Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1951, n. 1717
Articolo 2
Versione
7 marzo 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.
Entrata in vigore il 7 marzo 1952