Articolo 2827 del Codice civile
Articolo 2780Articolo 2629 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2827.

(Luogo dell'iscrizione).

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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