Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2827.
(Luogo dell'iscrizione).
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
(Luogo dell'iscrizione).
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Commentari • 13
- 1. Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipotechehttps://www.brocardi.it/ · 279.25272
Relazione al Codice Civile (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) 1152 Rimangono invariate negli art. 2827 del c.c. e art. 2828 del c.c. le disposizioni degli articoli 1981 e 1986 del codice del 1865 circa il luogo d'iscrizione dell'ipoteca e il diritto d'iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista. […]
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Giurisprudenza • 37
- 1. Trib. Teramo, sentenza 03/10/2022, n. 954Provvedimento: […] “sono, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di finanziamenti a medio e lungo termine e, dall'altro, la garanzia da "ipoteca di primo grado su immobili", ove tale garanzia si costituisce tramite concessione da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e successiva iscrizione da parte del creditore nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo tale iscrizione, come noto, natura costitutiva (cfr. anche Cass. n. 24792 del 05/12/2016)” (così Cass. 219/2020).Leggi di più...
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