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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1277/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE e dall'avv. Antonio Maria
SABATO
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
proponeva ricorso monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra Controparte_2
il 3/10/2016 e il 16/9/2023, era stato inviato in trasferta, ovvero su linea con capolinea opposto a quello di partenza, ad oltre 120 Km, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata Controparte_3 all'importo di euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4
pagina 1 di 10 ore, purché verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19 e le 22), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 497/2023 provvisoriamente esecutivo nei confronti della per la complessiva somma di Euro 10.048,01, oltre interessi, CP_2
rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento stesso>> assumendo, dunque, l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente), atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 1.937,42 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: Controparte_1
pagina 2 di 10 - i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la “linea di raggio” di cui all'art. 20 del CCNL autoferrotranvieri non può che corrispondere alla percorrenza effettiva calcolata dal capolinea di partenza al capolinea opposto;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989;
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
Cont
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.048,01, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 1.937,42; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta dell solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162
pagina 3 di 10 oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta (Cass.
n. 38340/2021; Cass. n. 20504/2015).
3. Possono quindi analizzarsi le questioni - fattuali ed interpretative - controverse tra le parti circa i meccanismi di quantificazione dell'indennità di trasferta e, all'esito, potrà procedersi all'effettivo computo di quanto eventualmente ancora dovuto ad CP_1
3.1 Risulta in primo luogo controversa tra le parti l'interpretazione dei presupposti per la corresponsione dell'indennità di trasferta al personale viaggiante su linee di raggio superiore a 120 Km.
Si osserva che il CCNL di riferimento (cfr. art. 20/B par. b3, CCNL 1976 e A.N. 28.08.01) prevede, per la “corresponsione dell'indennità di trasferta”, che essa spetta «al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore a 120 KM, calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione».
Cont Secondo quanto sostenuto da , l'indennità sarebbe dovuta solo se tra i due capolinea sussista una distanza superiore a 120 Km e non se il tragitto percorso superi tale lunghezza;
ad avviso del lavoratore, invece, la previsione non può che essere interpretata in termini di percorrenza ed effettiva distanza chilometrica.
Si osserva che -sul punto- la Suprema Corte, con statuizioni piuttosto risalenti nel tempo ma del tutto condivisibili e non inficiate da pronunce successive di senso difforme, ha chiarito che:
pagina 4 di 10 È conforme alle regole di ermeneutica contrattuale l'interpretazione dell'art. 15 lettera d) n. 3 del C.C.n.L. 1 febbraio 1968 (e delle corrispondenti norme dei contratti collettivi anteriori e successive) per i dipendenti da imprese esercenti servizi di autolinee in concessione, secondo la quale l'indennità di trasferta dovuta al personale viaggiante su linea di raggio superiore a 120 Km va erogata nel caso in cui il superamento di tale distanza avvenga per effetto del percorso realmente compiuto, anche se tra il luogo di partenza e quello di destinazione vi sia una più breve distanza in linea retta (cfr. Cass.,
Sez. Lav., sent. n. 2054/1986; cfr. in senso analogo Cass., Sez. Lav., sent.
n. 3754 del 19/06/1982; Cass. Sez. Lav, sent. n. 2729 del 20/04/1983).
In parte motiva, la Corte ha condiviso l'interpretazione operata in quell'occasione dal giudice del merito, incentrata non soltanto sul testo letterale della clausola contrattuale ("... servizio su linea di raggio superiore a 120 Km") ma anche - e soprattutto - sulla ratio della medesima e sulla funzione dell'indennità di trasferta;
la Corte ha anche sposato l'argomentazione secondo la quale i termini "raggio" e "limite" dovevano essere intesi non già in senso geometrico, ma in senso figurato, in coerenza con il linguaggio comunemente adoperato in materia di servizi automobilistici;
la S.C. ha pure ripercorso la causa giustificatrice dell'emolumento, come valutata in sede di merito, laddove ne era stato individuato il "presupposto" nel disagio subito dall'agente che effettua percorsi superiori a 120 Km, giustamente rilevando che il compenso per tale disagio doveva ritenersi stabilito con riferimento al "tempo di percorrenza", cioè alla durata del disagio, e quindi ai chilometri effettivamente percorsi per coprire la distanza da un capolinea all'altro. Ad ulteriore sostegno di tale conclusione, si richiamava il fatto che l'indennità di trasferta assorbiva quella sostitutiva di mensa e quella di "concorso pasti" e richiedeva un'assenza del lavoratore dalla propria residenza per più di quattro ore: il che confermava che, all'atto della stipulazione dello accordo, si era avuto riguardo alla "durata" di tale assenza, la quale dipendeva dalla lunghezza effettiva della linea (cfr. Cass. n.
2054/1986).
In base a tali valutazioni discende, dunque, come diretto corollario, che, essendo individuata la durata del disagio nei chilometri effettivamente percorsi, l'indennità va correlata alla tratta effettivamente percorsa superiore a 120 Km e, quindi, non può accedersi alla tesi
Cont interpretativa sostenuta da .
3.2 Venendo alla ulteriore questione -controversa tra le parti- che attiene al “calcolo della Cont durata della trasferta”, si rileva che, come sopra già accennato, secondo l'assenza dalla pagina 5 di 10 residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento <<dall di partenza dal capolinea a quello ritorno al stesso>>, assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dai “PEA” individuati in sede di concessione del servizio;
ad avviso di ATM non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto «pre e post turno» previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, ai fini del computo della durata della trasferta, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL rilevava l'orario di Controparte_3
partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
Cont Il Tribunale, in questi termini accedendo a quanto sostenuto da , reputa che, ai fini del calcolo della durata della trasferta, come testualmente indicato nel CCNL di riferimento, non debba essere computato anche il servizio “pre e post turno” (che, invece, pacificamente rileva ai fini del calcolo dell'orario effettivo di lavoro e della retribuzione, ai sensi dell'art. 6 l. n.
138/1958). Tale convincimento si fonda sull'interpretazione letterale e sistematica della norma, in base alla quale l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea.
Di conseguenza, dal punto di vista contrattuale è chiaramente indicato quale sia il parametro da considerarsi ai fini del calcolo della durata della trasferta (durata che incide sulla sua compensazione in termini economici); deve quindi considerarsi l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al capolinea.
3.3 In relazione ad altro aspetto controverso, legato alla spettanza o meno dell'indennità nel caso in cui l'assenza dalla residenza non ricada integralmente nella fascia oraria del primo o Cont del secondo pasto, il Tribunale non reputa condivisibile la tesi propugnata da , secondo cui in tale ipotesi l'indennità non sarebbe dovuta.
Invero, in base al CCNL la trasferta, ridotta ad 1/3, viene corrisposta al personale quando l'assenza sia inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché detta assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.
Sulla scorta di una indagine ermeneutica rispettosa della lettera e della finalità della clausola, può affermarsi che l'indennità di trasferta ridotta spetta ai lavoratori "per assenze della residenza comprese fra le quattro e le sette ore", anche quando il periodo di assenza incida soltanto in parte sulle ore di pasti convenzionalmente stabilite. Invero, il diritto all'indennità ridotta di trasferta è strettamente collegato al disagio "anche economico" cui sono sottoposti i lavoratori costretti a rimanere, per ragioni di servizio, lontani dalla propria pagina 6 di 10 Cont residenza durante le ore dei pasti. Sotto il profilo strettamente letterale, poi, la tesi di non
è sostenibile, ove si consideri che l'anzidetta clausola puntualizza che, sussistendo le altre condizioni previste, la trasferta è dovuta purché l'assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè
<<tra le e per il primo pasto ore secondo>>.
Tale formula, di inequivocabile chiarezza, dimostra che le parti contraenti intesero subordinare il diritto all'emolumento alla condizione che l'assenza cadesse entro un arco di tempo compreso fra determinate ore, ritenute corrispondenti a quelle in cui vengono normalmente consumati i pasti principali, e non già al protrarsi dell'assenza per l'intero periodo sopra precisato, contrastando quest'ultima restrittiva interpretazione con il significato proprio delle espressioni adoperate per disciplinare il diritto in questione.
4. Ciò premesso, si segnala che in sede di opposizione ha analiticamente CP_2 contestato il diritto dell' a percepire l'indennità di trasferta, rilevando: CP_1 che non poteva riconoscersi l'indennità nella misura richiesta in quanto per il turno “IS 6 NON
– TERMOLI” indicato al punto 1 dell'opposizione difettava il requisito Parte_2 Pt_3
della distanza chilometrica intercorrente tra il capolinea di partenza ed il capolinea opposto, sul presupposto che l'indennità di trasferta sarebbe dovuta solamente nel caso in cui tra di essi sussista una distanza superiore a 120 km, non se il tragitto superi tale distanza;
che non risultava corretta la misura del frazionamento dell'indennità di trasferta richiesta relativamente al turno “IS2 - Isernia-Pescara” indicato al punto 2 dell'opposizione, in ragione della carenza del requisito orario, per il computo del quale non avrebbe utilizzato CP_1
l'orario indicato sull'atto di concessione PEA (doc. 2 – fascicolo di parte opponente), ma avrebbe inglobato sia il tempo di percorrenza dalla rimessa al capolinea di partenza, sia i tempi accessori di cui all'accordo regionale del 1989 (doc. 3 – fascicolo di parte opponente) e che, pertanto, nessuna indennità spettava al lavoratore poiché detto turno comportava un'assenza inferiore ad ore 7 con rientro prima delle ore 22,00; che risultava parzialmente infondata la richiesta di indennità di trasferta nella misura di 2/3 relativa al turno “IS 6 SCOLASTICO - Isernia – Campomarino” indicato al punto 3 dell'opposizione, poiché detto turno non comportava un'assenza superiore alle 14 ore, ricadendo nella diversa previsione contrattuale di assenza superiore alle 7 ore, ma inferiore alle 14, indennizzata nella frazione di 1/3 della prevista indennità.
pagina 7 di 10 Cont A fronte di tali specifiche indicazioni, ha depositato il programma di esercizio con indicazione delle tratte di percorrenza delle varie corse con relativi orari.
Dunque, con specifico riguardo ai PEA allegati al ricorso in opposizione, va rilevato che gli stessi rappresentano le tabelle allegate all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico, con indicazione di un identificativo alfanumerico che consente l'individuazione della relativa tratta e la sua riferibilità al contratto di esercizio e, quindi, si tratta di documenti, di formazione antecedente al giudizio, che è sufficientemente rappresentativa degli orari e delle tratte delle corse;
ATM ha anche depositato i turni della corsa IS 1, IS 2, IS 6 scolastico e non scolastico.
5. Giungendo quindi alla verifica, in concreto, della spettanza di somme all'opposto a titolo di indennità di trasferta, applicando i criteri interpretativi di cui sopra si è dato conto, deve essere rilevato che:
5.1 Risultano infondate le ragioni addotte dalla Società opponente in relazione al turno “IS 6
NON SCOLASTICO ISERNIA – TERMOLI” indicato al punto 1 del ricorso in opposizione, in quanto il criterio di calcolo del quale l'ATM vorrebbe valersi ai fini del computo chilometrico della distanza tra capolinea di partenza e capolinea di arrivo non è conforme ai principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, pure precedentemente richiamati al punto 3.1, che individuano il criterio di computo della distanza nell'effettiva percorrenza chilometrica.
D'altra parte, va considerato che le contestazioni sollevate dall'opponente ineriscono ai criteri di calcolo dell'indennità, ma non involgono le risultanze documentali prodotte da CP_1
a sostegno della propria richiesta ossia, nello specifico, l'estratto del cronotachigrafo già depositato nell'ambito del giudizio monitorio, attestante la percorrenza chilometrica tra i capolinea di 128 Km (doc. 10 – fascicolo di parte opposta).
5.2 Le contestazioni dell'opponente riferite al turno “IS2 - Isernia-Pescara”, indicato al punto 2 della memoria di costituzione, risultano svincolate dal contesto del turno in questione: L'ATM infatti sostiene che fondamento, in quanto, come può evincersi dalla documentazione versata in atti (concessione
PEA), il sig. effettua un turno che comporta un'assenza inferiore alle sette ore CP_1 contrattualmente considerate dall'art. 82B, con rientro prima delle ore 22,00. Di qui
l'impossibilità di corrispondere l'indennità di cui si discute anche nella frazione di 1/3>> (cfr. pag.6 ricorso in opposizione), mentre deve essere considerato che il turno in questione, come deduce la stessa ATM (pag. 5 della memoria di costituzione) ha inizio alle ore 14,30 per pagina 8 di 10 terminare alle ore 20,50 e risulta, pertanto, incontestabilmente superiore alle 4 ore ricadenti, peraltro, negli orari contrattualmente previsti deputati ai pasti;
di conseguenza, risulta dovuto il pagamento nella misura di 1/3 dell'indennità di trasferta.
5.3 Per ciò che concerne il turno “IS 6 SCOLASTICO” di cui al punto n. 3 del ricorso in opposizione, l'orario riferito a tale turno, al netto dei 40 minuti previsti per le attività accessorie, in base a quanto evidenziato al punto 3.2 della presente statuizione, risulta inferiore a 14 ore e, quindi, l'indennità di trasferta andrà quantificata nella misura di 1/3.
In definitiva:
➢ deve essere riconosciuto l'importo di euro 2.309,85 a titolo di indennità di trasferta richiesto nella misura di 2/3 a fronte dell'effettuazione del turno “IS 6 NON
SCOLASTICO”;
➢ deve essere riconosciuto l'importo di euro 3.423,66 a titolo di indennità di trasferta richiesto nella misura di 1/3 a fronte dell'effettuazione del turno “IS 2 Isernia/Pescara”;
➢ deve essere rideterminata l'indennità di trasferta nella misura di 1/3, in luogo di quella di 2/3, per l'effettuazione del turno “IS 6 non scolastico”; pertanto, l'importo dovuto a titolo di indennità di trasferta in quest'ultimo caso ammonta ad euro 2.362,09 (euro
13,27 x 78); tuttavia, tale somma dovrà essere ridotta di euro 437,91 a fronte del pagamento da parte della Società opponente dell'indennità nella misura di un terzo a decorrere dal mese di gennaio 2023, in relazione all'effettuazione da parte di di n. 33 turni già indennizzati nella misura di 1/3 (euro 13,27 x 33 turni = CP_1
euro 437,91) e, pertanto, risulterà pari ad euro 1.924,18.
Per le motivazioni che precedono, la pretesa azionata in via monitoria va, dunque, rideterminata nel complessivo importo di euro 7.657,69.
6.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
pagina 9 di 10 dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
La domanda dell'opposto con cui ha chiesto di condannare ATM per lite temeraria va disattesa, in ragione del fatto che la pretesa di credito è stata -in ogni caso- ridimensionata, per le ragioni indicate in parte motiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della Controparte_1
somma di euro 7.657,69, oltre interessi e rivalutazione;
3) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1277/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE e dall'avv. Antonio Maria
SABATO
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
proponeva ricorso monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra Controparte_2
il 3/10/2016 e il 16/9/2023, era stato inviato in trasferta, ovvero su linea con capolinea opposto a quello di partenza, ad oltre 120 Km, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata Controparte_3 all'importo di euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4
pagina 1 di 10 ore, purché verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19 e le 22), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 497/2023 provvisoriamente esecutivo nei confronti della per la complessiva somma di Euro 10.048,01, oltre interessi, CP_2
rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento stesso>> assumendo, dunque, l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente), atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 1.937,42 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: Controparte_1
pagina 2 di 10 - i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la “linea di raggio” di cui all'art. 20 del CCNL autoferrotranvieri non può che corrispondere alla percorrenza effettiva calcolata dal capolinea di partenza al capolinea opposto;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989;
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
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Cont
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.048,01, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 1.937,42; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta dell solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162
pagina 3 di 10 oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta (Cass.
n. 38340/2021; Cass. n. 20504/2015).
3. Possono quindi analizzarsi le questioni - fattuali ed interpretative - controverse tra le parti circa i meccanismi di quantificazione dell'indennità di trasferta e, all'esito, potrà procedersi all'effettivo computo di quanto eventualmente ancora dovuto ad CP_1
3.1 Risulta in primo luogo controversa tra le parti l'interpretazione dei presupposti per la corresponsione dell'indennità di trasferta al personale viaggiante su linee di raggio superiore a 120 Km.
Si osserva che il CCNL di riferimento (cfr. art. 20/B par. b3, CCNL 1976 e A.N. 28.08.01) prevede, per la “corresponsione dell'indennità di trasferta”, che essa spetta «al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore a 120 KM, calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione».
Cont Secondo quanto sostenuto da , l'indennità sarebbe dovuta solo se tra i due capolinea sussista una distanza superiore a 120 Km e non se il tragitto percorso superi tale lunghezza;
ad avviso del lavoratore, invece, la previsione non può che essere interpretata in termini di percorrenza ed effettiva distanza chilometrica.
Si osserva che -sul punto- la Suprema Corte, con statuizioni piuttosto risalenti nel tempo ma del tutto condivisibili e non inficiate da pronunce successive di senso difforme, ha chiarito che:
pagina 4 di 10 È conforme alle regole di ermeneutica contrattuale l'interpretazione dell'art. 15 lettera d) n. 3 del C.C.n.L. 1 febbraio 1968 (e delle corrispondenti norme dei contratti collettivi anteriori e successive) per i dipendenti da imprese esercenti servizi di autolinee in concessione, secondo la quale l'indennità di trasferta dovuta al personale viaggiante su linea di raggio superiore a 120 Km va erogata nel caso in cui il superamento di tale distanza avvenga per effetto del percorso realmente compiuto, anche se tra il luogo di partenza e quello di destinazione vi sia una più breve distanza in linea retta (cfr. Cass.,
Sez. Lav., sent. n. 2054/1986; cfr. in senso analogo Cass., Sez. Lav., sent.
n. 3754 del 19/06/1982; Cass. Sez. Lav, sent. n. 2729 del 20/04/1983).
In parte motiva, la Corte ha condiviso l'interpretazione operata in quell'occasione dal giudice del merito, incentrata non soltanto sul testo letterale della clausola contrattuale ("... servizio su linea di raggio superiore a 120 Km") ma anche - e soprattutto - sulla ratio della medesima e sulla funzione dell'indennità di trasferta;
la Corte ha anche sposato l'argomentazione secondo la quale i termini "raggio" e "limite" dovevano essere intesi non già in senso geometrico, ma in senso figurato, in coerenza con il linguaggio comunemente adoperato in materia di servizi automobilistici;
la S.C. ha pure ripercorso la causa giustificatrice dell'emolumento, come valutata in sede di merito, laddove ne era stato individuato il "presupposto" nel disagio subito dall'agente che effettua percorsi superiori a 120 Km, giustamente rilevando che il compenso per tale disagio doveva ritenersi stabilito con riferimento al "tempo di percorrenza", cioè alla durata del disagio, e quindi ai chilometri effettivamente percorsi per coprire la distanza da un capolinea all'altro. Ad ulteriore sostegno di tale conclusione, si richiamava il fatto che l'indennità di trasferta assorbiva quella sostitutiva di mensa e quella di "concorso pasti" e richiedeva un'assenza del lavoratore dalla propria residenza per più di quattro ore: il che confermava che, all'atto della stipulazione dello accordo, si era avuto riguardo alla "durata" di tale assenza, la quale dipendeva dalla lunghezza effettiva della linea (cfr. Cass. n.
2054/1986).
In base a tali valutazioni discende, dunque, come diretto corollario, che, essendo individuata la durata del disagio nei chilometri effettivamente percorsi, l'indennità va correlata alla tratta effettivamente percorsa superiore a 120 Km e, quindi, non può accedersi alla tesi
Cont interpretativa sostenuta da .
3.2 Venendo alla ulteriore questione -controversa tra le parti- che attiene al “calcolo della Cont durata della trasferta”, si rileva che, come sopra già accennato, secondo l'assenza dalla pagina 5 di 10 residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento <<dall di partenza dal capolinea a quello ritorno al stesso>>, assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dai “PEA” individuati in sede di concessione del servizio;
ad avviso di ATM non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto «pre e post turno» previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, ai fini del computo della durata della trasferta, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL rilevava l'orario di Controparte_3
partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
Cont Il Tribunale, in questi termini accedendo a quanto sostenuto da , reputa che, ai fini del calcolo della durata della trasferta, come testualmente indicato nel CCNL di riferimento, non debba essere computato anche il servizio “pre e post turno” (che, invece, pacificamente rileva ai fini del calcolo dell'orario effettivo di lavoro e della retribuzione, ai sensi dell'art. 6 l. n.
138/1958). Tale convincimento si fonda sull'interpretazione letterale e sistematica della norma, in base alla quale l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea.
Di conseguenza, dal punto di vista contrattuale è chiaramente indicato quale sia il parametro da considerarsi ai fini del calcolo della durata della trasferta (durata che incide sulla sua compensazione in termini economici); deve quindi considerarsi l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al capolinea.
3.3 In relazione ad altro aspetto controverso, legato alla spettanza o meno dell'indennità nel caso in cui l'assenza dalla residenza non ricada integralmente nella fascia oraria del primo o Cont del secondo pasto, il Tribunale non reputa condivisibile la tesi propugnata da , secondo cui in tale ipotesi l'indennità non sarebbe dovuta.
Invero, in base al CCNL la trasferta, ridotta ad 1/3, viene corrisposta al personale quando l'assenza sia inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché detta assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.
Sulla scorta di una indagine ermeneutica rispettosa della lettera e della finalità della clausola, può affermarsi che l'indennità di trasferta ridotta spetta ai lavoratori "per assenze della residenza comprese fra le quattro e le sette ore", anche quando il periodo di assenza incida soltanto in parte sulle ore di pasti convenzionalmente stabilite. Invero, il diritto all'indennità ridotta di trasferta è strettamente collegato al disagio "anche economico" cui sono sottoposti i lavoratori costretti a rimanere, per ragioni di servizio, lontani dalla propria pagina 6 di 10 Cont residenza durante le ore dei pasti. Sotto il profilo strettamente letterale, poi, la tesi di non
è sostenibile, ove si consideri che l'anzidetta clausola puntualizza che, sussistendo le altre condizioni previste, la trasferta è dovuta purché l'assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè
<<tra le e per il primo pasto ore secondo>>.
Tale formula, di inequivocabile chiarezza, dimostra che le parti contraenti intesero subordinare il diritto all'emolumento alla condizione che l'assenza cadesse entro un arco di tempo compreso fra determinate ore, ritenute corrispondenti a quelle in cui vengono normalmente consumati i pasti principali, e non già al protrarsi dell'assenza per l'intero periodo sopra precisato, contrastando quest'ultima restrittiva interpretazione con il significato proprio delle espressioni adoperate per disciplinare il diritto in questione.
4. Ciò premesso, si segnala che in sede di opposizione ha analiticamente CP_2 contestato il diritto dell' a percepire l'indennità di trasferta, rilevando: CP_1 che non poteva riconoscersi l'indennità nella misura richiesta in quanto per il turno “IS 6 NON
– TERMOLI” indicato al punto 1 dell'opposizione difettava il requisito Parte_2 Pt_3
della distanza chilometrica intercorrente tra il capolinea di partenza ed il capolinea opposto, sul presupposto che l'indennità di trasferta sarebbe dovuta solamente nel caso in cui tra di essi sussista una distanza superiore a 120 km, non se il tragitto superi tale distanza;
che non risultava corretta la misura del frazionamento dell'indennità di trasferta richiesta relativamente al turno “IS2 - Isernia-Pescara” indicato al punto 2 dell'opposizione, in ragione della carenza del requisito orario, per il computo del quale non avrebbe utilizzato CP_1
l'orario indicato sull'atto di concessione PEA (doc. 2 – fascicolo di parte opponente), ma avrebbe inglobato sia il tempo di percorrenza dalla rimessa al capolinea di partenza, sia i tempi accessori di cui all'accordo regionale del 1989 (doc. 3 – fascicolo di parte opponente) e che, pertanto, nessuna indennità spettava al lavoratore poiché detto turno comportava un'assenza inferiore ad ore 7 con rientro prima delle ore 22,00; che risultava parzialmente infondata la richiesta di indennità di trasferta nella misura di 2/3 relativa al turno “IS 6 SCOLASTICO - Isernia – Campomarino” indicato al punto 3 dell'opposizione, poiché detto turno non comportava un'assenza superiore alle 14 ore, ricadendo nella diversa previsione contrattuale di assenza superiore alle 7 ore, ma inferiore alle 14, indennizzata nella frazione di 1/3 della prevista indennità.
pagina 7 di 10 Cont A fronte di tali specifiche indicazioni, ha depositato il programma di esercizio con indicazione delle tratte di percorrenza delle varie corse con relativi orari.
Dunque, con specifico riguardo ai PEA allegati al ricorso in opposizione, va rilevato che gli stessi rappresentano le tabelle allegate all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico, con indicazione di un identificativo alfanumerico che consente l'individuazione della relativa tratta e la sua riferibilità al contratto di esercizio e, quindi, si tratta di documenti, di formazione antecedente al giudizio, che è sufficientemente rappresentativa degli orari e delle tratte delle corse;
ATM ha anche depositato i turni della corsa IS 1, IS 2, IS 6 scolastico e non scolastico.
5. Giungendo quindi alla verifica, in concreto, della spettanza di somme all'opposto a titolo di indennità di trasferta, applicando i criteri interpretativi di cui sopra si è dato conto, deve essere rilevato che:
5.1 Risultano infondate le ragioni addotte dalla Società opponente in relazione al turno “IS 6
NON SCOLASTICO ISERNIA – TERMOLI” indicato al punto 1 del ricorso in opposizione, in quanto il criterio di calcolo del quale l'ATM vorrebbe valersi ai fini del computo chilometrico della distanza tra capolinea di partenza e capolinea di arrivo non è conforme ai principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, pure precedentemente richiamati al punto 3.1, che individuano il criterio di computo della distanza nell'effettiva percorrenza chilometrica.
D'altra parte, va considerato che le contestazioni sollevate dall'opponente ineriscono ai criteri di calcolo dell'indennità, ma non involgono le risultanze documentali prodotte da CP_1
a sostegno della propria richiesta ossia, nello specifico, l'estratto del cronotachigrafo già depositato nell'ambito del giudizio monitorio, attestante la percorrenza chilometrica tra i capolinea di 128 Km (doc. 10 – fascicolo di parte opposta).
5.2 Le contestazioni dell'opponente riferite al turno “IS2 - Isernia-Pescara”, indicato al punto 2 della memoria di costituzione, risultano svincolate dal contesto del turno in questione: L'ATM infatti sostiene che fondamento, in quanto, come può evincersi dalla documentazione versata in atti (concessione
PEA), il sig. effettua un turno che comporta un'assenza inferiore alle sette ore CP_1 contrattualmente considerate dall'art. 82B, con rientro prima delle ore 22,00. Di qui
l'impossibilità di corrispondere l'indennità di cui si discute anche nella frazione di 1/3>> (cfr. pag.6 ricorso in opposizione), mentre deve essere considerato che il turno in questione, come deduce la stessa ATM (pag. 5 della memoria di costituzione) ha inizio alle ore 14,30 per pagina 8 di 10 terminare alle ore 20,50 e risulta, pertanto, incontestabilmente superiore alle 4 ore ricadenti, peraltro, negli orari contrattualmente previsti deputati ai pasti;
di conseguenza, risulta dovuto il pagamento nella misura di 1/3 dell'indennità di trasferta.
5.3 Per ciò che concerne il turno “IS 6 SCOLASTICO” di cui al punto n. 3 del ricorso in opposizione, l'orario riferito a tale turno, al netto dei 40 minuti previsti per le attività accessorie, in base a quanto evidenziato al punto 3.2 della presente statuizione, risulta inferiore a 14 ore e, quindi, l'indennità di trasferta andrà quantificata nella misura di 1/3.
In definitiva:
➢ deve essere riconosciuto l'importo di euro 2.309,85 a titolo di indennità di trasferta richiesto nella misura di 2/3 a fronte dell'effettuazione del turno “IS 6 NON
SCOLASTICO”;
➢ deve essere riconosciuto l'importo di euro 3.423,66 a titolo di indennità di trasferta richiesto nella misura di 1/3 a fronte dell'effettuazione del turno “IS 2 Isernia/Pescara”;
➢ deve essere rideterminata l'indennità di trasferta nella misura di 1/3, in luogo di quella di 2/3, per l'effettuazione del turno “IS 6 non scolastico”; pertanto, l'importo dovuto a titolo di indennità di trasferta in quest'ultimo caso ammonta ad euro 2.362,09 (euro
13,27 x 78); tuttavia, tale somma dovrà essere ridotta di euro 437,91 a fronte del pagamento da parte della Società opponente dell'indennità nella misura di un terzo a decorrere dal mese di gennaio 2023, in relazione all'effettuazione da parte di di n. 33 turni già indennizzati nella misura di 1/3 (euro 13,27 x 33 turni = CP_1
euro 437,91) e, pertanto, risulterà pari ad euro 1.924,18.
Per le motivazioni che precedono, la pretesa azionata in via monitoria va, dunque, rideterminata nel complessivo importo di euro 7.657,69.
6.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
pagina 9 di 10 dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
La domanda dell'opposto con cui ha chiesto di condannare ATM per lite temeraria va disattesa, in ragione del fatto che la pretesa di credito è stata -in ogni caso- ridimensionata, per le ragioni indicate in parte motiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della Controparte_1
somma di euro 7.657,69, oltre interessi e rivalutazione;
3) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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