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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 140/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 3.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 140/2025 RG,
PROMOSSA DA nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
via Caracciolo n. 75, elettivamente domiciliato in Piazza Europa n. 6, presso lo studio degli avv.ti Giorgio
TT e LI Calà, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Val d'Aosta n. 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Russo e Stefano CP_1
Dolce, in virtù della procura generale alle liti conferita con atto a rogito dott. notaio in Persona_1
Fiumicino, in data 22/3/2024, Racc. 7313, Rep. 37875; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.1.2025, a adito il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
CP_ esponendo: a) di avere, in data 10/1/2023, presentato domanda n. 2023950628596 all' di Caltanissetta-
Sede di Gela, ai sensi e per gli effetti della Convenzione Italo-Tunisina di sicurezza sociale del 7 dicembre
1984, artt. 22, 23, 24 e dell'art. 18 dell'Accordo Amministrativo tra Italia e Tunisia del 23 marzo 1987, ai fini del riconoscimento degli assegni familiari sulla disoccupazione agricola per l'anno 2022; b) che il decreto lgs n. 230/2021, con decorrenza dall'1 marzo 2022, ha istituito, in luogo dell'assegno per il nucleo familiare, il c.d. assegno unico universale prevedendone l'erogazione alla sussistenza di determinate condizioni;
c) che CP_ la circolare del 9/2/2022, nell'esplicitare il campo di applicazione dell'assegno unico universale, ha evidenziato come la eventuale applicazione della nuova misura ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale fosse ancora oggetto di approfondimento, per cui ha suggerito alle varie sedi dell'Istituto prudenzialmente di liquidare la prestazione richiesta (assegni familiari/assegno unico) solo ai richiedenti residenti in Italia, per i figli residenti in Italia, ovvero facenti parte del nucleo familiare ISEE;
d) CP_ che l' di Caltanissetta-Sede di Gela ha liquidato, in data 09/11/2023, al ricorrente solo gli assegni familiari relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, nulla liquidando per i mesi successivi;
e) che, in data 5 dicembre
2023, ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della prestazione Parte_1
richiesta, in riferimento ai mesi da marzo a dicembre del 2022, per i familiari (moglie) Persona_2 Per_3
[...
, , (figli), tutti residenti in [...]; f) che, con Delibera Persona_4 Persona_5 Persona_6
n. 243381 del 31 gennaio 2024, il di Caltanissetta, confermando le ragioni spiegate Parte_2
CP_ nella circolare esplicativa ha rigettato il ricorso. CP_ Parte ricorrente, deducendo l'illegittimità del rigetto opposto dall' e l'incostituzionalità della normativa
(d.lgs n. 230 del 29 dicembre 2021) istitutiva dell'assegno unico universale nella parte in cui non riconosce il sostegno economico anche ai nuclei familiari con figli residenti all'estero, ha formulato le seguenti conclusioni: “Ritenere illegittimo, ovvero disapplicare il D. lgs n. 230/2021, ovvero, per effetto della sua corretta interpretazione costituzionalmente orientata, nonché in armonia con la Convenzione Italo-Tunisina del 07 dicembre 1984, ritenere e dichiarare che il D.lgs n. 230/2021, istitutivo dell'assegno unico universale, si interpreti nel senso della non discriminazione tra moglie e figli a carico, siano o meno questi ultimi residenti CP_ nel territorio italiano o tunisino. Per l'effetto, condannare l' di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante, al pagamento dell'Assegno Unico Universale, ovvero, visto che non è stato del tutto abrogato, dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) su disoccupazione agricola, in favore del ricorrente, per
i familiari a carico residenti in [...](EB AH, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
. Mod I/TN 6), dal 01 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, per l'importo di € 7.200,00, ovvero Persona_7
per quell'altro importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto in applicazione dei criteri di legge e tabelle ANF vigenti, oltre interessi. In subordine, sollevare questione di costituzionalità, degli art. 1 e 2 del
D.Lgs. n. 230/2021 per violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 10, 31 e 117 della Costituzione della
Repubblica Italiana, alla luce dei superiori rilievi e delle ulteriori valutazioni che codesto On.le Tribunale vorrà effettuare;
per l'effetto, tenuto conto della manifesta fondatezza e della rilevanza della questione ai fini del decidere, vorrà rimettere gli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale. In via istruttoria, ammettere i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi”. CP_ Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per tardività rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970, nonché, in subordine, l'infondatezza del ricorso per mancanza di prova della sussistenza in concreto anche degli altri requisiti che fondano il diritto all'assegno unico e universale, per conformità della nuova normativa alle previsioni (art. 2) della Convenzione italo – tunisina ed alle norme costituzionali e per insussistenza del diritto all'assegno unico universale anche per il coniuge del ricorrente.
Il resistente ha quindi così concluso: “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in quanto proposte oltre il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 47,
DPR 639/70, nel testo successivamente novellato;
in subordine, senza recesso, nel merito, previa declaratoria di inammissibilità, per non rilevanza e manifesta infondatezza, dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha diritto all'assegno unico e universale ex Decr.leg.vo
230/21 per i figli non residenti in Italia nonché per il coniuge (atteso che l'assegno unico e universale si riferisce solo ai figli) e neanche all'assegno per il nucleo familiare;
per l'effetto, mandare assolto l'ente dalle domande tutte proposte nei suoi confronti.
Con vittoria di spese competenze e onorari di causa”.
Sostituita l'udienza del 3.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue. CP_ Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall' deducendo la tardività rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR 30.4.1970 n. 639.
In particolare, l'ente previdenziale ha osservato che il predetto art. 47 prevede che, per le prestazioni c.d. temporanee, come quella oggetto di causa, l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date indicate nella stessa norma, tra le quali quella di definizione del procedimento amministrativo.
Nella specie, il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa nel gennaio 2023, il procedimento amministrativo si è concluso allo scadere del trecentesimo giorno successivo, cioè nel corso del novembre
2023, che costituisce il dies a quo del termine annuale che, dunque, scadeva nel corso del mese di novembre del 2024, con conseguente tardività del ricorso depositato il 29.1.2025.
Parte ricorrente ha invece osservato: a) che, nella specie, la decadenza di cui all'art 47 Dpr 639/1970 non trova applicazione, in quanto la domanda giudiziale non è rivolta ad ottenere il riconoscimento della prestazione in sé considerata, ma l'adeguamento della prestazione già riconosciuta (per i mesi di gennaio e febbraio 2022) per un importo inferiore a quello dovuto (per omesso riconoscimento degli ulteriori mesi dell'anno), per cui non vi è altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale, richiamando a sostegno della propria tesi la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12720/2009; b) che, in subordine, delle tre ipotesi di decadenza previste dal comma 3 dell'art. 47 (dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione sul ricorso;
dalla data di scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla CP_ presentazione della richiesta di prestazione), erroneamente l' invoca la terza ipotesi (applicabile nel CP_ diverso caso in cui in cui venga presentato tardivamente un ricorso amministrativo, ovvero l' non si pronunci sull'istanza dell'assicurato, ovvero si pronunci omettendo di indicare i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile, sul punto richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12718/2009), in quanto trova invece applicazione la prima delle ipotesi previste dall'art. 47 comma 3, atteso che il ricorrente, CP_ in esito al provvedimento di accoglimento della prestazione, datato 09/11/2023, limitatamente ai mesi CP_ di gennaio e febbraio 2002, ha proposto tempestivo ricorso amministrativo il 5/12/2023, che l' ha rigettato con Delibera del Comitato competente datata 31/01/2024, con la conseguenza che, decorrendo da tale ultima data il termine annuale di decadenza, è tempestivo il ricorso giudiziale depositato il 29.1.2025.
L'eccezione è infondata, in quanto, risulta documentata la tempestiva proposizione di un ricorso in sede CP_ amministrativa, che è stato rigettato dall' con provvedimento datato 31.1.2024, per cui, in applicazione della prima delle ipotesi previste dall'art. 47 comma 3, la domanda giudiziale risulta essere tempestiva e quindi ammissibile.
Nel merito, l'assegno unico universale è stato istituito con d.lgs. 230/2021, come strumento a supporto della CP_ genitorialità erogato dall'
In particolare, l'art. 1 del citato decreto ha previsto: “
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159…”.
L'art 2 ha così individuato i “Beneficiari”: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:1) frequenti un corso di formazione scolastica
o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali
a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 3…”.
L'art. 3 ha delineato i Requisiti soggettivi del richiedente : “
1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Il beneficio, destinato a sostituire integralmente le prestazioni precedenti a supporto della genitorialità, è riconosciuto per i beneficiari di cui al suddetto art. 2, laddove il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 3. CP_ L' ha contestato la sussistenza dei requisiti per il diritto all'assegno unico e universale, come previsti dal
D.lgs n. 230/2021, così come di quelli relativi alla richiesta residuale di pagamento degli assegni per il nucleo familiare, rilevando la mancanza di prova, il cui onere è a carico del ricorrente, che tali requisiti ricorrano nella specie.
In particolare, ha rilevato l'assenza di allegazioni e di prova: della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso unico di lavoro;
di essere residente in Italia e di esserlo stato per tutta la durata del presunto diritto all'assegno; dell'effettiva esistenza ed età dei figli, non superiore, secondo i casi, a 18 o a 21 anni;
di versare le imposte in Italia;
di quale sia il reddito percepito. Il rilievo del resistente appare fondato, atteso che il possesso congiunto dei predetti requisiti non risulta sufficientemente allegato in ricorso, né adeguatamente documentato.
Sotto il profilo probatorio, la domanda presentata in via amministrativa, riporta soltanto la residenza del richiedente in Italia e l'elenco dei soggetti, con relative date di nascita, che costituirebbero il nucleo familiare del ricorrente.
Tale domanda, che peraltro non risulta nemmeno sottoscritta e datata, è priva di ogni altra indicazione relativa ai requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento del beneficio. In particolare, non risulta indicato, né altrimenti documentato, che i soggetti elencati come figli siano a carico del ricorrente, di quale sia il loro reddito, e, quanto ai figli maggiorenni, non risulta dimostrata alcuna delle previste condizioni
(frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale). Non risulta neppure provato che il ricorrente sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, né che sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia. CP_ La circostanza che, di fatto, l' ha riconosciuto il beneficio per i mesi di gennaio e febbraio 2022, non esonera il ricorrente dall'onere a suo carico di provare in giudizio i fatti posti a fondamento della propria pretesa rispetto ai mesi che non sono stati riconosciuti in sede amministrativa.
Tale carenza in punto di allegazioni e prova implica il rigetto del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, ivi compresa la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, che, alla luce delle superiori considerazioni, si rivela priva di rilevanza ai fini della decisione della causa.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Gela, 3.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 3.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 140/2025 RG,
PROMOSSA DA nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
via Caracciolo n. 75, elettivamente domiciliato in Piazza Europa n. 6, presso lo studio degli avv.ti Giorgio
TT e LI Calà, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Val d'Aosta n. 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Russo e Stefano CP_1
Dolce, in virtù della procura generale alle liti conferita con atto a rogito dott. notaio in Persona_1
Fiumicino, in data 22/3/2024, Racc. 7313, Rep. 37875; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.1.2025, a adito il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
CP_ esponendo: a) di avere, in data 10/1/2023, presentato domanda n. 2023950628596 all' di Caltanissetta-
Sede di Gela, ai sensi e per gli effetti della Convenzione Italo-Tunisina di sicurezza sociale del 7 dicembre
1984, artt. 22, 23, 24 e dell'art. 18 dell'Accordo Amministrativo tra Italia e Tunisia del 23 marzo 1987, ai fini del riconoscimento degli assegni familiari sulla disoccupazione agricola per l'anno 2022; b) che il decreto lgs n. 230/2021, con decorrenza dall'1 marzo 2022, ha istituito, in luogo dell'assegno per il nucleo familiare, il c.d. assegno unico universale prevedendone l'erogazione alla sussistenza di determinate condizioni;
c) che CP_ la circolare del 9/2/2022, nell'esplicitare il campo di applicazione dell'assegno unico universale, ha evidenziato come la eventuale applicazione della nuova misura ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale fosse ancora oggetto di approfondimento, per cui ha suggerito alle varie sedi dell'Istituto prudenzialmente di liquidare la prestazione richiesta (assegni familiari/assegno unico) solo ai richiedenti residenti in Italia, per i figli residenti in Italia, ovvero facenti parte del nucleo familiare ISEE;
d) CP_ che l' di Caltanissetta-Sede di Gela ha liquidato, in data 09/11/2023, al ricorrente solo gli assegni familiari relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, nulla liquidando per i mesi successivi;
e) che, in data 5 dicembre
2023, ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della prestazione Parte_1
richiesta, in riferimento ai mesi da marzo a dicembre del 2022, per i familiari (moglie) Persona_2 Per_3
[...
, , (figli), tutti residenti in [...]; f) che, con Delibera Persona_4 Persona_5 Persona_6
n. 243381 del 31 gennaio 2024, il di Caltanissetta, confermando le ragioni spiegate Parte_2
CP_ nella circolare esplicativa ha rigettato il ricorso. CP_ Parte ricorrente, deducendo l'illegittimità del rigetto opposto dall' e l'incostituzionalità della normativa
(d.lgs n. 230 del 29 dicembre 2021) istitutiva dell'assegno unico universale nella parte in cui non riconosce il sostegno economico anche ai nuclei familiari con figli residenti all'estero, ha formulato le seguenti conclusioni: “Ritenere illegittimo, ovvero disapplicare il D. lgs n. 230/2021, ovvero, per effetto della sua corretta interpretazione costituzionalmente orientata, nonché in armonia con la Convenzione Italo-Tunisina del 07 dicembre 1984, ritenere e dichiarare che il D.lgs n. 230/2021, istitutivo dell'assegno unico universale, si interpreti nel senso della non discriminazione tra moglie e figli a carico, siano o meno questi ultimi residenti CP_ nel territorio italiano o tunisino. Per l'effetto, condannare l' di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante, al pagamento dell'Assegno Unico Universale, ovvero, visto che non è stato del tutto abrogato, dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) su disoccupazione agricola, in favore del ricorrente, per
i familiari a carico residenti in [...](EB AH, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
. Mod I/TN 6), dal 01 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, per l'importo di € 7.200,00, ovvero Persona_7
per quell'altro importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto in applicazione dei criteri di legge e tabelle ANF vigenti, oltre interessi. In subordine, sollevare questione di costituzionalità, degli art. 1 e 2 del
D.Lgs. n. 230/2021 per violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 10, 31 e 117 della Costituzione della
Repubblica Italiana, alla luce dei superiori rilievi e delle ulteriori valutazioni che codesto On.le Tribunale vorrà effettuare;
per l'effetto, tenuto conto della manifesta fondatezza e della rilevanza della questione ai fini del decidere, vorrà rimettere gli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale. In via istruttoria, ammettere i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi”. CP_ Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per tardività rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970, nonché, in subordine, l'infondatezza del ricorso per mancanza di prova della sussistenza in concreto anche degli altri requisiti che fondano il diritto all'assegno unico e universale, per conformità della nuova normativa alle previsioni (art. 2) della Convenzione italo – tunisina ed alle norme costituzionali e per insussistenza del diritto all'assegno unico universale anche per il coniuge del ricorrente.
Il resistente ha quindi così concluso: “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in quanto proposte oltre il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 47,
DPR 639/70, nel testo successivamente novellato;
in subordine, senza recesso, nel merito, previa declaratoria di inammissibilità, per non rilevanza e manifesta infondatezza, dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha diritto all'assegno unico e universale ex Decr.leg.vo
230/21 per i figli non residenti in Italia nonché per il coniuge (atteso che l'assegno unico e universale si riferisce solo ai figli) e neanche all'assegno per il nucleo familiare;
per l'effetto, mandare assolto l'ente dalle domande tutte proposte nei suoi confronti.
Con vittoria di spese competenze e onorari di causa”.
Sostituita l'udienza del 3.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue. CP_ Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall' deducendo la tardività rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR 30.4.1970 n. 639.
In particolare, l'ente previdenziale ha osservato che il predetto art. 47 prevede che, per le prestazioni c.d. temporanee, come quella oggetto di causa, l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date indicate nella stessa norma, tra le quali quella di definizione del procedimento amministrativo.
Nella specie, il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa nel gennaio 2023, il procedimento amministrativo si è concluso allo scadere del trecentesimo giorno successivo, cioè nel corso del novembre
2023, che costituisce il dies a quo del termine annuale che, dunque, scadeva nel corso del mese di novembre del 2024, con conseguente tardività del ricorso depositato il 29.1.2025.
Parte ricorrente ha invece osservato: a) che, nella specie, la decadenza di cui all'art 47 Dpr 639/1970 non trova applicazione, in quanto la domanda giudiziale non è rivolta ad ottenere il riconoscimento della prestazione in sé considerata, ma l'adeguamento della prestazione già riconosciuta (per i mesi di gennaio e febbraio 2022) per un importo inferiore a quello dovuto (per omesso riconoscimento degli ulteriori mesi dell'anno), per cui non vi è altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale, richiamando a sostegno della propria tesi la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12720/2009; b) che, in subordine, delle tre ipotesi di decadenza previste dal comma 3 dell'art. 47 (dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione sul ricorso;
dalla data di scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla CP_ presentazione della richiesta di prestazione), erroneamente l' invoca la terza ipotesi (applicabile nel CP_ diverso caso in cui in cui venga presentato tardivamente un ricorso amministrativo, ovvero l' non si pronunci sull'istanza dell'assicurato, ovvero si pronunci omettendo di indicare i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile, sul punto richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12718/2009), in quanto trova invece applicazione la prima delle ipotesi previste dall'art. 47 comma 3, atteso che il ricorrente, CP_ in esito al provvedimento di accoglimento della prestazione, datato 09/11/2023, limitatamente ai mesi CP_ di gennaio e febbraio 2002, ha proposto tempestivo ricorso amministrativo il 5/12/2023, che l' ha rigettato con Delibera del Comitato competente datata 31/01/2024, con la conseguenza che, decorrendo da tale ultima data il termine annuale di decadenza, è tempestivo il ricorso giudiziale depositato il 29.1.2025.
L'eccezione è infondata, in quanto, risulta documentata la tempestiva proposizione di un ricorso in sede CP_ amministrativa, che è stato rigettato dall' con provvedimento datato 31.1.2024, per cui, in applicazione della prima delle ipotesi previste dall'art. 47 comma 3, la domanda giudiziale risulta essere tempestiva e quindi ammissibile.
Nel merito, l'assegno unico universale è stato istituito con d.lgs. 230/2021, come strumento a supporto della CP_ genitorialità erogato dall'
In particolare, l'art. 1 del citato decreto ha previsto: “
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159…”.
L'art 2 ha così individuato i “Beneficiari”: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:1) frequenti un corso di formazione scolastica
o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali
a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 3…”.
L'art. 3 ha delineato i Requisiti soggettivi del richiedente : “
1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Il beneficio, destinato a sostituire integralmente le prestazioni precedenti a supporto della genitorialità, è riconosciuto per i beneficiari di cui al suddetto art. 2, laddove il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 3. CP_ L' ha contestato la sussistenza dei requisiti per il diritto all'assegno unico e universale, come previsti dal
D.lgs n. 230/2021, così come di quelli relativi alla richiesta residuale di pagamento degli assegni per il nucleo familiare, rilevando la mancanza di prova, il cui onere è a carico del ricorrente, che tali requisiti ricorrano nella specie.
In particolare, ha rilevato l'assenza di allegazioni e di prova: della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso unico di lavoro;
di essere residente in Italia e di esserlo stato per tutta la durata del presunto diritto all'assegno; dell'effettiva esistenza ed età dei figli, non superiore, secondo i casi, a 18 o a 21 anni;
di versare le imposte in Italia;
di quale sia il reddito percepito. Il rilievo del resistente appare fondato, atteso che il possesso congiunto dei predetti requisiti non risulta sufficientemente allegato in ricorso, né adeguatamente documentato.
Sotto il profilo probatorio, la domanda presentata in via amministrativa, riporta soltanto la residenza del richiedente in Italia e l'elenco dei soggetti, con relative date di nascita, che costituirebbero il nucleo familiare del ricorrente.
Tale domanda, che peraltro non risulta nemmeno sottoscritta e datata, è priva di ogni altra indicazione relativa ai requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento del beneficio. In particolare, non risulta indicato, né altrimenti documentato, che i soggetti elencati come figli siano a carico del ricorrente, di quale sia il loro reddito, e, quanto ai figli maggiorenni, non risulta dimostrata alcuna delle previste condizioni
(frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale). Non risulta neppure provato che il ricorrente sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, né che sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia. CP_ La circostanza che, di fatto, l' ha riconosciuto il beneficio per i mesi di gennaio e febbraio 2022, non esonera il ricorrente dall'onere a suo carico di provare in giudizio i fatti posti a fondamento della propria pretesa rispetto ai mesi che non sono stati riconosciuti in sede amministrativa.
Tale carenza in punto di allegazioni e prova implica il rigetto del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, ivi compresa la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, che, alla luce delle superiori considerazioni, si rivela priva di rilevanza ai fini della decisione della causa.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Gela, 3.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi