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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3763/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3763/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTENUCCI FABRIZIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI N.74 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ANTENUCCI FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTARELLI SIGMAR e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S.S.16 ADRIATICA 7/C 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. FRATTARELLI SIGMAR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, legale rappresentante della omonima Snc, si è visto respingere dal Parte_1
Giudice di Pace di Teramo il ricorso avverso le ordinanze del sindaco di numero 39/2011 CP_1
e 93/2014,in materia di determinazione degli orari delle attività di diffusione sonora presso gli stabilimenti balneari nella stagione estiva. Il Giudice di Pace ha argomentato che al contravventore fu contestato di aver superato il limite di orario di apertura al pubblico,protrattosi oltre le 3 del mattino, sulla base dell'accertamento operato dai Carabinieri di al quale deve attribuirsi CP_1
l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'articolo 2700 codice civile sicché alcuna valenza può essere attribuita alla infondatezza delle circostanze di fatto poste alla base del provvedimento. Il giudice di pace ha ritenuto che della lettura del provvedimento impugnato si evincesse la specifica infrazione impugnata e ogni altro idoneo elemento adatto a permettere alla parte ricorrente di comprendere concretamente ed integralmente i presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione posti fondamento dell'atto sanzionatorio, sicché sul punto l'atto impugnato non meritasse la doglianza espressa. Nel verbale è indicato il nome del legale rappresentante, e dell'esercizio pubblico. Quindi la non immediata contestazione non ha violato il suo diritto di difesa che si è potuto esercitare pienamente con l'atto di opposizione.Le ulteriori contestazioni riguardanti le ordinanze del sindaco di numero 39/2011 e 93/2014 e la pretesa abrogazione in virtù della legge 214/2011 non CP_1 possono, a giudizio del giudice di Pace,formare oggetto del presente giudizio atteso che trattasi di materia riservata alla giurisdizione dell'autorità amministrativa che in questa sede l'opponente non aveva dimostrato di aver azionato. Ha ritenuto il Giudice di Pace che la violazione contestata non riguardasse la somministrazione di bevande ed alimenti oltre l'orario consentito, che forma oggetto di liberalizzazione, ma la diversa attività di trattenimento musicale e danzante oltre l'orario consentito che ben può essere oggetto di ordinanze dell'amministrazione comunale dirette a limitare la diffusione oltre determinati orari di sensi dell'articolo 54 del TUEL. Al riguardo l'amministrazione opposta aveva anche depositato documentazione attestante che la CP_2
svolge attività di gestione di stabilimenti balneari ed altre attività connesse tra le quali quella
[...] di intrattenimento musicale e danzante che non rientra nell'attività di discoteca, non esercitabile negli stabilimenti balneari, quindi di attività accessoria nell'ambito della principale attività temporanea e stagionale di uno stabilimento balneare con somministrazione di prodotti alimentari e bevande con carattere stagionale e temporaneo assoggettata alla regolamentazione delle ordinanze sindacali oggetto dell'esame del giudice di Pace. Che ha ritenuto la sanzione conforme alla fattispecie legale, proporzionale ed equa. Avverso tale sentenza l'imprenditore soccombente propone appello. Sostiene l'appellante che l'ordinanza del sindaco di non è applicabile ed CP_1
è inefficace per sopravvenuta disposizione normativa ai sensi dell'articolo 31 comma primo decreto legislativo 6 dicembre 2011 convertito con legge 22 dicembre 2011 numero 214. Anche la successiva ordinanza sindacale applicata 93 del 28 luglio 2014 ha apportato solo lievi modifiche sugli orari rispetto alla precedente ordinanza sindacale illegittima 39 del 25 giugno 2011e quindi contrasta con l'impianto normativo della liberalizzazione. Questo comporta che i comuni più non possono normare in materia di disciplina dei pubblici esercizi, Ivi compresi discoteche e sale da ballo;
contesta che nel caso specifico vi siano state le eccezionali situazioni da fronteggiare con gli speciali strumenti previsti per legge. Il giudice di primo grado quindi doveva disapplicare le ordinanze sindacali violate dall'impreditore. Anche perché il sindaco non poteva usare l'ordinanza pagina 2 di 4 contingibile ed urgente per regolare organicamente e sistematicamente l'orario dei pubblici esercizi con trattenimenti musicali e danzanti.Il locale del ricorrente è una discoteca, luogo di spettacolo e quindi l'ordinanza non gli era applicabile;
l'ordinanza vale solo per i pubblici esercizi.La sanzione è commisurata ad una non dimostrata violazione dei limiti delle emissioni sonore e quindi non poteva essere superiore a 25 euro. Invoca contrasto di giudicati con altra sentenza del Giudice di
Pace che quelle ordinanze sindacali ha ritenuto illegittime. Il si costituisce prendendo CP_1 posizione sui motivi di appello ed anche sulle doglianze non riproposte in questo grado e chiede la conferma dell'impugnata sentenza. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come insegna il
T.A.R. , Lecce , sez. I , 19/11/2015 , n. 3344
Ai sensi dell'art. 50, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco il compito di coordinare e organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, è legittimo il provvedimento sindacale che assegna orari diversi di apertura e chiusura ad uno stabilimento balneare con connessa attività di intrattenimento e ad una discoteca, essendo logico consentire ad attività come quella delle discoteche un orario maggiore nelle ore serali e notturne, rispetto a quello assegnato agli stabilimenti balneari, che invece mantengono un orario di apertura sin dalle prime ore del mattino.l fondamento normativo del potere esercitato dal è costituito CP_1 dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, con il quale si assegna al Sindaco il compito di coordinare e organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Inoltre, l'art. 8 l. 287/1991, stabilisce che "Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate".
L'applicazione di tali norme consente quindi a Sindaco di regolare selettivamente e in maniera differenziata le diverse tipologie di attività, sicché il potere esercitato dallo stesso in concreto con le ordinanze impugnate risulta conforme alla normativa esaminata. Quanto all'influenza nella fattispecie concreta dell'art. 31 comma 2 DL 201/2011, non può che essere ripetuto, con il TAR Bolzano 216/2019, che Successivamente alla sentenza n. 38/2013 della Corte costituzionale, l'art. 31, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 241 del 2012, è stato ripetutamente modificato (cfr. art. 30, comma 5 ter del d.l. n. 69 del 21.6.2013 e art. 22 ter del d.l. n. 91 del 24.6.2014). Con il nuovo impianto normativo il legislatore statale chiarisce che i principi di liberalizzazione delle attività commerciali non costituiscono un valore assoluto, ma incontrano limiti, anche di natura localizzativa, individuabili dal legislatore regionale nell'ambito dei motivi imperativi d'interesse generale, enunciati dalla richiamata norma statale. Quest'ultima consente in particolare alle Regioni e agli enti locali, e dunque anche alle Province Autonome di Trento e Bolzano di introdurre limitazioni territoriali all'insediamento di attività commerciale, sempre che ciò sia necessario per il perseguimento di prevalenti interessi della collettività precisamente individuati nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni. Con riferimento al citato art. 31, co. 2, la Corte costituzionale, con sentenza n. 104/2014, ha ritenuto che la legge dello pagina 3 di 4 Stato non pone divieti assoluti di regolazione delle zone adibite ad attività commerciali attraverso gli strumenti urbanistici, né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma al contrario, consente alle Regioni ed alle Province autonome e agli enti locali la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a condizioni che dette limitazioni siano funzionali alla tutela di specifici interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (cfr. anche sentenza n. 239/2016). Se questo sia stato fatto nel caso concreto è materia che riguarda la giurisdizione amministrativa, come giustamente affermato dal Giudice di primo grado;
allo scopo della disapplicazione basti dire che appare essere una disposizione non esulante i poteri del Comune, ancorché faccia riferimento ad una “fase sperimentale” non più contemplata effettivamente dalla legge. Ne consegue pertanto che nessuna delle critiche mosse all'ordinanza può essere condivisa, compresa la sanzione , che effettivamente tiene conto dell'importanza della violazione;
non resta pertanto che respingere l'appello, con spese del grado in favore del CP_1
P.Q.M.
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese del grado in favore del , che liquida in euro 662 per compensi, oltre esborsi, Controparte_1 accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 26 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3763/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTENUCCI FABRIZIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI N.74 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ANTENUCCI FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTARELLI SIGMAR e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S.S.16 ADRIATICA 7/C 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. FRATTARELLI SIGMAR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, legale rappresentante della omonima Snc, si è visto respingere dal Parte_1
Giudice di Pace di Teramo il ricorso avverso le ordinanze del sindaco di numero 39/2011 CP_1
e 93/2014,in materia di determinazione degli orari delle attività di diffusione sonora presso gli stabilimenti balneari nella stagione estiva. Il Giudice di Pace ha argomentato che al contravventore fu contestato di aver superato il limite di orario di apertura al pubblico,protrattosi oltre le 3 del mattino, sulla base dell'accertamento operato dai Carabinieri di al quale deve attribuirsi CP_1
l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'articolo 2700 codice civile sicché alcuna valenza può essere attribuita alla infondatezza delle circostanze di fatto poste alla base del provvedimento. Il giudice di pace ha ritenuto che della lettura del provvedimento impugnato si evincesse la specifica infrazione impugnata e ogni altro idoneo elemento adatto a permettere alla parte ricorrente di comprendere concretamente ed integralmente i presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione posti fondamento dell'atto sanzionatorio, sicché sul punto l'atto impugnato non meritasse la doglianza espressa. Nel verbale è indicato il nome del legale rappresentante, e dell'esercizio pubblico. Quindi la non immediata contestazione non ha violato il suo diritto di difesa che si è potuto esercitare pienamente con l'atto di opposizione.Le ulteriori contestazioni riguardanti le ordinanze del sindaco di numero 39/2011 e 93/2014 e la pretesa abrogazione in virtù della legge 214/2011 non CP_1 possono, a giudizio del giudice di Pace,formare oggetto del presente giudizio atteso che trattasi di materia riservata alla giurisdizione dell'autorità amministrativa che in questa sede l'opponente non aveva dimostrato di aver azionato. Ha ritenuto il Giudice di Pace che la violazione contestata non riguardasse la somministrazione di bevande ed alimenti oltre l'orario consentito, che forma oggetto di liberalizzazione, ma la diversa attività di trattenimento musicale e danzante oltre l'orario consentito che ben può essere oggetto di ordinanze dell'amministrazione comunale dirette a limitare la diffusione oltre determinati orari di sensi dell'articolo 54 del TUEL. Al riguardo l'amministrazione opposta aveva anche depositato documentazione attestante che la CP_2
svolge attività di gestione di stabilimenti balneari ed altre attività connesse tra le quali quella
[...] di intrattenimento musicale e danzante che non rientra nell'attività di discoteca, non esercitabile negli stabilimenti balneari, quindi di attività accessoria nell'ambito della principale attività temporanea e stagionale di uno stabilimento balneare con somministrazione di prodotti alimentari e bevande con carattere stagionale e temporaneo assoggettata alla regolamentazione delle ordinanze sindacali oggetto dell'esame del giudice di Pace. Che ha ritenuto la sanzione conforme alla fattispecie legale, proporzionale ed equa. Avverso tale sentenza l'imprenditore soccombente propone appello. Sostiene l'appellante che l'ordinanza del sindaco di non è applicabile ed CP_1
è inefficace per sopravvenuta disposizione normativa ai sensi dell'articolo 31 comma primo decreto legislativo 6 dicembre 2011 convertito con legge 22 dicembre 2011 numero 214. Anche la successiva ordinanza sindacale applicata 93 del 28 luglio 2014 ha apportato solo lievi modifiche sugli orari rispetto alla precedente ordinanza sindacale illegittima 39 del 25 giugno 2011e quindi contrasta con l'impianto normativo della liberalizzazione. Questo comporta che i comuni più non possono normare in materia di disciplina dei pubblici esercizi, Ivi compresi discoteche e sale da ballo;
contesta che nel caso specifico vi siano state le eccezionali situazioni da fronteggiare con gli speciali strumenti previsti per legge. Il giudice di primo grado quindi doveva disapplicare le ordinanze sindacali violate dall'impreditore. Anche perché il sindaco non poteva usare l'ordinanza pagina 2 di 4 contingibile ed urgente per regolare organicamente e sistematicamente l'orario dei pubblici esercizi con trattenimenti musicali e danzanti.Il locale del ricorrente è una discoteca, luogo di spettacolo e quindi l'ordinanza non gli era applicabile;
l'ordinanza vale solo per i pubblici esercizi.La sanzione è commisurata ad una non dimostrata violazione dei limiti delle emissioni sonore e quindi non poteva essere superiore a 25 euro. Invoca contrasto di giudicati con altra sentenza del Giudice di
Pace che quelle ordinanze sindacali ha ritenuto illegittime. Il si costituisce prendendo CP_1 posizione sui motivi di appello ed anche sulle doglianze non riproposte in questo grado e chiede la conferma dell'impugnata sentenza. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come insegna il
T.A.R. , Lecce , sez. I , 19/11/2015 , n. 3344
Ai sensi dell'art. 50, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco il compito di coordinare e organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, è legittimo il provvedimento sindacale che assegna orari diversi di apertura e chiusura ad uno stabilimento balneare con connessa attività di intrattenimento e ad una discoteca, essendo logico consentire ad attività come quella delle discoteche un orario maggiore nelle ore serali e notturne, rispetto a quello assegnato agli stabilimenti balneari, che invece mantengono un orario di apertura sin dalle prime ore del mattino.l fondamento normativo del potere esercitato dal è costituito CP_1 dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, con il quale si assegna al Sindaco il compito di coordinare e organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Inoltre, l'art. 8 l. 287/1991, stabilisce che "Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate".
L'applicazione di tali norme consente quindi a Sindaco di regolare selettivamente e in maniera differenziata le diverse tipologie di attività, sicché il potere esercitato dallo stesso in concreto con le ordinanze impugnate risulta conforme alla normativa esaminata. Quanto all'influenza nella fattispecie concreta dell'art. 31 comma 2 DL 201/2011, non può che essere ripetuto, con il TAR Bolzano 216/2019, che Successivamente alla sentenza n. 38/2013 della Corte costituzionale, l'art. 31, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 241 del 2012, è stato ripetutamente modificato (cfr. art. 30, comma 5 ter del d.l. n. 69 del 21.6.2013 e art. 22 ter del d.l. n. 91 del 24.6.2014). Con il nuovo impianto normativo il legislatore statale chiarisce che i principi di liberalizzazione delle attività commerciali non costituiscono un valore assoluto, ma incontrano limiti, anche di natura localizzativa, individuabili dal legislatore regionale nell'ambito dei motivi imperativi d'interesse generale, enunciati dalla richiamata norma statale. Quest'ultima consente in particolare alle Regioni e agli enti locali, e dunque anche alle Province Autonome di Trento e Bolzano di introdurre limitazioni territoriali all'insediamento di attività commerciale, sempre che ciò sia necessario per il perseguimento di prevalenti interessi della collettività precisamente individuati nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni. Con riferimento al citato art. 31, co. 2, la Corte costituzionale, con sentenza n. 104/2014, ha ritenuto che la legge dello pagina 3 di 4 Stato non pone divieti assoluti di regolazione delle zone adibite ad attività commerciali attraverso gli strumenti urbanistici, né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma al contrario, consente alle Regioni ed alle Province autonome e agli enti locali la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a condizioni che dette limitazioni siano funzionali alla tutela di specifici interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (cfr. anche sentenza n. 239/2016). Se questo sia stato fatto nel caso concreto è materia che riguarda la giurisdizione amministrativa, come giustamente affermato dal Giudice di primo grado;
allo scopo della disapplicazione basti dire che appare essere una disposizione non esulante i poteri del Comune, ancorché faccia riferimento ad una “fase sperimentale” non più contemplata effettivamente dalla legge. Ne consegue pertanto che nessuna delle critiche mosse all'ordinanza può essere condivisa, compresa la sanzione , che effettivamente tiene conto dell'importanza della violazione;
non resta pertanto che respingere l'appello, con spese del grado in favore del CP_1
P.Q.M.
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese del grado in favore del , che liquida in euro 662 per compensi, oltre esborsi, Controparte_1 accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 26 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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