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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 381/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 381/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PELUSO LUIGI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di essere genitori di nata a [...] il Persona_1
15/05/2022, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1
quali ne cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione, mentre avrà collocazione privilegiata presso la madre Sig.ra Pt_2
pagina 2 di 5 2. La madre collocataria si trasferirà al più presto con la figlia minore in un immobile che sarà condotto in locazione dalla Sig.ra e che sarà situato in Pescara o in Pt_2
zone immediatamente limitrofe. Esclusivamente per il tempo necessario a reperire il predetto immobile da condurre in locazione e per il quale sono già in corso le ricerche, la Sig.ra e la minore resteranno a vivere, unitamente al Sig. Pt_2 [...]
presso l'immobile sito in Pescara alla Piazza Alcyone n. 22. In ogni caso il Pt_1
predetto immobile, di proprietà della sorella del Sig. resterà affidato al Parte_1
medesimo che lo occupa in virtù di comodato precario.
3. I ricorrenti avranno libertà di condurre vite autonome l'una dall'altro, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reciproca reperibilità per ogni necessità riguardante la figlia minore.
4. Nei periodi di permanenza della figlia presso uno dei genitori, l'altro potrà contattare telefonicamente la minore con i dovuti criteri di opportunità e ponderatezza e nel rispetto delle esigenze scolastiche e/o ricreative della stessa.
5. I genitori s'impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza riguardanti le attività scolastiche, extrascolastiche, ricreative e di svago inerenti alla figlia.
6. I genitori s'impegnano a collaborare con disponibilità, pur mantenendo il dovuto riserbo relativamente alla reciproca vita privata, ad agevolare i rapporti della figlia con entrambi i rami parentali, in particolare nonni e zii, riconoscendo quale Per_1
priorità assoluta la crescita serena e il più possibile equilibrata della minore.
7. Il diritto di visita del padre, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, sarà disciplinato secondo il seguente calendario di frequentazione:
- il Sig. terrà con sé la figlia dal lunedì al venerdì di ciascuna Parte_1 Per_1 settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riconducendola. Il padre terrà con sé la figlia minore, inoltre, a settimane alterne, una pagina 3 di 5 settimana il sabato e la successiva la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, sempre prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riconducendola;
- in ragione della tenerissima età della figlia minore i genitori ritengono di comune accordo che la stessa non sia ancora pronta per pernottare presso il padre. Gli stessi, però, s'impegnano a favorire uno o più pernottamenti della bambina presso il padre, non appena la stessa sarà da essi ritenuta pronta;
- durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 24 dicembre e con l'altro il pranzo del 25 dicembre;
con le stesse modalità, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 31 dicembre e con l'altro il pranzo del 1° gennaio;
- durante il periodo pasquale, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la giornata di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e la giornata di Pasquetta con l'altro dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- la giornata del 15 agosto la minore la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
- la minore trascorrerà con il rispettivo genitore la Festa del Papà e quella della mamma, nonché il compleanno di ciascun genitore;
- il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori. Diversamente, la minore trascorrerà tale giornata con ciascun genitore, ad anni alterni, dalle ore 10:00 (ovvero dall'uscita di scuola) e sino alle ore 21:00;
- durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre, nei periodi che i genitori stabiliranno congiuntamente entro il 15 giugno di ogni anno. Durante tali periodi spettanti a ciascun genitore è sospeso il diritto di visita dell'altro, tranne in ipotesi di particolari esigenze o necessità della minore;
- le parti concordano sin d'ora che sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori in dipendenza delle rispettive esigenze e di quelle della figlia minore.
pagina 4 di 5 8. Il Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, si obbliga a versare alla
Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro € 500,00 (euro Pt_2
cinquecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico Inps ed ogni altra eventuale e diversa provvidenza pubblica eventualmente versata per la figlia minore saranno percepiti dalla madre collocataria Sig.ra Pt_2
La minore resterà fiscalmente a carico della madre.
9. Le spese straordinarie relative alle esigenze della figlia Minore - individuate e regolamentate come da protocollo del Tribunale di Pescara che viene allegato in stralcio al ricorso e sottoscritto dai ricorrenti – previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%.
10. Sul libretto di deposito n. 0823 1636590 acceso presso la BPER Banca, intestato alla figlia minore e con operatività a firma disgiunta per ciascun Persona_1
genitore, non potrà essere compiuta alcuna operazione di prelievo senza il consenso espresso e manifesto dell'altro genitore. Resta salva la possibilità per ciascuno di essi e per terzi di accreditare o versare somme sul predetto libretto.
11. I ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
12. Piano genitoriale allegato al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 381/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PELUSO LUIGI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di essere genitori di nata a [...] il Persona_1
15/05/2022, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1
quali ne cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione, mentre avrà collocazione privilegiata presso la madre Sig.ra Pt_2
pagina 2 di 5 2. La madre collocataria si trasferirà al più presto con la figlia minore in un immobile che sarà condotto in locazione dalla Sig.ra e che sarà situato in Pescara o in Pt_2
zone immediatamente limitrofe. Esclusivamente per il tempo necessario a reperire il predetto immobile da condurre in locazione e per il quale sono già in corso le ricerche, la Sig.ra e la minore resteranno a vivere, unitamente al Sig. Pt_2 [...]
presso l'immobile sito in Pescara alla Piazza Alcyone n. 22. In ogni caso il Pt_1
predetto immobile, di proprietà della sorella del Sig. resterà affidato al Parte_1
medesimo che lo occupa in virtù di comodato precario.
3. I ricorrenti avranno libertà di condurre vite autonome l'una dall'altro, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reciproca reperibilità per ogni necessità riguardante la figlia minore.
4. Nei periodi di permanenza della figlia presso uno dei genitori, l'altro potrà contattare telefonicamente la minore con i dovuti criteri di opportunità e ponderatezza e nel rispetto delle esigenze scolastiche e/o ricreative della stessa.
5. I genitori s'impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza riguardanti le attività scolastiche, extrascolastiche, ricreative e di svago inerenti alla figlia.
6. I genitori s'impegnano a collaborare con disponibilità, pur mantenendo il dovuto riserbo relativamente alla reciproca vita privata, ad agevolare i rapporti della figlia con entrambi i rami parentali, in particolare nonni e zii, riconoscendo quale Per_1
priorità assoluta la crescita serena e il più possibile equilibrata della minore.
7. Il diritto di visita del padre, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, sarà disciplinato secondo il seguente calendario di frequentazione:
- il Sig. terrà con sé la figlia dal lunedì al venerdì di ciascuna Parte_1 Per_1 settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riconducendola. Il padre terrà con sé la figlia minore, inoltre, a settimane alterne, una pagina 3 di 5 settimana il sabato e la successiva la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, sempre prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riconducendola;
- in ragione della tenerissima età della figlia minore i genitori ritengono di comune accordo che la stessa non sia ancora pronta per pernottare presso il padre. Gli stessi, però, s'impegnano a favorire uno o più pernottamenti della bambina presso il padre, non appena la stessa sarà da essi ritenuta pronta;
- durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 24 dicembre e con l'altro il pranzo del 25 dicembre;
con le stesse modalità, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la cena del 31 dicembre e con l'altro il pranzo del 1° gennaio;
- durante il periodo pasquale, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la giornata di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e la giornata di Pasquetta con l'altro dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
- la giornata del 15 agosto la minore la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
- la minore trascorrerà con il rispettivo genitore la Festa del Papà e quella della mamma, nonché il compleanno di ciascun genitore;
- il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori. Diversamente, la minore trascorrerà tale giornata con ciascun genitore, ad anni alterni, dalle ore 10:00 (ovvero dall'uscita di scuola) e sino alle ore 21:00;
- durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre, nei periodi che i genitori stabiliranno congiuntamente entro il 15 giugno di ogni anno. Durante tali periodi spettanti a ciascun genitore è sospeso il diritto di visita dell'altro, tranne in ipotesi di particolari esigenze o necessità della minore;
- le parti concordano sin d'ora che sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori in dipendenza delle rispettive esigenze e di quelle della figlia minore.
pagina 4 di 5 8. Il Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, si obbliga a versare alla
Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro € 500,00 (euro Pt_2
cinquecento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico Inps ed ogni altra eventuale e diversa provvidenza pubblica eventualmente versata per la figlia minore saranno percepiti dalla madre collocataria Sig.ra Pt_2
La minore resterà fiscalmente a carico della madre.
9. Le spese straordinarie relative alle esigenze della figlia Minore - individuate e regolamentate come da protocollo del Tribunale di Pescara che viene allegato in stralcio al ricorso e sottoscritto dai ricorrenti – previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%.
10. Sul libretto di deposito n. 0823 1636590 acceso presso la BPER Banca, intestato alla figlia minore e con operatività a firma disgiunta per ciascun Persona_1
genitore, non potrà essere compiuta alcuna operazione di prelievo senza il consenso espresso e manifesto dell'altro genitore. Resta salva la possibilità per ciascuno di essi e per terzi di accreditare o versare somme sul predetto libretto.
11. I ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
12. Piano genitoriale allegato al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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