TRIB
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/04/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2820 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio De Parte_1
Santis, rinunciante, giusta delega in calce alla citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Frosinone, via Tommaso Landolfi n.167
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante, difeso dagli avv.ti Manuela Org_1
Malvasi, Giuseppe Rotundo e Rosario Airò Farulla, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in Milano, via Michele Barozzi n. 1
-OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi al Tribunale di Frosinone la opponendosi al decreto ingiuntivo n.673/2021 del Org_1
22/06/2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.983,01, a titolo di residuo del finanziamento n. 10010865, formulato contro cessione pro solvendo di quote di emolumenti.
1 In particolare, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto della asserita indeterminatezza delle somme richieste e della erroneità della somma ingiunta, Org_ considerata la trattenuta operata dal datore di lavoro dal TFR in favore di .
Si costituiva in giudizio quest'ultima società, contestando la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'avv. De
Santis, all'udienza del 12/01/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termini di legge ex art. 190, ritenuta superflua ogni attività di tipo istruttorio.
Ritiene questo giudice che l'opposizione non sia fondata.
In punto di diritto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
A tale riguardo, mentre parte opposta ha fornito prova del credito, depositando contratto di cessione del quinto dello stipendio, piano finanziario relativo al finanziamento, la prova di avvenuta erogazione, l'estratto conto analitico del rapporto negoziale. comunicazione di Org_ avvenuto licenziamento dell'opponente, solleciti di pagamento inviati da all'ex datore di lavoro del piano di ammortamento, parte opponente, al di là di quanto sostenuto Parte_1
in sede di opposizione, non ha offerto alcun elemento di segno contrario a sostegno della proprio assunto, anche con riferimento all'asserita trattenuta che il suo ex datore di lavoro, al momento del licenziamento, avrebbe operato in favore della società opposta dal TFR, idonea a eliminare - limitare l'importo richiesto.
L'assoluta mancanza di documentazione idonea da parte dell'opponente, il quale non procedeva nemmeno alla nomina di altro difensore, posta la rinuncia al mandato dell'avv. De
Santis, induce questo Tribunale a rigettare l'opposizione e a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
In forza della soccombenza, parte opponente viene condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
2 Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 673/2021 del 22/06/2021, che dichiara esecutivo.
Condanna il sig. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, il 5/04/2024
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
3