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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14630 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14630/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CATERINA BRACCIO e l'avv. ANTONIO BRACCIO ricorrente contro
P_
Con l'avv. EMANUELA COSTA e l'avv. BEATRICE SACCHETTO convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025: “pronunciarci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: revoca – dalla data odierna – il contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il figlio in quanto egli è economicamente Per_1 indipendente: con rinuncia del IG. alla ripetizione di quanto finora versato per tali Pt_1 titoli;
porsi a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Parte_1 P_
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al mantenimento ordinario per la figlia , maggiorenne ma al momento ancora non Per_2
1 economicamente indipendente e prevalentemente convivente con la madre;
oltre al 50% delle spese strarodinarie per , come da Protocollo del Tribunale di venezia del Per_2
20.9.2019; il tutto con decorrenza da aprile 2025; la IG. ra rinuncia a richiedere al P_ IG. gli arretrati per rivalutazione ISTAT sugli assegni da questi dovuti fino ad oggi Pt_1 per i figli;
nessun assegno divorzile tra le parti;
la casa familiare in comproprietà tra le parti continuerà ad essere assegnata alla IG. ra , in quanto convivente con la figlia P_
, non economicamente indipendente;
spese legali compensate” Per_2 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 23/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago il 10/10/1999 con la controparte;
matrimonio dal quale sono nati i figli (04/02/2003) e (06/10/2004), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_2 Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2018 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione le parti addivenivano ad una definizione congiunta della procedura e il Giudice provvedeva – in via temporanea – come da intervenuti accordi dei coniugi;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, previa trasmissione degli atti al PM. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva, conformemente, con successiva nota agli atti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (21/12/2017) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
2 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia anche agli interessi materiali della stessa, in quanto maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente. Nulla va disposto in favore del figlio posto Per_1 che quest'ultimo ha già raggiunto l'indipendenza economica.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago 10/10/1999 tra e P_ [...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martellago nel Registro Pt_1
Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 2, Serie A, n. 47.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale d'udienza dell'11/03/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- revoca dall'11 marzo 2026 il contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il figlio in quanto egli è economicamente indipendente, con Per_1 rinuncia del IG. alla ripetizione di quanto finora versato per tali titoli;
Pt_1
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra , entro il Parte_1 P_ giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al mantenimento ordinario per la figlia maggiorenne ma al momento Per_2 ancora non economicamente indipendente e prevalentemente convivente con la madre;
oltre
3 al 50% delle spese straordinarie per come da Protocollo del Tribunale di Venezia Per_2 del 20.9.2019; il tutto con decorrenza da aprile 2025; la IG.ra rinuncia a richiedere P_ al IG. gli arretrati per rivalutazione ISTAT sugli assegni da questi dovuti fino ad Pt_1 oggi per i figli;
- nessun assegno divorzile tra le parti;
- la casa familiare in comproprietà tra le parti continuerà ad essere assegnata alla IG.ra
, in quanto convivente con la figlia non economicamente indipendente. P_ Per_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Martellago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14630/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CATERINA BRACCIO e l'avv. ANTONIO BRACCIO ricorrente contro
P_
Con l'avv. EMANUELA COSTA e l'avv. BEATRICE SACCHETTO convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025: “pronunciarci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: revoca – dalla data odierna – il contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il figlio in quanto egli è economicamente Per_1 indipendente: con rinuncia del IG. alla ripetizione di quanto finora versato per tali Pt_1 titoli;
porsi a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Parte_1 P_
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al mantenimento ordinario per la figlia , maggiorenne ma al momento ancora non Per_2
1 economicamente indipendente e prevalentemente convivente con la madre;
oltre al 50% delle spese strarodinarie per , come da Protocollo del Tribunale di venezia del Per_2
20.9.2019; il tutto con decorrenza da aprile 2025; la IG. ra rinuncia a richiedere al P_ IG. gli arretrati per rivalutazione ISTAT sugli assegni da questi dovuti fino ad oggi Pt_1 per i figli;
nessun assegno divorzile tra le parti;
la casa familiare in comproprietà tra le parti continuerà ad essere assegnata alla IG. ra , in quanto convivente con la figlia P_
, non economicamente indipendente;
spese legali compensate” Per_2 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 23/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago il 10/10/1999 con la controparte;
matrimonio dal quale sono nati i figli (04/02/2003) e (06/10/2004), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_2 Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2018 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione le parti addivenivano ad una definizione congiunta della procedura e il Giudice provvedeva – in via temporanea – come da intervenuti accordi dei coniugi;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, previa trasmissione degli atti al PM. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva, conformemente, con successiva nota agli atti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (21/12/2017) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
2 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia anche agli interessi materiali della stessa, in quanto maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente. Nulla va disposto in favore del figlio posto Per_1 che quest'ultimo ha già raggiunto l'indipendenza economica.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago 10/10/1999 tra e P_ [...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martellago nel Registro Pt_1
Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 2, Serie A, n. 47.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale d'udienza dell'11/03/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- revoca dall'11 marzo 2026 il contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il figlio in quanto egli è economicamente indipendente, con Per_1 rinuncia del IG. alla ripetizione di quanto finora versato per tali titoli;
Pt_1
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra , entro il Parte_1 P_ giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al mantenimento ordinario per la figlia maggiorenne ma al momento Per_2 ancora non economicamente indipendente e prevalentemente convivente con la madre;
oltre
3 al 50% delle spese straordinarie per come da Protocollo del Tribunale di Venezia Per_2 del 20.9.2019; il tutto con decorrenza da aprile 2025; la IG.ra rinuncia a richiedere P_ al IG. gli arretrati per rivalutazione ISTAT sugli assegni da questi dovuti fino ad Pt_1 oggi per i figli;
- nessun assegno divorzile tra le parti;
- la casa familiare in comproprietà tra le parti continuerà ad essere assegnata alla IG.ra
, in quanto convivente con la figlia non economicamente indipendente. P_ Per_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Martellago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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