Ordinanza collegiale 22 febbraio 2022
Sentenza 10 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/05/2022, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2022
N. 00741/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01515/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2021, proposto da
RM UA De LE, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. Zecca per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver formulato istanza di accesso all’INPS, Sede di Nardò, al fine di ottenere “copia semplice del provvedimento motivato di rigetto della domanda di disoccupazione agricola numero di protocollo INPS.4190.25/01/2021.0003422 - Numero Pratica 2021879103131” .
La richiesta era motivata dalla necessità di accertare la legittimità del provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola presentata dalla in data 25.1.2021, ed in particolare di verificare i motivi inerenti il diniego di accesso al beneficio previdenziale richiesto.
Non essendovi stato alcun seguito alla suddetta istanza, la Sig.ra De LE ha proposto il ricorso all’esame, con cui si duole dell’omessa esibizione della documentazione richiesta, che le impedisce di individuare i motivi posti alla base della reiezione della domanda amministrativa da ella proposta e di poter così difendere i propri diritti nelle opportune sedi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l’accertamento del suo diritto di accedere all’atto richiesto con l’istanza de qua agitur , con condanna della parte intimata al rilascio della documentazione anzidetta e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
L’INPS, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 302/2022 del 22.2.2022 il Collegio ha onerato l’INPS di fornire una “relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all ’ istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell ’ effettiva disponibilità o meno in capo all ’ Amministrazione intimata del documento richiesto (copia semplice del provvedimento motivato di rigetto della domanda di disoccupazione agricola) …” .
Con deposito documentale del 22.4.2022 parte ricorrente ha prodotto in giudizio la comunicazione via PEC del 25.2.2022, con cui l’INPS ha riscontrato l’istanza di accesso per cui vi è causa.
All’udienza camerale del 28 aprile 2022, la difesa attorea ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa ostensiva oggetto del ricorso introduttivo.
Le spese processuali devono essere poste a carico dell’INPS in quanto, ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, sussistendo, in capo alla ricorrente, un interesse diretto, concreto e attuale, idoneo a incardinare il diritto di accesso ex artt. 22 ss. L. n. 241/1990 alla documentazione per cui vi è causa.
Conclusivamente, deve essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell’INPS, che dovrà rifonderle al difensore antistatario della ricorrente sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. Giancosimo Zecca, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO