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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5337/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6209/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJNTJNM001221 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3935/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento
TJNTJNM001221 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 1 ai sensi dell'art. 41 bis dpr 600/73 per redditi omessi: in particolare risultava che la Fondazione Sanità e Ricerca aveva corrisposto nel 2016 al contribuente compensi non dichiarati per 190.000,00 euro trattenendo una ritenuta di 38.000,00 euro. Il contribuente aveva presentato un'istanza di riesame all'ufficio e/o accertamento con adesione ricevendo esito negativo, a cui seguiva l'instaurazione del presente giudizio.
Rappresentava il contribuente che l'importo erogato in suo favore dalla Fondazione Sanità e Ricerca derivava da un accordo transattivo sottoscritto nel febbraio 2016 e andava tassato a tassazione separata benché lo stesso non lo avesse dichiarato.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando che, ferma restando l'omissione del contribuente in dichiarazione della relativa voce, per giurisprudenza della Suprema
Corte le transazioni in campo lavorativo, anche se novative, andavano assoggettate a tassazione separata.
Insorge avverso alla decisione l'Ufficio, che insiste nel ritenere che il caso in esame è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 17 TUIR per cui le somme percepite dal contribuente a seguito di transazione sarebbero assoggettate a tassazione ordinaria.
Si costituisce il contribuente appellato contestando quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello per avere parte appellante omesso un confronto critico con la decisione impugnata, e propone appello incidentale in punto di compensazione delle spese, sostenendo che le somme percepite dal contribuente, in quanto soggette a tassazione separata, non andavano indicate nella dichiarazione dei redditi.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, udita la parte comparsa in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, come correttamente affermato dai giudici di prime cure, In ordine al regime fiscale delle transazioni relative ad un rapporto di lavoro, a seguito della modifica apportata dall'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995
(convertito in legge n. 85 del 1995) all'art. 16, primo comma del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso sono da ritenere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, primo comma, TUIR riformato (oggi art. 17), nonché a ritenuta a titolo d'acconto irpef dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 23 TUIR.
L'art. 17 (già art. 16) TUIR stabilisce le modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso l'assoggettamento a tassazione separata.
La giurisprudenza ha ulteriormente affermato che sia in caso di transazioni semplici che novative (soprattutto da Cass. 13057/2016) tutto ciò che è riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro va a tassazione ordinaria,
a meno che le somme non siano riferibili ad anni precedenti o siano relative alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro (art. 17 lettere b) e c) del TUIR), applicandosi in questo caso la tassazione separata.
La distinzione non è priva di effetti visto il peso della tassazione assai differente (con aliquote ordinarie, con tassazione separata secondo l'aliquota TFR o con tassazione separata secondo la disciplina degli emolumenti arretrati).
Nel caso in esame è pacifico che la somma percepita dal contribuente ha carattere transattivo con conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro, e pertanto assoggettata a fini IRPEF a tassazione separata.
E' palesemente infondato anche l'appello incidentale proposto dal contribuente, atteso che è pacifico che al quadro RM della dichiarazione vanno indicati i redditi di cui all'art. 17 TUIR, come chiaramente spiegato anche nel fascicolo 2 delle istruzioni gratuite per la compilazione della dichiarazione dei redditi diramato dall'Agenzia delle Entrate per il periodo d'imposta in esame.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e compensa le spese del grado. Così deciso in
Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5337/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6209/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJNTJNM001221 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3935/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento
TJNTJNM001221 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 1 ai sensi dell'art. 41 bis dpr 600/73 per redditi omessi: in particolare risultava che la Fondazione Sanità e Ricerca aveva corrisposto nel 2016 al contribuente compensi non dichiarati per 190.000,00 euro trattenendo una ritenuta di 38.000,00 euro. Il contribuente aveva presentato un'istanza di riesame all'ufficio e/o accertamento con adesione ricevendo esito negativo, a cui seguiva l'instaurazione del presente giudizio.
Rappresentava il contribuente che l'importo erogato in suo favore dalla Fondazione Sanità e Ricerca derivava da un accordo transattivo sottoscritto nel febbraio 2016 e andava tassato a tassazione separata benché lo stesso non lo avesse dichiarato.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando che, ferma restando l'omissione del contribuente in dichiarazione della relativa voce, per giurisprudenza della Suprema
Corte le transazioni in campo lavorativo, anche se novative, andavano assoggettate a tassazione separata.
Insorge avverso alla decisione l'Ufficio, che insiste nel ritenere che il caso in esame è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 17 TUIR per cui le somme percepite dal contribuente a seguito di transazione sarebbero assoggettate a tassazione ordinaria.
Si costituisce il contribuente appellato contestando quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello per avere parte appellante omesso un confronto critico con la decisione impugnata, e propone appello incidentale in punto di compensazione delle spese, sostenendo che le somme percepite dal contribuente, in quanto soggette a tassazione separata, non andavano indicate nella dichiarazione dei redditi.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, udita la parte comparsa in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, come correttamente affermato dai giudici di prime cure, In ordine al regime fiscale delle transazioni relative ad un rapporto di lavoro, a seguito della modifica apportata dall'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995
(convertito in legge n. 85 del 1995) all'art. 16, primo comma del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso sono da ritenere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, primo comma, TUIR riformato (oggi art. 17), nonché a ritenuta a titolo d'acconto irpef dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 23 TUIR.
L'art. 17 (già art. 16) TUIR stabilisce le modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso l'assoggettamento a tassazione separata.
La giurisprudenza ha ulteriormente affermato che sia in caso di transazioni semplici che novative (soprattutto da Cass. 13057/2016) tutto ciò che è riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro va a tassazione ordinaria,
a meno che le somme non siano riferibili ad anni precedenti o siano relative alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro (art. 17 lettere b) e c) del TUIR), applicandosi in questo caso la tassazione separata.
La distinzione non è priva di effetti visto il peso della tassazione assai differente (con aliquote ordinarie, con tassazione separata secondo l'aliquota TFR o con tassazione separata secondo la disciplina degli emolumenti arretrati).
Nel caso in esame è pacifico che la somma percepita dal contribuente ha carattere transattivo con conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro, e pertanto assoggettata a fini IRPEF a tassazione separata.
E' palesemente infondato anche l'appello incidentale proposto dal contribuente, atteso che è pacifico che al quadro RM della dichiarazione vanno indicati i redditi di cui all'art. 17 TUIR, come chiaramente spiegato anche nel fascicolo 2 delle istruzioni gratuite per la compilazione della dichiarazione dei redditi diramato dall'Agenzia delle Entrate per il periodo d'imposta in esame.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e compensa le spese del grado. Così deciso in
Roma in data 16 dicembre 2025