto che elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito sono, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di "finanziamenti a medio e lungo termine" e, dall'altro, la garanzia da
"ipoteca di primo grado su immobili", che si costituisce tramite concessione da parte del debitore
(art. 2741 cod. civ.) e successiva iscrizione da parte del creditore nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 cod. civ.), rivestendo tale iscrizione, come noto, natura costitutiva.
In tale situazione, è evidente l'interesse dei mutuatari di estinguere il primo mutuo anticipatamente rispetto alla scadenza naturale ( 31.07.2008), al fine di ottenere la cancellazione dell'originaria iscrizione ipotecaria gravante sull' immobile ex art. 38 cit. e rendere possibile le successive concessione ed iscrizione di garanzia ipotecaria (di primo grado ex art. 38 cit.) sul medesimo bene
.
E' pacifico che le somme oggetto del mutuo del 2005 siano state erogate e – in attuazione di quanto anticipato dalla - in parte utilizzate per l'estinzione di quello più risalente, ma tale Parte_1 circostanza non integra alcuna condotta distrattiva della banca, trattandosi di atto dispositivo del tutto legittimo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio di recente, hanno affermato che deve ritenersi valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cass.SS UU n. 5841/2025).
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, nel lamentare la violazione dell'art. 65, RD
30 gennaio 1941 n. 12, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato “che la giurisprudenza del Supremo Collegio a SS. UU. attribuirebbe agli interessi di mora valore risarcitorio, autorizzando l'Istituto mutuante a sforare il tasso soglia, contravvenendo il valore imperativo degli artt. 1 e 644 c.p.”
In particolare, si dolgono del riferimento a due pronunce della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un. - 19/10/2017, n. 24675 ; Cassazione civile sez. un. - 18/09/2020, n. 19597) non perfettamente sovrapponibili alla fattispecie oggetto del presente giudizio e lamentano che il decidente si “era permesso “ di contraddire la prima sentenza (n. 350 emessa il 9 gennaio 2013) emessa dalla Suprema Corte sull'usura bancaria ( e riportata quasi per esteso nell'atto di impugnazione).
Il motivo va esaminato congiuntamente al quinto motivo di gravame, con cui gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 1, 44, 644 e 644 ter c.p. in combinato disposto con l'art. 1815 c.c.
Evidenziano che i decreti ministeriali indicano relativamente ad ogni trimestre il tasso che per ogni singolo mutuo non deve essere sforato tanto nella promessa, quanto nella dazione e ciò con riferimento tanto agli interessi corrispettivi, quanto a quelli moratori .
Secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p. -continuano gli appellanti - qualunque somma corrispettiva di una prestazione di denaro o di qualunque altra utilità si computa a titolo d'interesse, ad eccezione delle somme corrisposte per imposte o tasse, e, pertanto, sono incluse le spese di assicurazione tanto del bene ipotecato, quanto dell'importo mutuato.
Aggiungono che, a norma dell'art. 1 c.p., l'art. 644 c.p. è norma imperativa, mentre a norma dell'art. 44 c.p. lo sforamento del tasso soglia, “ anche di una “nano” frazione di punto”, segna la consumazione del delitto con le conseguenze che ne derivano a norma dell'art. 1815 II comma c.c., sanzione civilistica introdotta con la legge n. 108/96.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ritengono “ inconfutabile” l'accertamento svolto dal c.t.u. in relazione ai tassi di interesse , sia moratori, sia corrispettivi, dei mutui oggetto di causa.
§
I motivi sono infondati.
Giova premettere, in punto di fatto, che il c.t.u. :
- in relazione al mutuo del 10 giugno 1998, ha espressamente concluso che gli interessi contrattualmente negoziati, sia corrispettivi che moratori, non presentavano carattere usurario al momento della stipulazione del contratto (v. pag. 11 della relazione peritale: “alla data di stipula il
TAEG relativo al tasso corrispettivo è pari al 7,377% a fronte di un tasso soglia pari al 12,435%. Il
TAEG relativo al tasso moratorio è pari al 8,998% a fronte di un tasso soglia pari al 12,435%.);
-in relazione al mutuo del 2 dicembre 2005 ha escluso lo sforamento del tasso soglia in ordine agli interessi corrispettivi (v.pag13 della relazione : “il TAEG relativo al tasso corrispettivo è pari al
5,059% a fronte di un tasso soglia pari al 7,500%”), mentre a conclusioni opposte è pervenuto quanto agli interessi moratori ( v. relazione peritale pag. 13 “TAEG relativo al tasso moratorio (…) pari al
7,748% a fronte di un tasso soglia pari al 7,500%”, mentre, in relazione al pagamento del residuo importo mutuato di € 65.000,00, il contratto (art. 3 bis) prevede un “TAEG relativo al tasso moratorio
(…) pari al 7,735% a fronte di un tasso soglia pari al 7,500%” ).
Il primo decidente ha, però, motivatamente disatteso siffatte conclusioni in merito all'usurarietà dei tassi moratori del mutuo contratto nel 2005 , richiamando, a sostegno del proprio convincimento, i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.19597/2020 ), ribaditi da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024).
Deve, invero, rammentarsi che gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante, mentre i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286).
Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità , in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché, come correttamente osservato dal primo decidente, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia deve essere risolto in modo differenziato.
Per i primi deve, ovviamente, tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 10 08/1996 e aversi, quindi, riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà.
Quanto agli interessi moratori , invece, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia del 2020 - sul cui solco si è poi posta la giurisprudenza successiva- , dopo aver precisato che anche a detti interessi si applica la disciplina antiusura, che intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, hanno affermato che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che, in questo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre , laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (Cass. Sez. U. cit;
Cass. civ. n.
31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024))
In forza di tali consolidati principi il primo decidente ha correttamente disatteso le conclusioni del c.t.u., quanto agli interessi moratori pervisti nel contratto di mutuo del 2005.
Ha, in particolare, rilevato che, secondo quanto previsto dal d.m. ratione temporis applicabile per il mese di dicembre 2005 , “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” ed ha conseguentemente ritenuto che il tasso di mora rilevato dal c.t.u. (7,748% e 7,735%), risultava inferiore rispetto al tasso soglia, calcolato secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale tramite l'applicazione della maggiorazione della percentuale media pari a 2,1%, .
Tale ragionamento è del tutto condivisibile , poiché conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità, al quale il Collegio intende assicurare continuità, non emergendo ragioni per dissentirne .
Va ricordato, in proposito, che, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis ", essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative.
Del resto, neanche gli appellanti sono stati in grado di indicare validi motivi per superare tale consolidato orientamento, limitandosi a richiamare il più risalente indirizzo, che il primo decidente si sarebbe permesso di contraddire.
A ciò aggiungasi che – come osservato dal primo decidente e neanche genericamente contestato dagli appellanti – che neanche risulta allegato il pagamento di interessi moratori durante la vigenza del rapporto negoziale e che, in proposito, (v. pag. 11 della relazione peritale) il c.t.u. ha osservato che gli “interessi moratori non sono quantificabili, non essendo lo scrivente a conoscenza dei ritardi nei pagamenti delle rate e/o delle quote interessi imputate ai singoli pagamenti”)
§
4.- Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono la violazione dell'art. 167 Legge n.
196/2003. Contr Sostengono che il mutuo stipulato con la il 10.06.98 per 10 anni da estinguere mediante il pagamento di n. 120 rate mensili, saldato dopo la rata n. 101 il 2 dicembre 2005 con bonifico del netto ricavo proveniente dal mutuo di € 75.000,00 con due linee di credito di € 10.000,00+65.000,00, era un' operazione illegittima, che violava l'art. 1283 c.c. Tale violazione, in particolare, discendeva dal computo degli interessi con il metodo alla francese, che comporta una capitalizzazione mensile.
Contestano, inoltre, il rigetto della domanda di equo indennizzo per la segnalazione ritorsiva alle banche dati, basato sulla ritenuta tardività della relativa formulazione.
Il primo decidente , infatti, non aveva considerato che la lamentata segnalazione si era verificata dopo l'instaurazione del giudizio e che la domanda era stata avanzata nei termini di modifica delle domande a norma dell'art. 183 c.p.c..
Inoltre, non aveva avuto “la sensibilità giuridica “di riconoscere che la vittima di un delitto non può incorrere in nessuna decadenza, con una tardiva denuncia trattandosi di reato perseguibile ex officio.
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili in cui si articola la doglianza.
Quanto al primo aspetto, va osservato che dall'analisi del contratto risulta che- come condivisibilmente affermato dal primo decidente e contrariamente da quanto assunto in questa sede dagli appellanti – “le parti hanno voluto (e sottoscritto) il documento allegato al mutuo recante la modalità dell'ammortamento del medesimo con il metodo alla francese e che i mutuatari espressamente si sono obbligati al pagamento di una rata mensile costante di £ 574,130 ciascuna dal
31 agosto 1998 al 31 luglio 2008”.
Può, pertanto, ritenersi che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo “sia pienamente rispettoso della volontà delle parti, come emergente dalla stessa lettera del negozio contrattuale (art.
6 del mutuo)”.
Deve, inoltre, richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende assicurare continuità, secondo cui tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (ex ultimis Cass.civ. n. 7382/2025).
Quanto, invece, al secondo aspetto della doglianza, ritiene la Corte del tutto condivisibile la valutazione di tardività della domanda.
La stessa, infatti, volta ad ottenere “ un equo indennizzo -art. 1226 c.c.- per l'illegittimo e ritorsivo Cont deterioramento del merito creditizio, causato dalla convenuta mutuante che iscriveva i mutuatari nelle liste dei debitori morosi, dal 2014 fino alla data dell'emittenda decisione” , è stata avanzata dagli allora attori solo con le note conclusive del 26.11.2020, ben oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c.., nel testo applicabile ratione temporis . Né tale tardività può essere rimossa in forza della perseguibilità d'ufficio del reato di querela, trattandosi, all'evidenza, di argomentazione che, pur corretta in diritto ( quanto al regime della perseguibilità del delitto) , rimane priva di conseguenze in sede civile.
La Corte ben conosce l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la proposizione al di fuori del detto termine preclusivo di domande volte a far valere un diritto diverso rispetto a quello originariamente azionato, a condizione che detto diritto presenti il carattere della teleologica
"complanarità", dovendo attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Cass.civ. n. 28873/24).
Tuttavia, nel caso in esame, anche a voler ritenere ammissibile la domanda tardivamente avanzata, dando per presente il carattere della fisiologica complementarietà , il contestato rigetto non potrebbe che essere confermato.
Il primo decidente, invero, ha posto a fondamento della statuizione non solo il rilievo della tardività della domanda ma, altresì, il difetto di prova sia dell'avvenuta segnalazione del nominativo dei mutuatari alla Centrale dei rischi, sia dell'asserito illegittimo comportamento da parte dell'istituto bancario sia, infine, del danno “che gli attori solamente genericamente allegano di aver subito”.
Ciò posto, è noto che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Cass.civ. n.3386/2011;Cass. civ. n. 3633/201)
E poiché, nella specie, a fronte delle plurime rationes decidendi, gli appellanti censurano solo la ritenuta tardività della domanda, ma nulla deducono a confutazione del difetto di prova, è evidente come la doglianza, nei termini in cui è stata formulata, non può condurre alla riforma in parte qua della sentenza impugnata.
§
5.- Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 25 Cost.
Sostengono che il processo de quo doveva essere deciso dal primo magistrato al quale era stato assegnato ed ammesso che , nel corso del giudizio fossero mutati leggi o indirizzo giurisprudenziale
, a norma dell'art. 11 preleggi dovevano essere applicate quelle originariamente vigenti.
Il primo decidente, secondo l'assunto degli appellanti, non avrebbe potuto rimettere in discussione il calcolo degli interessi , come eseguito dal c.t.u. e non contestato dal c.t.p. né sovvertire le risultanze tecniche concordando, invece, con la difesa della AN. Il motivo è infondato.
Deve, innanzitutto, precisarsi che il principio del giudice naturale precostituito per legge riguarda l'ufficio giudiziario e non la persona fisica del giudice.
In ogni caso, il mero avvicendamento di giudici diversi nella trattazione della causa e la designazione sostitutiva non incide assolutamente sul principio, vanamente richiamato dagli appellanti, che, peraltro, neanche allegano un' eventuale inosservanza delle previsioni tabellari.
Quanto al secondo profilo della doglianza in esame, va ricordato che il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (Cass. civ.n. 30733/2017; Cass. civ. n.17717/2014).
Ciò comporta che il Tribunale, non essendo vincolato dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u.,, ben poteva “rimettere in discussione“ il calcolo eseguito dall'ausiliario in merito agli interessi, che, nella specie, è stato correttamente e motivatamente disatteso
Il primo decidente, infatti, come già precedentemente esposto, ha ritenuto non condivisibile la valutazione del c.t.u. circa lo sforamento del tasso soglia quanto agli interessi moratori previsti per il mutuo del 2005, ma ciò ha fatto sulla base di una motivazione adeguata e condivisibile, poiché in linea con il granitico orientamento del Supremo Collegio.
§
Resta, a questo punto, da regolamentare le spese di lite.
La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata persona CP_12 del legale rappresentante pro tempore.
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile- complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Ai fini della liquidazione, deve includersi anche la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ.
Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, avuto riguardo alla marginalità del suo rilievo, va applicato, limitatamente ad essa, il valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Lo stesso vale per la fase decisoria attesa mancato deposito atti conclusivi
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 6.734,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Quanto, invece, a , per il tramite dalla procuratrice speciale CP Controparte_6
la declaratoria di inammissibilità dell'intervento comporta la condanna delle medesima al
[...] pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che, in applicazione dei parametri di cui sopra, si liquidano
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 360/2021 R.G.A. sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 727 emessa Controparte_1 il 6.04.2021 emessa il 03.10.2021 dal Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di , per il tramite della CP procuratrice speciale in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, per mancata prova della legittimazione processuale;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1 questo grado che liquida come in parte motiva;
4) condanna , per il tramite della procuratrice speciale CP Controparte_6 al pagamento in favore degli appellanti delle spese di questo grado che liquida come
[...] in parte motiva;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto ) del 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr. Massimo Gullino)
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Massimo Gullino Presidente
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 360/2021 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. ed ivi Parte_2 C.F._2 residenti in Vico Dittanio n° 3, elettivamente domiciliati in Messia via dei Mille n. 243 presso e nello studio dell'avv. Salvatore Stroscio Cod. Fisc. -pec: C.F._3 che li rappresenta e difende per procura in atti;
Email_1
APPELLANTI
CONTRO Contr di seguito, ), con sede legale a Roma in Controparte_1
Contr viale Altiero Spinelli n°30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario iscritto all'Albo dei Gruppi ANri presso la AN d'IT al n°1005, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società BNP Paribas S.A. - Parigi, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n°09339391006, capitale sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale a ministero Dott. Persona_1 in Roma con studio in via Cassiodoro n°1/A, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Repertorio n°3712, Raccolta n°1951, in data 5.2.2020, con sede legale a Roma in via Adolfo Ravà n°75, iscritta al Registro delle Controparte_3
Imprese di Roma codice fiscale e partita IVA n° REA n°1050629, capitale sociale € P.IVA_1
781.250,00 in possesso della licenza della Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 773/1931, in persona del Direttore dell' (codice fiscale: Parte_3 C.F._4
), come individuato con procura speciale a ministero del Dott. , Notaio in Roma,
[...] Persona_2
Repertorio n°2468, Raccolta n°301 del 28.4.2020 (doc. 1), la quale, con atto del 1° giugno 2021 iscritto l'8.6.2021, ha modificato la propria denominazione sociale in , Controparte_4 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore dall'avv. Francesco Namio del Foro di Palermo elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies
DL n°179/2012, così come introdotto dal DL n°90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 e 176 comma 2° c.p.c., Email_2 nonché dell'art. 4 D.Lgs. n°5/2003) ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge;
APPELLATA
con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_5
, per il tramite dalla procuratrice speciale in persona P.IVA_2 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Controparte_7
Piazza Diaz n. 5, C.F.: giusto atto ai rogiti del Notaio del 6 luglio P.IVA_3 Persona_3
2023 (Rep. n. 313569– Fasc. n. 43085) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi (c.f. C.F._5
), soci ed amministratori della società “ , con C.F._6 Controparte_8 sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. P.IVA_4 del 25 luglio 2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) (doc. 2), ed elettivamente Persona_4 domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_3 Email_4
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 727 emessa il 6.04.2021 dal Tribunale di Messina II sezione civile nel procedimento n. 4676/2014 R.G., notificata a mezzo pec il 15.04.2021
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “1) Accogliere le domande formulate con l'atto di citazione del 23 luglio 2014 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2) Disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, trattandosi di esecuzione che ha ad oggetto pagamento di interessi usurari non dovuti perché quantificati in violazione dell'art. 644 c.p.”- 3) Condannare la Cont convenuta al pagamento dei danni causati, per violazione dell'art. 167 legge n. 196/2003 per aver utilizzato i dati sensibili in suo possesso consegnati per la stipula dei due contratti di mutuo, in modo ritorsivo denunciando gli appellanti alle banche dati che attestano il merito creditizio del consumatore allo scopo di deteriorarlo facendoli risultare consumatori incapienti. 4) In caso di rinnovo della CTU verificare, per il mutuo stipulato il 2 dicembre 2005, che per l'importo di €
10.000,00 così come previsto nell'atto rogato dal Notaio , è stato corrisposto un doppio Per_5 interesse sull'importo di € 8.987,05. Per l'esattezza: gli interessi corrispettivi sono stati conteggiati tanto nel mutuo stipulato il 10 giugno 1998, quanto per quello stipulato il 2.12.2005; mentre la differenza € 1.012,95, impiegata per pagare il premio assicurativo e spalmata sulle rate del mutuo del 2 dicembre 2005, è solo interesse che andavano ad aggiungersi a quelli corrispettivi, non computati dal precedente CTU dott. , così come ritenuto dallo stesso Tribunale con Persona_6 affermazione di principio non impugnata che ha valore di giudicato interno a norma dell'art. 329 Cont c.p.c., mentre quanto trascritto e sottoscritto dalla nell'atto rogato il 2 dicembre 2005 ha valore revocatorio a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c.- 5) Condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio. “
Per l'appellata “chiede che respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa: 1) CP_2
Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto d'appello proposto da
e per l'evidente infondatezza prima facie dello stesso. 2) Parte_1 Parte_2
Comunque rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dagli appellanti.
3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
Per l'interveniente Si riporta “in toto agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta, chiedendo altresì che vengano mantenuti tutti gli atti e i documenti già depositati (ivi compresi i titoli esecutivi)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.8.2014, ed Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina, la Controparte_1
di seguito breviter
[...] CP_2
Premesso di avere stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo in data 10 giugno 1998, dell'importo di € 25.823,00 da estinguere in centoventi rate con piano di ammortamento alla francese,
e un contratto di mutuo in data 2 dicembre 2005, per l'importo di € 75.000,00, lamentavano, quanto al primo mutuo, l'illegittima applicazione dell'ammortamento alla francese in quanto non pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c.; quanto al secondo mutuo, l'applicazione di interessi corrispettivi e di mora
(12,30% e 12,80%) che sforavano il tasso soglia a quella data previsto dal Ministero del Tesoro
(7,50%) e che , pertanto, non erano dovuti a norma dell'art. 1815 c.c.
Deducevano, altresì, la mancata estinzione del mutuo stipulato il 10.06.1998, dato la banca convenuta, nello stipulare il mutuo del 2.12.2005, aveva distratto l'importo di €10.000,00, utilizzandolo a copertura di quello acceso in data 10.06.98, con la sommatoria d'interessi su interessi per legge vietata.
Chiedevano, pertanto, di “ridurre od abolire il debito degli istanti per effetto dei pagamenti eseguiti da sottrarre alla sola sorte capitale od a quella diversa somma che sarà determinata a seguito di perizia tecnico contabile che terrà conto delle norme citate.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 maggio 2015, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. poiché Controparte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e inattendibili in diritto.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
e disposto con ordinanza del 25.01.2017 l'espletamento di consulenza tecnica contabile , con sentenza n. 727 emessa il 6.04.2021 e pubblicata in pari data il Tribunale così statuiva:
“a) Rigetta tutte le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
b) Condanna e a pagare in solido le spese di lite nei confronti Parte_1 Parte_2 di che liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre accessori di CP_1 Controparte_1 legge;
c) Pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di Parte_1
e in solido, e ne ordina la rifusione in favore di parte convenuta, ove da
[...] Parte_2 questi anticipate”.
Con atto di citazione notificato in data 26.04.2021, ed risultati Parte_1 Parte_2 soccombenti all'esito del giudizio di primo grado, proponevano impugnazione avverso la sopra citata sentenza, chiedendone la riforma, per i motivi di cui infra.
Con comparsa di risposta depositata il 16.07.2021 si costituiva in giudizio eccependo CP_9 in via preliminare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 348 bis, comma 1
c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto con conferma delle statuizioni contenute nella pronuncia di prime cure e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii (udienze del 20.09.2021 e del 24.01.2022) dovuti al trasferimento del Consigliere relatore, all'udienza del 20.05.2022, la Corte , ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.05.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 27.02.2023 la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.Lgs. 149/2022, la causa veniva assegnata ad altro
Consigliere, il cui ruolo veniva successivamente congelato a causa del collocamento in quiescenza.
Con atto di intervento ex art. 111 del 07.11.2023 si costituiva per il tramite Controparte_5 dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, nella qualità di cessionaria del credito oggetto di causa riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla banca cedente.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta.
Successivamente, all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, in via preliminare, osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...] ex art. 348 bis c.p.c. è stata già disattesa dalla Corte con l'ordinanza del 20.05.2022. CP_9
§
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione di CP
, intervenuta nel presente grado quale successore a titolo particolare nel diritto controverso in
[...] virtù del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 15 Settembre 2023 ex Legge 30 aprile 1999
n. 130, come da avviso di pubblicazione pubblicato in G.U.
Nelle note di trattazione dell'11.10.2024, ossia quelle immediatamente successive all'intervento, gli appellanti hanno contestato sia l'esistenza della cessione , sia l'inclusione “dei crediti di cui al contratto di mutuo” ( rectius contratti ) nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione in blocco.
L'eccezione è fondata.
Occorre rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legitimatio ad causam per essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. 9692/2013)
In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass.
5857/2022; 24798/2020.
Al riguardo, occorre rammentare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione
, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass.
20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c.nè, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v Cass. 9412/2023)
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Invero, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass.civ. n.7944/2023
“Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione “
In tali casi , ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass.17944/2023
Orbene, nella specie, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente copia Controparte_5 della G.U.n. 112 del 23.09.2023 in cui , su istanza della medesima, è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto da di un insieme di crediti derivanti da Controparte_1 rapporti giuridici in relazione ai quali sono state fornite le seguenti informazioni orientative:“ crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento in varie forme tecniche (derivanti da rapporti di mutui fondiari, finanziamenti industriali, conti correnti, prestiti personali), originariamente stipulati tra il Cedente e la relativa clientela (i “Debitori Ceduti”) nel periodo compreso tra il 1973 e il 2019
e classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla AN d'IT ( cfr. , in particolare, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – “Matrice dei Conti”
e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate e integrate) (i “Crediti” i )”
Nessuna ulteriore documentazione ha prodotto a fronte della contestazione degli appellanti, che anche nelle note del marzo 2025 hanno insistito in tutte le domande e le eccezioni formulate negli atti e verbali di causa, così ribadendo, sebbene implicitamente, anche quella di difetto di legittimazione della pretesa cessionaria.
Vero è che l' eccezione in esame non è stata ribadita in modo esplicito in comparsa conclusionale.
Nondimeno, tale circostanza è priva di rilievo, non potendo, invero, ritenersi sintomatica della volontà degli appellanti di abbandonare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nell'ipotesi in cui (come nella specie) il procuratore della parte precisi le conclusioni in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte (tra le tante in tal senso si vedano
Cass. Civ. nn. 7404/2017; 409/2006; 5751/1990; 2466/1980).
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che, a fronte della contestazione anche dell'esistenza stessa del contratto di cessione, la documentazione prodotta sia insufficiente a dare prova della legittimazione della società interveniente.
L'onere della prova che incombeva sulla predetta aveva ad oggetto, innanzitutto, la stessa sussistenza del relativo contratto di cessione ( da provare tramite la produzione del contratto ed i suoi allegati ) oltre che l'inclusione dello specifico credito nel blocco dei rapporti ceduti, mentre l' avviso prodotto, pubblicato su istanza della stessa cessionaria, integrando una comunicazione della stessa parte , risulta all'evidenza insufficiente a dar prova della cessione.
Né, tantomeno, la valenza indiziaria , che può riconnettersi a tale avviso, nella specie, risulta suffragata da altri elementi. La Corte non ignora che al richiamato insegnamento giurisprudenziale (più rigoroso in punto di prova), invalso da ultimo nell'interpretazione del Giudice nomofilattico, si è affiancato altro orientamento meno rigido, secondo cui in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così
Cass. Civ. n. 4277/2023; in senso conforme Cass. Civ. n. 31188/2017).
Tuttavia, anche applicando tale indirizzo , la conclusione non muterebbe, non consentendo la produzione documentale della società intervenuta di verificare l'esatta corrispondenza dei crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti con quelli rientranti nell'ambito dell'operazione di cessione .
Se, per vero, può ritenersi pacifico che i crediti in questione derivino da mutui originariamente stipulati tra la cedente e gli odierni appellanti “nel periodo compreso tra il 1973 e il CP_9
2019”, ciò che manca del tutto è, però, la prova – e ancor prima l'allegazione- che essi siano stati
“classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla AN d'IT ( cfr. , in particolare, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – “Matrice dei Conti”
e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate e integrate))”
Ne discende che, non avendo fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova della Controparte_5 propria legittimazione quale successore a titolo particolare del diritto controverso , l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
Resta, evidentemente, ferma la legittimazione di da ritenersi, allo stato delle attuali CP_9 risultanze, titolare dei crediti derivanti dai mutui oggetto di causa.
§
2.-Ciò posto e venendo al merito del gravame, con il primo motivo , svolto sotto la rubrica
“violazione dell'art. 1283 c.c. e conseguente violazione dell'art. 644 c.p. con il computo d'interessi su interessi perché il mutuo stipulato il 2 dicembre 2005 estingueva il primo mutuo stipulato per dieci anni, il 10 giugno 1998” , gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il mutuo stipulato in data 10 giugno 1998 fosse stato estinto “a seguito della disposizione Cont del bonifico bancario, … conseguenza dell'operazione finanziaria … svolta dalla in data 2 dicembre 2005” ed, altresì, escluso che vi fosse prova della dedotta distrazione da parte dell'istituto di credito.
Assumono, in proposito, che il primo giudicante non aveva considerato la “confessione giudiziale” resa da nell'atto pubblico ai rogiti del Notaio del 2 dicembre 2005 in merito CP_9 Per_5 all'estinzione del mutuo residuo con parte del netto ricavo di quello successivo del 2 dicembre 2005
, a riprova del collegamento tra i due contratti.
Con l'importo di € 10.000,00 la banca aveva, infatti, estinto il residuo dare del mutuo del 10 giugno
1998, pagando la somma dovuta per assicurare il credito € 8.987,05+€ 1.012,95 e così facendo non solo “aveva distratto” l'importo occorrente ad estinguere il mutuo, ma utilizzato una parte delle risorse per pagare l'assicurazione stipulata nell'esclusivo interesse della stessa mutuante .
§
Il motivo è infondato e frutto dell'erronea interpretazione dell'atto pubblico.
Giova premettere , in punto di fatto, che in data 2.12.2005 i sigg. hanno stipulato Controparte_10 con un secondo contratto di mutuo ai sensi dell'art. 38 ss. T.U.B., per l'importo di € CP_11
75.000,00, da corrispondersi in due quote, una di € 10.000,00 e l'altra di € 65.000,00.
In seno all'atto pubblico - come, peraltro, evidenziato dagli stessi appellanti - la aveva Parte_1 garantito la libera e piena proprietà degli immobili sottoposti all'ipoteca a favore della mutuante e l'inesistenza sugli stessi di altri vincoli o gravami di qualsiasi specie, “ ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Messina l'11 giugno 1998 ai nn.ri 12064/1310 a favore della Controparte_1
e contro ” e precisava che “ il mutuo residuo sarà estinto con parte del netto Parte_1 ricavo”.
E' evidente come tale dichiarazione di intenti , riferibile alla , non possa integrare gli Parte_1 estremi di una confessione (men che mai giudiziale) della predetta mutuante.
Va, altresì, considerato che ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per
"fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge. (Cass. civ. n. 16669/2024)
Nel caso di specie, la dichiarazione in questione non ha ad oggetto un fatto sfavorevole alla , Parte_1 risultando , al contrario, del tutto in linea con gli interessi della medesima.
E', infatti, pacifico - non risultando la deduzione di smentita da alcuna contraria CP_9 emergenza- che anche il mutuo del 2005 sia stato stipulato ex art. 38, primo comma, T.U.B. ed è noto che elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito sono, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di "finanziamenti a medio e lungo termine" e, dall'altro, la garanzia da
"ipoteca di primo grado su immobili", che si costituisce tramite concessione da parte del debitore
(art. 2741 cod. civ.) e successiva iscrizione da parte del creditore nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 cod. civ.), rivestendo tale iscrizione, come noto, natura costitutiva.
In tale situazione, è evidente l'interesse dei mutuatari di estinguere il primo mutuo anticipatamente rispetto alla scadenza naturale ( 31.07.2008), al fine di ottenere la cancellazione dell'originaria iscrizione ipotecaria gravante sull' immobile ex art. 38 cit. e rendere possibile le successive concessione ed iscrizione di garanzia ipotecaria (di primo grado ex art. 38 cit.) sul medesimo bene
.
E' pacifico che le somme oggetto del mutuo del 2005 siano state erogate e – in attuazione di quanto anticipato dalla - in parte utilizzate per l'estinzione di quello più risalente, ma tale Parte_1 circostanza non integra alcuna condotta distrattiva della banca, trattandosi di atto dispositivo del tutto legittimo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio di recente, hanno affermato che deve ritenersi valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cass.SS UU n. 5841/2025).
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, nel lamentare la violazione dell'art. 65, RD
30 gennaio 1941 n. 12, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato “che la giurisprudenza del Supremo Collegio a SS. UU. attribuirebbe agli interessi di mora valore risarcitorio, autorizzando l'Istituto mutuante a sforare il tasso soglia, contravvenendo il valore imperativo degli artt. 1 e 644 c.p.”
In particolare, si dolgono del riferimento a due pronunce della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un. - 19/10/2017, n. 24675 ; Cassazione civile sez. un. - 18/09/2020, n. 19597) non perfettamente sovrapponibili alla fattispecie oggetto del presente giudizio e lamentano che il decidente si “era permesso “ di contraddire la prima sentenza (n. 350 emessa il 9 gennaio 2013) emessa dalla Suprema Corte sull'usura bancaria ( e riportata quasi per esteso nell'atto di impugnazione).
Il motivo va esaminato congiuntamente al quinto motivo di gravame, con cui gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 1, 44, 644 e 644 ter c.p. in combinato disposto con l'art. 1815 c.c.
Evidenziano che i decreti ministeriali indicano relativamente ad ogni trimestre il tasso che per ogni singolo mutuo non deve essere sforato tanto nella promessa, quanto nella dazione e ciò con riferimento tanto agli interessi corrispettivi, quanto a quelli moratori .
Secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p. -continuano gli appellanti - qualunque somma corrispettiva di una prestazione di denaro o di qualunque altra utilità si computa a titolo d'interesse, ad eccezione delle somme corrisposte per imposte o tasse, e, pertanto, sono incluse le spese di assicurazione tanto del bene ipotecato, quanto dell'importo mutuato.
Aggiungono che, a norma dell'art. 1 c.p., l'art. 644 c.p. è norma imperativa, mentre a norma dell'art. 44 c.p. lo sforamento del tasso soglia, “ anche di una “nano” frazione di punto”, segna la consumazione del delitto con le conseguenze che ne derivano a norma dell'art. 1815 II comma c.c., sanzione civilistica introdotta con la legge n. 108/96.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ritengono “ inconfutabile” l'accertamento svolto dal c.t.u. in relazione ai tassi di interesse , sia moratori, sia corrispettivi, dei mutui oggetto di causa.
§
I motivi sono infondati.
Giova premettere, in punto di fatto, che il c.t.u. :
- in relazione al mutuo del 10 giugno 1998, ha espressamente concluso che gli interessi contrattualmente negoziati, sia corrispettivi che moratori, non presentavano carattere usurario al momento della stipulazione del contratto (v. pag. 11 della relazione peritale: “alla data di stipula il
TAEG relativo al tasso corrispettivo è pari al 7,377% a fronte di un tasso soglia pari al 12,435%. Il
TAEG relativo al tasso moratorio è pari al 8,998% a fronte di un tasso soglia pari al 12,435%.);
-in relazione al mutuo del 2 dicembre 2005 ha escluso lo sforamento del tasso soglia in ordine agli interessi corrispettivi (v.pag13 della relazione : “il TAEG relativo al tasso corrispettivo è pari al
5,059% a fronte di un tasso soglia pari al 7,500%”), mentre a conclusioni opposte è pervenuto quanto agli interessi moratori ( v. relazione peritale pag. 13 “TAEG relativo al tasso moratorio (…) pari al
7,748% a fronte di un tasso soglia pari al 7,500%”, mentre, in relazione al pagamento del residuo importo mutuato di € 65.000,00, il contratto (art. 3 bis) prevede un “TAEG relativo al tasso moratorio
(…) pari al 7,735% a fronte di un tasso soglia pari al 7,500%” ).
Il primo decidente ha, però, motivatamente disatteso siffatte conclusioni in merito all'usurarietà dei tassi moratori del mutuo contratto nel 2005 , richiamando, a sostegno del proprio convincimento, i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.19597/2020 ), ribaditi da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024).
Deve, invero, rammentarsi che gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante, mentre i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286).
Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità , in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché, come correttamente osservato dal primo decidente, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia deve essere risolto in modo differenziato.
Per i primi deve, ovviamente, tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 10 08/1996 e aversi, quindi, riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà.
Quanto agli interessi moratori , invece, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia del 2020 - sul cui solco si è poi posta la giurisprudenza successiva- , dopo aver precisato che anche a detti interessi si applica la disciplina antiusura, che intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, hanno affermato che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che, in questo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre , laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (Cass. Sez. U. cit;
Cass. civ. n.
31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024))
In forza di tali consolidati principi il primo decidente ha correttamente disatteso le conclusioni del c.t.u., quanto agli interessi moratori pervisti nel contratto di mutuo del 2005.
Ha, in particolare, rilevato che, secondo quanto previsto dal d.m. ratione temporis applicabile per il mese di dicembre 2005 , “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” ed ha conseguentemente ritenuto che il tasso di mora rilevato dal c.t.u. (7,748% e 7,735%), risultava inferiore rispetto al tasso soglia, calcolato secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale tramite l'applicazione della maggiorazione della percentuale media pari a 2,1%, .
Tale ragionamento è del tutto condivisibile , poiché conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità, al quale il Collegio intende assicurare continuità, non emergendo ragioni per dissentirne .
Va ricordato, in proposito, che, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis ", essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative.
Del resto, neanche gli appellanti sono stati in grado di indicare validi motivi per superare tale consolidato orientamento, limitandosi a richiamare il più risalente indirizzo, che il primo decidente si sarebbe permesso di contraddire.
A ciò aggiungasi che – come osservato dal primo decidente e neanche genericamente contestato dagli appellanti – che neanche risulta allegato il pagamento di interessi moratori durante la vigenza del rapporto negoziale e che, in proposito, (v. pag. 11 della relazione peritale) il c.t.u. ha osservato che gli “interessi moratori non sono quantificabili, non essendo lo scrivente a conoscenza dei ritardi nei pagamenti delle rate e/o delle quote interessi imputate ai singoli pagamenti”)
§
4.- Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono la violazione dell'art. 167 Legge n.
196/2003. Contr Sostengono che il mutuo stipulato con la il 10.06.98 per 10 anni da estinguere mediante il pagamento di n. 120 rate mensili, saldato dopo la rata n. 101 il 2 dicembre 2005 con bonifico del netto ricavo proveniente dal mutuo di € 75.000,00 con due linee di credito di € 10.000,00+65.000,00, era un' operazione illegittima, che violava l'art. 1283 c.c. Tale violazione, in particolare, discendeva dal computo degli interessi con il metodo alla francese, che comporta una capitalizzazione mensile.
Contestano, inoltre, il rigetto della domanda di equo indennizzo per la segnalazione ritorsiva alle banche dati, basato sulla ritenuta tardività della relativa formulazione.
Il primo decidente , infatti, non aveva considerato che la lamentata segnalazione si era verificata dopo l'instaurazione del giudizio e che la domanda era stata avanzata nei termini di modifica delle domande a norma dell'art. 183 c.p.c..
Inoltre, non aveva avuto “la sensibilità giuridica “di riconoscere che la vittima di un delitto non può incorrere in nessuna decadenza, con una tardiva denuncia trattandosi di reato perseguibile ex officio.
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili in cui si articola la doglianza.
Quanto al primo aspetto, va osservato che dall'analisi del contratto risulta che- come condivisibilmente affermato dal primo decidente e contrariamente da quanto assunto in questa sede dagli appellanti – “le parti hanno voluto (e sottoscritto) il documento allegato al mutuo recante la modalità dell'ammortamento del medesimo con il metodo alla francese e che i mutuatari espressamente si sono obbligati al pagamento di una rata mensile costante di £ 574,130 ciascuna dal
31 agosto 1998 al 31 luglio 2008”.
Può, pertanto, ritenersi che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo “sia pienamente rispettoso della volontà delle parti, come emergente dalla stessa lettera del negozio contrattuale (art.
6 del mutuo)”.
Deve, inoltre, richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende assicurare continuità, secondo cui tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (ex ultimis Cass.civ. n. 7382/2025).
Quanto, invece, al secondo aspetto della doglianza, ritiene la Corte del tutto condivisibile la valutazione di tardività della domanda.
La stessa, infatti, volta ad ottenere “ un equo indennizzo -art. 1226 c.c.- per l'illegittimo e ritorsivo Cont deterioramento del merito creditizio, causato dalla convenuta mutuante che iscriveva i mutuatari nelle liste dei debitori morosi, dal 2014 fino alla data dell'emittenda decisione” , è stata avanzata dagli allora attori solo con le note conclusive del 26.11.2020, ben oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c.., nel testo applicabile ratione temporis . Né tale tardività può essere rimossa in forza della perseguibilità d'ufficio del reato di querela, trattandosi, all'evidenza, di argomentazione che, pur corretta in diritto ( quanto al regime della perseguibilità del delitto) , rimane priva di conseguenze in sede civile.
La Corte ben conosce l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la proposizione al di fuori del detto termine preclusivo di domande volte a far valere un diritto diverso rispetto a quello originariamente azionato, a condizione che detto diritto presenti il carattere della teleologica
"complanarità", dovendo attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Cass.civ. n. 28873/24).
Tuttavia, nel caso in esame, anche a voler ritenere ammissibile la domanda tardivamente avanzata, dando per presente il carattere della fisiologica complementarietà , il contestato rigetto non potrebbe che essere confermato.
Il primo decidente, invero, ha posto a fondamento della statuizione non solo il rilievo della tardività della domanda ma, altresì, il difetto di prova sia dell'avvenuta segnalazione del nominativo dei mutuatari alla Centrale dei rischi, sia dell'asserito illegittimo comportamento da parte dell'istituto bancario sia, infine, del danno “che gli attori solamente genericamente allegano di aver subito”.
Ciò posto, è noto che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Cass.civ. n.3386/2011;Cass. civ. n. 3633/201)
E poiché, nella specie, a fronte delle plurime rationes decidendi, gli appellanti censurano solo la ritenuta tardività della domanda, ma nulla deducono a confutazione del difetto di prova, è evidente come la doglianza, nei termini in cui è stata formulata, non può condurre alla riforma in parte qua della sentenza impugnata.
§
5.- Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 25 Cost.
Sostengono che il processo de quo doveva essere deciso dal primo magistrato al quale era stato assegnato ed ammesso che , nel corso del giudizio fossero mutati leggi o indirizzo giurisprudenziale
, a norma dell'art. 11 preleggi dovevano essere applicate quelle originariamente vigenti.
Il primo decidente, secondo l'assunto degli appellanti, non avrebbe potuto rimettere in discussione il calcolo degli interessi , come eseguito dal c.t.u. e non contestato dal c.t.p. né sovvertire le risultanze tecniche concordando, invece, con la difesa della AN. Il motivo è infondato.
Deve, innanzitutto, precisarsi che il principio del giudice naturale precostituito per legge riguarda l'ufficio giudiziario e non la persona fisica del giudice.
In ogni caso, il mero avvicendamento di giudici diversi nella trattazione della causa e la designazione sostitutiva non incide assolutamente sul principio, vanamente richiamato dagli appellanti, che, peraltro, neanche allegano un' eventuale inosservanza delle previsioni tabellari.
Quanto al secondo profilo della doglianza in esame, va ricordato che il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (Cass. civ.n. 30733/2017; Cass. civ. n.17717/2014).
Ciò comporta che il Tribunale, non essendo vincolato dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u.,, ben poteva “rimettere in discussione“ il calcolo eseguito dall'ausiliario in merito agli interessi, che, nella specie, è stato correttamente e motivatamente disatteso
Il primo decidente, infatti, come già precedentemente esposto, ha ritenuto non condivisibile la valutazione del c.t.u. circa lo sforamento del tasso soglia quanto agli interessi moratori previsti per il mutuo del 2005, ma ciò ha fatto sulla base di una motivazione adeguata e condivisibile, poiché in linea con il granitico orientamento del Supremo Collegio.
§
Resta, a questo punto, da regolamentare le spese di lite.
La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata persona CP_12 del legale rappresentante pro tempore.
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile- complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Ai fini della liquidazione, deve includersi anche la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ.
Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, avuto riguardo alla marginalità del suo rilievo, va applicato, limitatamente ad essa, il valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Lo stesso vale per la fase decisoria attesa mancato deposito atti conclusivi
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 6.734,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Quanto, invece, a , per il tramite dalla procuratrice speciale CP Controparte_6
la declaratoria di inammissibilità dell'intervento comporta la condanna delle medesima al
[...] pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che, in applicazione dei parametri di cui sopra, si liquidano
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 360/2021 R.G.A. sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 727 emessa Controparte_1 il 6.04.2021 emessa il 03.10.2021 dal Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di , per il tramite della CP procuratrice speciale in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, per mancata prova della legittimazione processuale;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1 questo grado che liquida come in parte motiva;
4) condanna , per il tramite della procuratrice speciale CP Controparte_6 al pagamento in favore degli appellanti delle spese di questo grado che liquida come
[...] in parte motiva;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto ) del 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr. Massimo Gullino)