TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1175/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to BIONDI Parte_1 C.F._1
PASQUALE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n.
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, considerato l'avvenuto pagamento della prestazione dovuta da parte dell'Ente resistente. Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, l'avvenuto pagamento effettuato dalla resistente in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, giustifica la sua condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Mario
Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 800,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 20.05.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1175/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to BIONDI Parte_1 C.F._1
PASQUALE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n.
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, considerato l'avvenuto pagamento della prestazione dovuta da parte dell'Ente resistente. Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, l'avvenuto pagamento effettuato dalla resistente in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, giustifica la sua condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Mario
Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 800,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 20.05.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 2 di 2