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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 19 GIUGNO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
276/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2024, avente ad oggetto
“atto di citazione in appello avverso sentenza del G.d.P. di Vibo Valentia n. 643/2024”, e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ulisse Antonio Pedace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, alla Via Carmine Lidonnici n. 33;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Albanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), alla Via
NS IV n. 25;
-appellato-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, con cui parte appellante si è riportata alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che l'appellante si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ..
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza del 19 giugno 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 276/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2024 e promossa
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Ulisse Antonio Pedace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, alla Via Carmine Lidonnici n. 33;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Albanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), alla Via
NS IV n. 25;
-appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo pagina 2 di 8 dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. citava in giudizio l' CP_1 Parte_1
, chiedendo l'annullamento dell'estratto di ruolo afferente la cartella di pagamento n.
[...]
13920070007115318000 relativa al mancato pagamento della tassa IRAP per l'anno 2024. A sostegno della propria domanda parte opponente rilevava l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione,
l'omessa notifica della cartella, illegittimità dell'aggio e degli interessi di mora
Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda ed eccependo il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice adito, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e la non maturata prescrizione.
Istruita la causa documentalmente il Giudice di Pace di Vibo Valentia tratteneva la causa in decisione e con sentenza n. 643/2023, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva:”1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto il credito riportato nella cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione;
2) ordina la cancellazione dell'estinto credito dai ruoli esattoriali;
3) condanna l' al pagamento dei compensi del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 5.000,00, oltre € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzo Albanese”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via CP_1 pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO a favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado per quanto dedotto in narrativa;
- in via preliminare, ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva per quanto dedotto in narrativa;
- in via principale e nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e rigettare la domanda avversaria in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto;
-
[...] in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
A fondamento della domanda proposta l'appellante rilevava l'omessa e contraddittoria motivazione, per aver il Giudice di prime cure accolto l'opposizione senza previa verifica del fatto e della produzione documentale dell'odierna parte appellante, trattandosi di tassa IRAP e non di tassa automobilistica, come indicato nella sentenza impugnata;
l'omessa dichiarazione del difetto di pagina 3 di 8 giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
l'inammissibilità dell'opposizione stante la notifica della cartella esattoriale;
l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, attesa l'avvenuta notifica della cartella nei termini di legge;
il difetto di legittimazione passiva del concessionario, trattandosi di un ente incaricato alla sola riscossione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 aprile 2024, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Confermare la Sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Vibo Valentia nr. 643/24 depositata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia (Dott. Ilario Giuseppe
Longo) nel Procedimento Civile nr. 4055/22 R.G. emessa in data 15.02.2024 e depositata in cancelleria in data 15.02.2024 con la quale, il Giudice di Pace di Vibo Valentia ha annullato la cartella di pagamento nr. 13920070007115318 per l'importo di € 13.541,33 relativo al ruolo anno
2007 nr. 0300035 che fa riferimento al presunto mancato pagamento dell'IRAP anno 2004 comprensivo di sanzioni e interessi sulla base dei motivi indicati nella presente comparsa di costituzione e risposta in appello”.
Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17 ottobre 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame pagina 4 di 8 siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I,
18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso,
Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010,
n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Come innanzi anticipato, l'ente appellante deduce la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione Ordinaria e non quella Tributaria. In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice Tributario in quanto oggetto del giudizio erano atti esattoriali concernenti crediti di natura tributaria. Il motivo è fondato.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che: “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). pagina 5 di 8 È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi d'imposta IRAP. Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo CP_1 afferente la cartella di pagamento n. 13920070007115318000 relativa al mancato pagamento dell'imposta IRAP. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della pagina 6 di 8 esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di
Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'estratto di ruolo (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica:
pagina 7 di 8 - ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo valentia n.
643/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 20.10.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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