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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2022 promossa da:
, già già CP_1 Controparte_2
( ) elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Controparte_2 P.IVA_1
Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile che lo rapp.ta e difende come da procura in atti;
ATTORE contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare su tutte le questioni indicate in citazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinunzia agli atti del giudizio fatta dall'attore.
La norma prescrive che detta fattispecie opera quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse al prosieguo del giudizio.
Nel caso specifico, tuttavia, la controparte, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace, sicchè non si necessita la sua espressa pagina 1 di 2 accettazione. La rinuncia non rientra infatti neppure tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905; cfr.
CDA Roma, Sentenza n. 4108/2022 del 15-06-2022).
L'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., va pronunciata con sentenza, perché se è vero che l'art. 308, c.p.c., prevede che l'estinzione sia dichiarata con ordinanza è però altrettanto vero che l'art. 178, comma 2, c.p.c., esclude espressamente la reclamabilità del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo emesso dal giudice istruttore che operi in funzione di giudice unico, sicchè, in quest'ultima ipotesi, la declaratoria di estinzione del processo non può che essere pronunciata con sentenza (tanto che, nell'ipotesi in cui sia dichiarata con ordinanza, quest'ultima, per consolidata giurisprudenza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, trattandosi di provvedimento definitivo su presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale, a contenuto decisorio).
L'art. 306, comma 4, c.p.c., dispone, inoltre, che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso specifico essendo la resistente contumace non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 1357/2022 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c.;
- dichiara estinto il presente procedimento;
- Nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 6 novembre 2025.
Il Giudice, dott. ssa Ambra Alvano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1357/2022 promossa da:
, già già CP_1 Controparte_2
( ) elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Controparte_2 P.IVA_1
Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile che lo rapp.ta e difende come da procura in atti;
ATTORE contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare su tutte le questioni indicate in citazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinunzia agli atti del giudizio fatta dall'attore.
La norma prescrive che detta fattispecie opera quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse al prosieguo del giudizio.
Nel caso specifico, tuttavia, la controparte, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace, sicchè non si necessita la sua espressa pagina 1 di 2 accettazione. La rinuncia non rientra infatti neppure tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905; cfr.
CDA Roma, Sentenza n. 4108/2022 del 15-06-2022).
L'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., va pronunciata con sentenza, perché se è vero che l'art. 308, c.p.c., prevede che l'estinzione sia dichiarata con ordinanza è però altrettanto vero che l'art. 178, comma 2, c.p.c., esclude espressamente la reclamabilità del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo emesso dal giudice istruttore che operi in funzione di giudice unico, sicchè, in quest'ultima ipotesi, la declaratoria di estinzione del processo non può che essere pronunciata con sentenza (tanto che, nell'ipotesi in cui sia dichiarata con ordinanza, quest'ultima, per consolidata giurisprudenza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, trattandosi di provvedimento definitivo su presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale, a contenuto decisorio).
L'art. 306, comma 4, c.p.c., dispone, inoltre, che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso specifico essendo la resistente contumace non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 1357/2022 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c.;
- dichiara estinto il presente procedimento;
- Nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 6 novembre 2025.
Il Giudice, dott. ssa Ambra Alvano
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