Articolo 42 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 gennaio 1992
Art. 42.
1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedelta' o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresi' le sanzioni amministrative per la tardivita' delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.
2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse.
Note all'art. 42:
- Il testo dell' art. 49 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente:
"Art. 49. (Deduzioni e detrazioni indebite). - Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , e dell' art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 , si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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