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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2163/2021
CONSORTI ALDO
/
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 09:00, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attore, , l'avv. Alfredo Bonanni. CP_1
Per il convenuto, , l'avv. Barbara Iachini, in sostituzione e per delega orale Controparte_2 dell'avv. Walter Gibellieri.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori concludono come da rispettivi atti introduttivi. In particolare, l'avv. Iachini, sull'an debeatur, fa presente che la chiazza di liquido sull'asfalto costituisce un chiaro caso fortuito esimente della responsabilità dell'amministrazione scrivente, perché evento non conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, avendo esplicato la sua potenzialità offensiva prima che si potesse ragionevolmente intervenire;
sul quantum debeatur, evidenzia che la CTU ha riconosciuto un'invalidità permanente di non grave entità, che esclude sia il danno morale dell'entità richiesta, perché non risultano provati sconvolgimenti o devastazione della vita psicologica individuale, sia la personalizzazione, perché non risultano dimostrate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da un pregiudizio dello stesso grado e della stessa natura;
quanto al danno al motoveicolo, il preventivo di spesa, se anche confermato, non è idoneo a dimostrare la sua entità effettiva. L'avv. Bonanni impugna e contesta e si riporta alle note proprie note conclusive autorizzate chiedendo lo stralcio delle note di controparte depositate, sebbene non autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2163/2021 promossa da:
c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Alfredo Bonanni, CP_1 C.F._1
Paride Moraldi, Andrea Galiffa.
ATTORE
CONTRO
c.f. in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 dell'Avv. Walter Gibellieri.
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 09/12/2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , al fine di ottenere il Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in esito all'occorso del 06/07/2019, alle ore 16.30 circa quando, in sella al proprio scooter Kymco targato DS70D111, percorreva in la Via Serafino Cellini, CP_2 direzione Colle San Marco e, giunto all'altezza del civico 95, a causa di una sostanza oleosa
(verosimilmente olio idraulico), presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, perdeva il controllo del motociclo e cadeva rovinosamente a terra, sicché intervenivano i Carabinieri della locale stazione e, trasportato in autoambulanza presso il locale nosocomio, riportava danni di cui chiedeva il risarcimento per complessivi euro 31.747,61 o nella maggiore ovvero minore somma di giustizia o in via equitativa, ritenendo sussistere la responsabilità oggettiva dell'ente ex art. 2051 c.c. o subordinatamente ex art. 2043 c.c., vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , declinando ogni responsabilità ed Controparte_2 invece asserendo che ogni responsabilità, circa la causazione dell'occorso, era da attribuirsi esclusivamente all'attore ex art. 1227 c.c., per cui chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie, come in atti.
pagina 2 di 6 La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore e trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La domanda attorea è fondata e trova accoglimento nei limiti che seguono.
E' noto che, secondo la giurisprudenza meno recente, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per i danni riportati dagli utenti dei beni di cui è proprietaria, il referente normativo doveva essere esclusivamente l'art. 2043 c.c., sicché era il danneggiato a dover provare l'insidia dei luoghi, la sua imprevedibilità ed inevitabilità .
Con l'intervento della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 appare oggi invece pacifico che la pubblica amministrazione risponda di ogni atto o fatto illecito connesso con gli obblighi cui è tenuta, quale proprietaria del bene.
Parte attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'occorso emarginato, per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, di cui attribuisce la responsabilità al convenuto Controparte_2 per mancata custodia e manutenzione ordinaria della strada, per omesso controllo delle condizioni della stessa e per omessa adozione delle cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti e a evitare situazioni di pericolo mediante tempestiva rimozione della sostanza oleosa in parola.
E' incontestato che il tratto di strada interessato dall'occorso appartiene al convenuto Controparte_2
.
[...]
La fattispecie oggetto di giudizio va ricondotta nell'ambito di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, per danni cagionati al privato da un bene del demanio stradale.
pagina 3 di 6 L'art. 2051 c.c. è applicabile ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali tutte le volte che sia possibile individuare a carico dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, quale è l'ente concessionario, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
La responsabilità si fonda quindi sulla relazione con il bene e sorge dalla violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza, tenuto conto che, trattandosi di demanio stradale, ai fini di una configurabilità della responsabilità vanno considerate l'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, dunque le concrete possibilità dell'ente custode di esercitare un potere di fatto sulla strada e di vigilare al fine di impedire danni agli utenti.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta, dunque, una presunzione iuris tantum di colpa per il soggetto titolare del potere di custodia superabile unicamente dall'esimente del caso fortuito.
Sul piano probatorio, il danneggiato ha onere della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, restando a carico del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una causa estrinseca o estranea alla sua sfera di custodia avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, parte attrice deduceva che il conducente perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza sulla sede stradale di sostanza oleosa non visibile né segnalata.
La ricostruzione fornita da parte attrice ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria.
Non risultano rilevate infrazioni nei confronti del conducente attore, il quale “circolava regolarmente per via Cellini in direzione della località San Marco di Ascoli Piceno perdeva aderenza e scivolava a terra sulla sua fiancata sinistra a causa della presenza sull'asfalto di una grande quantità di olio, nello specifico liquido idraulico di colore rosso perso da un veicolo che lo precedeva nel transito di quella via. Dall'andamento sull'asfalto della scia oleosa era materialmente impossibile per il conducente evitare il pericolo” (cfr. relazione incidente Carabinieri , in atti). CP_2
Il teste, , ha confermato la dinamica dell'occorso, come dettagliato in citazione come Testimone_1 pure l'assenza di cartelli segnalanti il pericolo.
Emerge, dunque, che l'evento dannoso si verificava per una alterazione del manto stradale reso scivoloso per la presenza di sostanza oleosa, con efficacia causale determinante nella perdita di controllo del veicolo e conseguente produzione dell'occorso.
Orbene, si ribadisce che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'Ente custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali avuto riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Se il danno è determinato non per una situazione connessa alla struttura ed alla conformazione della strada ma da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, allora l'ente custode è liberato dalla responsabilità (Cass. n.6826/2021; Cass. n.7805/2017; Cass. n.6101/2013).
Si osserva ancora che l'agente verbalizzante, nella propria relazione di sinistro, pur adducendo che lo specifico liquido idraulico era stato perso da un veicolo che precedeva lo scooter nel transito, nulla riferiva circa la sua improvvisa permanenza sul manto stradale, quale fattore di pericolo causato or ora da terzi e tale da non aver consentito all'Ente, tenuto alla corretta manutenzione, la tempestiva dovuta rimozione o quanto meno la pur dovuta adeguata segnalazione, sicché il convenuto non ha CP_2 superato l'onere probatorio su di sé gravante, consistente nella impossibilità concreta di rilevare la presenza del liquido scivoloso sul manto stradale e, dunque, di poter conoscere tempestivamente la pagina 4 di 6 situazione di pericolo venutasi a creare per gli utenti della strada, neanche con la più diligente attività di vigilanza.
Dunque, in applicazione dei principi richiamati, ritenuto che all'evento occorso non possa essere riconosciuto il carattere di caso fortuito, la responsabilità ex art.2051 va ascritta al convenuto,
[...]
, con assorbimento degli ulteriori profili. A carico dell'Ente gravano invero quei rischi Controparte_2 connessi all'inosservanza dei doveri di custodia.
La espletata CTU ha accertato la compatibilità tra l'evento per cui è causa e le lesioni, riportate dall'attore consistenti in menomazioni che hanno determinato un danno all'integrità psicofisica valutabile nella misura del 7% con un danno biologico temporaneo di complessivi 101 giorni di cui 11 gg di invalidità totale, 40 gg al 75%, 30 gg al 50% e 20 gg al 25%, spese mediche sostenute e documentate e ritenute congrue per euro 3.039,54.
Il giudice ritiene di non discostarsi dal procedimento di accertamento e verifica del CTU stanti le valide considerazioni tecniche dallo stesso effettuate.
Considerato che si tratta di lesione alla persona, derivata da ipotesi diversa da sinistro stradale, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati calcolati secondo dei criteri orientativi delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
ITT 11 gg € 1.265,00
ITP 75 % gg. 40 € 3.450,00
ITP 50% gg. 30 € 1.725,00
ITP 25% gg. 20 € 575,00
Danno biologico 7% € 10.533,00
Spese mediche € 3.039,54
TOTALE GENERALE: € 20.587,54
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatti ulteriori a quelle che ordinariamente discendono dalla fattispecie dedotta in giudizio e pertanto specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, come nella specie, tali da superare le conseguenze comuni del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata di cui alle previsioni tabellari senza poter senza poter operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Civ. Ordinanza del 31/05/2019 n. 15084).
Il danno non patrimoniale, accertato in capo all'attore, nella suddetta somma di complessivi euro 20.587,54 va posto a carico del . Controparte_2
Detta somma di euro 20.587,54 è già rivalutata.
Su tale somma che costituisce debito di valore, previa sua devalutazione alla data del sinistro, sono poi da calcolare gli interessi al tasso legale sulle somme di anno in anno rivalutate, con decorrenza da tale data al soddisfo.
Il danno al mezzo può essere riconosciuto nella misura di cui al preventivo, per euro 1.365,17 , siccome confermato dal teste redattore del preventivo stesso, , all'udienza del 03/05/2023. Testimone_2
pagina 5 di 6 La Suprema Corte Civ. Sez. VI, Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624, ha esaminato il valore probatorio del preventivo, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno patito, ritenendo che il preventivo possieda i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria, non sottraendosi al principio di cui all'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione sicché, qualora il convenuto- come nella specie- ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che esonera l'attore dall'onere di provare il fatto non contestato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attrice, come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2163/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco Controparte_2 pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso e, pertanto, accoglie la domanda, nei limiti di cui in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire Controparte_2 il danno subito dall'attore, determinato in euro 20.587,54 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire il Controparte_2 danno al mezzo, per euro 1.365,17;
-Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, ed in favore dell'attore, Controparte_2 alle spese di lite, che liquida in complessive € 5.077,00 oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, oltre rimborso forfettario 15% CAP ed
IVA come per legge, le spese del CTP e il CU a carico del convenuto. CP_2
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 25/03/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:06
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2163/2021
CONSORTI ALDO
/
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 09:00, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attore, , l'avv. Alfredo Bonanni. CP_1
Per il convenuto, , l'avv. Barbara Iachini, in sostituzione e per delega orale Controparte_2 dell'avv. Walter Gibellieri.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori concludono come da rispettivi atti introduttivi. In particolare, l'avv. Iachini, sull'an debeatur, fa presente che la chiazza di liquido sull'asfalto costituisce un chiaro caso fortuito esimente della responsabilità dell'amministrazione scrivente, perché evento non conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, avendo esplicato la sua potenzialità offensiva prima che si potesse ragionevolmente intervenire;
sul quantum debeatur, evidenzia che la CTU ha riconosciuto un'invalidità permanente di non grave entità, che esclude sia il danno morale dell'entità richiesta, perché non risultano provati sconvolgimenti o devastazione della vita psicologica individuale, sia la personalizzazione, perché non risultano dimostrate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da un pregiudizio dello stesso grado e della stessa natura;
quanto al danno al motoveicolo, il preventivo di spesa, se anche confermato, non è idoneo a dimostrare la sua entità effettiva. L'avv. Bonanni impugna e contesta e si riporta alle note proprie note conclusive autorizzate chiedendo lo stralcio delle note di controparte depositate, sebbene non autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2163/2021 promossa da:
c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Alfredo Bonanni, CP_1 C.F._1
Paride Moraldi, Andrea Galiffa.
ATTORE
CONTRO
c.f. in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 dell'Avv. Walter Gibellieri.
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 09/12/2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , al fine di ottenere il Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in esito all'occorso del 06/07/2019, alle ore 16.30 circa quando, in sella al proprio scooter Kymco targato DS70D111, percorreva in la Via Serafino Cellini, CP_2 direzione Colle San Marco e, giunto all'altezza del civico 95, a causa di una sostanza oleosa
(verosimilmente olio idraulico), presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, perdeva il controllo del motociclo e cadeva rovinosamente a terra, sicché intervenivano i Carabinieri della locale stazione e, trasportato in autoambulanza presso il locale nosocomio, riportava danni di cui chiedeva il risarcimento per complessivi euro 31.747,61 o nella maggiore ovvero minore somma di giustizia o in via equitativa, ritenendo sussistere la responsabilità oggettiva dell'ente ex art. 2051 c.c. o subordinatamente ex art. 2043 c.c., vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , declinando ogni responsabilità ed Controparte_2 invece asserendo che ogni responsabilità, circa la causazione dell'occorso, era da attribuirsi esclusivamente all'attore ex art. 1227 c.c., per cui chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie, come in atti.
pagina 2 di 6 La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore e trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La domanda attorea è fondata e trova accoglimento nei limiti che seguono.
E' noto che, secondo la giurisprudenza meno recente, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per i danni riportati dagli utenti dei beni di cui è proprietaria, il referente normativo doveva essere esclusivamente l'art. 2043 c.c., sicché era il danneggiato a dover provare l'insidia dei luoghi, la sua imprevedibilità ed inevitabilità .
Con l'intervento della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 appare oggi invece pacifico che la pubblica amministrazione risponda di ogni atto o fatto illecito connesso con gli obblighi cui è tenuta, quale proprietaria del bene.
Parte attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'occorso emarginato, per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, di cui attribuisce la responsabilità al convenuto Controparte_2 per mancata custodia e manutenzione ordinaria della strada, per omesso controllo delle condizioni della stessa e per omessa adozione delle cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti e a evitare situazioni di pericolo mediante tempestiva rimozione della sostanza oleosa in parola.
E' incontestato che il tratto di strada interessato dall'occorso appartiene al convenuto Controparte_2
.
[...]
La fattispecie oggetto di giudizio va ricondotta nell'ambito di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, per danni cagionati al privato da un bene del demanio stradale.
pagina 3 di 6 L'art. 2051 c.c. è applicabile ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali tutte le volte che sia possibile individuare a carico dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, quale è l'ente concessionario, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
La responsabilità si fonda quindi sulla relazione con il bene e sorge dalla violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza, tenuto conto che, trattandosi di demanio stradale, ai fini di una configurabilità della responsabilità vanno considerate l'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, dunque le concrete possibilità dell'ente custode di esercitare un potere di fatto sulla strada e di vigilare al fine di impedire danni agli utenti.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta, dunque, una presunzione iuris tantum di colpa per il soggetto titolare del potere di custodia superabile unicamente dall'esimente del caso fortuito.
Sul piano probatorio, il danneggiato ha onere della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, restando a carico del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una causa estrinseca o estranea alla sua sfera di custodia avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, parte attrice deduceva che il conducente perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza sulla sede stradale di sostanza oleosa non visibile né segnalata.
La ricostruzione fornita da parte attrice ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria.
Non risultano rilevate infrazioni nei confronti del conducente attore, il quale “circolava regolarmente per via Cellini in direzione della località San Marco di Ascoli Piceno perdeva aderenza e scivolava a terra sulla sua fiancata sinistra a causa della presenza sull'asfalto di una grande quantità di olio, nello specifico liquido idraulico di colore rosso perso da un veicolo che lo precedeva nel transito di quella via. Dall'andamento sull'asfalto della scia oleosa era materialmente impossibile per il conducente evitare il pericolo” (cfr. relazione incidente Carabinieri , in atti). CP_2
Il teste, , ha confermato la dinamica dell'occorso, come dettagliato in citazione come Testimone_1 pure l'assenza di cartelli segnalanti il pericolo.
Emerge, dunque, che l'evento dannoso si verificava per una alterazione del manto stradale reso scivoloso per la presenza di sostanza oleosa, con efficacia causale determinante nella perdita di controllo del veicolo e conseguente produzione dell'occorso.
Orbene, si ribadisce che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'Ente custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali avuto riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Se il danno è determinato non per una situazione connessa alla struttura ed alla conformazione della strada ma da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, allora l'ente custode è liberato dalla responsabilità (Cass. n.6826/2021; Cass. n.7805/2017; Cass. n.6101/2013).
Si osserva ancora che l'agente verbalizzante, nella propria relazione di sinistro, pur adducendo che lo specifico liquido idraulico era stato perso da un veicolo che precedeva lo scooter nel transito, nulla riferiva circa la sua improvvisa permanenza sul manto stradale, quale fattore di pericolo causato or ora da terzi e tale da non aver consentito all'Ente, tenuto alla corretta manutenzione, la tempestiva dovuta rimozione o quanto meno la pur dovuta adeguata segnalazione, sicché il convenuto non ha CP_2 superato l'onere probatorio su di sé gravante, consistente nella impossibilità concreta di rilevare la presenza del liquido scivoloso sul manto stradale e, dunque, di poter conoscere tempestivamente la pagina 4 di 6 situazione di pericolo venutasi a creare per gli utenti della strada, neanche con la più diligente attività di vigilanza.
Dunque, in applicazione dei principi richiamati, ritenuto che all'evento occorso non possa essere riconosciuto il carattere di caso fortuito, la responsabilità ex art.2051 va ascritta al convenuto,
[...]
, con assorbimento degli ulteriori profili. A carico dell'Ente gravano invero quei rischi Controparte_2 connessi all'inosservanza dei doveri di custodia.
La espletata CTU ha accertato la compatibilità tra l'evento per cui è causa e le lesioni, riportate dall'attore consistenti in menomazioni che hanno determinato un danno all'integrità psicofisica valutabile nella misura del 7% con un danno biologico temporaneo di complessivi 101 giorni di cui 11 gg di invalidità totale, 40 gg al 75%, 30 gg al 50% e 20 gg al 25%, spese mediche sostenute e documentate e ritenute congrue per euro 3.039,54.
Il giudice ritiene di non discostarsi dal procedimento di accertamento e verifica del CTU stanti le valide considerazioni tecniche dallo stesso effettuate.
Considerato che si tratta di lesione alla persona, derivata da ipotesi diversa da sinistro stradale, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati calcolati secondo dei criteri orientativi delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
ITT 11 gg € 1.265,00
ITP 75 % gg. 40 € 3.450,00
ITP 50% gg. 30 € 1.725,00
ITP 25% gg. 20 € 575,00
Danno biologico 7% € 10.533,00
Spese mediche € 3.039,54
TOTALE GENERALE: € 20.587,54
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatti ulteriori a quelle che ordinariamente discendono dalla fattispecie dedotta in giudizio e pertanto specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, come nella specie, tali da superare le conseguenze comuni del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata di cui alle previsioni tabellari senza poter senza poter operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Civ. Ordinanza del 31/05/2019 n. 15084).
Il danno non patrimoniale, accertato in capo all'attore, nella suddetta somma di complessivi euro 20.587,54 va posto a carico del . Controparte_2
Detta somma di euro 20.587,54 è già rivalutata.
Su tale somma che costituisce debito di valore, previa sua devalutazione alla data del sinistro, sono poi da calcolare gli interessi al tasso legale sulle somme di anno in anno rivalutate, con decorrenza da tale data al soddisfo.
Il danno al mezzo può essere riconosciuto nella misura di cui al preventivo, per euro 1.365,17 , siccome confermato dal teste redattore del preventivo stesso, , all'udienza del 03/05/2023. Testimone_2
pagina 5 di 6 La Suprema Corte Civ. Sez. VI, Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624, ha esaminato il valore probatorio del preventivo, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno patito, ritenendo che il preventivo possieda i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria, non sottraendosi al principio di cui all'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione sicché, qualora il convenuto- come nella specie- ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che esonera l'attore dall'onere di provare il fatto non contestato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attrice, come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2163/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco Controparte_2 pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso e, pertanto, accoglie la domanda, nei limiti di cui in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire Controparte_2 il danno subito dall'attore, determinato in euro 20.587,54 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire il Controparte_2 danno al mezzo, per euro 1.365,17;
-Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, ed in favore dell'attore, Controparte_2 alle spese di lite, che liquida in complessive € 5.077,00 oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, oltre rimborso forfettario 15% CAP ed
IVA come per legge, le spese del CTP e il CU a carico del convenuto. CP_2
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 25/03/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:06
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