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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1858/2021 R.G. e vertente
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Macca
Ricorrente
E
, C.F. e P.IVA (in persona del pro tempore), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c, dal funzionario economico finanziario del in servizio presso la , dott.ssa Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Resistente
E
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3
Resistente
OGGETTO: incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 (Codice degli
Appalti), così come modificato dall'art. 76 del D.lgs. n. 76/2017.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere dipendente in Parte_1
servizio presso la , a far data dal maggio 2017, e di essere stato Controparte_3
nominato (giusta disposizione di servizio prot. n. 28151 del 19.10.2017 e giuste note prot. n.
15249 del 25.05.2018 e prot. n. 5954 del 31.01.2019) Direttore dell'esecuzione in molteplici contratti e/o convenzioni, ciascuno dei quali munito di un proprio autonomo Codice
Identificativo di Gara (CIG) per servizi e forniture, stipulati dalla Prefettura della Provincia di
Siracusa, per assicurare la gestione ed il funzionamento dei Centri di prima accoglienza
(CAS) e delle strutture temporanee di cui all'art. 1 del D.lgs. del 18/08/2015 n. 142; - di aver, altresì, svolto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante
(medesima ) relativamente alla stesura del bando di gara per il nuovo Controparte_3
1 affidamento del servizio di prima accoglienza migranti, per un totale di 47 giorni (nota di incarico prot. n. 0023923 del 19.04.2019 e nota di revoca dell'incarico prot. n. 0030320 del
04.06.2019); - che, per le funzioni svolte, diligentemente e senza mai alcuna contestazione, non aveva mai ricevuto alcuna somma a titolo di incentivo per funzioni tecniche ed aveva quindi provveduto, unitamente a tutti gli altri DEC pro tempore incaricati, a richiederne, formalmente, il pagamento dei compensi dovuti con lettera del 27.09.2019 (prot. ingresso
55540 del 07/10/2019); - che, a seguito di tale richiesta, con nota prot. n. 0056365 del
10.10.2019, l'allora Vice Prefetto vicario in sede vacante aveva provveduto a richiedere al
, in persona del Direttore Centrale dei servizi Civili per l'immigrazione Controparte_1
e l'asilo, chiarimenti in ordine alla modalità, nonché ai tempi di corresponsione dei prefati incentivi per funzioni tecniche di cui al nuovo codice degli appalti, ma che tale nota rimaneva priva di alcun riscontro.
In diritto il ricorrente deduceva: - di aver diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti); - che la mancanza o il ritardo da parte della datrice di lavoro nell'emanazione del regolamento attuativo non poteva costituire motivo ostativo al pagamento delle somme legittimamente richieste a titolo di incentivi ex art. 113 Codice degli appalti;
- che l'Amministrazione resistente non aveva motivo per non corrispondere gli incentivi agli aventi diritto, in quanto le somme accantonate ai sensi dell'art. 113 erano state previste nel capitolo di spesa 2351 dello stato di previsione della spesa del , oltre che previste nello “schema di regolamento”, Controparte_1
elaborato dal competente Ufficio del Dipartimento per l'Amministrazione generale e per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del , diramato con nota prot. uscita n. 0005836 del 27.04.2021, non Controparte_1
ancora approvato;
- di aver diritto al pagamento agli incentivi ex art. 113 Codice degli appalti per la complessiva somma di parametrate alla durata effettiva dell'incarico di giorni 47.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro, previa declaratoria dell'illegittimità del comportamento del , per non aver provveduto ad Controparte_1
emanare il regolamento richiamato dal medesimo Codice degli appalti e previa disapplicazione degli eventuali atti amministrativi illegittimi presupposti, di: 1) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte, ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti, nel ruolo di Direttore dell'esecuzione ivi compresa l'attività di verifica e conformità contabile, nei contratti per servizi e forniture elencati in narrativa, stipulati dalla , Controparte_5
per assicurare la gestione ed il funzionamento dei Centri di prima accoglienza e delle
2 Contr strutture temporanee, nonché di della Stazione Appaltante, giusta rispettivi conferimenti di incarico/disposizioni di servizio in atti”; 2) “accertare e dichiarare, altresì, che la mancata adozione del regolamento da parte del configura un comportamento Controparte_1
contrario ai principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare il rapporto di lavoro pubblico”; 3) “conseguentemente, e per l'effetto, condannare, infine, le
Amministrazioni convenute al risarcimento del danno subito, per effetto della mancata adozione del regolamento attuativo e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, nonché la Controparte_7
, al pagamento, in favore del dott. della complessiva somma di €
[...] Parte_1
20.705,53 (di cui € 19.440,57 a titolo di incentivi ex art. 113, per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché dell'ulteriore importo di € 1.264,96 a titolo di incentivi per le funzioni di RUP.), ovvero di quella maggiore o minore, che sarà determinata anche tramite CTU, ovvero liquidata in via equitativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1126 e 432 c.p.c.”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore), il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato, tuttavia non contestando né l'an né il quantum delle richieste di parte ricorrente, ma evidenziando che l'Amministrazione era impossibilitata al pagamento degli incentivi richiesti in quanto, per fatto non imputabile alla stessa Amministrazione, non era ancora stato emanato l'Atto regolamentare necessario al fine di dare piena e compiuta attuazione al disposto normativo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che, inoltre, la domanda risarcitoria era inammissibile in quanto l'impossibilità attuale del pagamento non comportava la perdita degli incentivi maturati.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del
3 giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento degli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del Codice degli appalti per le funzioni Contr dallo stesso svolte di - Direttore dell'esecuzione di molteplici contratti e convenzioni per assicurare la gestione ed il funzionamento dei Centri di prima accoglienza (CAS) e delle strutture temporanee di cui all'art. 1 del D.lgs. del 18/08/2015, n. 142, nonché di RUP, per giorni 47, relativamente alla stesura del bando di gara per il nuovo affidamento del servizio di prima accoglienza migranti.
Ciò posto, giova osservare che il resistente non ha contestato il diritto del ricorrente CP_1 alla corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 113 del Codice degli appalti, deducendo sostanzialmente che tale pagamento non era avvenuto a causa della mancata adozione del
Regolamento necessario (ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113 Cda); tuttavia, con le note a trattazione scritta depositate telematicamente il 22.03.2024, il ha CP_1
rappresentato che, nelle more del presente giudizio, aveva adottato, con il decreto n. 73 del 17 aprile 2023, il “Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici”, nonché provveduto, con nota prot. n. 44443 del 06.09.2023, a trasmettere a tutte le Prefetture
- UU.tt.GG. una nota esplicativa pervenuta dall'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta a fornire istruzioni in merito alla procedura da attivare per la corresponsione degli incentivi tecnici in questione e che, conclusa la fase di adozione del regolamento, in data 21.12.2023, era stato poi sottoscritto dall'Amministrazione e dalle
OO.SS di categoria l'accordo sui criteri applicativi per la ripartizione dell'apposito fondo da costituirsi ai sensi del comma 2, dell'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione evidenziava poi che, in applicazione dell'adottato Regolamento, sarebbe stato possibile corrispondere agli interessati e, quindi, nel caso di specie, all'odierno ricorrente, gli emolumenti spettanti, previa verifica giudiziale degli incarichi da remunerare.
4 Va, altresì, osservato che la di , su istanza del ricorrente del 09.01.2024 CP_3 CP_3
(volta ad ottenere la quantificazione del quantum debeatur), in data 15.02.2024 ha consegnato la documentazione, dalla quale risulta una quantificazione degli incentivi allo stesso spettanti pari a € 45.5500,00; pertanto le parti hanno chiesto, ed ottenuto, molteplici rinvii di udienza al fine di consentire l'adempimento dei pagamenti previsti da parte del . CP_1
Ed invero, in data 09.06.2025, il ha depositato telematicamente note Controparte_1
difensive nelle quali ha dichiarato che “in data 6/6/2025, la ha Controparte_9
trasmesso a questo , con nota prot. n. 41547 del 6/6/2025, la documentazione CP_1 afferente, tra l'altro, la liquidazione delle spettanze relative agli incarichi ex art. art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. svolti dal dott. , allegando la nota della Pt_1 CP_3
e i due prospetti di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche come DEC per
[...] un totale complessivo di soli € 14.609,79, reiterando la richiesta di rigetto del ricorso o, in subordine, di voler dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il ricorrente, tuttavia, ha contestato tali prospetti di liquidazione nelle note di trattazione scritta concesse in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, depositate telematicamente l'8.09.2025, evidenziando “come l'Amministrazione resistente abbia, dapprima, proceduto ad una quantificazione pari ad € 45.500,00 - di cui € 42.000,00 ed € 3.500,00 rispettivamente Contr Contr per le attività di e per quelle di - salvo, poi, con la produzione documentale del
09/06/2025, falcidiare le somme spettanti al dott. liquidandole in soli € 14.609,79 Pt_1
Contr (lordo IRPEF c/dipendente), e solo per le funzioni svolte come (Direttore dell'esecuzione del contratto)”, nonché precisando che “i 'provvedimenti di liquidazione incentivi funzioni tecniche' de quibus (veicolati mediante protocolli nn. 41229 e 41230 del Contr 05/6/2025 della ), contemplano le sole funzioni di e non hanno, in Controparte_3
alcun modo, preso in considerazione il periodo in cui il dipendente ha svolto le funzioni di
RUP, dal 19/4 al 4/6/2019, nonostante che per le stesse - aderendo a puntuale, espressa richiesta pervenuta dalla “Commissione” ad hoc nominata a - ciascun Responsabile CP_3
Unico del procedimento incaricato dalla abbia dovuto provvedere a Controparte_3
stilare plurime, apposite analitiche relazioni sulle attività di propria pertinenza espletate in tale veste.”, provvedendo poi su istanza della stessa a fornire ragguagli CP_10 sull'attività svolta in funzione di RUP e rideterminando il quantum a se spettante per le funzioni di RUP, in € 1.536,40.
Il ricorrente ha altresì sottolineato che, nonostante le liquidazioni disposte dal e i CP_1
chiarimenti forniti alla Commissione nominata per le liquidazioni, non aveva ancora ricevuto
5 alcun pagamento a titolo di incentivi, neanche nella misura inferiore riconosciuta (e contestata) ed, anzi, di aver ricevuto, in data 03.09.2025, addirittura i provvedimenti di annullamento in autotutela delle liquidazioni di che trattasi, adottati anche nei confronti di altri dipendenti incaricati della;
pertanto, il ricorrente si è opposto alla Controparte_3
richiesta avanzata in subordine dall'Amministrazione resistente di cessazione della materia del contendere.
Giova inoltre osservare che, con le note di trattazione scritta depositate dal
[...]
in data 09.09.2025, l'Amministrazione resistente ha precisato che, con nota CP_1 ministeriale del 4 agosto u.s, prot. n. 46945, l'Ufficio VI della Direzione Centrale per le
Risorse Finanziarie e Strumentali di questo Dipartimento ha informato della richiesta del
Ministero dell'Economia e Finanze - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - di acquisire “ulteriori dettagli in merito alle somme da liquidare ai beneficiari per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del
d.lgs. 50/2016” e che, come da successiva nota del medesimo Ufficio VI prot. n. 49638 del giorno 1/9/2025, occorreva attendere la conclusione delle attività necessarie a corrispondere a tale richiesta prima di poter procedere ad un ulteriore accordo sindacale per la liquidazione delle spettanze di cui è causa;
rilevato, quindi, che la liquidazione delle somme spettanti ed il pagamento sarebbero stati effettuati al termine di queste ulteriori attività richieste dal in adempimento delle norme di legge, il medesimo ha Controparte_11 CP_1 chiesto al Tribunale “di voler stabilire un congruo rinvio ad un'ulteriore udienza per consentire a questa resistente Amministrazione di ultimare gli adempimenti richiesti dall' Controparte_12
, necessari al perfezionamento del procedimento di liquidazione delle
[...] somme spettanti al dott. titolo di incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. 50/2016”. Pt_1
La richiesta di rinvio del non può essere accolta. CP_1
Occorre infatti evidenziare che l'odierno procedimento – peraltro di risalente iscrizione, essendo pendente dal 2021 – è già stato più volte rinviato per consentire al CP_1
resistente di provvedere al pagamento degli incentivi tecnici spettanti al Ganci, pagamenti che tuttavia non sono mai avvenuti e che puntualmente sono stati disattesi e rinviati, come da ultimo con provvedimenti di annullamento in autotutela delle liquidazioni dell'1.09.2025.
Alla luce di quanto sopra esposto, acclarato il diritto del ricorrente alla corresponsione degli incentivi funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) Contr dallo stesso svolte sia come che come RUP, atteso che tale diritto non è mai stato contestato né dal né dalla di , le quali anzi hanno più volte CP_1 CP_3 CP_3
6 dichiarato l'imminenza dei pagamenti, tuttavia ancora non effettuati, il ricorso è fondato e deve essere accolto;
in ordine al quantum, considerato che la quantificazione operata dalla con i provvedimenti di liquidazione del 05.06.2025 (annullati poi in Controparte_3 autotutela l'01.09.2025) è stata debitamente contestata dal ricorrente perché inferiore rispetto a quanto effettivamente allo stesso spettante (anche per le funzioni di RUP), il CP_1
resistente e la vanno condannate in solido al pagamento degli incentivi Controparte_3
ex art. 113 codice degli appalti in favore di nella misura dallo stesso Parte_2 determinata sulla base del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche contabile e pari a € 20.705,53 (di cui € 19.440,57 per le funzioni di DEC e € 1.264,96 per le funzioni di RUP), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate, della condotta processuale dell'Amministrazione (per come sopra evidenziato) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il (in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore) e la (in persona del Prefetto pro tempore), in solido tra Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della somma complessiva pari a € 20.705,53 a Parte_1
titolo di incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per le funzioni tecniche di DEC e di RUP dallo stesso svolte dal 2017 al 2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il (in persona del pro tempore) e la Controparte_1 CP_2 CP_3
(in persona del Prefetto pro tempore), in solido tra loro, alla refusione delle spese di
[...]
giudizio in favore di che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 15.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1858/2021 R.G. e vertente
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Macca
Ricorrente
E
, C.F. e P.IVA (in persona del pro tempore), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c, dal funzionario economico finanziario del in servizio presso la , dott.ssa Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Resistente
E
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3
Resistente
OGGETTO: incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 (Codice degli
Appalti), così come modificato dall'art. 76 del D.lgs. n. 76/2017.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere dipendente in Parte_1
servizio presso la , a far data dal maggio 2017, e di essere stato Controparte_3
nominato (giusta disposizione di servizio prot. n. 28151 del 19.10.2017 e giuste note prot. n.
15249 del 25.05.2018 e prot. n. 5954 del 31.01.2019) Direttore dell'esecuzione in molteplici contratti e/o convenzioni, ciascuno dei quali munito di un proprio autonomo Codice
Identificativo di Gara (CIG) per servizi e forniture, stipulati dalla Prefettura della Provincia di
Siracusa, per assicurare la gestione ed il funzionamento dei Centri di prima accoglienza
(CAS) e delle strutture temporanee di cui all'art. 1 del D.lgs. del 18/08/2015 n. 142; - di aver, altresì, svolto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante
(medesima ) relativamente alla stesura del bando di gara per il nuovo Controparte_3
1 affidamento del servizio di prima accoglienza migranti, per un totale di 47 giorni (nota di incarico prot. n. 0023923 del 19.04.2019 e nota di revoca dell'incarico prot. n. 0030320 del
04.06.2019); - che, per le funzioni svolte, diligentemente e senza mai alcuna contestazione, non aveva mai ricevuto alcuna somma a titolo di incentivo per funzioni tecniche ed aveva quindi provveduto, unitamente a tutti gli altri DEC pro tempore incaricati, a richiederne, formalmente, il pagamento dei compensi dovuti con lettera del 27.09.2019 (prot. ingresso
55540 del 07/10/2019); - che, a seguito di tale richiesta, con nota prot. n. 0056365 del
10.10.2019, l'allora Vice Prefetto vicario in sede vacante aveva provveduto a richiedere al
, in persona del Direttore Centrale dei servizi Civili per l'immigrazione Controparte_1
e l'asilo, chiarimenti in ordine alla modalità, nonché ai tempi di corresponsione dei prefati incentivi per funzioni tecniche di cui al nuovo codice degli appalti, ma che tale nota rimaneva priva di alcun riscontro.
In diritto il ricorrente deduceva: - di aver diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti); - che la mancanza o il ritardo da parte della datrice di lavoro nell'emanazione del regolamento attuativo non poteva costituire motivo ostativo al pagamento delle somme legittimamente richieste a titolo di incentivi ex art. 113 Codice degli appalti;
- che l'Amministrazione resistente non aveva motivo per non corrispondere gli incentivi agli aventi diritto, in quanto le somme accantonate ai sensi dell'art. 113 erano state previste nel capitolo di spesa 2351 dello stato di previsione della spesa del , oltre che previste nello “schema di regolamento”, Controparte_1
elaborato dal competente Ufficio del Dipartimento per l'Amministrazione generale e per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del , diramato con nota prot. uscita n. 0005836 del 27.04.2021, non Controparte_1
ancora approvato;
- di aver diritto al pagamento agli incentivi ex art. 113 Codice degli appalti per la complessiva somma di parametrate alla durata effettiva dell'incarico di giorni 47.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro, previa declaratoria dell'illegittimità del comportamento del , per non aver provveduto ad Controparte_1
emanare il regolamento richiamato dal medesimo Codice degli appalti e previa disapplicazione degli eventuali atti amministrativi illegittimi presupposti, di: 1) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte, ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti, nel ruolo di Direttore dell'esecuzione ivi compresa l'attività di verifica e conformità contabile, nei contratti per servizi e forniture elencati in narrativa, stipulati dalla , Controparte_5
per assicurare la gestione ed il funzionamento dei Centri di prima accoglienza e delle
2 Contr strutture temporanee, nonché di della Stazione Appaltante, giusta rispettivi conferimenti di incarico/disposizioni di servizio in atti”; 2) “accertare e dichiarare, altresì, che la mancata adozione del regolamento da parte del configura un comportamento Controparte_1
contrario ai principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare il rapporto di lavoro pubblico”; 3) “conseguentemente, e per l'effetto, condannare, infine, le
Amministrazioni convenute al risarcimento del danno subito, per effetto della mancata adozione del regolamento attuativo e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, nonché la Controparte_7
, al pagamento, in favore del dott. della complessiva somma di €
[...] Parte_1
20.705,53 (di cui € 19.440,57 a titolo di incentivi ex art. 113, per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché dell'ulteriore importo di € 1.264,96 a titolo di incentivi per le funzioni di RUP.), ovvero di quella maggiore o minore, che sarà determinata anche tramite CTU, ovvero liquidata in via equitativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1126 e 432 c.p.c.”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore), il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato, tuttavia non contestando né l'an né il quantum delle richieste di parte ricorrente, ma evidenziando che l'Amministrazione era impossibilitata al pagamento degli incentivi richiesti in quanto, per fatto non imputabile alla stessa Amministrazione, non era ancora stato emanato l'Atto regolamentare necessario al fine di dare piena e compiuta attuazione al disposto normativo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che, inoltre, la domanda risarcitoria era inammissibile in quanto l'impossibilità attuale del pagamento non comportava la perdita degli incentivi maturati.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del
3 giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento degli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del Codice degli appalti per le funzioni Contr dallo stesso svolte di - Direttore dell'esecuzione di molteplici contratti e convenzioni per assicurare la gestione ed il funzionamento dei Centri di prima accoglienza (CAS) e delle strutture temporanee di cui all'art. 1 del D.lgs. del 18/08/2015, n. 142, nonché di RUP, per giorni 47, relativamente alla stesura del bando di gara per il nuovo affidamento del servizio di prima accoglienza migranti.
Ciò posto, giova osservare che il resistente non ha contestato il diritto del ricorrente CP_1 alla corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 113 del Codice degli appalti, deducendo sostanzialmente che tale pagamento non era avvenuto a causa della mancata adozione del
Regolamento necessario (ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113 Cda); tuttavia, con le note a trattazione scritta depositate telematicamente il 22.03.2024, il ha CP_1
rappresentato che, nelle more del presente giudizio, aveva adottato, con il decreto n. 73 del 17 aprile 2023, il “Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici”, nonché provveduto, con nota prot. n. 44443 del 06.09.2023, a trasmettere a tutte le Prefetture
- UU.tt.GG. una nota esplicativa pervenuta dall'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta a fornire istruzioni in merito alla procedura da attivare per la corresponsione degli incentivi tecnici in questione e che, conclusa la fase di adozione del regolamento, in data 21.12.2023, era stato poi sottoscritto dall'Amministrazione e dalle
OO.SS di categoria l'accordo sui criteri applicativi per la ripartizione dell'apposito fondo da costituirsi ai sensi del comma 2, dell'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione evidenziava poi che, in applicazione dell'adottato Regolamento, sarebbe stato possibile corrispondere agli interessati e, quindi, nel caso di specie, all'odierno ricorrente, gli emolumenti spettanti, previa verifica giudiziale degli incarichi da remunerare.
4 Va, altresì, osservato che la di , su istanza del ricorrente del 09.01.2024 CP_3 CP_3
(volta ad ottenere la quantificazione del quantum debeatur), in data 15.02.2024 ha consegnato la documentazione, dalla quale risulta una quantificazione degli incentivi allo stesso spettanti pari a € 45.5500,00; pertanto le parti hanno chiesto, ed ottenuto, molteplici rinvii di udienza al fine di consentire l'adempimento dei pagamenti previsti da parte del . CP_1
Ed invero, in data 09.06.2025, il ha depositato telematicamente note Controparte_1
difensive nelle quali ha dichiarato che “in data 6/6/2025, la ha Controparte_9
trasmesso a questo , con nota prot. n. 41547 del 6/6/2025, la documentazione CP_1 afferente, tra l'altro, la liquidazione delle spettanze relative agli incarichi ex art. art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. svolti dal dott. , allegando la nota della Pt_1 CP_3
e i due prospetti di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche come DEC per
[...] un totale complessivo di soli € 14.609,79, reiterando la richiesta di rigetto del ricorso o, in subordine, di voler dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il ricorrente, tuttavia, ha contestato tali prospetti di liquidazione nelle note di trattazione scritta concesse in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, depositate telematicamente l'8.09.2025, evidenziando “come l'Amministrazione resistente abbia, dapprima, proceduto ad una quantificazione pari ad € 45.500,00 - di cui € 42.000,00 ed € 3.500,00 rispettivamente Contr Contr per le attività di e per quelle di - salvo, poi, con la produzione documentale del
09/06/2025, falcidiare le somme spettanti al dott. liquidandole in soli € 14.609,79 Pt_1
Contr (lordo IRPEF c/dipendente), e solo per le funzioni svolte come (Direttore dell'esecuzione del contratto)”, nonché precisando che “i 'provvedimenti di liquidazione incentivi funzioni tecniche' de quibus (veicolati mediante protocolli nn. 41229 e 41230 del Contr 05/6/2025 della ), contemplano le sole funzioni di e non hanno, in Controparte_3
alcun modo, preso in considerazione il periodo in cui il dipendente ha svolto le funzioni di
RUP, dal 19/4 al 4/6/2019, nonostante che per le stesse - aderendo a puntuale, espressa richiesta pervenuta dalla “Commissione” ad hoc nominata a - ciascun Responsabile CP_3
Unico del procedimento incaricato dalla abbia dovuto provvedere a Controparte_3
stilare plurime, apposite analitiche relazioni sulle attività di propria pertinenza espletate in tale veste.”, provvedendo poi su istanza della stessa a fornire ragguagli CP_10 sull'attività svolta in funzione di RUP e rideterminando il quantum a se spettante per le funzioni di RUP, in € 1.536,40.
Il ricorrente ha altresì sottolineato che, nonostante le liquidazioni disposte dal e i CP_1
chiarimenti forniti alla Commissione nominata per le liquidazioni, non aveva ancora ricevuto
5 alcun pagamento a titolo di incentivi, neanche nella misura inferiore riconosciuta (e contestata) ed, anzi, di aver ricevuto, in data 03.09.2025, addirittura i provvedimenti di annullamento in autotutela delle liquidazioni di che trattasi, adottati anche nei confronti di altri dipendenti incaricati della;
pertanto, il ricorrente si è opposto alla Controparte_3
richiesta avanzata in subordine dall'Amministrazione resistente di cessazione della materia del contendere.
Giova inoltre osservare che, con le note di trattazione scritta depositate dal
[...]
in data 09.09.2025, l'Amministrazione resistente ha precisato che, con nota CP_1 ministeriale del 4 agosto u.s, prot. n. 46945, l'Ufficio VI della Direzione Centrale per le
Risorse Finanziarie e Strumentali di questo Dipartimento ha informato della richiesta del
Ministero dell'Economia e Finanze - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - di acquisire “ulteriori dettagli in merito alle somme da liquidare ai beneficiari per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del
d.lgs. 50/2016” e che, come da successiva nota del medesimo Ufficio VI prot. n. 49638 del giorno 1/9/2025, occorreva attendere la conclusione delle attività necessarie a corrispondere a tale richiesta prima di poter procedere ad un ulteriore accordo sindacale per la liquidazione delle spettanze di cui è causa;
rilevato, quindi, che la liquidazione delle somme spettanti ed il pagamento sarebbero stati effettuati al termine di queste ulteriori attività richieste dal in adempimento delle norme di legge, il medesimo ha Controparte_11 CP_1 chiesto al Tribunale “di voler stabilire un congruo rinvio ad un'ulteriore udienza per consentire a questa resistente Amministrazione di ultimare gli adempimenti richiesti dall' Controparte_12
, necessari al perfezionamento del procedimento di liquidazione delle
[...] somme spettanti al dott. titolo di incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. 50/2016”. Pt_1
La richiesta di rinvio del non può essere accolta. CP_1
Occorre infatti evidenziare che l'odierno procedimento – peraltro di risalente iscrizione, essendo pendente dal 2021 – è già stato più volte rinviato per consentire al CP_1
resistente di provvedere al pagamento degli incentivi tecnici spettanti al Ganci, pagamenti che tuttavia non sono mai avvenuti e che puntualmente sono stati disattesi e rinviati, come da ultimo con provvedimenti di annullamento in autotutela delle liquidazioni dell'1.09.2025.
Alla luce di quanto sopra esposto, acclarato il diritto del ricorrente alla corresponsione degli incentivi funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) Contr dallo stesso svolte sia come che come RUP, atteso che tale diritto non è mai stato contestato né dal né dalla di , le quali anzi hanno più volte CP_1 CP_3 CP_3
6 dichiarato l'imminenza dei pagamenti, tuttavia ancora non effettuati, il ricorso è fondato e deve essere accolto;
in ordine al quantum, considerato che la quantificazione operata dalla con i provvedimenti di liquidazione del 05.06.2025 (annullati poi in Controparte_3 autotutela l'01.09.2025) è stata debitamente contestata dal ricorrente perché inferiore rispetto a quanto effettivamente allo stesso spettante (anche per le funzioni di RUP), il CP_1
resistente e la vanno condannate in solido al pagamento degli incentivi Controparte_3
ex art. 113 codice degli appalti in favore di nella misura dallo stesso Parte_2 determinata sulla base del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche contabile e pari a € 20.705,53 (di cui € 19.440,57 per le funzioni di DEC e € 1.264,96 per le funzioni di RUP), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate, della condotta processuale dell'Amministrazione (per come sopra evidenziato) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il (in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore) e la (in persona del Prefetto pro tempore), in solido tra Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della somma complessiva pari a € 20.705,53 a Parte_1
titolo di incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per le funzioni tecniche di DEC e di RUP dallo stesso svolte dal 2017 al 2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il (in persona del pro tempore) e la Controparte_1 CP_2 CP_3
(in persona del Prefetto pro tempore), in solido tra loro, alla refusione delle spese di
[...]
giudizio in favore di che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 15.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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