(Luogo dell'iscrizione).
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
[…] Ne consegue che non occorre, per l'acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria contestualità temporale tra l'atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo comunque tale iscrizione natura costitutiva”. […]
Leggi di più…[…] Ne consegue che non occorre, per l'acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria contestualità temporale tra l'atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo comunque tale iscrizione natura costitutiva. […]
Leggi di più…[…] Solo con l'iscrizione l'ipoteca acquista efficacia verso i terzi (art. 2827 c.c.). […]
Leggi di più…[…] ubicati gli immobili stessi, in quanto si ritiene che il 5. comma dell\'art. 3 della legge 1/10/47, n. 1075, non abbia derogato al principio generale della territorialita\' stabilito dall\'art. 2827 c.c.. 6.2.2 Derivante da L\'ipoteca si costituisce con l\'iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808
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