Provvedimento: […] “sono, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di finanziamenti a medio e lungo termine e, dall'altro, la garanzia da "ipoteca di primo grado su immobili", ove tale garanzia si costituisce tramite concessione da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e successiva iscrizione da parte del creditore nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo tale iscrizione, come noto, natura costitutiva (cfr. anche Cass. n. 24792 del 05/12/2016)” (così Cass. 219/2020).
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