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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei IGi Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani ConSIliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1918/23 R.G.
promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Crivellaro e Carla Telatin ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova Ponte San Nicolò;
appellante;
contro
:
(CF ); CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Simonato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monselice (PD) Via San Martino n. 8;
appellata;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 268/23 del Tribunale di Rovigo, del 27 marzo 2023;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
In rito,
a) sia disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado (fase cautelare e di merito) svoltosi innanzi al Tribunale di Rovigo (R.G. n. 2469/2020 + 2469 - 1/2020, Giudice dott. Pier Francesco Bazzega).
In via preliminare, b) dichiararsi improcedibili ovvero inammissibili l'istanza per l'instaurazione del giudizio di merito possessorio della GN , datata CP_1
20/05/2021, nonché la successiva istanza di riassunzione ex art. 297 c.p.c. e di rinnovazione dell'istanza per il giudizio di merito del 15/12/2021, essendo stato promosso il giudizio di merito, quando ancora era pendente il giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Rovigo — Giudice dott. Pier Francesco Bazzega -, promosso dalla società di , procedimento rubricato R.G. CP_2 Parte_1
830/2021. c) Dichiararsi inammissibili per avvenuta decadenza, le domande formulate dalla GN con l'istanza per il giudizio di merito CP_1 possessorio del 20/05/2021, e nella successiva istanza di riassunzione ex art. 297 c.p.c. e di rinnovazione dell'istanza per giudizio di merito del 15/12/2021, essendo palesemente carenti d'interesse ex art. 100 c.p.c. e assolutamente incerte ex art. 164 c.p.c., in quanto mera riproposizione delle domande avanzate per la tutela interinale, già attuata illegittimamente, senza alcun richiesta di accertare se e a quali condizioni la GN sia Pt_2 legittimata a possedere l'immobile di causa, cioè l'appartamento censito al Catasto Urbano, quale mappale 1293 sub. 20, sito in Via IV Novembre n. 46, Vo' (Padova). Nel merito, per i fatti successivi all'ordinanza del 23/03/2021, d) accertati lo spoglio o la turbativa di cui si è resa responsabile la GN
con la costruzione abusiva di nuova opera (installazione di CP_1 pareti in cartongesso attorno alla scalinata con apposizione di porta) al piano terra nel corridoio dell'unità BI censito al Catasto Urbano quale mappale 1293 sub. 20, sita in Via IV Novembre n. 46, Vo' (Padova), ordinare alla GN l'immediata demolizione e la riduzione in CP_1 ripristino conformemente allo stato dei luoghi accertato dal Giudice della cautela a pag. 4 dell'ordinanza del 23/03/2021 con spese a carico di quest'ultima. e) Nella denega ipotesi in cui non siano ordinati l'immediata demolizione e la riduzione in ripristino di cui al punto d), ordinare alla GN che Pt_2 sia immediatamente consegnato al IG opia di tutte Parte_1 le chiavi — nessuna esclusa -, che permettano l'accesso all'appartamento sito in Via IV Novembre n. 46, censito al catasto fabbricati Foglio n. 11 mappale 1293 sub. 20, di proprietà della società CP_2
Nel merito del giudizio possessorio. f) Acquisita, anche in virtù della confessione della GN la CP_1 circostanza che il IG ha sempre continuato ad entrare ed Pt_1 uscire a suo piacimento nell'appartamento sito in Via IV Novembre n. 46, per l'effetto dichiarare il possesso anche in proprio, come proprietario in capo al IG sull'immobile sito in Vo' — Padova — Via IV Parte_1
Novembre n. 46, C.F. Foglio n. 11, mappale n. 1293 sub. 20, di proprietà della società di E C. CP_2 Parte_1
g) Per l'effetto dell'accertamento sul possesso di cui alla lettera f) che precede, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate dalla GN , nei confronti del IG “(..) CP_1
, in subordine anche quale legale rapp. di Parte_1 CP_2
, volte a riconoscere alla ricorrente il possesso “pieno ed esclusivo” con
[...]
“totale esclusione del IG e di ogni altro soggetto” sull'immobile Pt_1 sito in Vo' — Padova — Via IV Novembre n. 46, C.F. Foglio n. 11, mappale n. 1293 sub. 20, di proprietà della società di CP_2 [...] ovvero la “esclusiva detenzione” con “totale esclusione del CP_3
IG di ogni altro soggetto” sul medesimo immobile. Pt_1
h) Revocare l'ordinanza interinale del 23/03/2021 del Tribunale di Rovigo e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dall'appelIata GN CP_1
nei confronti del IG anche quale
[...] Parte_1 rappresentante della società di CP_2 Parte_1 CP_3 perché infondate in fatto ed in diritto, accertando altresì che l'appellante non è tenuto a fare alcunché nei confronti dell'attrice. i) Dichiararsi che il IG in proprio e quale socio Parte_1 accomandatario della società STELLA S.A.S. di (C.F.: 01 Controparte_3
, REA: PD — 185254, con sede legale in Via IV Novembre n. 46, C.F._3
Vo' — Padova -), non è tenuto al pagamento delle spese di lite di cui all'ordinanza del 05/10/2021 del Tribunale di Rovigo (R.G. n. 830/2021), né delle spese di lite di cui alla riformata ordinanza del 23/03/2021 del medesimo Tribunale (R.G. 2469/2020 + 2469-1/2020).
• In conseguenza della fase di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., instaurata nella fase interinale - cautelare del giudizio possessorio. 1) Ferma la natura preliminare delle domande svolte dal IG i Pt_1 punti d), e), f), g) a tutela del proprio possesso e l'infondatezza delle domande svolte dalla GN accertato che il decreto pronunciato inaudita CP_1 altera parte il giorno 02/12/2020 dal Giudice dott. P. F. Bazzega del Tribunale di Rovigo (R.G. n. 2469/2020), è stato eseguito in violazione delle prescrizioni date con provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. del 18/12/2020 (R.G. n. 2469/2020 — 1), per l'effetto confermare, il punto 3) dell'ordinanza del 23/03/2021 del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega e condannare la GN
a consegnare al IG opia delle CP_1 Parte_1 chiavi di tutti gli accessi, (vecchi e nuovi), nessuno escluso, relativi all'unità BI sita in Via IV Novembre n. 46, in Vo' — Padova — censita al C.U. Foglio n. 11 mappale n. 1293 subalterno n. 20, meglio rappresentata al doc. n. 08 del fascicolo di parte convenuta, e conseguente ripristino della situazione quo ante a cura e spese della GN con abbattimento di CP_1 muro e di porta (di cui il IG on ha tuttora le chiavi). Pt_1
In via istruttoria, m) ammettere tutti i mezzi di prova indicati in atti dal IG Pt_1 in particolare della testimonianza dedotta con la seconda
[...] memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., nonché degli ordini di esibizione alle società ARGOS S.R.L. e ACQUE VENETE S.P.A., aventi ad oggetto i contratti e le volturazioni richieste dalla GN;
a questo fine si chiede CP_1 rammissione quale doc. n. 21 - acquisito in data 15.12.2022— documento sopravvenuto e rilevante per la valutazione della condotta di turbativa e spoglio messo in atto dalla GN nei confronti del IG La CP_1 Pt_1
GN dichiarava di aver ottenuto l'esclusiva disponibilità CP_1 dell'appartamento oggetto di lite. Trattasi dell'esposto del luglio 2021, a firma dell'avv. Michela Simonato, per conto della GN , in CP_1 occasione della corrispondenza con la società ARGOS S.R.L., acquisito dallo scrivente difensore nel dicembre 2022 nell'ambito del processo penale R.G.N.R. n. 2232/2021 Procura della Repubblica presso Tribunale di Rovigo, iscritto a carico del IG Parte_1
In ogni caso, in esito all'accoglimento dell'appello, Spese e competenza di causa interamente rifuse, oltre accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE :
-dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare il presente appello per le causali di cui in narrativa degli atti e verbali di causa in ragione dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa di CP_2 per carenza assoluta di interesse a contraddire nel giudizio d'appello di un soggetto che non è stato parte del giudizio di primo grado e per le causali di cui alla narrativa degli atti e verbali di causa di primo e secondo grado inclusa la fase interinale e per l'effetto in caso di sua costituzione estromettere la società medesima dal processo. Si chiede sin d'ora termine per replicare in caso di costituzione della In ogni caso si chiede la condanna alle CP_2 spese di controparte per la citazione inammissibile della società predetta;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare il presente appello per intervenuta acquiescenza da parte del SI.re Parte_1
e/o ut supra, ex art. 329 c.p.c. e per le causali di cui
[...] CP_2 agli atti e verbali di causa, avendo egli espressamente accettato il provvedimento di reintegrazione nel possesso e/o avendo tenuto “atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge”.
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare integralmente l'appello respingendo ogni domanda ed eccezione avversaria (sia da parte di sia eventualmente da parte di Parte_1 CP_2
e segnatamente quelle svolte nella presente fase di appello e contenute
[...] nelle conclusioni dell'atto di citazione notificato il 27.10.23 dalla lettera a) alla lettera m) tutte comprese e nessuna esclusa e/o nell'atto di intervento di CP_2
incluse quelle di improcedibilità, inammissibilità e decadenza perché tutte
[...] infondate in fatto e diritto per le causali di cui alla narrativa degli atti e verbali di causa, di primo e secondo grado, inclusa la fase interinale, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 268/23, pubblicata il 27.03.23 dal Tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento NRG 2469/20, repert. 478 /23 con ciò espressamente non rinunciando la SI.ra , nemmeno in maniera CP_1 tacita e/o implicita alle domande, eccezioni e contestazioni, formulate negli atti di primo grado sebbene in questa sede non riproposte. Spese e compensi di lite interamente rifusi per ciascun grado e fase.
IN SUBORDINE. IN VIA INCIDENTALE Nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via principale, si chiede alla Ecc.Ma Corte adita che in via incidentale voglia
-rigettare integralmente l'appello respingendo ogni domanda ed eccezione avversaria (sia da parte di sia eventualmente da parte di Parte_1 CP_2
e segnatamente quelle svolte nel presente grado di appello e contenute
[...] nelle conclusioni dell'atto di citazione notificato il 27.10.23 e/o nell'atto di intervento di , incluse le domande ed eccezioni di improcedibilità e/o CP_2 inammissibilità e/o decadenza contrassegnate dalle lettere da a) a m) tutte comprese, nessuna esclusa, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui alla narrativa degli atti e verbali di causa, di primo e secondo grado, inclusa la fase interinale,
- e per l'effetto accertare che il SI.re ha perduto, a Parte_1 far data dal 30.05.2019 il possesso sull'appartamento distinto catastalmente al NCEU, Comune di Vò, foglio 11, particella 1293, sub 20, cat. A/2,corrispondete al diritto di abitazione,
- e accertare che il SI. , in subordine anche quale Parte_1 legale rapp.te di , ha posto in essere comportamenti (già provati in CP_2 fase cautelare, narrati negli atti e verbali di causa) e/o comunque ne è giuridicamente responsabile che integrano l'ipotesi di spoglio ex art. 1168 c.c. e/o di molestia ex art. 1170 c.c., a parziale modifica dell'ordinanza 23.3.21 e della sentenza 27.10.23, ut supra, del Tribunale di Rovigo, ordinare, ogni diversa avversaria istanza rigettata, al resistente , in Parte_1 subordine anche quale legale rapp. di , ( ) CP_2 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...]1, di reintegrare senza dilazione la ricorrente ( ) CP_1 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in Vò (PD), nel pieno ed esclusivo possesso, dell'appartamento sito in Vò (PD), via IV Novembre 46, corrispondente al diritto di abitazione dell'appartamento posto al primo e secondo piano censito al NCEU, Comune di Vò, foglio 11, particella 1293, sub 20, cat. A/2, con totale esclusione del SI.re dal predetto possesso e Pt_1 di ogni altro soggetto, autorizzando, in difetto, l'odierna ricorrente a provvedervi direttamente, ponendo tutte le spese a carico del resistente con totale esonero dall'obbligo, in capo a , di consegnare la copia delle tre chiavi di CP_1 accesso sito al piano terra del fabbricato, posto su Via IV Novembre, 46, e di proprietà della , chiavi relative alle serrature sostituite il 30.12.20, al CP_2 SI.re e da lui esplicitamente rifiutate (cfr. doc. 33 Parte_1 dep. 21.5.21 da ), CP_1 dì IN ULTERIORE SUBORDINE. fermo quanto accertato sub c), ordinare al resistente ) nato a [...]_1 C.F._1 il 04.02.1945 e residente in [...]1, di reintegrare senza dilazione l'odierna ricorrente ) nata a [...] C.F._2
RN (PD) il 15/04/1948 e residente in Vò (PD), nella esclusiva detenzione dell'appartamento, già descritto, sito in Vò (PD), via IV Novembre 46, immobile catastalmente censito al NCEU, Comune di Vò, foglio 11, particella 1293, sub 20, cat. A/2, con totale esclusione del SI.re e di ogni altro soggetto, Pt_1 autorizzando, in difetto, l'odierna ricorrente a provvedervi direttamente, ponendo tutte le spese a carico del resistente;
in ogni caso ordinare al resistente la cessazione di ogni molestia e/o turbativa Parte_1 dell'esclusivo possesso e/o detenzione della SI.ra relativamente alla CP_1 casa familiare sopra descritta ed ai beni mobili ivi contenuti;
e IN VIA ISTRUTTORIA: insiste per l'ammissione delle istanze formulate nelle proprie memorie istruttorie depositate il 1.6.22 ed il 21.6.22 nel giudizio di primo grado e nel contempo respinge tutte le domande istruttorie avversarie presenti in ogni scritto di controparte anche di - ed in particolare nelle memorie CP_2 istruttorie avversarie depositate il 1.6.22. e 21.6.22 - perché inammissibili, indeterminate ed inutili e per le ragioni tutte dedotte negli scritti tutti (atti e verbali d'udienza) e in particolare nelle memorie istruttorie di , CP_1 sopra citate, di primo e secondo grado e della fase interinale, il cui contenuto si deve intendere qui integralmente confermato e riprodotto così come ogni altra deduzione ivi svolta da;
CP_1
Si ribadisce la contestazione per cui si nega ogni valore probatorio a tutta la avversaria produzione documentale sia di primo che di secondo grado e si eccepisce l'inammissibilità di nuovi documenti e nuove prove in appello. Si eccepisce l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti e contrassegnati dai numeri da 1 a 21 in quanto la produzione viola espressamente Part. 345 c.p.c., ultimo comma “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.” Si chiede alla Corte di ordinarne l'immediata espunzione dal fascicolo informatico. f) Spese e compensi di lite interamente rifusi per ciascun capo di domanda, per tutte le fasi e gradi, ivi compresa la fase interinale, cautelare e di attuazione, della presente procedura e anche per eventuali spese di CTU e/o CTP e/o intervento Ufficiale Giudiziario, nulla escluso o eccettuato anche da parte di allorché si costituisca nel presente giudizio. Riservata CP_2 ogni ulteriore deduzione produzione e richiesta anche istruttoria.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La SI.ra ha convenuto in sede possessoria dinanzi al CP_1
Tribunale di Rovigo il SI. coniuge in corso di separazione, Parte_1 lamentando lo spoglio operato da quest'ultimo per aver cambiato le chiavi dell'appartamento, già residenza coniugale, sito in Vo', Via IV Novembre n. 46, dove era rimasta ad abitare la SI.ra e degli accessi esterni, senza CP_1 dargliene copia.
2. Si costituiva il SI. lamentando che era stata la SI.ra Pt_1 CP_1 precedentemente a cambiare le chiavi quando lui aveva lasciato l'appartamento; il si costituiva altresì quale accomandatario della Pt_1 società BI , partecipata da entrambi gli ex coniugi, per CP_2 sostenere la posizione del SI. Pt_1
3. Il Tribunale, dopo avere preso un provvedimento inaudita altera parte totalmente favorevole alla SI.ra , correggeva il provvedimento CP_1 interinale e lo confermava con sentenza, consentendo alla SI.ra di CP_1 cambiare nuovamente la serratura del proprio appartamento e di consegnare le chiavi del portone di accesso sulla strada e dell'altro accesso dal cortile comune anche all'ex marito;
osservava infatti il Tribunale che l'appartamento si trovava al primo e secondo piano di una palazzina dove erano ubicati anche locali commerciali già adibiti a macelleria, al piano terra e che da questi sarebbe stato ingiustamente escluso il se non gli fossero state Pt_1 consegnate la chiave del portone esterno e di quella di accesso dal cortile comune, mentre alla SI.ra veniva riconosciuto il pieno ed esclusivo CP_1 possesso dell'appartamento già coniugale ed il diritto ad esclusive chiavi per accedere in sicurezza allo stesso;
il Tribunale confermava il possesso esclusivo dell'appartamento alla GN e il possesso comune solo CP_1 degli ingressi al piano terra e del corridoio sempre al piano terra;
il Tribunale rilevava che il IG non era riuscito a provare il preteso potere di Pt_1 fatto sull' appartamento successivamente al maggio 2019, quando si era trasferito a vivere altrove, spostando altrove anche la propria residenza;
le spese del giudizio venivano compensate interamente fra le parti.
4. Contro la sentenza n. 268/23 del Tribunale di Padova ha interposto appello il SI. deducendo quattro motivi di impugnazione e precisamente: Pt_1
“1. violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 100 e 164 c.p.c.: ammissibilità delle domande formulate dall'appellata nel giudizio di merito possessorio 2. violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 2735 c.c. e 116 c.p.c. e conseguente erronea valutazione sul possesso ex art. 1168 e 1170 c.c
3.violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 1140 e 1141 c.c. in relazione alla detenzione e al possesso corrispondente all'esercizio di diritto reale
4.violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 91 e 100 c.p.c. e 2313 c.c. in relazione alla responsabilità per le spese del SI.
Pt_1
5. Si costituiva nel giudizio di appello la SI.ra chiedendo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità / improcedibilità dell'appello e in via principale la reiezione dello stesso e la conferma dell'appellata sentenza.
6. La Corte esamina i motivi di appello.
6.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati unitariamente, sono infondati. La sentenza di primo grado va confermata.
Il SI. in pendenza dei procedimenti di separazione e di divorzio si è Pt_1 definitivamente allontanato fin dal 2019 dall'appartamento occupato dalla SI.ra , lasciando la moglie in casa. Nel frattempo, si è concluso il CP_1 procedimento divorzile senza che il marito abbia in alcun modo richiesto di rientrare nell'appartamento o vi sia rientrato stabilmente;
anzi, i testimoni hanno dichiarato di non averlo più visto nell'appartamento e il suo avvocato ha scritto all'avvocato della SI.ra che il SI. si era trasferito CP_1 Pt_1 altrove;
parimenti, il SI. ha dichiarato la propria nuova residenza Pt_1 all'anagrafe del comune. Egli, pertanto, non può lamentare alcuno spoglio relativamente all'appartamento già coniugale, essendo intervenuta una situazione per la quale la ex moglie è rimasta nella casa coniugale stabilmente e, conseguentemente, aveva diritto di cambiare la serratura dell'appartamento senza dare copia delle chiavi al marito, per tutela della propria privacy e anche della propria sicurezza, considerato altresì il comportamento del marito e la querela sporta contro di lui. Correttamente il Tribunale ha confermato il possesso esclusivo dell'appartamento alla GN e il possesso CP_1 comune solo degli ingressi al piano terra e del corridoio sempre al piano terra e solo di questi il IG a diritto di avere una copia delle chiavi. Pt_1
6.2. Il quarto motivo di appello è infondato.
Correttamente il Tribunale ha rilevato la carenza di interesse della società
e pertanto l'inammissibilità della domanda svolta dal dal CP_2 Pt_1 momento che la società non è costituita nel giudizio, ma solo il Pt_1 occasionalmente anche accomandatario della società.
7. Alla reiezione dell'appello segue la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado quantificate in € 6.000, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 19 dicembre 2024.
Il Presidente Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi