CA
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2024, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 12.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e rappresentati e difesi giusta procura in atti Pt_4 Parte_5 dagli avvocati Maria Paola Gentili e Davide Losi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Boncompagni 16
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Emanuela Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma viale Bruno Buozzi 68
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8435 pubblicata il
18/10/2021 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dagli odierni appellanti , , Parte_1 Parte_2
e al fine di fare accertare e Parte_3 Parte_4 Parte_5 dichiarare il loro diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggior lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale in aggiunta alle 37 ore medie settimanali previste dal , applicabile al loro rapporto di lavoro, nonché il loro Controparte_2 diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione corrispondente alle 56 ore di
ROL annuali di cui essi godevano prima del trasferimento in accertando, Controparte_1 conseguentemente, che le maggiori ore prestate a partire dal 1/1/2018 in aggiunta alle 37 ore settimanali previste dal applicabile avrebbero dovuto essere Controparte_2 qualificate come ore di lavoro straordinario e/o come ore da far confluire nella CP_3 delle ore con conseguente condanna di alla corresponsione in loro favore delle CP_1 conseguenti differenze retributive e/o a far conferire le stesse nella delle ore. CP_3
Avverso tale sentenza gli appellanti presentavano appello fondato su più motivi.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Gli odierni appellanti, già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente
[...]
, con rapporto di lavoro assoggettato al Controparte_4
C.C.N.L. Terziario Commercio e Distribuzione Servizi, successivamente passati alle dipendenze dell'appellata (società costituita in data 22/12/2015, ex art. 5 L.R. CP_1
12/2014 e derivante dalla fusione delle società e , Controparte_5 Controparte_6
a seguito della soppressione di disposta con LR 12/2016, avevano agito in giudizio CP_4 lamentando l'illegittimità di quanto disposto nei loro confronti dall'art. 3 dell'“Ipotesi di accordo di Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Terziario Commercio e
Distribuzione Servizi al e dall'art. 13, lett. a, punto III del Contratto Controparte_2 collettivo integrativo aziendale del 7/2/2018, ove, nell'applicare al rapporto di lavoro con l'ente resistente, a decorrere dal 1/1/2018, il C.C.N.L. , avevano mantenuto CP_2
l'invarianza, tramite la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile, della maggiore retribuzione percepita a condizione del mantenimento da parte degli odierni appellanti del superiore orario di lavoro di 40 ore settimanali precedentemente osservato presso superiore a quello di 37 ore previsto dal , imponendo CP_4 Controparte_2 così la prestazione di ulteriore attività lavorativa, rispetto a quella prevista dal suddetto
C.C.N.L., per un totale di 144 settimanali annue (88 se considerate al netto delle 56 ore di ROL precedentemente previsti dal CCNL Terziario).
Il Tribunale rigettava interamente la domanda. Premessa la possibilità di individuare, alla luce di una interpretazione strettamente letterale della domanda giudiziale proposta dai lavoratori, profili di inammissibilità nella parte in cui, rivendicando il proprio diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggiore lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale, tendevano a fare valere un preteso diritto non ancora entrato nella loro sfera giuridico-patrimoniale, il
Tribunale affermava comunque l'infondatezza della domanda.
Escludeva che le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'“Ipotesi di accordo di
Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Terziario Commercio e Distribuzione Servizi al e dell'art. 13, lett. a, punto III del Contratto collettivo integrativo Controparte_2 aziendale, si ponessero in contrasto con il principio della irriducibilità della retribuzione e con le disposizioni che prevedevano l'armonizzazione contrattuale del personale di tramite l'estensione del C.C.N.L. nel rispetto del principio di CP_1 CP_2 invarianza della retribuzione.
Rilevato come l'applicazione del C.C.N.L. avesse comportato per i CP_2 lavoratori, di fatto, una riduzione dell'orario di lavoro per circa tre ore settimanali rispetto al C.C.N.L. precedentemente applicato mantenendo invariata la retribuzione precedentemente percepita per un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, escludeva la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. prospettata dai lavoratori, rilevando come quest'ultimo si riferisse all'aspetto qualitativo delle mansioni e non già a quello quantitativo, con conseguente impossibilità di ravvisare tale violazione nei casi, quale quello di specie, ove non si era verificato nè un peggioramento delle condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo applicabile in violazione dell'art. 2077 c.c. nè una riduzione della retribuzione.
Rilevava altresì come la conservazione di emolumenti connessi a particolari caratteristiche della prestazione, quando le stesse siano venute meno, si sarebbe posto in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ex art. 36 Cost.
Affermava inoltre come costituisse una mera “petizione di principio” l'ulteriore doglianza dei lavoratori alla cui stregua le disposizioni contrattuali contestate sarebbero state suscettibili di determinare il superamento dei limiti massimi orari di svolgimento della prestazione lavorativa previsti dal d.lgs. 66/2003 evidenziando a tale proposito come tale superamento dovesse essere escluso in ragione dei limiti temporali allo svolgimento dell'attività lavorativa previsti dall'art. 32 C.C.N.L. . CP_2
Respingeva inoltre le eccezioni ulteriori dei lavoratori in ordine all'inapplicabilità delle suddette disposizioni a parte dei lavoratori, sia in quanto non appartenenti all'area quadri (per i ricorrenti e o, per quanto attiene Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_5 alla ricorrente in quanto priva, quale quadro, di un vincolante orario di lavoro, Pt_4 evidenziando a tale proposito quanto disposto dalla citata Ipotesi di accordo di armonizzazione alla cui stregua lo stesso si sarebbe applicato a tutti i dipendenti di ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale (art. 2) e quelle, per Controparte_1 quanto riguarda specificamente la ricorrente in ordine alla quale anche il quadro Pt_4 sarebbe tenuto al rispetto dell'orario di lavoro previsto al contratto collettivo (art. 8).
Gli odierni appellanti contestano la gravata sentenza, con un primo motivo, per “
Erroneità della decisione in merito alla illegittimità della normativa impugnata ed al mancato riconoscimento del diritto fatto valere in giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2112 ss. cod. civ., della legge regionale n. 17/2016 e della delibera della Giunta Regionale del n. 128/2017 e della deliberazione della Giunta CP_5
Regionale del n. 624 del 10 ottobre 2017. violazione dell'art. 2094, cod. civ., e CP_5 dell'art. 36, cost. violazione art. 3, cost. violazione art. 112, cod. proc. civ. (omessa pronuncia) e violazione artt. 33 e 34 ccnl Federculture e dei diritti quesiti degli odierni appellanti”.
Contestano in particolare la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la legittimità delle citate disposizioni dell'accordo di armonizzazione e del contratto collettivo integrativo aziendale lamentando il carattere contraddittorio di quanto affermato dal giudice di prime cure e il suo porsi in violazione delle disposizioni di legge e contrattuali nonché delle delibere di Giunta indicate in ricorso ribadendo le doglianze avanzate in tema di violazione dei principi di irriducibilità della retribuzione e di armonizzazione contrattuale del personale nonchè del diritto quesito costituito dal livello retributivo precedentemente goduto presso CP_4
Lamentano inoltre l'omessa pronuncia sulle dedotte violazioni degli artt. 2094 c.c. e 36 Cost. nonché del diritto quesito a svolgere lavoro straordinario o a fruire dell'istituto della Banca ore di cui agli artt. 33 e 34 C.C.N.L. Federculture e l'erroneità della gravata sentenza ove aveva escluso la violazione del principio di non discriminazione.
Con un secondo motivo contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva prospettato l'inammissibilità dell'azione degli appellanti.
Evidenziano come quanto prospettato a tale proposito da parte del giudice di prime cure sia stato affermato in maniera assolutamente ipotetica e in un mero obiter dictum e, in quanto tale, irrilevante ai fini del decidere contestando comunque l'erroneità dell'assunto.
Con un terzo motivo contestano la condanna alle spese di lite disposta nei loro confronti dal Tribunale in quanto erronea e sproporzionata.
Si ritiene opportuno riassumere le vicende oggetto della presente controversia nei limiti in cui rilevano ai fini della definizione del giudizio.
Risulta pacifico che gli odierni appellanti, già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente con applicazione del C.C.N.L. Terziario e con orario di lavoro, in virtù CP_4 di tale C.C.N.L., pari a 40 ore settimanali con 56 ore annue di permessi retribuiti R. O.
L., siano passati alle dipendenze di a seguito della soppressione di CP_1 CP_4 disposta con L. R. 12/2016 con trasferimento delle relative funzioni in favore dell'odierna appellata (art. 3, commi 5 e 6). La L. R. 17/2016 prevedeva a tale proposito, all'art. 3, comma 107, che entro 90 giorni dall'approvazione sarebbe stato predisposto “un atto di indirizzo programmatico, volto a stabilire i criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall'operazione straordinaria di fusione ed unione delle società e Controparte_5 in stabilendo che la suddetta perequazione sarebbe dovuta CP_6 Controparte_1 avvenire “al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati”.
Il trasferimento del personale di a risulta essere stato oggetto della CP_4 CP_1 delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 128/2017 con la quale si dava mandato a di attuare il suddetto trasferimento dichiaratamente “nel rispetto della CP_1 normativa statale vigente, incluse le tutele di cui all'art. 2112 Cod. Civ. “, prevedendo il mantenimento per i dipendenti trasferiti del “trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento” e prevedendo altresì che “nel caso in cui lo stesso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della società di destinazione, sarà corrisposto, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti…”.
Con la delibera 624 del 2017 la Giunta Regionale aveva previsto la necessità di porre in essere, a tale scopo, una “armonizzazione contrattuale, da attuare entro il 1° Gennaio 2018, ai fini del superamento dei tre modelli contrattuali” attraverso “l'estensione del contratto collettivo di , ad oggi applicato al maggior numero di dipendenti CP_2
a tutto il personale della società che dovrà avvenire nel rispetto dei Controparte_1 seguenti criteri:
a) invarianza della spesa per il personale;
b) equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi CCNL, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relative alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratoria delle medesime aree funzionali e categorie…”.
In attuazione di tali disposizioni era stato sottoscritto, con le parti sindacali, in data
18/12/2017, una “ipotesi di Accordo di Armonizzazione per il passaggio dal C.C.N.L.
Metalmeccanici Industria privata e Installazione di impianti e dal C.C.N.L. Terziario,
Commercio, Distribuzione e Servizi al C.C.N.L. ” che prevedeva, in CP_2 particolare all'art. 3, “nelle more dell'adozione di un contratto collettivo di lavoro specifico delle società “in house providing” l'estensione ai dipendenti prima assoggettati al C.C.N.L. Terziario del C.C.N.L. con applicazione del relativo trattamento CP_2 economico e normativo, anche per quanto attiene all'orario di lavoro, prevedendo altresì, stante il maggiore importo della retribuzione precedentemente prevista dal C.C.N.L.
Terziario. la corresponsione di un assegno ad personam assorbibile.
Dato atto dell'esistenza di un orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. Terziario superiore rispetto a quello previsto dal C.C.N.L. il suddetto art. 3 prevedeva, con CP_2 riferimento ai dipendenti aventi la qualifica di quadro che “in considerazione della riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 ore a 37 ore settimanali distribuite su
5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e, in considerazione della irriducibilità della retribuzione annua, le 88 ore di lavoro mancanti (calcolate al netto delle 56 ore dei permessi ROL) saranno riconosciute, come <> non retribuita e dovrà essere effettivamente svolta ”.
Il successivo contratto collettivo integrativo aziendale del 7/2/2018 prevedeva, con disposizione di portata generale (non limitata ai dipendenti aventi qualifica di Quadro), all'art. 13 lett. a .punto III, che “dal 1° gennaio 2018 al personale che, antecedentemente alla sottoscrizione del presente C.C.I.A., osservava un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali vengono decurtate, a compensazione della minor prestazione lavorativa, n.
56 ore ex permessi ROL. Le restanti 88 ore annue sono considerate <> non retribuita che dovrà essere effettivamente svolta ”.
Ciò premesso è opportuno osservare sin da subito che, così come correttamente eccepito dalla società appellata, risulta inammissibile il secondo motivo di gravame, ove si contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva prospettato l'inammissibilità della domanda di primo grado degli appellanti.
Relativamente a tale statuizione non può infatti ravvisarsi in capo agli appellanti un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione, trattandosi di prospettazione effettuata, così come del resto rilevato dagli stessi appellanti, in modo eventuale e mediante un obiter dictum e senza trarne le dovute conclusioni in sede di decisione (e cioè l'inammissibilità dell'appello) e relativamente alla quale non è quindi possibile ravvisare in capo agli appellanti alcuna posizione di soccombenza.
Si ritiene che non possa trovare accoglimento neanche il primo motivo di appello.
Si osserva innanzitutto che il contratto collettivo aziendale deve ritenersi di per sé lecito per quanto riguarda la soppressione dei permessi ROL, istituto quest'ultimo non previsto dal C.C.N.L. Federculture applicato da alla generalità del suo CP_1 personale.
Risultano applicabili a tale proposito, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c. della contrattazione collettiva dell'azienda cessionaria anche nell'ipotesi di condizioni più sfavorevoli per i lavoratori.
L'incorporazione di una società in un'altra è assimilabile al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., con la conseguente applicazione del principio statuito dalla citata norma secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole, la cui incidenza non è preclusa rispetto a coloro che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'attribuzione di un diritto previsti dalle precedenti disposizioni collettive (Cass. 10614 del 13/05/2011 e Cass. n. 5882 del
11/03/2010).
Ritiene il Collegio che il motivo non possa trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti, nemmeno per quanto riguarda il contestato mantenimento delle ulteriori 88 ore lavorative in più originariamente previste dal C.C.N.L Terziario.
Si osserva innanzitutto che la regolamentazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, deve essere valutata esclusivamente alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva precedentemente menzionata non potendo invece attribuirsi valore decisivo alle previsioni di legge regionale ed alle delibere di giunta precedentemente evidenziate, atti di per sé inidonei ad incidere direttamente sulla regolamentazione di un rapporto di lavoro privatistico quale quello in essere tra le parti e in relazione alle quali non può del resto nemmeno ravvisarsi un diretto contrasto con le citate disposizioni contrattuali.
Ciò premesso si osserva che la lamentata violazione del principio di irriducibilità della retribuzione non può ravvisarsi al momento del passaggio degli odierni appellanti alle dipendenze di , avendo questi ultimi, a tale data, a fronte del mantenimento del CP_1 precedente orario di lavoro settimanale di 40 ore (rispetto a quello di 37 ore previsto in via generale dal ), comunque conservato (grazie alla concessione di CP_2 CP_2 un assegno ad personam non riassorbibile) il trattamento economico precedentemente percepito alle dipendenze dell' (ed essendo quindi il loro maggiore impegno CP_4 lavorativo comunque controbilanciato, al momento del passaggio alle dipendenze di
, dalla maggiore retribuzione percepita). CP_1
Né, per le stesse ragioni, potrebbe ravvisarsi, sempre a tale data, un ulteriore profilo di illegittimità in ordine ad una eventuale disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti e ciò tanto più alla luce della nota insussistenza, nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico (quale quello instaurato dagli appellanti con la società resistente) di un principio di parità di trattamento (in tal senso ad es. Cass. n. 6639 del 23/03/2011).
Parimenti deve escludersi, sempre alla data del passaggio degli odierni appellanti alle dipendenze di (nonostante l'improprio riferimento contenuto all'art. 13 del CP_1 contratto del 7/2/2018, ad un obbligo di effettuare un lavoro “non retribuito”), la ravvisabilità di una violazione tanto dell'art. 2094 c.c. (sotto il profilo della gratuità della prestazione) che del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. usufruendo gli odierni appellanti, a tale data di un trattamento retributivo proporzionale all'attività svolta in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario sino ad allora applicato nei loro confronti.
La lamentata illegittima riduzione della retribuzione deve tuttavia ravvisarsi, in prospettiva futura, con riferimento alla disposta riassorbibilità dell'assegno ad personam. La predetta riassorbibilità determina infatti l'impossibilità per gli odierni appellanti di fruire, a differenza degli altri dipendenti di , degli aumenti della retribuzione CP_1 successivamente disposti in sede di contrattazione collettiva.
Tale impossibilità risulta quindi, inevitabilmente, suscettibile, a fronte del mantenimento in modo permanente di un orario settimanale superiore rispetto a quello previsto dal di incidere negativamente, con il passare del tempo, Controparte_2 sull'entità della retribuzione oraria determinando così, di fatto, una diminuzione non consentita della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva applicabile (quella prevista dal CCNL ). CP_2
In altre parole il meccanismo di equilibrio del maggiore orario imposto agli appellanti, così come previsto in sede di contrattazione aziendale, pur consentendo, nell'immediatezza del passaggio alle dipendenze di , un temporaneo CP_1 mantenimento dei precedenti livelli retributivi, non permette tuttavia agli appellanti, proprio in ragione dell'assorbibilità dell'assegno ad personam e della mancata fruizione degli aumenti contrattuali destinati alla generalità degli altri dipendenti, di mantenere nel tempo il precedente livello retributivo, livello retributivo che, pur rimanendo invariato nel suo importo nominale, è comunque destinato a divenire inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Trattasi di conseguenza quest'ultima che, peraltro, nel creare una categoria di lavoratori (i dipendenti ex obbligati all'osservanza, a parità di retribuzione, di un CP_4 orario contrattuale di lavoro superiore a quello imposto agli altri dipendenti, risulta chiaramente incompatibile anche con la prevista armonizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di . CP_1
L'illegittimità di tale clausola, risiede quindi proprio nella assorbibilità dell'assegno ad personam, caratteristica quest'ultima che lo rende inidoneo a mantenere nel tempo, a parità di prestazione lavorativa, la retribuzione dovuta alla stregua della contrattazione collettiva applicabile.
Fatte tali considerazioni ritiene tuttavia il Collegio che, nonostante l'intrinseca illegittimità, nei termini precedentemente descritti, delle contestate disposizioni contrattuali, la domanda degli appellanti, nei termini in cui è stata formulata, non possa tuttavia comunque trovare accoglimento.
Si osserva infatti che gli odierni appellanti, nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso di primo grado (integralmente ribadite anche nella presente fase di impugnazione) avevano chiesto, con particolare riferimento al maggiore orario di 88 ore di lavoro annuo, di accertare e dichiarare il loro diritto “…a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggiore lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale in aggiunta alle 37 ore medie settimanali previste dal applicabile al loro rapporto di Controparte_2 lavoro…” e “… per l'effetto, accertare che le maggiori ore prestate dai ricorrenti a partire dal primo gennaio 2018 in aggiunta alle 37 ore settimanali previste dal
[...]
applicabile devono essere qualificate come ore di lavoro straordinario e/o CP_2 come ore di lavoro da far confluire la delle ore e, per conseguenza, condannare CP_3 la convenuta alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria e/o a far confluire dette ore nella banca delle ore”.
Gli appellanti affermano quindi l'illegittimità del mantenimento del maggiore orario precedentemente previsto dal C.C.N.L. Terziario, chiedendo di qualificare le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto alle 37 ore settimanali come lavoro straordinario o comunque, come prestazione lavorativa svolta in più rispetto all'ordinario orario di lavoro, tale da confluire nella “Banca dati ore” (istituto quest'ultimo previsto dall'art. 34 del C.C.N.L.
Federculture ove dispone che in tale conto ore vengano accantonate le ore di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento o quello programmato, stabilendo che le stesse possano essere richieste come retribuzione o fruite come permessi).
Rivendicano quindi, in sostanza, il loro diritto a vedersi considerato quale orario normale di lavoro, nonostante le previsioni del contratto collettivo aziendale, quello di 37 ore settimanali previsto dal C.C.N.L. Federculture, mantenendo tuttavia invariato, attraverso la corresponsione dell'assegno ad personam riassorbibile, il livello retributivo precedentemente fruito presso CP_4
Trattasi di domanda che, nei termini in cui è stata formulata, non può ritenersi suscettibile di accoglimento tanto in ragione della sua genericità che della carenza delle allegazioni poste a suo fondamento.
Deve innanzitutto escludersi qualsiasi possibilità di qualificare le ore svolte in misura superiore alle 37 ore settimanali quale lavoro straordinario o supplementare o comunque svolto in eccedenza rispetto all'orario contrattuale ordinario, orario che, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione aziendale, rimane in realtà per gli appellanti, in assenza di ulteriori diverse determinazioni da parte della contrattazione collettiva, quello di 40 ore settimanali originariamente previsto dal CCNL Terziario.
Risulta pertanto di per sé infondata la rivendicazione finalizzata a vedersi retribuire a tale stregua le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario di 37 ore settimanali (anche con riferimento all'ulteriore meccanismo compensativo della Banca ore) potendo essere eventualmente oggetto di utile rivendicazione, esclusivamente, il mantenimento della possibilità di fruizione, stante l'illegittimità della disposta assorbibilità dell'assegno ad personam, dei successivi aumenti contrattuali previsti in sede di contrattazione collettiva.
Trattasi tuttavia di rivendicazione quest'ultima che non può trovare accoglimento nel presente giudizio.
Così come precedentemente evidenziato infatti la lesione del principio di irriducibilità della retribuzione è suscettibile di verificarsi nel caso di specie, alla stregua delle contestate disposizioni contrattuali, solo con il progressivo assorbimento dell'assegno ad personam con gli aumenti contrattuali verificatisi nel tempo, aumenti contrattuali che sono rimasti tuttavia totalmente indeterminati e privi di allegazione e dimostrazione specifica, con conseguente impossibilità non solo di ritenere accertata all'esito del presente giudizio, in modo compiuto e quantificabile, la lamentata illegittima decurtazione della retribuzione dovuta eventualmente subita dagli appellanti (non potendo reputarsi di per sé illegittimo, alla stregua delle considerazioni che precedono,
l'imposizione del maggiore orario precedentemente osservato).
Infondata anche la doglianza relativa alle spese, condanna quest'ultima che risulta essere legittima applicazione del principio della soccombenza mentre non si ravvisa, stante il valore indeterminabile della causa e della molteplicità delle posizioni dei ricorrenti la lamentata eccessività della liquidazione delle spese di lite, liquidazione avvenuta per un importo che, per una controversia riconducibile allo scaglione di valore indeterminabile, non risulta nemmeno superiore ai valori medi di cui al dm 55/2014 e successive modifiche. (quantificabili questi ultimi, anche non considerando lo svolgimento di attività istruttoria, in € 5.534 importo superiore a quello di € 5.180 liquidato dal giudice di prime cure).
L'appello dovrà quindi essere respinto.
Le ragioni specificamente poste a fondamento della presente decisione, in parte integrative di quelle di primo grado, giustificano, ferma restando la condanna disposta all'esito della precedente fase del giudizio, la compensazione delle spese di appello.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 12/09/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 12.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e rappresentati e difesi giusta procura in atti Pt_4 Parte_5 dagli avvocati Maria Paola Gentili e Davide Losi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Boncompagni 16
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Emanuela Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma viale Bruno Buozzi 68
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8435 pubblicata il
18/10/2021 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dagli odierni appellanti , , Parte_1 Parte_2
e al fine di fare accertare e Parte_3 Parte_4 Parte_5 dichiarare il loro diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggior lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale in aggiunta alle 37 ore medie settimanali previste dal , applicabile al loro rapporto di lavoro, nonché il loro Controparte_2 diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione corrispondente alle 56 ore di
ROL annuali di cui essi godevano prima del trasferimento in accertando, Controparte_1 conseguentemente, che le maggiori ore prestate a partire dal 1/1/2018 in aggiunta alle 37 ore settimanali previste dal applicabile avrebbero dovuto essere Controparte_2 qualificate come ore di lavoro straordinario e/o come ore da far confluire nella CP_3 delle ore con conseguente condanna di alla corresponsione in loro favore delle CP_1 conseguenti differenze retributive e/o a far conferire le stesse nella delle ore. CP_3
Avverso tale sentenza gli appellanti presentavano appello fondato su più motivi.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Gli odierni appellanti, già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente
[...]
, con rapporto di lavoro assoggettato al Controparte_4
C.C.N.L. Terziario Commercio e Distribuzione Servizi, successivamente passati alle dipendenze dell'appellata (società costituita in data 22/12/2015, ex art. 5 L.R. CP_1
12/2014 e derivante dalla fusione delle società e , Controparte_5 Controparte_6
a seguito della soppressione di disposta con LR 12/2016, avevano agito in giudizio CP_4 lamentando l'illegittimità di quanto disposto nei loro confronti dall'art. 3 dell'“Ipotesi di accordo di Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Terziario Commercio e
Distribuzione Servizi al e dall'art. 13, lett. a, punto III del Contratto Controparte_2 collettivo integrativo aziendale del 7/2/2018, ove, nell'applicare al rapporto di lavoro con l'ente resistente, a decorrere dal 1/1/2018, il C.C.N.L. , avevano mantenuto CP_2
l'invarianza, tramite la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile, della maggiore retribuzione percepita a condizione del mantenimento da parte degli odierni appellanti del superiore orario di lavoro di 40 ore settimanali precedentemente osservato presso superiore a quello di 37 ore previsto dal , imponendo CP_4 Controparte_2 così la prestazione di ulteriore attività lavorativa, rispetto a quella prevista dal suddetto
C.C.N.L., per un totale di 144 settimanali annue (88 se considerate al netto delle 56 ore di ROL precedentemente previsti dal CCNL Terziario).
Il Tribunale rigettava interamente la domanda. Premessa la possibilità di individuare, alla luce di una interpretazione strettamente letterale della domanda giudiziale proposta dai lavoratori, profili di inammissibilità nella parte in cui, rivendicando il proprio diritto a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggiore lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale, tendevano a fare valere un preteso diritto non ancora entrato nella loro sfera giuridico-patrimoniale, il
Tribunale affermava comunque l'infondatezza della domanda.
Escludeva che le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'“Ipotesi di accordo di
Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Terziario Commercio e Distribuzione Servizi al e dell'art. 13, lett. a, punto III del Contratto collettivo integrativo Controparte_2 aziendale, si ponessero in contrasto con il principio della irriducibilità della retribuzione e con le disposizioni che prevedevano l'armonizzazione contrattuale del personale di tramite l'estensione del C.C.N.L. nel rispetto del principio di CP_1 CP_2 invarianza della retribuzione.
Rilevato come l'applicazione del C.C.N.L. avesse comportato per i CP_2 lavoratori, di fatto, una riduzione dell'orario di lavoro per circa tre ore settimanali rispetto al C.C.N.L. precedentemente applicato mantenendo invariata la retribuzione precedentemente percepita per un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, escludeva la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. prospettata dai lavoratori, rilevando come quest'ultimo si riferisse all'aspetto qualitativo delle mansioni e non già a quello quantitativo, con conseguente impossibilità di ravvisare tale violazione nei casi, quale quello di specie, ove non si era verificato nè un peggioramento delle condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo applicabile in violazione dell'art. 2077 c.c. nè una riduzione della retribuzione.
Rilevava altresì come la conservazione di emolumenti connessi a particolari caratteristiche della prestazione, quando le stesse siano venute meno, si sarebbe posto in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ex art. 36 Cost.
Affermava inoltre come costituisse una mera “petizione di principio” l'ulteriore doglianza dei lavoratori alla cui stregua le disposizioni contrattuali contestate sarebbero state suscettibili di determinare il superamento dei limiti massimi orari di svolgimento della prestazione lavorativa previsti dal d.lgs. 66/2003 evidenziando a tale proposito come tale superamento dovesse essere escluso in ragione dei limiti temporali allo svolgimento dell'attività lavorativa previsti dall'art. 32 C.C.N.L. . CP_2
Respingeva inoltre le eccezioni ulteriori dei lavoratori in ordine all'inapplicabilità delle suddette disposizioni a parte dei lavoratori, sia in quanto non appartenenti all'area quadri (per i ricorrenti e o, per quanto attiene Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_5 alla ricorrente in quanto priva, quale quadro, di un vincolante orario di lavoro, Pt_4 evidenziando a tale proposito quanto disposto dalla citata Ipotesi di accordo di armonizzazione alla cui stregua lo stesso si sarebbe applicato a tutti i dipendenti di ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale (art. 2) e quelle, per Controparte_1 quanto riguarda specificamente la ricorrente in ordine alla quale anche il quadro Pt_4 sarebbe tenuto al rispetto dell'orario di lavoro previsto al contratto collettivo (art. 8).
Gli odierni appellanti contestano la gravata sentenza, con un primo motivo, per “
Erroneità della decisione in merito alla illegittimità della normativa impugnata ed al mancato riconoscimento del diritto fatto valere in giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2112 ss. cod. civ., della legge regionale n. 17/2016 e della delibera della Giunta Regionale del n. 128/2017 e della deliberazione della Giunta CP_5
Regionale del n. 624 del 10 ottobre 2017. violazione dell'art. 2094, cod. civ., e CP_5 dell'art. 36, cost. violazione art. 3, cost. violazione art. 112, cod. proc. civ. (omessa pronuncia) e violazione artt. 33 e 34 ccnl Federculture e dei diritti quesiti degli odierni appellanti”.
Contestano in particolare la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la legittimità delle citate disposizioni dell'accordo di armonizzazione e del contratto collettivo integrativo aziendale lamentando il carattere contraddittorio di quanto affermato dal giudice di prime cure e il suo porsi in violazione delle disposizioni di legge e contrattuali nonché delle delibere di Giunta indicate in ricorso ribadendo le doglianze avanzate in tema di violazione dei principi di irriducibilità della retribuzione e di armonizzazione contrattuale del personale nonchè del diritto quesito costituito dal livello retributivo precedentemente goduto presso CP_4
Lamentano inoltre l'omessa pronuncia sulle dedotte violazioni degli artt. 2094 c.c. e 36 Cost. nonché del diritto quesito a svolgere lavoro straordinario o a fruire dell'istituto della Banca ore di cui agli artt. 33 e 34 C.C.N.L. Federculture e l'erroneità della gravata sentenza ove aveva escluso la violazione del principio di non discriminazione.
Con un secondo motivo contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva prospettato l'inammissibilità dell'azione degli appellanti.
Evidenziano come quanto prospettato a tale proposito da parte del giudice di prime cure sia stato affermato in maniera assolutamente ipotetica e in un mero obiter dictum e, in quanto tale, irrilevante ai fini del decidere contestando comunque l'erroneità dell'assunto.
Con un terzo motivo contestano la condanna alle spese di lite disposta nei loro confronti dal Tribunale in quanto erronea e sproporzionata.
Si ritiene opportuno riassumere le vicende oggetto della presente controversia nei limiti in cui rilevano ai fini della definizione del giudizio.
Risulta pacifico che gli odierni appellanti, già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente con applicazione del C.C.N.L. Terziario e con orario di lavoro, in virtù CP_4 di tale C.C.N.L., pari a 40 ore settimanali con 56 ore annue di permessi retribuiti R. O.
L., siano passati alle dipendenze di a seguito della soppressione di CP_1 CP_4 disposta con L. R. 12/2016 con trasferimento delle relative funzioni in favore dell'odierna appellata (art. 3, commi 5 e 6). La L. R. 17/2016 prevedeva a tale proposito, all'art. 3, comma 107, che entro 90 giorni dall'approvazione sarebbe stato predisposto “un atto di indirizzo programmatico, volto a stabilire i criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall'operazione straordinaria di fusione ed unione delle società e Controparte_5 in stabilendo che la suddetta perequazione sarebbe dovuta CP_6 Controparte_1 avvenire “al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati”.
Il trasferimento del personale di a risulta essere stato oggetto della CP_4 CP_1 delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 128/2017 con la quale si dava mandato a di attuare il suddetto trasferimento dichiaratamente “nel rispetto della CP_1 normativa statale vigente, incluse le tutele di cui all'art. 2112 Cod. Civ. “, prevedendo il mantenimento per i dipendenti trasferiti del “trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento” e prevedendo altresì che “nel caso in cui lo stesso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della società di destinazione, sarà corrisposto, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti…”.
Con la delibera 624 del 2017 la Giunta Regionale aveva previsto la necessità di porre in essere, a tale scopo, una “armonizzazione contrattuale, da attuare entro il 1° Gennaio 2018, ai fini del superamento dei tre modelli contrattuali” attraverso “l'estensione del contratto collettivo di , ad oggi applicato al maggior numero di dipendenti CP_2
a tutto il personale della società che dovrà avvenire nel rispetto dei Controparte_1 seguenti criteri:
a) invarianza della spesa per il personale;
b) equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi CCNL, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relative alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratoria delle medesime aree funzionali e categorie…”.
In attuazione di tali disposizioni era stato sottoscritto, con le parti sindacali, in data
18/12/2017, una “ipotesi di Accordo di Armonizzazione per il passaggio dal C.C.N.L.
Metalmeccanici Industria privata e Installazione di impianti e dal C.C.N.L. Terziario,
Commercio, Distribuzione e Servizi al C.C.N.L. ” che prevedeva, in CP_2 particolare all'art. 3, “nelle more dell'adozione di un contratto collettivo di lavoro specifico delle società “in house providing” l'estensione ai dipendenti prima assoggettati al C.C.N.L. Terziario del C.C.N.L. con applicazione del relativo trattamento CP_2 economico e normativo, anche per quanto attiene all'orario di lavoro, prevedendo altresì, stante il maggiore importo della retribuzione precedentemente prevista dal C.C.N.L.
Terziario. la corresponsione di un assegno ad personam assorbibile.
Dato atto dell'esistenza di un orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. Terziario superiore rispetto a quello previsto dal C.C.N.L. il suddetto art. 3 prevedeva, con CP_2 riferimento ai dipendenti aventi la qualifica di quadro che “in considerazione della riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 ore a 37 ore settimanali distribuite su
5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e, in considerazione della irriducibilità della retribuzione annua, le 88 ore di lavoro mancanti (calcolate al netto delle 56 ore dei permessi ROL) saranno riconosciute, come <
Il successivo contratto collettivo integrativo aziendale del 7/2/2018 prevedeva, con disposizione di portata generale (non limitata ai dipendenti aventi qualifica di Quadro), all'art. 13 lett. a .punto III, che “dal 1° gennaio 2018 al personale che, antecedentemente alla sottoscrizione del presente C.C.I.A., osservava un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali vengono decurtate, a compensazione della minor prestazione lavorativa, n.
56 ore ex permessi ROL. Le restanti 88 ore annue sono considerate <
Ciò premesso è opportuno osservare sin da subito che, così come correttamente eccepito dalla società appellata, risulta inammissibile il secondo motivo di gravame, ove si contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva prospettato l'inammissibilità della domanda di primo grado degli appellanti.
Relativamente a tale statuizione non può infatti ravvisarsi in capo agli appellanti un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione, trattandosi di prospettazione effettuata, così come del resto rilevato dagli stessi appellanti, in modo eventuale e mediante un obiter dictum e senza trarne le dovute conclusioni in sede di decisione (e cioè l'inammissibilità dell'appello) e relativamente alla quale non è quindi possibile ravvisare in capo agli appellanti alcuna posizione di soccombenza.
Si ritiene che non possa trovare accoglimento neanche il primo motivo di appello.
Si osserva innanzitutto che il contratto collettivo aziendale deve ritenersi di per sé lecito per quanto riguarda la soppressione dei permessi ROL, istituto quest'ultimo non previsto dal C.C.N.L. Federculture applicato da alla generalità del suo CP_1 personale.
Risultano applicabili a tale proposito, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c. della contrattazione collettiva dell'azienda cessionaria anche nell'ipotesi di condizioni più sfavorevoli per i lavoratori.
L'incorporazione di una società in un'altra è assimilabile al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., con la conseguente applicazione del principio statuito dalla citata norma secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole, la cui incidenza non è preclusa rispetto a coloro che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'attribuzione di un diritto previsti dalle precedenti disposizioni collettive (Cass. 10614 del 13/05/2011 e Cass. n. 5882 del
11/03/2010).
Ritiene il Collegio che il motivo non possa trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti, nemmeno per quanto riguarda il contestato mantenimento delle ulteriori 88 ore lavorative in più originariamente previste dal C.C.N.L Terziario.
Si osserva innanzitutto che la regolamentazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, deve essere valutata esclusivamente alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva precedentemente menzionata non potendo invece attribuirsi valore decisivo alle previsioni di legge regionale ed alle delibere di giunta precedentemente evidenziate, atti di per sé inidonei ad incidere direttamente sulla regolamentazione di un rapporto di lavoro privatistico quale quello in essere tra le parti e in relazione alle quali non può del resto nemmeno ravvisarsi un diretto contrasto con le citate disposizioni contrattuali.
Ciò premesso si osserva che la lamentata violazione del principio di irriducibilità della retribuzione non può ravvisarsi al momento del passaggio degli odierni appellanti alle dipendenze di , avendo questi ultimi, a tale data, a fronte del mantenimento del CP_1 precedente orario di lavoro settimanale di 40 ore (rispetto a quello di 37 ore previsto in via generale dal ), comunque conservato (grazie alla concessione di CP_2 CP_2 un assegno ad personam non riassorbibile) il trattamento economico precedentemente percepito alle dipendenze dell' (ed essendo quindi il loro maggiore impegno CP_4 lavorativo comunque controbilanciato, al momento del passaggio alle dipendenze di
, dalla maggiore retribuzione percepita). CP_1
Né, per le stesse ragioni, potrebbe ravvisarsi, sempre a tale data, un ulteriore profilo di illegittimità in ordine ad una eventuale disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti e ciò tanto più alla luce della nota insussistenza, nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico (quale quello instaurato dagli appellanti con la società resistente) di un principio di parità di trattamento (in tal senso ad es. Cass. n. 6639 del 23/03/2011).
Parimenti deve escludersi, sempre alla data del passaggio degli odierni appellanti alle dipendenze di (nonostante l'improprio riferimento contenuto all'art. 13 del CP_1 contratto del 7/2/2018, ad un obbligo di effettuare un lavoro “non retribuito”), la ravvisabilità di una violazione tanto dell'art. 2094 c.c. (sotto il profilo della gratuità della prestazione) che del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. usufruendo gli odierni appellanti, a tale data di un trattamento retributivo proporzionale all'attività svolta in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario sino ad allora applicato nei loro confronti.
La lamentata illegittima riduzione della retribuzione deve tuttavia ravvisarsi, in prospettiva futura, con riferimento alla disposta riassorbibilità dell'assegno ad personam. La predetta riassorbibilità determina infatti l'impossibilità per gli odierni appellanti di fruire, a differenza degli altri dipendenti di , degli aumenti della retribuzione CP_1 successivamente disposti in sede di contrattazione collettiva.
Tale impossibilità risulta quindi, inevitabilmente, suscettibile, a fronte del mantenimento in modo permanente di un orario settimanale superiore rispetto a quello previsto dal di incidere negativamente, con il passare del tempo, Controparte_2 sull'entità della retribuzione oraria determinando così, di fatto, una diminuzione non consentita della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva applicabile (quella prevista dal CCNL ). CP_2
In altre parole il meccanismo di equilibrio del maggiore orario imposto agli appellanti, così come previsto in sede di contrattazione aziendale, pur consentendo, nell'immediatezza del passaggio alle dipendenze di , un temporaneo CP_1 mantenimento dei precedenti livelli retributivi, non permette tuttavia agli appellanti, proprio in ragione dell'assorbibilità dell'assegno ad personam e della mancata fruizione degli aumenti contrattuali destinati alla generalità degli altri dipendenti, di mantenere nel tempo il precedente livello retributivo, livello retributivo che, pur rimanendo invariato nel suo importo nominale, è comunque destinato a divenire inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Trattasi di conseguenza quest'ultima che, peraltro, nel creare una categoria di lavoratori (i dipendenti ex obbligati all'osservanza, a parità di retribuzione, di un CP_4 orario contrattuale di lavoro superiore a quello imposto agli altri dipendenti, risulta chiaramente incompatibile anche con la prevista armonizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di . CP_1
L'illegittimità di tale clausola, risiede quindi proprio nella assorbibilità dell'assegno ad personam, caratteristica quest'ultima che lo rende inidoneo a mantenere nel tempo, a parità di prestazione lavorativa, la retribuzione dovuta alla stregua della contrattazione collettiva applicabile.
Fatte tali considerazioni ritiene tuttavia il Collegio che, nonostante l'intrinseca illegittimità, nei termini precedentemente descritti, delle contestate disposizioni contrattuali, la domanda degli appellanti, nei termini in cui è stata formulata, non possa tuttavia comunque trovare accoglimento.
Si osserva infatti che gli odierni appellanti, nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso di primo grado (integralmente ribadite anche nella presente fase di impugnazione) avevano chiesto, con particolare riferimento al maggiore orario di 88 ore di lavoro annuo, di accertare e dichiarare il loro diritto “…a non subire alcuna decurtazione della retribuzione dovuta nel caso di mancato svolgimento delle 144 ore annuali di maggiore lavoro previste dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale in aggiunta alle 37 ore medie settimanali previste dal applicabile al loro rapporto di Controparte_2 lavoro…” e “… per l'effetto, accertare che le maggiori ore prestate dai ricorrenti a partire dal primo gennaio 2018 in aggiunta alle 37 ore settimanali previste dal
[...]
applicabile devono essere qualificate come ore di lavoro straordinario e/o CP_2 come ore di lavoro da far confluire la delle ore e, per conseguenza, condannare CP_3 la convenuta alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria e/o a far confluire dette ore nella banca delle ore”.
Gli appellanti affermano quindi l'illegittimità del mantenimento del maggiore orario precedentemente previsto dal C.C.N.L. Terziario, chiedendo di qualificare le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto alle 37 ore settimanali come lavoro straordinario o comunque, come prestazione lavorativa svolta in più rispetto all'ordinario orario di lavoro, tale da confluire nella “Banca dati ore” (istituto quest'ultimo previsto dall'art. 34 del C.C.N.L.
Federculture ove dispone che in tale conto ore vengano accantonate le ore di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento o quello programmato, stabilendo che le stesse possano essere richieste come retribuzione o fruite come permessi).
Rivendicano quindi, in sostanza, il loro diritto a vedersi considerato quale orario normale di lavoro, nonostante le previsioni del contratto collettivo aziendale, quello di 37 ore settimanali previsto dal C.C.N.L. Federculture, mantenendo tuttavia invariato, attraverso la corresponsione dell'assegno ad personam riassorbibile, il livello retributivo precedentemente fruito presso CP_4
Trattasi di domanda che, nei termini in cui è stata formulata, non può ritenersi suscettibile di accoglimento tanto in ragione della sua genericità che della carenza delle allegazioni poste a suo fondamento.
Deve innanzitutto escludersi qualsiasi possibilità di qualificare le ore svolte in misura superiore alle 37 ore settimanali quale lavoro straordinario o supplementare o comunque svolto in eccedenza rispetto all'orario contrattuale ordinario, orario che, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione aziendale, rimane in realtà per gli appellanti, in assenza di ulteriori diverse determinazioni da parte della contrattazione collettiva, quello di 40 ore settimanali originariamente previsto dal CCNL Terziario.
Risulta pertanto di per sé infondata la rivendicazione finalizzata a vedersi retribuire a tale stregua le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario di 37 ore settimanali (anche con riferimento all'ulteriore meccanismo compensativo della Banca ore) potendo essere eventualmente oggetto di utile rivendicazione, esclusivamente, il mantenimento della possibilità di fruizione, stante l'illegittimità della disposta assorbibilità dell'assegno ad personam, dei successivi aumenti contrattuali previsti in sede di contrattazione collettiva.
Trattasi tuttavia di rivendicazione quest'ultima che non può trovare accoglimento nel presente giudizio.
Così come precedentemente evidenziato infatti la lesione del principio di irriducibilità della retribuzione è suscettibile di verificarsi nel caso di specie, alla stregua delle contestate disposizioni contrattuali, solo con il progressivo assorbimento dell'assegno ad personam con gli aumenti contrattuali verificatisi nel tempo, aumenti contrattuali che sono rimasti tuttavia totalmente indeterminati e privi di allegazione e dimostrazione specifica, con conseguente impossibilità non solo di ritenere accertata all'esito del presente giudizio, in modo compiuto e quantificabile, la lamentata illegittima decurtazione della retribuzione dovuta eventualmente subita dagli appellanti (non potendo reputarsi di per sé illegittimo, alla stregua delle considerazioni che precedono,
l'imposizione del maggiore orario precedentemente osservato).
Infondata anche la doglianza relativa alle spese, condanna quest'ultima che risulta essere legittima applicazione del principio della soccombenza mentre non si ravvisa, stante il valore indeterminabile della causa e della molteplicità delle posizioni dei ricorrenti la lamentata eccessività della liquidazione delle spese di lite, liquidazione avvenuta per un importo che, per una controversia riconducibile allo scaglione di valore indeterminabile, non risulta nemmeno superiore ai valori medi di cui al dm 55/2014 e successive modifiche. (quantificabili questi ultimi, anche non considerando lo svolgimento di attività istruttoria, in € 5.534 importo superiore a quello di € 5.180 liquidato dal giudice di prime cure).
L'appello dovrà quindi essere respinto.
Le ragioni specificamente poste a fondamento della presente decisione, in parte integrative di quelle di primo grado, giustificano, ferma restando la condanna disposta all'esito della precedente fase del giudizio, la compensazione delle spese di appello.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 12/09/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario