Sentenza breve 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2025, proposto da
Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina (Co.V.Ca.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Vignola, IO Rosario Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ostuni;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Ostuni di adempiere alle diffide e di provvedere sull’istanza di decadenza, concludendo il procedimento amministrativo, con fissazione di un termine e nomina del Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. VI AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con istanza dell’8.7.2024, da ultimo reiterata in data 8.9.2025, il Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina ha chiesto al Comune di Ostuni di provvedere alla declaratoria di decadenza della “ concessione demaniale … n. 74/2007 del 19.06.2007 ”;
- stante la perdurate inerzia del Comune, con l’odierno ricorso il Consorzio ha chiesto la condanna dell’Ente alla adozione di un provvedimento espresso;
- con nota dirigenziale in data 2.4.2026, l’Amministrazione comunale ha respinto l’istanza, assumendo che il Consorzio “ non è titolare di alcun interesse qualificato in materia di beni demaniali e di gestione ed uso degli stessi e, pertanto, non è legittimato a pretendere dalla Pubblica Amministrazione l’avvio e/o la conclusione di un procedimento che riguarda soggetti terzi ”, sicché “ non è possibile dare seguito alla suddetta diffida ”;
Ritenuto che:
- il superamento della condotta inerte del Comune determina la cessazione della materia del contendere;
- la soccombenza virtuale dell’Amministrazione comunale, che ha riscontrato l’istanza del Consorzio soltanto a seguito della presentazione del ricorso, comporta la condanna del Comune di Ostuni al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate complessivamente nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
VI AS, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AS | IO CA |
IL SEGRETARIO