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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 953/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 953/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dagli Avv.ti ADDIS SILVIA GAVINA Parte_1 C.F._1
e DEPPERU GIAN PIERO PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
CAMBULE MASSIMO e PARISI GIOVANNI,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna con la qualifica di Ispettore Superiore (area B, attualmente livello retributivo B5) del CCRL per il personale dipendente dell'amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali;
di avere svolto la propria attività lavorativa presso la Stazione Forestale territoriale di Pattada, con funzioni di comandante fino al 21.01.2008; che, in seguito ad ispezione avvenuta il 21.11.2007, è stata destinataria di un procedimento disciplinare, due indagini interne, tre trasferimenti, di cui due per incompatibilità ambientale, e della sospensione della qualifica di agente di P.S.; di essere stata assolta dall'imputazione per i reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2 e 479, 640 cpv. 1 e 479 c.p. con sentenza n. 1185 del 1/7/14 del Tribunale di Sassari (doc. 2); che i procedimenti disciplinari e le indagini interne sono stati archiviati dal Direttore Generale dell' Controparte_2
con determinazione del 19.05.2008; che i
[...] Controparte_1 primi due trasferimenti sono stati dichiarati illegittimi dal Tribunale di Nuoro con sentenza del 7.2.2019 n. 21 (doc. 4), mentre il terzo veniva ritenuto giustificato 1 nella medesima sentenza;
che per effetto dell'assoluzione è stata ripristinata nelle sue funzioni, eccetto quella di comandante, ed assegnata alla stazione forestale di Benetutti;
di avere subito un demansionamento stante la perdita dell'incarico di Comandante di stazione e di avere diritto, oltre alle trattenute e ritenute di legge, alle voci retributive perse per essere stata assegnata a mansioni di ufficio e privata della funzione di comando, ovvero l'indennità di reperibilità, la maggiorazione spettante per lavoro a turni, l'assegno di funzione e il rimborso chilometrico;
che la quantificazione delle poste spettanti è stata suddivisa in due periodi: dal 01.08.2008 al 15.10.2010, in cui la ricorrente era in malattia, e dal 10.10.2011 al 28.02.2015 in cui la ricorrente ha svolto mansioni diverse giacché priva della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
che il datore di lavoro ha corrisposto la sola indennità di funzione;
− parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità della condotta di parte datoriale o in alternativa, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni esposte in narrativa, il diritto della ricorrente al ripristino alla voci di retribuzione non percepite (restitutio ad integrum) e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento e/o comunque al pagamento, in favore della sig.ra
dell'importo complessivo di 53.334,35, così come specificati nella Pt_1 relazione a firma del dott. o nella differente somma che si accerterà Per_1 esser dovuta, anche all'esito di eventuale CTU, all'esito del Giudizio.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”;
− parte convenuta ha affermato la Controparte_1 legittimità della propria condotta rilevando che l'incarico di Comandante non è riconducibile ad una qualifica acquisita in modo stabile e strutturale dal dipendente appartenente al Corpo Forestale, ma si configura quale incarico, retribuito con indennità di coordinamento, di natura temporanea e transitoria, conferito dal Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi dell'art. 22 del C.C.R.L. del 8.10.2008 e quello della ricorrente presso la stazione di Benetutti, veniva a scadenza in data 31.7.2008, come disposto per tutti gli incarichi di comandante di stazione nella Determinazione n. 1109 del 30.6.2008, adottata dal Direttore Generale (doc. 20); che l'incarico non è stato rinnovato in forza di scelte e valutazioni discrezionali sindacabili solo ove viziate da evidenti illogicità (criteri: nota prot. 8582 del 23 gennaio 2003 (doc. 21) del Direttore Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale); che la legittimità della mancata assegnazione dell'incarico di Comandante di Stazione, è, in ogni caso, già stata positivamente vagliata dal Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 21/2019 passata in giudicato, che ha rigettato la domanda di reintegro nel ruolo di Comandante della Stazione forestale di Benetutti e di pagamento delle differenze retributive, asseritamente subite per effetto del trasferimento;
che pertanto la ricorrente non ha subito alcun demansionamento o atteggiamento persecutorio ed ogni domanda svolta in tal senso viola il principio del ne bis in idem; che, anche il trasferimento dalla Parte_2 al Servizio Ripartimentale di Tempio Pausania è stato vagliato
[...]
2 positivamente dalla predetta sentenza del Tribunale di Nuoro n. 21 del 2019, di guisa che alcuna pretesa di ordine retributivo può trovare accoglimento;
− quanto ai conteggi, la RAS -preso atto che parte ricorrente domanda complessivi € 53.334,35 così composti: - € 17.626,85 per trattenute subite durante il periodo di malattia;
- € 8.410,07 per indennità di turno non percepita durante il periodo di assenza;
- € 13.546,19 per indennità di turno non percepita durante il periodo di servizio a Tempio Pausania;
- € 1.911,00 per indennità di reperibilità non percepita durante il periodo di assenza;
- € 2.976,75 per indennità di reperibilità non percepita durante il periodo di servizio a Tempio Pausania;
- € 101,54 per indennità chilometrica non percepita durante il periodo di servizio a Bitti;
- € 778,96 per indennità chilometrica non percepita durante il periodo di servizio a Tempio Pausania;
- € 7.982,99 per assegno di funzione non percepito- ha rilevato che per il periodo di malattia dal 1.8.2008 al 15.10.2010 non possono comunque essere riconosciute le indennità di reperibilità, la maggiorazione per lavoro a turni, l'assegno di funzione e il rimborso chilometrico in quanto conseguenti solo all'effettivo servizio;
quanto alle ritenute, ha affermato che le stesse sono state correttamente effettuate secondo quanto previsto dall'art. 48 del contratto collettivo regionale, come pure si riporta nella relazione depositata da controparte (doc. 27), mentre per il secondo periodo, quello dal 10.10.2011 al 29.2.2015, coincidente con il trasferimento dalla stazione di Bitti allo S.T.I.R. di Tempio Pausania, ha ribadito che il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 21/2019 passata in giudicato, ha rigettato la domanda tesa a far dichiarare l'illegittimità di detto trasferimento con conseguente infondatezza delle pretese alle differenze retributive avanzate dalla ricorrente ed inammissibilità oltre che infondatezza della domanda volta a far acclarare l'illegittimità del suddetto provvedimento nel presente giudizio;
inoltre, ha evidenziato che, anche per questo periodo, le maggiorazioni ed indennità risultano incompatibili con la malattia e l'assenza dal servizio (cfr. doc. 35 e doc. 36); in ogni caso, ha eccepito che: - l'indennità chilometrica spetta solo per reparti le cui sedi sono dislocate fuori dei centri abitati e non collegate da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio, mentre né la sede di Bitti né quella di Tempio si trovano in questa condizione;
inoltre la Stazione Forestale di Bitti si trova alla medesima distanza di quella di Benetutti rispetto al luogo di residenza della ricorrente;
- l'indennità per lo svolgimento della prestazione a turni, compete a coloro che, potendo assicurare presenza stabile, siano assegnati al lavoro in turni, mentre la ricorrente nel periodo 10.10.2011- 28.02.2015 è stata presente a lavoro in media per 6 giorni al mese;
- per le medesime considerazioni non può esserle riconosciuta l'indennità di reperibilità; - l'indennità di funzione, in adempimento dell'accordo sottoscritto dall'Amministrazione con le organizzazioni sindacali ha inoltre effettivamente corrisposto alla ricorrente l'importo di € 8.170,69 con la busta paga relativa alla mensilità di luglio 2021 (doc. 35);
− parte resistente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“rigettare, siccome infondata, la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità della condotta di parte datoriale;
3 - rigettare, siccome infondata, la domanda volta a far dichiarare il diritto della ricorrente al rispristino delle voci di retribuzione non percepite (restitutio ad integrum) e, conseguentemente, rigettare la domanda volta a far condannare l'Amministrazione regionale al risarcimento e/o al pagamento dell'importo complessivo di € 53.334,35;
- in via subordinata, previo eventuale esperimento di C.T.U., diversamente quantificare, sulla base delle difese dell'Amministrazione, le eventuali spettanze di controparte che si ritenesse dovute ed in ogni caso escludere dalla predetta quantificazione le spettanze computate a titolo di indennità di funzione, in quanto già corrisposte.
- con vittoria di spese ed accessori come per legge.”;
− in data 30/1/23 parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione;
− tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti, la causa è stata discussa in trattazione scritta e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. occorre innanzitutto dare atto che risulta cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di funzione essendo stata riconosciuta alla ricorrente e liquidata con la busta paga relativa alla mensilità di luglio 2021 (doc. 35 resistente);
2. sempre preliminarmente, si rileva che parte ricorrente, nella parte narrativa dell'atto introduttivo, allega -del tutto genericamente- di avere subito un demansionamento, ma a ciò non consegue alcuna richiesta istruttoria e financo alcuna specifica domanda di accertamento e/o di condanna con conseguente estraneità della questione rispetto al presente giudizio;
3. venendo al merito della controversia, parte ricorrente domanda che la resistente sia condannata a risarcirle i danni patiti in forza della sospensione cautelare dalla qualifica di pubblico agente risultata poi infondata in conseguenza dell'assoluzione nel processo penale, ovvero la cd. restitutio in integrum (cfr. Cass. n. 18835/13, 11391/14, 9304/17, 5060/18, 11381/20, 3920/23); a tal fine, parte ricorrente individua due periodi oggetto di domanda: quello dal 1.8.2008 al 15.10.2010 e quello dal 10.10.2011 al 29.2.2015;
4. quanto al primo periodo, dal 1.8.2008 al 15.10.2010 in cui la ricorrente è stata pacificamente assente per malattia, chiede che le siano riconosciuti € 8.410,07 per l'indennità di turno non percepita, € 1.911,00 per l'indennità di reperibilità non percepita ed € 17.626,85 per le trattenute subite;
risulta tuttavia dirimente osservare che, in totale assenza di allegazione e prova che la malattia fosse conseguenza della condotta datoriale e dunque che l'assenza fosse imputabile all'amministrazione, non possono comunque essere riconosciute le indennità richieste in quanto conseguenti all'effettivo svolgimento della prestazione ai sensi degli artt. 34 e 85 comma 2 CCRL applicato;
5. parte ricorrente sostiene, infatti, che il diritto alla restitutio in integrum, certamente spettante al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio in
4 pendenza del procedimento penale poi concluso con assoluzione, non sia legato all'effettività della prestazione, bensì alla ragionevole certezza che gli emolumenti retributivi sarebbero stati corrisposti, qualora il dipendente fosse stato posto nelle condizioni di esercitare la propria tipica attività lavorativa;
deve tuttavia rilevarsi che tale principio non può che valere per il caso in cui il dipendente sia stato sospeso dall'intero servizio e quindi, contrariamente al caso di specie, la sua assenza sia pacificamente imputabile al datore di lavoro;
6. per la stessa ragione non può quindi trovare accoglimento la domanda di pagamento delle trattenute per malattia il cui computo peraltro, in assenza di specifica contestazione sul punto, deve essere ritenuto contabilmente corretto;
7. quanto invece alle domande risarcitorie collegate al secondo periodo individuato dalla ricorrente, ovvero quello dal 10.10.2011 al 29.2.2015 corrispondente all'assegnazione allo STIR di Tempio Pausania, la stessa sostiene di non aver potuto godere delle indennità invocate in quanto -come poi accertato nella sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale (doc. 2 ricorrente)- privata ingiustamente qualifica di agente di pubblica sicurezza senza la quale non ha potuto essere assegnata alle mansioni che ne avrebbero consentito il riconoscimento;
parte resistente sostiene che la questione sia già affrontata dalla sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro il 7/2/19 n. 21, passata in giudicato (doc. 4 ricorrente) e che pertanto non sia ammissibile una rivalutazione in questa sede;
8. tale sentenza tuttavia, conformemente alle domande proposte, si limita, per quanto qui di interesse, ad accertare la legittimità del trasferimento della ricorrente da Bitti a Tempio Pausania ritenendolo giustificato dal fatto che solo presso tale ufficio era possibile assegnarle compiti che non richiedessero la qualifica di agente di pubblica sicurezza dalla quale era stata cautelarmente sospesa;
solo su tale aspetto si è quindi formato il giudicato, mentre oggetto del presente giudizio è il risarcimento del danno patito dalla ricorrente per essere stata ingiustamente sospesa dalla qualifica di pubblico agente, come emerso all'esito del giudizio penale;
in altre parole, nel precedente procedimento è stato accertato che il trasferimento era giustificato dalla sospensione disposta dal Prefetto, mentre in questo devono essere vagliate le conseguenze della sopravvenuta mancanza dei presupposti per la sospensione, essendo parte ricorrente stata assolta dai reati a lei ascritti;
9. come detto, è indubbio che, stante il sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei fatti penalmente contestati la cui imputazione ha giustificato la sospensione, la ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno eventualmente patito in conseguenza della stessa e deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che l'amministrazione, nel periodo in cui la ricorrente risultava sospesa dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza, non potesse assegnare a parte ricorrente le mansioni cui consegue il riconoscimento delle indennità pretese in giudizio;
10. ciò che tuttavia deve essere provato da parte ricorrente è che tale riconoscimento conseguisse automaticamente alla qualifica di agente di pubblica
5 sicurezza ovvero che ne avrebbe avuto diritto integrando i requisiti necessari;
in altre parole, la questione è: se alla ricorrente non fosse stata sospesa la qualifica di agente di pubblica sicurezza, la stessa sarebbe stata assegnata – anche presso lo STIR di Tempio Pausania, posto che sulla legittimità di tale trasferimento vi è giudicato- alle mansioni cui sarebbe conseguito il riconoscimento delle indennità pretese, in particolare quindi l'indennità di turno e l'indennità di reperibilità ex artt. 34, 85 del CCRL applicato?
11. deve rilevarsi che parte resistente eccepisce unicamente che, valutando le assenze della ricorrente, l'amministrazione non avrebbe potuto assegnarle tali incarichi poiché richiedono una certa garanzia di continuità della presenza;
ritiene tuttavia questa giudice che la valutazione ex post effettuata da parte resistente non sia condivisibile: ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione degli incarichi in parola occorre, infatti, porsi temporalmente al momento antecedente alla sospensione con una verifica dunque ex ante;
12. ebbene, a fronte dell'allegazione sul punto di parte ricorrente, l'amministrazione nulla contesta, neanche in ordine alla possibilità di assegnazione di tali incarichi presso la sede di Tempio Pausania;
deve quindi ritenersi provato che, come peraltro avveniva prima della sospensione, in mancanza di questa, alla ricorrente sarebbero stati assegnati incarichi su turni e turni di reperibilità, con conseguente diritto alle rispettive maggiorazioni e indennità;
13. quanto ai conteggi dedotti da parte ricorrente (doc. 27), a fronte della specifica contestazione da parte resistente in relazione alle modalità di calcolo utilizzate -media di ore di lavoro prestate nel triennio 2005-2007- e tenuto conto che tale modalità presuppone l'indimostrata imputabilità alla datrice di lavoro delle assenze registrate nel periodo in esame, le parti sono state invitate a produrre conteggi che applicassero la percentuale media di ore mensili in cui parte ricorrente ha avuto diritto a maggiorazione per lavoro su turni e indennità di reperibilità nel triennio antecedente alle vicende disciplinari e penali (2005- 2007) alle ore di effettivo lavoro svolte dalla ricorrente nel periodo dal 10.10.2011 al 29.2.2015;
14. le parti hanno convenuto che debba essere considerato contabilmente corretto l'importo di € 2.983,13 a titolo di maggiorazione per lavoro su turni ed € 871,50 per l'indennità di reperibilità, per complessivi € 3.854,63;
15. infine, quanto all'importo domandato a titolo di indennità chilometrica non percepita (€ 778,96 per il periodo di servizio a Tempio Pausania ed € 101,54 per il periodo di servizio a Bitti), la stessa è prevista, ai sensi dell'art. 85 CCRL applicato, per il “personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati e in quelle non collegate da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio” e, a fronte della specifica contestazione di parte resistente in ordine alla sussistenza di tali condizioni nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno di quanto preteso;
tale domanda non può quindi trovare accoglimento;
6 16. parte resistente deve quindi essere condannata a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 3.854,63 oltre interessi e rivalutazione;
17. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, tenuto conto del valore del decisum.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 3.854,63, oltre interessi e rivalutazione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Sassari, 3/4/25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 953/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dagli Avv.ti ADDIS SILVIA GAVINA Parte_1 C.F._1
e DEPPERU GIAN PIERO PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
CAMBULE MASSIMO e PARISI GIOVANNI,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna con la qualifica di Ispettore Superiore (area B, attualmente livello retributivo B5) del CCRL per il personale dipendente dell'amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali;
di avere svolto la propria attività lavorativa presso la Stazione Forestale territoriale di Pattada, con funzioni di comandante fino al 21.01.2008; che, in seguito ad ispezione avvenuta il 21.11.2007, è stata destinataria di un procedimento disciplinare, due indagini interne, tre trasferimenti, di cui due per incompatibilità ambientale, e della sospensione della qualifica di agente di P.S.; di essere stata assolta dall'imputazione per i reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2 e 479, 640 cpv. 1 e 479 c.p. con sentenza n. 1185 del 1/7/14 del Tribunale di Sassari (doc. 2); che i procedimenti disciplinari e le indagini interne sono stati archiviati dal Direttore Generale dell' Controparte_2
con determinazione del 19.05.2008; che i
[...] Controparte_1 primi due trasferimenti sono stati dichiarati illegittimi dal Tribunale di Nuoro con sentenza del 7.2.2019 n. 21 (doc. 4), mentre il terzo veniva ritenuto giustificato 1 nella medesima sentenza;
che per effetto dell'assoluzione è stata ripristinata nelle sue funzioni, eccetto quella di comandante, ed assegnata alla stazione forestale di Benetutti;
di avere subito un demansionamento stante la perdita dell'incarico di Comandante di stazione e di avere diritto, oltre alle trattenute e ritenute di legge, alle voci retributive perse per essere stata assegnata a mansioni di ufficio e privata della funzione di comando, ovvero l'indennità di reperibilità, la maggiorazione spettante per lavoro a turni, l'assegno di funzione e il rimborso chilometrico;
che la quantificazione delle poste spettanti è stata suddivisa in due periodi: dal 01.08.2008 al 15.10.2010, in cui la ricorrente era in malattia, e dal 10.10.2011 al 28.02.2015 in cui la ricorrente ha svolto mansioni diverse giacché priva della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
che il datore di lavoro ha corrisposto la sola indennità di funzione;
− parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità della condotta di parte datoriale o in alternativa, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni esposte in narrativa, il diritto della ricorrente al ripristino alla voci di retribuzione non percepite (restitutio ad integrum) e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento e/o comunque al pagamento, in favore della sig.ra
dell'importo complessivo di 53.334,35, così come specificati nella Pt_1 relazione a firma del dott. o nella differente somma che si accerterà Per_1 esser dovuta, anche all'esito di eventuale CTU, all'esito del Giudizio.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”;
− parte convenuta ha affermato la Controparte_1 legittimità della propria condotta rilevando che l'incarico di Comandante non è riconducibile ad una qualifica acquisita in modo stabile e strutturale dal dipendente appartenente al Corpo Forestale, ma si configura quale incarico, retribuito con indennità di coordinamento, di natura temporanea e transitoria, conferito dal Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi dell'art. 22 del C.C.R.L. del 8.10.2008 e quello della ricorrente presso la stazione di Benetutti, veniva a scadenza in data 31.7.2008, come disposto per tutti gli incarichi di comandante di stazione nella Determinazione n. 1109 del 30.6.2008, adottata dal Direttore Generale (doc. 20); che l'incarico non è stato rinnovato in forza di scelte e valutazioni discrezionali sindacabili solo ove viziate da evidenti illogicità (criteri: nota prot. 8582 del 23 gennaio 2003 (doc. 21) del Direttore Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale); che la legittimità della mancata assegnazione dell'incarico di Comandante di Stazione, è, in ogni caso, già stata positivamente vagliata dal Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 21/2019 passata in giudicato, che ha rigettato la domanda di reintegro nel ruolo di Comandante della Stazione forestale di Benetutti e di pagamento delle differenze retributive, asseritamente subite per effetto del trasferimento;
che pertanto la ricorrente non ha subito alcun demansionamento o atteggiamento persecutorio ed ogni domanda svolta in tal senso viola il principio del ne bis in idem; che, anche il trasferimento dalla Parte_2 al Servizio Ripartimentale di Tempio Pausania è stato vagliato
[...]
2 positivamente dalla predetta sentenza del Tribunale di Nuoro n. 21 del 2019, di guisa che alcuna pretesa di ordine retributivo può trovare accoglimento;
− quanto ai conteggi, la RAS -preso atto che parte ricorrente domanda complessivi € 53.334,35 così composti: - € 17.626,85 per trattenute subite durante il periodo di malattia;
- € 8.410,07 per indennità di turno non percepita durante il periodo di assenza;
- € 13.546,19 per indennità di turno non percepita durante il periodo di servizio a Tempio Pausania;
- € 1.911,00 per indennità di reperibilità non percepita durante il periodo di assenza;
- € 2.976,75 per indennità di reperibilità non percepita durante il periodo di servizio a Tempio Pausania;
- € 101,54 per indennità chilometrica non percepita durante il periodo di servizio a Bitti;
- € 778,96 per indennità chilometrica non percepita durante il periodo di servizio a Tempio Pausania;
- € 7.982,99 per assegno di funzione non percepito- ha rilevato che per il periodo di malattia dal 1.8.2008 al 15.10.2010 non possono comunque essere riconosciute le indennità di reperibilità, la maggiorazione per lavoro a turni, l'assegno di funzione e il rimborso chilometrico in quanto conseguenti solo all'effettivo servizio;
quanto alle ritenute, ha affermato che le stesse sono state correttamente effettuate secondo quanto previsto dall'art. 48 del contratto collettivo regionale, come pure si riporta nella relazione depositata da controparte (doc. 27), mentre per il secondo periodo, quello dal 10.10.2011 al 29.2.2015, coincidente con il trasferimento dalla stazione di Bitti allo S.T.I.R. di Tempio Pausania, ha ribadito che il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 21/2019 passata in giudicato, ha rigettato la domanda tesa a far dichiarare l'illegittimità di detto trasferimento con conseguente infondatezza delle pretese alle differenze retributive avanzate dalla ricorrente ed inammissibilità oltre che infondatezza della domanda volta a far acclarare l'illegittimità del suddetto provvedimento nel presente giudizio;
inoltre, ha evidenziato che, anche per questo periodo, le maggiorazioni ed indennità risultano incompatibili con la malattia e l'assenza dal servizio (cfr. doc. 35 e doc. 36); in ogni caso, ha eccepito che: - l'indennità chilometrica spetta solo per reparti le cui sedi sono dislocate fuori dei centri abitati e non collegate da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio, mentre né la sede di Bitti né quella di Tempio si trovano in questa condizione;
inoltre la Stazione Forestale di Bitti si trova alla medesima distanza di quella di Benetutti rispetto al luogo di residenza della ricorrente;
- l'indennità per lo svolgimento della prestazione a turni, compete a coloro che, potendo assicurare presenza stabile, siano assegnati al lavoro in turni, mentre la ricorrente nel periodo 10.10.2011- 28.02.2015 è stata presente a lavoro in media per 6 giorni al mese;
- per le medesime considerazioni non può esserle riconosciuta l'indennità di reperibilità; - l'indennità di funzione, in adempimento dell'accordo sottoscritto dall'Amministrazione con le organizzazioni sindacali ha inoltre effettivamente corrisposto alla ricorrente l'importo di € 8.170,69 con la busta paga relativa alla mensilità di luglio 2021 (doc. 35);
− parte resistente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“rigettare, siccome infondata, la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità della condotta di parte datoriale;
3 - rigettare, siccome infondata, la domanda volta a far dichiarare il diritto della ricorrente al rispristino delle voci di retribuzione non percepite (restitutio ad integrum) e, conseguentemente, rigettare la domanda volta a far condannare l'Amministrazione regionale al risarcimento e/o al pagamento dell'importo complessivo di € 53.334,35;
- in via subordinata, previo eventuale esperimento di C.T.U., diversamente quantificare, sulla base delle difese dell'Amministrazione, le eventuali spettanze di controparte che si ritenesse dovute ed in ogni caso escludere dalla predetta quantificazione le spettanze computate a titolo di indennità di funzione, in quanto già corrisposte.
- con vittoria di spese ed accessori come per legge.”;
− in data 30/1/23 parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione;
− tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti, la causa è stata discussa in trattazione scritta e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. occorre innanzitutto dare atto che risulta cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di funzione essendo stata riconosciuta alla ricorrente e liquidata con la busta paga relativa alla mensilità di luglio 2021 (doc. 35 resistente);
2. sempre preliminarmente, si rileva che parte ricorrente, nella parte narrativa dell'atto introduttivo, allega -del tutto genericamente- di avere subito un demansionamento, ma a ciò non consegue alcuna richiesta istruttoria e financo alcuna specifica domanda di accertamento e/o di condanna con conseguente estraneità della questione rispetto al presente giudizio;
3. venendo al merito della controversia, parte ricorrente domanda che la resistente sia condannata a risarcirle i danni patiti in forza della sospensione cautelare dalla qualifica di pubblico agente risultata poi infondata in conseguenza dell'assoluzione nel processo penale, ovvero la cd. restitutio in integrum (cfr. Cass. n. 18835/13, 11391/14, 9304/17, 5060/18, 11381/20, 3920/23); a tal fine, parte ricorrente individua due periodi oggetto di domanda: quello dal 1.8.2008 al 15.10.2010 e quello dal 10.10.2011 al 29.2.2015;
4. quanto al primo periodo, dal 1.8.2008 al 15.10.2010 in cui la ricorrente è stata pacificamente assente per malattia, chiede che le siano riconosciuti € 8.410,07 per l'indennità di turno non percepita, € 1.911,00 per l'indennità di reperibilità non percepita ed € 17.626,85 per le trattenute subite;
risulta tuttavia dirimente osservare che, in totale assenza di allegazione e prova che la malattia fosse conseguenza della condotta datoriale e dunque che l'assenza fosse imputabile all'amministrazione, non possono comunque essere riconosciute le indennità richieste in quanto conseguenti all'effettivo svolgimento della prestazione ai sensi degli artt. 34 e 85 comma 2 CCRL applicato;
5. parte ricorrente sostiene, infatti, che il diritto alla restitutio in integrum, certamente spettante al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio in
4 pendenza del procedimento penale poi concluso con assoluzione, non sia legato all'effettività della prestazione, bensì alla ragionevole certezza che gli emolumenti retributivi sarebbero stati corrisposti, qualora il dipendente fosse stato posto nelle condizioni di esercitare la propria tipica attività lavorativa;
deve tuttavia rilevarsi che tale principio non può che valere per il caso in cui il dipendente sia stato sospeso dall'intero servizio e quindi, contrariamente al caso di specie, la sua assenza sia pacificamente imputabile al datore di lavoro;
6. per la stessa ragione non può quindi trovare accoglimento la domanda di pagamento delle trattenute per malattia il cui computo peraltro, in assenza di specifica contestazione sul punto, deve essere ritenuto contabilmente corretto;
7. quanto invece alle domande risarcitorie collegate al secondo periodo individuato dalla ricorrente, ovvero quello dal 10.10.2011 al 29.2.2015 corrispondente all'assegnazione allo STIR di Tempio Pausania, la stessa sostiene di non aver potuto godere delle indennità invocate in quanto -come poi accertato nella sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale (doc. 2 ricorrente)- privata ingiustamente qualifica di agente di pubblica sicurezza senza la quale non ha potuto essere assegnata alle mansioni che ne avrebbero consentito il riconoscimento;
parte resistente sostiene che la questione sia già affrontata dalla sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro il 7/2/19 n. 21, passata in giudicato (doc. 4 ricorrente) e che pertanto non sia ammissibile una rivalutazione in questa sede;
8. tale sentenza tuttavia, conformemente alle domande proposte, si limita, per quanto qui di interesse, ad accertare la legittimità del trasferimento della ricorrente da Bitti a Tempio Pausania ritenendolo giustificato dal fatto che solo presso tale ufficio era possibile assegnarle compiti che non richiedessero la qualifica di agente di pubblica sicurezza dalla quale era stata cautelarmente sospesa;
solo su tale aspetto si è quindi formato il giudicato, mentre oggetto del presente giudizio è il risarcimento del danno patito dalla ricorrente per essere stata ingiustamente sospesa dalla qualifica di pubblico agente, come emerso all'esito del giudizio penale;
in altre parole, nel precedente procedimento è stato accertato che il trasferimento era giustificato dalla sospensione disposta dal Prefetto, mentre in questo devono essere vagliate le conseguenze della sopravvenuta mancanza dei presupposti per la sospensione, essendo parte ricorrente stata assolta dai reati a lei ascritti;
9. come detto, è indubbio che, stante il sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei fatti penalmente contestati la cui imputazione ha giustificato la sospensione, la ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno eventualmente patito in conseguenza della stessa e deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che l'amministrazione, nel periodo in cui la ricorrente risultava sospesa dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza, non potesse assegnare a parte ricorrente le mansioni cui consegue il riconoscimento delle indennità pretese in giudizio;
10. ciò che tuttavia deve essere provato da parte ricorrente è che tale riconoscimento conseguisse automaticamente alla qualifica di agente di pubblica
5 sicurezza ovvero che ne avrebbe avuto diritto integrando i requisiti necessari;
in altre parole, la questione è: se alla ricorrente non fosse stata sospesa la qualifica di agente di pubblica sicurezza, la stessa sarebbe stata assegnata – anche presso lo STIR di Tempio Pausania, posto che sulla legittimità di tale trasferimento vi è giudicato- alle mansioni cui sarebbe conseguito il riconoscimento delle indennità pretese, in particolare quindi l'indennità di turno e l'indennità di reperibilità ex artt. 34, 85 del CCRL applicato?
11. deve rilevarsi che parte resistente eccepisce unicamente che, valutando le assenze della ricorrente, l'amministrazione non avrebbe potuto assegnarle tali incarichi poiché richiedono una certa garanzia di continuità della presenza;
ritiene tuttavia questa giudice che la valutazione ex post effettuata da parte resistente non sia condivisibile: ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione degli incarichi in parola occorre, infatti, porsi temporalmente al momento antecedente alla sospensione con una verifica dunque ex ante;
12. ebbene, a fronte dell'allegazione sul punto di parte ricorrente, l'amministrazione nulla contesta, neanche in ordine alla possibilità di assegnazione di tali incarichi presso la sede di Tempio Pausania;
deve quindi ritenersi provato che, come peraltro avveniva prima della sospensione, in mancanza di questa, alla ricorrente sarebbero stati assegnati incarichi su turni e turni di reperibilità, con conseguente diritto alle rispettive maggiorazioni e indennità;
13. quanto ai conteggi dedotti da parte ricorrente (doc. 27), a fronte della specifica contestazione da parte resistente in relazione alle modalità di calcolo utilizzate -media di ore di lavoro prestate nel triennio 2005-2007- e tenuto conto che tale modalità presuppone l'indimostrata imputabilità alla datrice di lavoro delle assenze registrate nel periodo in esame, le parti sono state invitate a produrre conteggi che applicassero la percentuale media di ore mensili in cui parte ricorrente ha avuto diritto a maggiorazione per lavoro su turni e indennità di reperibilità nel triennio antecedente alle vicende disciplinari e penali (2005- 2007) alle ore di effettivo lavoro svolte dalla ricorrente nel periodo dal 10.10.2011 al 29.2.2015;
14. le parti hanno convenuto che debba essere considerato contabilmente corretto l'importo di € 2.983,13 a titolo di maggiorazione per lavoro su turni ed € 871,50 per l'indennità di reperibilità, per complessivi € 3.854,63;
15. infine, quanto all'importo domandato a titolo di indennità chilometrica non percepita (€ 778,96 per il periodo di servizio a Tempio Pausania ed € 101,54 per il periodo di servizio a Bitti), la stessa è prevista, ai sensi dell'art. 85 CCRL applicato, per il “personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati e in quelle non collegate da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio” e, a fronte della specifica contestazione di parte resistente in ordine alla sussistenza di tali condizioni nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno di quanto preteso;
tale domanda non può quindi trovare accoglimento;
6 16. parte resistente deve quindi essere condannata a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 3.854,63 oltre interessi e rivalutazione;
17. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, tenuto conto del valore del decisum.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 3.854,63, oltre interessi e rivalutazione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Sassari, 3/4/25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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