Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09857/2025REG.PROV.COLL.
N. 01955/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2023, proposto da
QU PO ed NA LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Costagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed NA Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4930/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. GI ER e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con Disposizione Dirigenziale n. 488 del 13/07/2009 il Comune di Napoli ha contestato ai signori PO QU e LO NA la natura abusiva di opere edili eseguite nel territorio comunale alla Via Comunale Cinthia n. 34 e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, il provvedimento contesta la realizzazione, sine titulo, di un corpo di fabbrica in c. a., occupante una superficie di mq. 80,00 x 3,00 di H, all’ interno di un suolo di mq. 300.
2 - I signori PO QU e LO NA hanno impugnato il provvedimento innanzi al TAR Campania- Napoli con ricorso R.G. n. 182/10.
3 - Con Disposizione Dirigenziale n. 137/A del 18/04/2014 il Comune di Napoli, richiamando un verbale di constatazione dell’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. 488 del 13/07/2009, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere “de quibus” e della relativa area di sedime.
4 - I signori PO e LO hanno impugnato anche detto provvedimento avanti il Tar per la Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
5 - Avverso la predetta sentenza PO QU e LO NA hanno proposto appello per i motivi di seguito esaminati.
5.1 - Con il primo motivo hanno dedotto “ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 D.P.R. 380/01- ECCESSO DI POTERE- INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”.
Gli appellanti richiamano l’art. art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001, che rispetto al previgente art. 7 della legge 47/1985, impone che l’ordinanza di demolizione indichi espressamente l’area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, che in caso di inottemperanza vengono acquisite di diritto al patrimonio comunale. Parte appellante richiama l’orientamento secondo il quale l’omessa indicazione dell’area rende l’ordinanza illegittima, perché difforme dal modello legale e inidonea a produrre correttamente l’effetto traslativo.
5.2 - Con il secondo motivo hanno dedotto “ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DPR 380/01 ED ART. 3 L. 241/90- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE”.
Si ritiene che il TAR abbia ignorato l’obbligo generale di motivazione, che vale anche per gli atti vincolati, e l’esigenza di esplicitare l’interesse pubblico concreto e attuale, comparato con quello privato, soprattutto quando l’effetto è ablatorio. Si contesta inoltre la legittimità dell’iter seguito, poiché l’accertamento di inottemperanza non è stato mai notificato, non contiene l’esatta individuazione dell’area di sedime, delle pertinenze urbanistiche, dei dati catastali e dei criteri di calcolo, elementi necessari ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione. Parte appellante lamenta inoltre l’omessa valutazione della compatibilità dell’opera con interessi urbanistico-ambientali, della sua eventuale utilizzabilità a fini pubblici e della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione.
5.3 - Con il terzo motivo hanno dedotto “ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DPR N. 380/01- VIOLAZIONE L. 241/90- ECCESSO DI POTERE- DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”.
Per parte appellante la sentenza sarebbe errata anche perché ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’acquisizione gratuita, il mero decorso del termine dell’ordine di demolizione, senza la previa notifica di un formale atto di accertamento di inottemperanza. Al riguardo, si richiama l’orientamento secondo cui tale accertamento deve essere adottato dall’autorità competente, notificato al proprietario e contenere l’individuazione precisa delle opere e delle aree da acquisire.
L’appellante allega che, nel caso di specie, non solo il verbale del 31/01/2014 di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. 488 del 13/07/2009, richiamato nel provvedimento ablatorio, “non esiste”, ma il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è stato nemmeno preceduto dalla notifica all’appellante dell’accertamento di inottemperanza.
6 - L’appello è infondato.
Sul piano generale è utile ricordare che l’acquisizione gratuita costituisce un’autonoma sanzione (cfr. Corte Cost. n. 82 del 1991 e n. 345 del 1991) che segue l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
In altre parole, l’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall’amministrazione.
Presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge.
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Nel caso di specie è pacifico che parte appellante non ha ottemperato al predetto ordine di demolizione. La successiva acquisizione dell’area è dunque un effetto automatico e necessitato, a prescindere dalle doglianze svolte dall’appellante.
6.1 - In questa sede, avuto riguardo ai motivi di appello, è sufficiente rilevare che:
- quanto all’eccepita illegittimità del provvedimento di acquisizione, in ragione dell’omessa precisa indicazione nel provvedimento di demolizione presupposto della superficie da acquisire per il caso di omessa ottemperanza, si osserva che il presente giudizio non ha ad oggetto il provvedimento di demolizione; era onere dell’appellante impugnare tempestivamente l’ordinanza di demolizione e far valere il vizio in esame, in quanto atto immediatamente lesivo, senza attendere il successivo provvedimento di acquisizione, che non è che una delle conseguenze necessitate a fronte dell’inadempimento all’ordine di ripristino. In altre parole, l’impugnazione dell’ordine di demolizione non può essere rinviata al momento dell’adozione degli atti successivi, emessi dopo l’accertamento della mancata esecuzione di tale ordine, come l’atto di acquisizione gratuita.
In ogni caso, in considerazione dello specifico vizio denunciato, il Tar ha fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato per cui l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (cfr. Cons. St., sez. IV, 25 n. 5593 del 2013; Cons. St., sez. V. n. 3438 del 2014; Cons. St., sez. IV, n. 4659 del 2008; Cons. St. sez. VI, n. 1998 del 2004).
6.2 - Quanto alla supposta carenza di motivazione dell’atto impugnato, va in primo luogo precisato che, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, nel provvedimento di acquisizione le opere sono dettagliatamente descritte (“all’interno di un suolo di mq 300,00 corpo di fabbrica in c.a. a solo piano terra occupante una superficie di mq 80,00 x 3,00 di h”) ed è indicata la particella catastale di riferimento (840 sub SOC/4 del N.C.E.U.).
Deve essere anche evidenziato che, nel caso in esame, il comune si è limitato ad acquisire le opere abusive e la relativa area di sedime.
Ciò precisato, deve ritenersi che il Tar abbia fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia e recentemente ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, per cui l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione (Ad. Plen. 16/2023). Ne deriva che – in disparte il caso in cui per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo - l’atto di acquisizione gratuita di un’opera abusiva al patrimonio comunale è atto vincolato, privo di discrezionalità, adeguatamente sorretto, sul piano istruttorio e/o motivazionale, dal solo accertamento dell’inottemperanza al (presupposto) ordine di demolizione ed al decorso del termine di legge.
6.3 – Quanto al terzo motivo di appello, tenuto conto dei principi già innanzi espressi a proposito della natura dell’atto di acquisizione, deve ritenersi non necessaria la notifica del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, proprio in forza della natura automatica dell’acquisto da parte dell’amministrazione, a fronte dell’inadempimento del privano. In altri termini, il verbale di accertamento non assume portata lesiva degli interessi del privato; ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097).
L’atto impugnato nel presente giudizio è stato invece pacificamente notificato all’appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono perde di consistenza anche il rilievo per cui non esisterebbe il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione, tenuto conto che, da un lato, detto accertamento è confluito, a cura dello stresso tecnico incarico dell’accertamento, nella relazione istruttoria U.O.T.E.92357/PG/2013/653880/PG/2013/701271/ED del 21.09.2013; dall’altro, parte appellante neppure contesta la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.
7 – Per le ragioni esposte, l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune appellato, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
AB AN, Presidente FF
GI ER, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ER | AB AN |
IL SEGRETARIO