Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
Sentenza breve 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 05/06/2023, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 00494/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2022, proposto da
OR NJ Abdul, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Pezzucchi e Giulia Pezzucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di ES, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. uscita n. 0082008 del 11 ottobre 2022, con il quale il locale Sportello unico per l'immigrazione ha respinto l'istanza di emersione del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 19 giugno 2020 il ricorrente ha presentato istanza di emersione, ex 103. comma 1 del d.l. 34/2020, a favore del sig. RI MA SA ma, il 14 ottobre 2022, la locale Prefettura ha respinto la dmanda a causa della sua incapienza reddituale.
2. Con ricorso, notificato il 12 dicembre 2022 e depositato il successivo 14 dicembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. Il 23 dicembre 2022 si è costituita l’amministrazione resistente, con una comparsa di stile e, il successivo 30 dicembre, ha depositato della documentazione a sostegno delle proprie tesi, tra cui una relazione sui fatti di causa.
4. All’udienza camerale, svoltasi in data 11 gennaio 2023, il Collegio, dopo aver evidenziato che il ricorso depositato non era nativo digitale, ne ha ordinato la regolarizzazione, che è stata effettuata il medesimo giorno.
5. All’udienza camerale del 5 aprile 2023 il Collegio ha disposto un’istruttoria a carico del Comune di ES perché, mentre il ricorrente sosteneva che il proprio reddito avrebbe dovuto essere integrato con quello di suo cognato (LI AH, nato in [...] il [...]), asseritamente convivente dal 13 settembre 2018 sino all’8 febbraio 2022, l’amministrazione procedente sosteneva che al momento della presentazione dell’istanza (19 giugno 2020) i due soggetti non convivevano.
6. Il 17 aprile 2023 il Comune ha ottemperato all’ordinanza istruttoria e, all’udienza camerale del 24 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, con riserva di definizione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.
7. Come accennato, il ricorrente cesura il fatto che l’amministrazione procedete non avrebbe considerato che il proprio reddito doveva essere integrato con quello di suo cognato (LI AH), asseritamente convivente dal 13 settembre 2018 all’8 febbraio 2022.
8. Il ricorso è infondato.
Come noto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.m. 29 maggio 2020 n. 137 « per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ». La capacità reddituale del datore di lavoro costituisce, quindi, uno dei presupposti essenziali per l'ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare; essa è, infatti, richiesta « al duplice scopo di garantire che non si tratti di assunzione fittizia mirante ad eludere le norme sull'immigrazione, e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo » ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5397; in terminis anche, T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 luglio 2019, n. 808).
Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie il Collegio ritiene che l’amministrazione procedente abbia compiuto un’adeguata istruttoria all’esito della quale ha, con una motivazione immune da censure di ordine logico, respinto l’istanza del ricorrete.
Dell’esame degli atti di causa è, infatti, emerso, in primo luogo, che il ricorrente ha dichiarato di rientrare nella soglia reddituale di 20.000,00 euro, in quanto unico percettore di reddito e, solo in sede di preavviso di rigetto, ha dichiarato che il proprio reddito doveva essere integrato con quello di suo cognato, per poi asserirne la convivenza solo a seguito di un’ulteriore preavviso di rigetto, in cui si evidenziava che l’affine, non essendo sussumibile nel novero di parenti entro il secondo grado, avrebbe potuto integrare il reddito del datore di lavoro solo qualora con lui convivente.
Tuttavia, all’esito dell’istruttoria disposta da questo TAR, è emerso che alla data di presentazione dell’istanza di emersione (19 giugno 2020) il nucleo famigliare del ricorrente era composto da NA BA (nata in [...] il [...]), BA LI (nato in [...] il [...]) e SS LI (nato a [...] il [...]).
Ebbene, appare evidente che, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, alla data di presentazione dell’istanza di emersione, suo cognato (LI AH) non faceva parte della propria famiglia anagrafica e, pertanto, non essendo un parente entro il secondo grado del datore di lavoro, non poteva integrarne il suo reddito.
9. Poiché, quindi, gli atti di causa, così come integrati dall’istruttoria disposta da questo TAR, hanno dimostrato la correttezza dell’operato dell’amministrazione procedente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO