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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.ro 38/2025 P.U., promosso da Parte_1
(P.I./ C.F. ), in persona del socio accomandatario e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Falcini per l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della
Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 6.3.2025 la società Parte_1
(P.I./ C.F. ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale allegando parte P.IVA_1
della documentazione di cui all'art.39 CCII e, in specie: le dichiarazioni dei redditi ed Irap degli ultimi tre anni;
tre conti economici afferenti agli ultimi tre esercizi;
copia delle diffide di pagamento ricevute dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione e da un altro creditore. In data 24.3.2025, facendo seguito ad un'apposita richiesta del giudice delegato alla trattazione del fascicolo la società ha depositato l'elenco dei cespiti ammortizzabili. La debitrice ha dedotto, a supporto dell'istanza, di aver deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione in data 6.12.2024 e di aver provveduto al licenziamento dei cinque dipendenti poiché rimasta priva di ogni entrata, a seguito del pignoramento presso terzi promosso dell'Agenzia delle
Entrate nei confronti del suo maggiore cliente, che da solo garantiva oltre l'80% del proprio fatturato.
*
In mancanza di soggetti contraddittori ovvero portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la
1 preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).
Del pari non ostativo all'apertura della procedura liquidatoria richiesta si profila la mancata produzione dell'intero corredo documentale prescritto dall'art. 39 CCII, stante l'obbligo della società debitrice di provvedervi in ogni caso, nel termine di 3 gg dalla emissione della presente sentenza.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Parte_1 ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
[...]
1. Sussiste la competenza del tribunale adito avendo la società sede legale, da oltre un anno, nel comune di Quarrata, ricompreso nel circondario dell'ufficio.
2. Quanto al profilo soggettivo, la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di persone, esercente l'attività di trasporto merci per conto terzi, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, dalle dichiarazione dei redditi relative alle annualità d'imposta
2022 e 2023 si desume il conseguimento di ricavi lodi per importi superiori a € 200/mila.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla documentazione allegata al ricorso risulta pari a € 451.535,58 e, quindi, di gran lunga superiore all'importo di € 30/mila.
3. Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione - quale è la ricorrente a fra data dal 19.12.2024 -, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019). Ebbene, l'estratto dei cespiti ammortizzabili della società evidenzia l'esistenza di attrezzatura varia, macchine da ufficio ed autoveicoli per un valore complessivo storico di € 19.647,32 e, al netto degli ammortamenti, di € 4.669,25 clamorosamente incapiente;
né figura dedotta l'esistenza di crediti esigibili.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario , nato a [...] il [...], C.F. . Parte_1 C.F._1
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, ed iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
2
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
P.I./ C.F. ), con sede in con sede in VIA FIUME 43 QUARRATA
[...] P.IVA_1
nonché del socio accomandatario nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
. C.F._1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. , che farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Il curatore formulerà le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP di Pistoia (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto, a norma dell'articolo 39 CCII, di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
24.6.2025, alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
3 Così deciso in Pistoia il 26/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.ro 38/2025 P.U., promosso da Parte_1
(P.I./ C.F. ), in persona del socio accomandatario e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Falcini per l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della
Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 6.3.2025 la società Parte_1
(P.I./ C.F. ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale allegando parte P.IVA_1
della documentazione di cui all'art.39 CCII e, in specie: le dichiarazioni dei redditi ed Irap degli ultimi tre anni;
tre conti economici afferenti agli ultimi tre esercizi;
copia delle diffide di pagamento ricevute dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione e da un altro creditore. In data 24.3.2025, facendo seguito ad un'apposita richiesta del giudice delegato alla trattazione del fascicolo la società ha depositato l'elenco dei cespiti ammortizzabili. La debitrice ha dedotto, a supporto dell'istanza, di aver deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione in data 6.12.2024 e di aver provveduto al licenziamento dei cinque dipendenti poiché rimasta priva di ogni entrata, a seguito del pignoramento presso terzi promosso dell'Agenzia delle
Entrate nei confronti del suo maggiore cliente, che da solo garantiva oltre l'80% del proprio fatturato.
*
In mancanza di soggetti contraddittori ovvero portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la
1 preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).
Del pari non ostativo all'apertura della procedura liquidatoria richiesta si profila la mancata produzione dell'intero corredo documentale prescritto dall'art. 39 CCII, stante l'obbligo della società debitrice di provvedervi in ogni caso, nel termine di 3 gg dalla emissione della presente sentenza.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Parte_1 ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
[...]
1. Sussiste la competenza del tribunale adito avendo la società sede legale, da oltre un anno, nel comune di Quarrata, ricompreso nel circondario dell'ufficio.
2. Quanto al profilo soggettivo, la ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di persone, esercente l'attività di trasporto merci per conto terzi, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, dalle dichiarazione dei redditi relative alle annualità d'imposta
2022 e 2023 si desume il conseguimento di ricavi lodi per importi superiori a € 200/mila.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla documentazione allegata al ricorso risulta pari a € 451.535,58 e, quindi, di gran lunga superiore all'importo di € 30/mila.
3. Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione - quale è la ricorrente a fra data dal 19.12.2024 -, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019). Ebbene, l'estratto dei cespiti ammortizzabili della società evidenzia l'esistenza di attrezzatura varia, macchine da ufficio ed autoveicoli per un valore complessivo storico di € 19.647,32 e, al netto degli ammortamenti, di € 4.669,25 clamorosamente incapiente;
né figura dedotta l'esistenza di crediti esigibili.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario , nato a [...] il [...], C.F. . Parte_1 C.F._1
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, ed iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
2
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
P.I./ C.F. ), con sede in con sede in VIA FIUME 43 QUARRATA
[...] P.IVA_1
nonché del socio accomandatario nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
. C.F._1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. , che farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Il curatore formulerà le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP di Pistoia (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto, a norma dell'articolo 39 CCII, di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
24.6.2025, alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
3 Così deciso in Pistoia il 26/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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