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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/04/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2126/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CURIELLO COSIMO DAMIANO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. PATARNELLO VINCENZO (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la al fine di dichiarare l'illegittimità e, conseguentemente, ottenere Controparte_1
l'annullamento della sanzione disciplinare comminatagli dalla società datrice di lavoro convenuta in giudizio. Dunque, il ricorrente chiedeva di condannare la stessa società alla restituzione in suo favore della retribuzione relativa alle giornate di sospensione applicate nonché pari alla somma di euro 212,38. In subordine, il ricorrente chiedeva di ridurre la sanzione per cui vi è causa e, comunque, di disporre la restituzione della retribuzione relativa alla sospensione applicata.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto Controparte_1
infondato e non provato;
confermando, pertanto, la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente e condannando quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di un teste di parte resistente.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Il ricorrente riferiva di essere dipendente della con qualifica di operaio comune a tempo Controparte_1 indeterminato, ma di aver ricevuto, con nota del 31.08.2022, una contestazione disciplinare con la quale la società datrice di lavoro gli aveva contestato che «Il giorno 08.08.2022, con turno di lavoro dalle ore 05,00 alle ore 11,20, Lei si è assentato dal lavoro senza giustificazione e/o autorizzazione alcuna».
Tuttavia, il lavoratore deduceva che l'assenza fosse stata dovuta a malattia e, comunque, che l'azienda stessa ne fosse stata a conoscenza. Ciononostante, con lettera del 10.11.2022, il aveva Parte_1
appreso che l'azienda aveva adottato nei suoi confronti una sanzione disciplinare.
In particolare, «non ritenendo sufficientemente valide le giustificazioni da Lei addotte (…) Si commina il presente provvedimento disciplinare consistente in: "3 (TRE) GIORNI DI SOSPENSIONE"» con conseguente sospensione dalla retribuzione nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2023 e, dunque, l'applicazione di ritenute nella busta paga di gennaio 2023 per una somma totale pari ad euro 497,923.
Pertanto, il ricorrente deduceva l'illegittimità della sanzione comminatagli, ritenendo che l'addebito fosse infondato, per aver egli avvisato l'azienda della sua assenza.
Inoltre, il ricorrente eccepiva: la violazione del principio di immediatezza, ritenendo che la contestazione gli fosse stata notificata dopo tanto tempo;
la violazione dell'art. 7, co. 1, L. 300/1970, per aver l'azienda violato l'obbligo di affissione del regolamento disciplinare in luogo visibile ed accessibile a tutti;
la mancata codificazione della sanzione dal regolamento disciplinare interno;
la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata la quale, invece, a detta del ricorrente, avrebbe potuto essere sanzionata soltanto con l'applicazione del rimprovero scritto ovvero della multa di un'ora. Si precisa che le somme trattenute sulla busta paga di gennaio 2023 erano state calcolate dall'azienda per l'asserita assenza ingiustificata del lavoratore in due giornate differenti, quella dell'08.08.2022 oggetto di causa e quella del 22.08.2022 per la quale era pendente altro giudizio dinanzi a questo stesso Tribunale
(nella persona del Giudice Caputo), conclusosi con sentenza n. 957/2024 di accoglimento del ricorso (e conseguente annullamento della sanzione), nel procedimento iscritto al n. R.G. 2179/2023.
Pertanto, per quello che qui ci occupa, il ricorrente domandava la restituzione delle somme corrispondenti alla sanzione applicata per la sola assenza dell'08.08.2022 nonché pari ad euro 212,38.
Di contro, la controdeduceva che, in data 31.08.2022, l'azienda avesse provveduto (con Controparte_1
lettera raccomandata a.r. n. 200480397339) a notificare al ricorrente la contestazione dell'addebito disciplinare, evidenziando la sussistenza da parte del di un analogo comportamento assunto Parte_1 alcuni mesi prima, ma, comunque, che la raccomandata fosse stata restituita al mittente dopo il periodo di giacenza previsto per legge.
Oltre a tanto, la eccepiva la genericità del ricorso e la legittimità della sanzione, per essersi il Controparte_1
lavoratore assentato senza giustificazione né preventivo avviso.
Contestava pure la società l'eccepita violazione del principio di immediatezza;
la mancata previsione nel
CCNL di categoria della sanzione oggetto di causa;
la mancata affissione in bacheca del regolamento disciplinare (e relativo CCNL) nonché l'eccepita violazione del principio di proporzionalità.
Ebbene, venendo al merito della controversia, si osserva quanto di seguito.
Innanzitutto, appare infondato l'assunto di parte ricorrente circa la tardività della contestazione disciplinare.
In verità, il ricorrente deduceva la “violazione del principio di immediatezza considerato che la contestazione è stata notificata dopo tanto tempo”, senza però menzionare qualsivoglia connotazione spazio-temporale, ma essendosi limitato soltanto ad una generica argomentazione.
In ogni caso, si ritiene che la società resistente abbia tempestivamente contestato al proprio dipendente l'illegittimo comportamento rappresentato dall'assenza ingiustificata dal lavoro, come comprovato dalla lettera raccomandata a\r n. 200480397339 del 31.08.2022 offerta in comunicazione in giudizio e la quale, però, era ritornata al mittente dopo la compiuta giacenza, atteso che il non aveva provveduto Parte_1
al ritiro della stessa.
Vero è che tra le caratteristiche della contestazione disciplinare vi sono certamente quelle dell'immediatezza e della tempestività, ma è vero anche che il carattere relativo alla tempestività della contestazione non corrisponde ad un termine prefissato, bensì ad un termine variabile secondo le circostanze del caso concreto.
Orbene, nel caso di specie si ritiene che la contestazione mossa al dipendente appena venti giorni dopo la commissione della violazione disciplinare possa ritenersi comunque tempestiva. E tanto a maggior ragione se si considera che il lavoratore aveva provveduto all'invio del certificato medico di malattia al datore di lavoro soltanto in data 22.08.2022.
Parimenti, non appare fondato l'assunto di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 73, co. 9, del CCNL di categoria.
Prima di tutto, si osserva che il DI - da un parte - deduceva di non esser stato convocato per fornire all'azienda le proprie giustificazioni (adducendo di essere stato invece convocato per essere sentito soltanto sull'assenza avvenuta in un'altra giornata a lui contestata) - dall'altra parte - deduceva la violazione da parte dell'azienda del termine di trenta giorni decorrente dall'acquisizione delle giustificazioni del dipendente.
Non si ben comprende cioè come possa il lavoratore eccepire la violazione del termine predetto, pur sostenendo di non esser stato mai convocato per fornire le proprie giustificazioni.
Peraltro, si ribadisce che l'azienda abbia tempestivamente contestato la condotta al lavoratore il quale avrebbe ben potuto fornire le proprie giustificazioni, qualora avesse provveduto al ritiro della contestazione disciplinare.
Ma, anche non volendo considerare questo aspetto, veniva provato documentalmente in giudizio che la società avesse comprensibilmente irrogato la sanzione disciplinare soltanto in data 10.11.2022, al termine dell'istruttoria conclusasi a seguito dell'incontro (richiesto) ed avvenuto con il lavoratore in data
04.11.2022, incontro fissato tra le parti proprio al fine di consentire al di fornire le Parte_1
giustificazioni all'assenza incontestata dell'08.08.2022.
Ancora, appare infondato l'assunto di parte ricorrente circa la dedotta mancata affissione del regolamento disciplinare in azienda.
Difatti, lo stesso ricorrente, sottoposto a interrogatorio formale nell'udienza del 05.03.2024, dichiarava che
“confermo che il regolamento disciplinare è esposto in luogo visibile ai dipendenti”; “confermo che alla sottoscrizione del contratto di assunzione mi fu consegnato il contratto collettivo ed il regolamento aziendale”.
E, in proposito, si anticipa sin da ora che il contratto collettivo di riferimento prevede l'obbligo per il lavoratore di informare il datore di lavoro dell'assenza per malattia, atteso che la mancata comunicazione della malattia integra un'infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, a nulla rilevando che il lavoratore abbia inviato il certificato medico giustificativo dell'assenza (Cass. 2023/2015).
Infine, appare infondato l'assunto di parte ricorrente sotto il profilo della proporzionalità della sanzione.
In proposito, la società argomentava che il lavoratore fosse recidivo, essendosi assentato dal lavoro in maniera ingiustificata anche in altra data.
Tanto basterebbe a legittimare il datore di lavoro nell'applicazione di una sanzione quale quella irrogata nel caso in esame. Del resto, il CCNL prevede che “nell'individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l'azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto, nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore”.
Né la condotta tenuta dal rientrerebbe tra le condotte punibili con il rimprovero verbale o la Parte_1 multa, ma anzi proprio tra quelle punibili con la sanzione della sospensione dal servizio da tre a cinque giorni (art. 68).
Vero è che la sanzione relativa all'assenza del lavoratore in data 22.08.2022 è stata annullata da questo
Tribunale nel procedimento n. R.G. 2179\2023; ma è vero anche che nel giudizio appena citato la società odierna resistente era rimasta contumace, non provando alcunché in ordine al fatto oggettivo dell'assenza del lavoratore.
Difatti, si rammenta che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro sul quale grava l'onere di provare la condotta posta a ragione dell'irrogazione di una sanzione disciplinare può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarlo (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Sent. 26 febbraio 2021, n. 5478).
Tale onere datoriale viene svuotato in caso di contumacia, nel senso che, in caso di contumacia, permane soltanto l'onere della prova a carico della parte che ha intentato la causa. Per tale ragione, nel giudizio n.
R.G. 2179\2023, non essendovi stata fornita alcuna prova da parte della società in ordine alla mancata comunicazione del lavoratore dell'assenza per malattia, ma potendosi soltanto (sempre in quel giudizio) valutare la documentazione prodotta dal (ossia il certificato di malattia), è apparso Parte_1
certamente conseguente l' accoglimento delle pretese .
Tanto però non può estendersi alla fattispecie in esame, essendo stata, invece, fornita qui la prova da parte della società sul mancato adempimento degli obblighi da parte del . Parte_1
E, per la precisione, si rammenta che in caso di malattia il lavoratore ha diritto sì alla conservazione del posto di lavoro ed a percepire una retribuzione o un'indennità economica pur in assenza della prestazione lavorativa, ma questo è vincolato all'adempimento di una serie di obblighi nei confronti del datore di lavoro tra cui quello di avvisare, certificare lo stato di malattia e garantire la reperibilità in precise fasce orarie.
Lo stesso CCNL di categoria prevede espressamente che “nell'espletamento delle sue mansioni o funzioni
[…] il dipendente deve: comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio” (art. 70, co. 4, lett. g)
Più precisamente, il lavoratore che si assenta dal lavoro per motivi di salute deve dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro e, dunque, sottoporsi a visita del medico curante.
Il tempo entro cui il lavoratore è tenuto ad avvisare è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva, fermo restando che il datore di lavoro può stabilire tempi e metodi con un eventuale regolamento interno.
In ogni caso, soltanto dopo aver sottoposto il soggetto a visita medica, il medico curante potrà compilare il certificato telematico di malattia in un'apposita sezione presente sul sito dell'INPS. Il chè vuol dire che, solo da quel momento, il certificato medico sarà visibile anche al datore di lavoro il quale però, in caso di mancata ricezione dello stesso certificato da parte del lavoratore, potrà visionarlo tramite accesso autonomo al portale INPS.
Nonostante ciò, quanto appena detto non può significare che spetti al datore di lavoro doversi informare dell'assenza del lavoratore e ricercarne le relative ragioni. Piuttosto, come già detto, è obbligo del lavoratore informare il datore di lavoro dell'assenza e pure provvedere (se non per obbligo di trasmissione, quantomeno per obbligo di correttezza e diligenza) alla trasmissione pure del certificato di malattia sottoscritto dal medico curante.
Nel caso di specie, veniva provato in giudizio dalla società resistente datrice di lavoro che il dipendente
, in data 08.08.2022, in violazione delle più generali regole di correttezza e diligenza oltre che Parte_1 in violazione del regolamento disciplinare aziendale, avesse omesso di avvisare il proprio datore di lavoro, assentandosi ingiustificatamente dal servizio.
Tale circostanza, oltre ad essere stata confermata dallo stesso ricorrente durante l'interrogatorio formale, era stata dapprima riscontrata nella relazione di servizio dell'addetto al controllo di zona, CP_2
, il quale nell'immediatezza del fatto aveva accertato che il si fosse assentato dal
[...] Parte_1
servizio “senza avvisare né preventivamente né durante la giornata”.
Lo stesso , poi, escusso in giudizio quale teste di parte resistente, confermava le circostanze di CP_2 cui alle lettere e), f), g) della memoria di costituzione ovvero che, in data 08.08.2022, il si fosse Parte_1
assentato senza alcuna giustificazione e/o senza preventivo avvertimento;
che nella stessa data era stato redatto il provvedimento di contestazione disciplinare;
che l'assenza del avesse creato Parte_1
disservizi alla Controparte_1
Nulla invece provava a mezzo testimoni il ricorrente il quale, per il vero, forniva dichiarazioni contradditorie.
Come evincibile dal verbale di riunione allegato agli atti del giudizio da parte resistente, il Parte_1
aveva a sua difesa dichiarato in quella sede che: “il giorno 8 agosto u.s. purtroppo non ero nelle condizioni fisiche di scendere di scendere al lavoro. Pertanto ho provveduto ad avvisare il sorvegliante ma sono stato impossibilitato a raggiungere lo studio del medico di base per l'invio del certificato medico”. In altri termini, il ricorrente aveva dichiarato di aver avvisato il sorvegliante il quale, comunque, si ribadisce, dichiarava di non essere stato avvisato.
Tuttavia, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente stesso dichiarava che “ho provato a chiamare telefonicamente il sig. per avvisarlo che mi sarei assentato ma nessuno mi ha risposto Controparte_2
al telefono”, così contraddicendo quanto dichiarato in precedenza e altresì ammettendo di non aver avvisato l'azienda della sua assenza.
Anzi, il ricorrente aggiungeva di non essersi nemmeno recato dal medico curante, sebbene egli si sarebbe potuto limitare ad una telefonata per richiedere allo stesso medico - laddove vi fossero state comprovate motivazioni - una visita domiciliare (vi è l'obbligo per il medico di aderire alle richieste dei propri assistiti) alla quale certamente avrebbe fatto seguito il tempestivo invio del certificato. Ovvero, avrebbe ben potuto il chiedere al medico curante l'invio telematico del certificato. Parte_1
Per di più, il ricorrente dichiarava, sempre in sede di interrogatorio, che “il 22.08.2022 ho provveduto ad inviare il certificato medico giustificativo della mia assenza”, così ammettendo di aver trasmesso il detto certificato al datore di lavoro soltanto quattordici giorni dopo, senza mai dedurre di averlo in quell'arco di tempo informato delle ragioni dell'assenza.
In forza di tutto quanto appena detto, si ritiene sussistente la responsabilità del lavoratore nella condotta contestatagli nonché la legittimità del provvedimento disciplinare adottato dalla Controparte_1
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 23.03.2023, nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: rigetta il ricorso, confermando la sanzione disciplinare irrogata dalla società al
[...]
; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1950,00 oltre Parte_1
accessori di legge.
Così deciso in Trani, il 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CURIELLO COSIMO DAMIANO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. PATARNELLO VINCENZO (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la al fine di dichiarare l'illegittimità e, conseguentemente, ottenere Controparte_1
l'annullamento della sanzione disciplinare comminatagli dalla società datrice di lavoro convenuta in giudizio. Dunque, il ricorrente chiedeva di condannare la stessa società alla restituzione in suo favore della retribuzione relativa alle giornate di sospensione applicate nonché pari alla somma di euro 212,38. In subordine, il ricorrente chiedeva di ridurre la sanzione per cui vi è causa e, comunque, di disporre la restituzione della retribuzione relativa alla sospensione applicata.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto Controparte_1
infondato e non provato;
confermando, pertanto, la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente e condannando quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di un teste di parte resistente.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Il ricorrente riferiva di essere dipendente della con qualifica di operaio comune a tempo Controparte_1 indeterminato, ma di aver ricevuto, con nota del 31.08.2022, una contestazione disciplinare con la quale la società datrice di lavoro gli aveva contestato che «Il giorno 08.08.2022, con turno di lavoro dalle ore 05,00 alle ore 11,20, Lei si è assentato dal lavoro senza giustificazione e/o autorizzazione alcuna».
Tuttavia, il lavoratore deduceva che l'assenza fosse stata dovuta a malattia e, comunque, che l'azienda stessa ne fosse stata a conoscenza. Ciononostante, con lettera del 10.11.2022, il aveva Parte_1
appreso che l'azienda aveva adottato nei suoi confronti una sanzione disciplinare.
In particolare, «non ritenendo sufficientemente valide le giustificazioni da Lei addotte (…) Si commina il presente provvedimento disciplinare consistente in: "3 (TRE) GIORNI DI SOSPENSIONE"» con conseguente sospensione dalla retribuzione nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2023 e, dunque, l'applicazione di ritenute nella busta paga di gennaio 2023 per una somma totale pari ad euro 497,923.
Pertanto, il ricorrente deduceva l'illegittimità della sanzione comminatagli, ritenendo che l'addebito fosse infondato, per aver egli avvisato l'azienda della sua assenza.
Inoltre, il ricorrente eccepiva: la violazione del principio di immediatezza, ritenendo che la contestazione gli fosse stata notificata dopo tanto tempo;
la violazione dell'art. 7, co. 1, L. 300/1970, per aver l'azienda violato l'obbligo di affissione del regolamento disciplinare in luogo visibile ed accessibile a tutti;
la mancata codificazione della sanzione dal regolamento disciplinare interno;
la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata la quale, invece, a detta del ricorrente, avrebbe potuto essere sanzionata soltanto con l'applicazione del rimprovero scritto ovvero della multa di un'ora. Si precisa che le somme trattenute sulla busta paga di gennaio 2023 erano state calcolate dall'azienda per l'asserita assenza ingiustificata del lavoratore in due giornate differenti, quella dell'08.08.2022 oggetto di causa e quella del 22.08.2022 per la quale era pendente altro giudizio dinanzi a questo stesso Tribunale
(nella persona del Giudice Caputo), conclusosi con sentenza n. 957/2024 di accoglimento del ricorso (e conseguente annullamento della sanzione), nel procedimento iscritto al n. R.G. 2179/2023.
Pertanto, per quello che qui ci occupa, il ricorrente domandava la restituzione delle somme corrispondenti alla sanzione applicata per la sola assenza dell'08.08.2022 nonché pari ad euro 212,38.
Di contro, la controdeduceva che, in data 31.08.2022, l'azienda avesse provveduto (con Controparte_1
lettera raccomandata a.r. n. 200480397339) a notificare al ricorrente la contestazione dell'addebito disciplinare, evidenziando la sussistenza da parte del di un analogo comportamento assunto Parte_1 alcuni mesi prima, ma, comunque, che la raccomandata fosse stata restituita al mittente dopo il periodo di giacenza previsto per legge.
Oltre a tanto, la eccepiva la genericità del ricorso e la legittimità della sanzione, per essersi il Controparte_1
lavoratore assentato senza giustificazione né preventivo avviso.
Contestava pure la società l'eccepita violazione del principio di immediatezza;
la mancata previsione nel
CCNL di categoria della sanzione oggetto di causa;
la mancata affissione in bacheca del regolamento disciplinare (e relativo CCNL) nonché l'eccepita violazione del principio di proporzionalità.
Ebbene, venendo al merito della controversia, si osserva quanto di seguito.
Innanzitutto, appare infondato l'assunto di parte ricorrente circa la tardività della contestazione disciplinare.
In verità, il ricorrente deduceva la “violazione del principio di immediatezza considerato che la contestazione è stata notificata dopo tanto tempo”, senza però menzionare qualsivoglia connotazione spazio-temporale, ma essendosi limitato soltanto ad una generica argomentazione.
In ogni caso, si ritiene che la società resistente abbia tempestivamente contestato al proprio dipendente l'illegittimo comportamento rappresentato dall'assenza ingiustificata dal lavoro, come comprovato dalla lettera raccomandata a\r n. 200480397339 del 31.08.2022 offerta in comunicazione in giudizio e la quale, però, era ritornata al mittente dopo la compiuta giacenza, atteso che il non aveva provveduto Parte_1
al ritiro della stessa.
Vero è che tra le caratteristiche della contestazione disciplinare vi sono certamente quelle dell'immediatezza e della tempestività, ma è vero anche che il carattere relativo alla tempestività della contestazione non corrisponde ad un termine prefissato, bensì ad un termine variabile secondo le circostanze del caso concreto.
Orbene, nel caso di specie si ritiene che la contestazione mossa al dipendente appena venti giorni dopo la commissione della violazione disciplinare possa ritenersi comunque tempestiva. E tanto a maggior ragione se si considera che il lavoratore aveva provveduto all'invio del certificato medico di malattia al datore di lavoro soltanto in data 22.08.2022.
Parimenti, non appare fondato l'assunto di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 73, co. 9, del CCNL di categoria.
Prima di tutto, si osserva che il DI - da un parte - deduceva di non esser stato convocato per fornire all'azienda le proprie giustificazioni (adducendo di essere stato invece convocato per essere sentito soltanto sull'assenza avvenuta in un'altra giornata a lui contestata) - dall'altra parte - deduceva la violazione da parte dell'azienda del termine di trenta giorni decorrente dall'acquisizione delle giustificazioni del dipendente.
Non si ben comprende cioè come possa il lavoratore eccepire la violazione del termine predetto, pur sostenendo di non esser stato mai convocato per fornire le proprie giustificazioni.
Peraltro, si ribadisce che l'azienda abbia tempestivamente contestato la condotta al lavoratore il quale avrebbe ben potuto fornire le proprie giustificazioni, qualora avesse provveduto al ritiro della contestazione disciplinare.
Ma, anche non volendo considerare questo aspetto, veniva provato documentalmente in giudizio che la società avesse comprensibilmente irrogato la sanzione disciplinare soltanto in data 10.11.2022, al termine dell'istruttoria conclusasi a seguito dell'incontro (richiesto) ed avvenuto con il lavoratore in data
04.11.2022, incontro fissato tra le parti proprio al fine di consentire al di fornire le Parte_1
giustificazioni all'assenza incontestata dell'08.08.2022.
Ancora, appare infondato l'assunto di parte ricorrente circa la dedotta mancata affissione del regolamento disciplinare in azienda.
Difatti, lo stesso ricorrente, sottoposto a interrogatorio formale nell'udienza del 05.03.2024, dichiarava che
“confermo che il regolamento disciplinare è esposto in luogo visibile ai dipendenti”; “confermo che alla sottoscrizione del contratto di assunzione mi fu consegnato il contratto collettivo ed il regolamento aziendale”.
E, in proposito, si anticipa sin da ora che il contratto collettivo di riferimento prevede l'obbligo per il lavoratore di informare il datore di lavoro dell'assenza per malattia, atteso che la mancata comunicazione della malattia integra un'infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, a nulla rilevando che il lavoratore abbia inviato il certificato medico giustificativo dell'assenza (Cass. 2023/2015).
Infine, appare infondato l'assunto di parte ricorrente sotto il profilo della proporzionalità della sanzione.
In proposito, la società argomentava che il lavoratore fosse recidivo, essendosi assentato dal lavoro in maniera ingiustificata anche in altra data.
Tanto basterebbe a legittimare il datore di lavoro nell'applicazione di una sanzione quale quella irrogata nel caso in esame. Del resto, il CCNL prevede che “nell'individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l'azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto, nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore”.
Né la condotta tenuta dal rientrerebbe tra le condotte punibili con il rimprovero verbale o la Parte_1 multa, ma anzi proprio tra quelle punibili con la sanzione della sospensione dal servizio da tre a cinque giorni (art. 68).
Vero è che la sanzione relativa all'assenza del lavoratore in data 22.08.2022 è stata annullata da questo
Tribunale nel procedimento n. R.G. 2179\2023; ma è vero anche che nel giudizio appena citato la società odierna resistente era rimasta contumace, non provando alcunché in ordine al fatto oggettivo dell'assenza del lavoratore.
Difatti, si rammenta che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro sul quale grava l'onere di provare la condotta posta a ragione dell'irrogazione di una sanzione disciplinare può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarlo (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Sent. 26 febbraio 2021, n. 5478).
Tale onere datoriale viene svuotato in caso di contumacia, nel senso che, in caso di contumacia, permane soltanto l'onere della prova a carico della parte che ha intentato la causa. Per tale ragione, nel giudizio n.
R.G. 2179\2023, non essendovi stata fornita alcuna prova da parte della società in ordine alla mancata comunicazione del lavoratore dell'assenza per malattia, ma potendosi soltanto (sempre in quel giudizio) valutare la documentazione prodotta dal (ossia il certificato di malattia), è apparso Parte_1
certamente conseguente l' accoglimento delle pretese .
Tanto però non può estendersi alla fattispecie in esame, essendo stata, invece, fornita qui la prova da parte della società sul mancato adempimento degli obblighi da parte del . Parte_1
E, per la precisione, si rammenta che in caso di malattia il lavoratore ha diritto sì alla conservazione del posto di lavoro ed a percepire una retribuzione o un'indennità economica pur in assenza della prestazione lavorativa, ma questo è vincolato all'adempimento di una serie di obblighi nei confronti del datore di lavoro tra cui quello di avvisare, certificare lo stato di malattia e garantire la reperibilità in precise fasce orarie.
Lo stesso CCNL di categoria prevede espressamente che “nell'espletamento delle sue mansioni o funzioni
[…] il dipendente deve: comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio” (art. 70, co. 4, lett. g)
Più precisamente, il lavoratore che si assenta dal lavoro per motivi di salute deve dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro e, dunque, sottoporsi a visita del medico curante.
Il tempo entro cui il lavoratore è tenuto ad avvisare è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva, fermo restando che il datore di lavoro può stabilire tempi e metodi con un eventuale regolamento interno.
In ogni caso, soltanto dopo aver sottoposto il soggetto a visita medica, il medico curante potrà compilare il certificato telematico di malattia in un'apposita sezione presente sul sito dell'INPS. Il chè vuol dire che, solo da quel momento, il certificato medico sarà visibile anche al datore di lavoro il quale però, in caso di mancata ricezione dello stesso certificato da parte del lavoratore, potrà visionarlo tramite accesso autonomo al portale INPS.
Nonostante ciò, quanto appena detto non può significare che spetti al datore di lavoro doversi informare dell'assenza del lavoratore e ricercarne le relative ragioni. Piuttosto, come già detto, è obbligo del lavoratore informare il datore di lavoro dell'assenza e pure provvedere (se non per obbligo di trasmissione, quantomeno per obbligo di correttezza e diligenza) alla trasmissione pure del certificato di malattia sottoscritto dal medico curante.
Nel caso di specie, veniva provato in giudizio dalla società resistente datrice di lavoro che il dipendente
, in data 08.08.2022, in violazione delle più generali regole di correttezza e diligenza oltre che Parte_1 in violazione del regolamento disciplinare aziendale, avesse omesso di avvisare il proprio datore di lavoro, assentandosi ingiustificatamente dal servizio.
Tale circostanza, oltre ad essere stata confermata dallo stesso ricorrente durante l'interrogatorio formale, era stata dapprima riscontrata nella relazione di servizio dell'addetto al controllo di zona, CP_2
, il quale nell'immediatezza del fatto aveva accertato che il si fosse assentato dal
[...] Parte_1
servizio “senza avvisare né preventivamente né durante la giornata”.
Lo stesso , poi, escusso in giudizio quale teste di parte resistente, confermava le circostanze di CP_2 cui alle lettere e), f), g) della memoria di costituzione ovvero che, in data 08.08.2022, il si fosse Parte_1
assentato senza alcuna giustificazione e/o senza preventivo avvertimento;
che nella stessa data era stato redatto il provvedimento di contestazione disciplinare;
che l'assenza del avesse creato Parte_1
disservizi alla Controparte_1
Nulla invece provava a mezzo testimoni il ricorrente il quale, per il vero, forniva dichiarazioni contradditorie.
Come evincibile dal verbale di riunione allegato agli atti del giudizio da parte resistente, il Parte_1
aveva a sua difesa dichiarato in quella sede che: “il giorno 8 agosto u.s. purtroppo non ero nelle condizioni fisiche di scendere di scendere al lavoro. Pertanto ho provveduto ad avvisare il sorvegliante ma sono stato impossibilitato a raggiungere lo studio del medico di base per l'invio del certificato medico”. In altri termini, il ricorrente aveva dichiarato di aver avvisato il sorvegliante il quale, comunque, si ribadisce, dichiarava di non essere stato avvisato.
Tuttavia, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente stesso dichiarava che “ho provato a chiamare telefonicamente il sig. per avvisarlo che mi sarei assentato ma nessuno mi ha risposto Controparte_2
al telefono”, così contraddicendo quanto dichiarato in precedenza e altresì ammettendo di non aver avvisato l'azienda della sua assenza.
Anzi, il ricorrente aggiungeva di non essersi nemmeno recato dal medico curante, sebbene egli si sarebbe potuto limitare ad una telefonata per richiedere allo stesso medico - laddove vi fossero state comprovate motivazioni - una visita domiciliare (vi è l'obbligo per il medico di aderire alle richieste dei propri assistiti) alla quale certamente avrebbe fatto seguito il tempestivo invio del certificato. Ovvero, avrebbe ben potuto il chiedere al medico curante l'invio telematico del certificato. Parte_1
Per di più, il ricorrente dichiarava, sempre in sede di interrogatorio, che “il 22.08.2022 ho provveduto ad inviare il certificato medico giustificativo della mia assenza”, così ammettendo di aver trasmesso il detto certificato al datore di lavoro soltanto quattordici giorni dopo, senza mai dedurre di averlo in quell'arco di tempo informato delle ragioni dell'assenza.
In forza di tutto quanto appena detto, si ritiene sussistente la responsabilità del lavoratore nella condotta contestatagli nonché la legittimità del provvedimento disciplinare adottato dalla Controparte_1
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 23.03.2023, nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: rigetta il ricorso, confermando la sanzione disciplinare irrogata dalla società al
[...]
; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1950,00 oltre Parte_1
accessori di legge.
Così deciso in Trani, il 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Arbore