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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1673 del ruolo generale per l'anno 2023, avente ad oggetto “ricorso ex artr. 337 bis e ss. c.c.” riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in ISOLA DEL LIRI via Tavernanova n. 12, presso lo studio dell'Avv.
ROMANO LAURA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente conclude come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1 N. R.G. 1673/2023
Con ricorso depositato in data 17/05/2023, – premesso di aver Parte_1
avuto una relazione affettiva con il sig. e che dalla loro unione era nato il Controparte_1
figlio (il 23/03/2022); che la coppia interrompeva la convivenza nel mese di marzo 2023; Per_1
che il padre aveva interrotto i rapporti con il figlio e ometteva di provvedere al mantenimento – chiedeva al Tribunale di Cassino: di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
di regolamentare il diritto di visita paterno;
di dichiarare l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si costituiva.
All'esito della comparizione della ricorrente, con ordinanza del 12/02/2024, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso quest'ultima, disciplinava il diritto di visita paterno, poneva a carico del sig. 'obbligo di corrispondere a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento del minore l'importo di € 250,00 da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della ricorrente.
All'udienza del 19/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità
2 N. R.G. 1673/2023
della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo” (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I,
6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015;
Cass. n. 14480 del 2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che risponda al migliore interesse del figlio minore l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa, in ragione delle condotte tenute dal convenuto. Invero, nel corso del giudizio è emerso un sostanziale disinteresse del padre rispetto alle necessità di vita del figlio, come si evince dall'omesso versamento del mantenimento, oltre al mancato esercizio del diritto di visita. La ricorrente ha infatti affermato che
“Da quando si è allontanato da casa, marzo 2023, non l'ha mai cercato. Non provvede a nulla, non versa nulla per il mantenimento”. Orbene, ritiene il Collegio che possa essere confermata l'ordinanza del 12/02/2024 con la quale è stato disposto l'affido esclusivo alla madre.
Quanto agli aspetti economici, va evidenziato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di
3 N. R.G. 1673/2023
essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso in esame la ricorrente ha riferito di svolgere l'attività di barista, di percepire €
400,00 mensili;
il sig. stante quanto riferito dalla ricorrente, lavora come operaio in CP_1 fabbrica percependo circa € 1400,00 mensili. Si ritiene pertanto di confermare l'ordinanza del
12/02/2024 con cui è stato disposto l'obbligo di versamento a carico del a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento del figlio minore, di un contributo nella misura di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino, con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento.
Infine, va confermata anche la regolamentazione del diritto di visita già disposta in corso di causa, in difetto di circostanze sopravvenute.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) conferma l'ordinanza del 12/02/2024 con riferimento all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, , con collocamento presso la stessa e regolamentazione del Per_1 Parte_1
diritto di visita paterno;
2) conferma l'ordinanza del 12/02/2024 con riferimento all'obbligo di versamento, entro il 5 di ogni mese, posto a carico di in favore della ricorrente a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, Per_1
nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
3) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria le comunicazioni.
Così deciso in Cassino il 26 febbraio 2025
4 N. R.G. 1673/2023
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1673 del ruolo generale per l'anno 2023, avente ad oggetto “ricorso ex artr. 337 bis e ss. c.c.” riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in ISOLA DEL LIRI via Tavernanova n. 12, presso lo studio dell'Avv.
ROMANO LAURA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente conclude come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1 N. R.G. 1673/2023
Con ricorso depositato in data 17/05/2023, – premesso di aver Parte_1
avuto una relazione affettiva con il sig. e che dalla loro unione era nato il Controparte_1
figlio (il 23/03/2022); che la coppia interrompeva la convivenza nel mese di marzo 2023; Per_1
che il padre aveva interrotto i rapporti con il figlio e ometteva di provvedere al mantenimento – chiedeva al Tribunale di Cassino: di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
di regolamentare il diritto di visita paterno;
di dichiarare l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si costituiva.
All'esito della comparizione della ricorrente, con ordinanza del 12/02/2024, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso quest'ultima, disciplinava il diritto di visita paterno, poneva a carico del sig. 'obbligo di corrispondere a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento del minore l'importo di € 250,00 da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della ricorrente.
All'udienza del 19/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità
2 N. R.G. 1673/2023
della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo” (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I,
6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015;
Cass. n. 14480 del 2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che risponda al migliore interesse del figlio minore l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa, in ragione delle condotte tenute dal convenuto. Invero, nel corso del giudizio è emerso un sostanziale disinteresse del padre rispetto alle necessità di vita del figlio, come si evince dall'omesso versamento del mantenimento, oltre al mancato esercizio del diritto di visita. La ricorrente ha infatti affermato che
“Da quando si è allontanato da casa, marzo 2023, non l'ha mai cercato. Non provvede a nulla, non versa nulla per il mantenimento”. Orbene, ritiene il Collegio che possa essere confermata l'ordinanza del 12/02/2024 con la quale è stato disposto l'affido esclusivo alla madre.
Quanto agli aspetti economici, va evidenziato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di
3 N. R.G. 1673/2023
essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso in esame la ricorrente ha riferito di svolgere l'attività di barista, di percepire €
400,00 mensili;
il sig. stante quanto riferito dalla ricorrente, lavora come operaio in CP_1 fabbrica percependo circa € 1400,00 mensili. Si ritiene pertanto di confermare l'ordinanza del
12/02/2024 con cui è stato disposto l'obbligo di versamento a carico del a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento del figlio minore, di un contributo nella misura di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino, con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento.
Infine, va confermata anche la regolamentazione del diritto di visita già disposta in corso di causa, in difetto di circostanze sopravvenute.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) conferma l'ordinanza del 12/02/2024 con riferimento all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, , con collocamento presso la stessa e regolamentazione del Per_1 Parte_1
diritto di visita paterno;
2) conferma l'ordinanza del 12/02/2024 con riferimento all'obbligo di versamento, entro il 5 di ogni mese, posto a carico di in favore della ricorrente a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, Per_1
nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
3) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria le comunicazioni.
Così deciso in Cassino il 26 febbraio 2025
4 N. R.G. 1673/2023
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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