Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 17689/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 17689/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), società di diritto spagnolo, in persona del le- Parte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedi- mento, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Pierallini (c.f.:
) (c.f. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutti del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi sito in Roma, Viale Liegi n. 28, giusta procura generale alle liti in atti
- Ricorrente
E
(C.F. in per- Controparte_1 P.IVA_2
sona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati ENAC Eleonora Papi Rea
(C.F. ), Paolo Felix Iurich (C.F. ) e Maria C.F._5 C.F._6
Lavalle (C.F. ) elettivamente domiciliati presso la Direzione C.F._7
Analisi Giuridiche e Contenzioso della predetta sede legale dell' CP_1
- Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere l'annullamento e/o la revoca, siccome il-
[...]
legittimi, dell'ordinanza ingiunzione n. 19/2024 e di ogni ulteriore atto ad essa presupposto o comunque precedente, incluso il verbale di accertamento e con- testazione di violazione amministrativa prot. n. 16940-P elevato dalla
[...]
in data 13/02/2020, con tutte le conseguenze di legge Controparte_2
Si è costituito il quale Controparte_1
ha contestato integralmente le difese di parte ricorrente, chiedendo all'adito
Tribunale di respingere il ricorso avversario, nonché ogni correlata istanza, in quanto infondato in fatto e in diritto, integralmente confermando, per l'effetto,
l'opposta ordinanza-ingiunzione n. 19/2024, nella versione rettificata depositata in occasione della costituzione in giudizio.
Esponeva il ricorrente di esser stato raggiunto dal provvedimento sanzio- natorio “ordinanza ingiunzione n. 19/2024” da parte di a seguito di forma- CP_1
le reclamo da parte di una passeggera del volo Volotea V71730 da Napoli a He- raklion del 20/07/2019 per la violazione dell'articolo 7 del Regolamento (Ce) n.
261/2004 per il mancato riconoscimento della prevista compensazione pecunia- ria;
Tale previsione normativa impone alla compagnia aerea in caso di ritardo superiore a 3 ore di provvedere ad una compensazione pecuniaria in favore del viaggiatore.
Osserva parte ricorrente come in sede stragiudiziale, abbia Pt_1
tempestivamente fornito riscontro al verbale di accertamento presupposto all'ordinanza oggi impugnata, in merito alla suddetta violazione, eccependo e documentando che il volo in questione avesse subito un ritardo di sole 2 ore e
40 minuti, per tale ragione la richiesta compensazione pecuniaria non risultava dovuta.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che la stessa resistente
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abbia confermato espressamente che il ritardo del volo V71730 fosse di CP_1
sole 2 ore e 40 minuti, pertanto inferiore alla soglia limite di 3 ore ex lege previ- sta per l'applicazione della compensazione pecuniaria.
Con il proprio atto di costituzione, non ha contestato, quindi, le av- CP_1
verse difese in merito alla violazione dell'articolo 7 del Regolamento (Ce) n.
261/2004 ma ha dichiarato di aver rettificato l'ordinanza ingiunzione n.
19/2024 (lasciandone invariato il numero) provvedendo contestualmente, con detta rettifica, a sanzionare l'odierna ricorrente non in ragione della violazione dell'art. 7 del Regolamento (Ce) n. 261/2004 ma per le ulteriori violazioni accer- tate nel verbale di contestazione del 13/02/2020 scaturito dal reclamo e segna- tamente:
- la violazione dell'articolo 6 del Regolamento (Ce) n. 261/2004 per il mancato riconoscimento di adeguata assistenza a norma dell'artt 8 e
9 del medesimo Reg.to (Ce) 261/2004;
- la violazione degli obblighi di informazione per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del summenzionato Regolamento.
Afferma parte resistente di aver provveduto alla rettifica di un mero “errore materiale” nella determinazione della sanzione, chiedendo quindi di conferma- re l'ordinanza n.19/2024 ma non nella forma e nel contenuto così come notifi- cato alla ed impugnata dinanzi a questo Tribunale, ma nella forma ret- Pt_1
tificata prodotta in giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate il 19 febbraio 2025 parte ricorrente ha evidenziato, in merito al deposito dell'atto di rettifica, l'inammissibilità ed ir- rilevanza della stessa “in quanto sarebbe stato onere dell'amministrazione resi- stente annullare l'atto impugnato ed emettere una nuova ordinanza ingiunzio- ne”
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Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Appare evidente che nel caso di specie non possa validarsi la teoria difensiva della resistente posto che la “rettifica” dell'ordinanza de qua non assurge CP_1
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a correzione di un mero errore materiale, ma, con detto secondo atto, la P.A. ha provveduto ad inammissibilmente individuare una fattispecie di illecito ammi- nistrativo completamente diversa da quella individuata nella impugnata ordi- nanza ingiunzione e finanche a rideterminare l'importo delle sanzioni in ragio- ne di tale modifica sostanziale dell'atto.
Difatti, dalla lettura e dal confronto tra l'ordinanza notificata ed impugnata e quella definita “rettifica” e depositata nel proprio fascicolo dalla costituita CP_1
(di cui non ha finanche provato la notifica a controparte, limitandosi a produrre una relata prima della ricevuta di consegna a mezzo pec) si evince come sia del tutto differente la condotta materiale e la fattispecie di illecito sanzionate.
Il tema investe non tanto la corrispondenza tra illecito contestato nel prodro- mico verbale di accertamento ed illecito sanzionato nell'ordinanza ingiunzione
(atteso che anche gli illeciti individuati nella cd. “rettifica” appaiono delineati nel verbale di accertamento), quanto, piuttosto, la possibilità, alla luce del palese errore commesso nell'ordinanza ingiunzione notificata ed impugnata in sede giudiziale (irrogazione della sanzione per un illecito- omessa compensazione pe- cuniaria per ritardo superiore alle 3 ore- che finanche in sede di verbale di ac- certamento e contestazione è stato riconosciuto insussistente, alla luce delle di- fese svolte da nella fase a contraddittorio), di porvi rimedio a mezzo di Pt_1
un atto di rettifica in luogo dell'annullamento in autotutela dell'originaria or- dinanza ingiunzione ed emissione di un nuovo atto contenente la corretta indi- viduazione dell'illecito e della sanzione pecuniaria comminata.
A tale quesito questo Giudice intende fornire risposta negativa.
Il tema investe le iniziative da assumersi nell'ipotesi in cui l'autorità che ha adot- tato l'originaria ordinanza ingiunzione si accorga di avere contestato e sanziona- to un illecito insussistente e diverso da quello pure contestato ed accertato, ovvero se, a fronte dell'accertamento dell'errore, si debba procedere ad una re- voca e/o annullamento dell'atto originariamente notificato in autotutela (ed emissione di un nuovo atto), oppure si possa procedere all'adozione di un'ordinanza integrativa di mera rettifica.
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Occorre, pertanto, interrogarsi sul se si tratti di un errore intervenuto nella fase di formazione della volontà o di un errore intervenuto nella fase di esternazione della volontà medesima.
Per quanto concerne tale quesito, in caso di errore intervenuto nella fase di formazione della volontà, siamo in presenza di un errore-vizio della volontà, consistente in una falsa rappresentazione della realtà medesima.
Nel secondo caso (errore intervenuto nella fase di esternazione della volontà medesima), siamo, invece, in presenza di un errore ostativo, ove non vi è stata alcuna falsa rappresentazione della realtà, ma un semplice errore di esterna- zione della volontà, cioè una discordanza fra la volontà correttamente formata- si e la volontà manifestata, dichiarata.
Nell'errore ostativo, l'agente dichiara ciò che, invero, non voleva.
Il codice civile, in base al combinato disposto degli artt. 1428 e 1433, equipara gli effetti (annullabilità) dell'errore ostativo a quello dell'errore-vizio, quando è essenziale e riconoscibile dall'altra parte.
Gli effetti, in ambito amministrativo, sono differenti e rilevanti.
Se si fosse in presenza di un errore ostativo (si voleva scrivere e comunicare un dato importo della sanzione - quello preciso-, ma si è comunicato quello errato;
si è correttamente individuato l'illecito ma si è errato nell'individuare la norma che lo sanziona), il rimedio è costituito dalla rettifica, istituto rientrante nell'ambito degli atti di “convalescenza”.
Si tratta di un provvedimento diretto all'eliminazione degli errori ostativi o materiali, che eventualmente inficiano un provvedimento originario, introdu- cendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni, idonee a rendere l'atto piena- mente conforme alla volontà della Pubblica amministrazione.
Precisamente: “la rettifica costituisce estrinsecazione del principio di conserva- zione del provvedimento amministrativo ed è un provvedimento con il quale vie- ne eliminato l'errore materiale in cui è incorsa l'Autorità nella determinazione del contenuto di un pregresso provvedimento. La rettifica, concernendo un erro- re materiale, non richiede una motivazione rigorosa come l'annullamento e non
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può ritenersi sottoposta alle condizioni prescritte dall'articolo 21-nonies, della legge n. 241/1990” ( Sez. I, Sent., ud. 20 giugno 2013 17 luglio Controparte_3
2013, n. 644).
La rettifica, che non conosce una sua precisa consacrazione in sede legislativa, è stata oggetto di attenta analisi, da parte della giurisprudenza, che è pervenuta a delineare la seguente disciplina:
a) la rettifica non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non pre- suppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere dalla Pubblica amministrazione;
b) la rettifica non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado;
c) la rettifica non comporta alcuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato;
d) la rettifica non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indica- zione dell'errore materiale da correggere;
e) la rettifica si distingue dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, nor- malmente, comportano l'integrazione dell'atto;
f) la rettifica non è sottoposta alla disciplina, prevista dall'art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, in tema di annullamento d'ufficio.
Viceversa, laddove si fosse in presenza di un errore-vizio della volontà, i rimedi teorici sono due.
In primo luogo, un annullamento (nel nostro caso, totale) dell'ordinanza- ingiunzione.
Come noto, l'annullamento d'ufficio costituisce un istituto disciplinato dall'art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone quanto segue: “il provvedimen- to amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussisten- done le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il prov-
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vedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
Dunque, un provvedimento illegittimo, in presenza dei richiamati presupposti, può essere annullato con efficacia ex tunc, cioè retroattiva, nel senso che viene eliminato dal momento della sua adozione.
In altri termini, il vizio, che ha condotto all'annullamento, viene eliminato inci- dendo sul momento genetico dell'atto medesimo e dei conseguenti rapporti.
A parere di questo Giudice l'errore in cui è incappata la resistente amministra- zione è un errore vizio della volontà, in quanto quest'ultima ha erroneamente sanzionato una fattispecie di illecito (omessa compensazione pecuniaria per ri- tardi superiori a 3 ore) che, sebbene originariamente prefigurata dalla PA, era stata, poi, dalla stessa riconosciuta come insussistente, alla luce della documen- tata entità del ritardo aereo, salvo, poi, riemergere in sede di ordinanza ingiun- zione.
L' accortasi dell'errore, avrebbe, pertanto, dovuto procedere ad un annul- CP_1
lamento, totale e d'ufficio, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, salvo, poi, va- lutare, all'esito di detto annullamento, l'opportunità di procedere all'emissione di una nuova ordinanza ingiunzione contenente la corretta individuazione dell'illecito e della sanzione.
Tale iniziativa, ove adottata, avrebbe determinato, nell'ambito del presente giu- dizio, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto annullamen- to in autotutela, con conseguente condanna dell' alla refusione delle spese CP_1
di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Proprio al fine di sottrarsi a tale prevedibili conseguenze, l' invece, ha in- CP_1
teso adottare un mero atto di rettifica, da ritenersi, tuttavia, inammissibile ed illegittimo per le ragioni appena evidenziate ovvero per l'assenza di un mero er- rore ostativo e la presenza di un errore vizio della volontà, tale da imporre un annullamento d'ufficio.
Quanto sopra determina il perdurante interesse ad una statuizione caducatoria
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dell'atto impugnato ed inammissibilmente rettificato.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese CP_1
di lite in favore di , spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Pt_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corri- spondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concre- tamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n.19/2024, dichiarando inammissibile ed illegittima la sua rettifica, depositata da nel corso del giudizio;
CP_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Pt_1
che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 26 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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