Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.