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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. n. 310/2025 riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel. dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere dott.ssa Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
OV, pubblicata in data 24.02.2025, n. 521 promosso da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Moriero del foro di Parte_1
OV per mandato in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA
contro appresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Figone del foro di Controparte_1
OV e AO ZO del foro della Spezia per mandato in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di OV, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 521/2025 Cronol. 942/2025 del Tribunale
1 di OV, pubblicata il 24.02.25, non notificata, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale promosso dall'esponente e recante il n. R.G. 9735/22, accogliere per i motivi meglio esposti nel presente atto avuto riguardo ai capi oggi impugnati, le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano testualmente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi Signori e con addebito al Signor Pt_1 CP_1 CP_1
il quale è venuto meno agli obblighi morali e materiali derivanti dal matrimonio,
[...] avendo intrattenuto relazione sentimentale extra coniugale, causa della frattura dell'armonia coniugale ed essendosi successivamente allontanato dalla casa coniugale per intraprendere nuova relazione stabile con la Sig.ra disporre che il Signor Pt_2 corrisponda in favore della Signora assegno di mantenimento in misura CP_1 Pt_1 non inferiore a Euro 600,00 anche in considerazione della domanda di addebito e del pregresso tenore di vita familiare, oltre che per la rilevante disparità reddituale tra i coniugi;
disporre che il Sig. corrisponda alla Signora a titolo di CP_1 Pt_1 contributo nel mantenimento del figlio minore un importo mensile non Persona_1 inferiore a Euro 600,00 e, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente – eventualmente Per_2 direttamente alla stessa - un importo mensile non inferiore a Euro 600,00; il tutto, per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche secondo tabella in uso sezione famiglia Tribunale di OV. Fermo il resto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per l'appellante incidentale CP_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
In via Principale: • respingere integralmente l'appello della Sig.ra e le Parte_1 domande con esso dedotte siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
In via Incidentale: a) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza gravata, resa dal Tribunale di OV, sez. IV civile, n.
2 521/2025, e per l'effetto: mandare esente il Dr. da ogni obbligo di mantenimento CP_1 in favore della Sig.ra b) dichiarare il diritto del Dr. alla Parte_1 CP_1 rivalsa nei confronti della moglie in ordine al 50% del mutuo da lui pagato e pagando per l'acquisto della casa familiare, sita in Leivi, quantomeno con decorrenza dall'ordinanza presidenziale in prime cure (16.2.2023); c) mandare assolto il Dr. CP_1 dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne d) Per_2 disporre che il Dr. abbia a contribuire al mantenimento dei soli due figli con CP_1 somma non superiore ad Euro 600,00 complessivi (Euro 300,00 per ogni figlio, nell'eventualità in cui anche la figlia beneficiasse del mantenimento); e) Per_2 disporre che il Dr. abbia a concorrere al 50% delle spese straordinarie relative CP_1 ai figli, previamente e debitamente concordate e documentate, come da Protocollo presso il Tribunale di OV, ad esclusione delle spese di iscrizione e delle rette della scuola privata del figlio , in conformità a quanto concordato dalle parti nella Persona_1 scrittura del 6.9.2023.
In via Istruttoria: • Si insiste, in ogni caso, nelle richieste istruttorie tutte richieste in prime cure e ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni anche in controprova all'eventuali richieste di controparte che fossero, in denegata e non creduta ipotesi, ammesse in questa sede di gravame.
In ogni caso: • Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO
1. mediante la proposizione di ricorso innanzi al Tribunale di OV Parte_1 nei confronti di - allegando di aver contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 7.5.1994, dalla cui unione erano nati due figli, Per_2
(maggiorenne di anni 22 ed economicamente non autosufficiente) e Persona_1
(minorenne di anni 16) - concludeva chiedendo: i) la pronuncia di separazione personale;
ii) l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e richiesta di una regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio; iii) l'assegnazione della casa coniugale a sé e ai figli;
iv) la condanna del marito alla corresponsione di un assegno di mantenimento per moglie e figli pari a complessivi euro 1.800,00 mensili, oltre spese straordinarie.
2. Si costituiva il convenuto contestando le difese avversarie - eccetto per la CP_1 domanda di separazione e per quella di affidamento del figlio minorenne - adducendo
3 proprie incapacità reddituali e un grave peggioramento delle sue condizioni di salute tali da incidere sulla propria capacità lavorativa, pertanto concludeva chiedendo: i) l'adozione di un calendario di frequentazioni padre-figlio come dallo stesso proposto;
ii)
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli, a condizione che la Parte_1 provvedesse a pagare la sua quota parte del mutuo e le utenze domestiche;
iii) la corresponsione a proprio carico di un contributo di mantenimento complessivo per entrambi i figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie. In via subordinata, per il caso in cui il Tribunale disponesse in capo al il pagamento del CP_1 mutuo per la casa e delle utenze, chiedeva il rigetto di qualsivoglia richiesta di mantenimento;
iv) in ogni caso, il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie.
3. A seguito dei provvedimenti stabiliti in sede di udienza presidenziale e nelle more dell'udienza di prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice Istruttore, la ricorrente depositava memoria integrativa con la quale modificava in parte le proprie Parte_1 conclusioni, formulando una aggiuntiva domanda di separazione con addebito.
5. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale così provvedeva: i) pronunciava la separazione personale dei coniugi, senza alcun addebito;
ii) assegnava la casa coniugale alla moglie;
iii) affidava il figlio minore in forma condivisa con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo un calendario di frequentazioni che fosse il più ampio possibile, vista l'età del minore;
iv) poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per ciascun figlio, una somma pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
v) poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie, una somma pari ad euro 250,00 mensili;
vi) rigettava tutte le altre domande;
vii) compensava interamente tra le parti le spese di lite.
6. ha proposto appello avverso la sentenza - mediante 4 motivi di gravame - al Parte_1 fine di ottenere una parziale riforma del provvedimento. Si è costituito l'appellato contestando tutti i motivi di appello proposti dalla e proponendo CP_1 Parte_1 appello incidentale mediante la formulazione di cinque motivi di gravame.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
4 1. Con il primo e secondo motivo di appello lamenta una erronea valutazione da Parte_1 parte del Tribunale della rilevanza circa il materiale probatorio da lei prodotto (docc. 27,
35, 39) e delle istanze istruttorie da lei formulate in primo grado (nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, riguardo alla domanda di addebito della separazione a carico di I motivi sono entrambi CP_1 infondati in quanto, come correttamente individuato dal giudice di prime cure, la Parte_1 non ha fornito sufficiente prova del nesso di causalità tra il comportamento del e CP_1 la crisi coniugale;
pertanto, non può essere accolta la domanda di addebito della separazione. Inoltre, alla luce di una mancata compiuta allegazione dell'andamento del rapporto coniugale prima dell'emersione dell'allegata relazione extraconiugale, i capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale volti a dimostrare detta relazione, risultano irrilevanti in quanto non è stata comunque raggiunta la prova che tale relazione - seppure in ipotesi sussistente - sia stata la causa della fine del legame coniugale.
Dal rigetto di tale motivo discende l'assorbimento in ordine al quinto motivo di appello incidentale proposto da e mediante il quale lo stesso - nell'eventualità che CP_1 venissero ammesse in questo giudizio le istanze istruttorie di in punto di Parte_1 addebito e dunque in via incidentale condizionata - ha richiesto l'ammissione di istanze istruttorie volte a provare la pregressa intollerabilità della convivenza.
2. Con il terzo motivo di appello principale, critica la determinazione del Parte_1 quantum dell'assegno di mantenimento previsto a suo favore, ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente comparato le condizioni economiche dei due coniugi, non abbia analizzato correttamente la documentazione bancaria versata in atti e non abbia infine preso in considerazione la propria situazione di precarietà lavorativa. Conseguentemente,
l'appellante reitera le istanze istruttorie già avanzate in primo grado (indagini di Polizia
Tributaria, C.t.u. tecnico-reddituale sul C.t.u. medico-legale sulle patologie che CP_1 influirebbero sulla capacità lavorativa del prove orali) richiedendo l'aumento del CP_1 proprio assegno di mantenimento da euro 250,00 mensili ad euro 600,00 mensili.
Tale motivo può essere analizzato congiuntamente al primo motivo di appello incidentale proposto da in cui egli, criticando lo stesso capo della sentenza, conclude per un CP_1 azzeramento dell'importo dell'assegno in contestazione.
Sul punto la Corte ritiene che né il motivo proposto in via principale né il motivo proposto in via incidentale meritino accoglimento in quanto il Tribunale ha quantificato
5 l'assegno correttamente. In particolare, il rigetto del motivo di appello principale discende dal fatto che, nonostante le diverse condizioni economiche delle parti, la ha dimostrato di avere una capacità lavorativa;
il rigetto dell'appello incidentale Parte_1 discende dal fatto che, nel caso specifico, non è opportuno eliminare l'assegno poiché – tenendo conto del principio vigente in sede di giudizio di separazione e che presiede all'accertamento circa la sussistenza del diritto al mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.- nel caso di specie è ravvisabile una disparità di condizioni economiche tra i coniugi tale da giustificare il versamento dell'importo individuato dal Tribunale, a titolo di assegno di mantenimento, in favore della Per quanto riguarda le argomentazioni poste a Parte_1 sostegno dell'appello incidentale, in forza delle quali ritiene che erroneamente la CP_1 sentenza basi la decisione sull'assegno di mantenimento per la moglie anche sul fatto che il mutuo per l'acquisto della casa famigliare fosse a carico del marito per il 50%, si ritiene che tale motivazione sia frutto di un errore materiale del Tribunale, considerando che, in altro punto della sentenza (circa l'assegno per il mantenimento dei figli), il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il è onerato del pagamento del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto della casa coniugale per un importo pari ad euro 2.052,00 mensili. Tanto premesso, la Corte ritiene congrua e proporzionata la quantificazione che il Tribunale ha determinato per l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
3. È ora necessario esaminare il quarto motivo di appello principale e il terzo motivo di appello incidentale, entrambi riguardanti il quantum dell'assegno di mantenimento previsto dal Tribunale a favore dei due figli. Da una parte, la moglie chiede un aumento da euro 400,00 mensili ciascuno ad euro 600,00, mensili. Dall'altra parte, il marito chiede per la figlia maggiorenne: in via principale, una eliminazione del contributo o in subordine, una sua riduzione ad euro 300,00 mensili;
per il figlio minorenne, CP_1 chiede una riduzione ad euro 300,00 mensili. La Corte ritiene di rigettare entrambe le domande, considerando congrua la somma determinata dal giudice di prime cure che ha correttamente valutato le condizioni economiche delle parti e ha tenuto debitamente conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età; e ciò è opportuno altresì con riguardo alla figlia maggiorenne, considerata la sua giovane età e quandanche non frequentasse più l'Università.
4. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello incidentale, con il quale CP_1 propone domanda di rivalsa nei confronti della moglie per la quota parte del 50% del mutuo pagato, a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale che ha autorizzato i
6 coniugi a vivere separati, la Corte rigetta il motivo. Ciò in quanto tale domanda non può essere avanzata in sede di separazione ma solo eventualmente con separato giudizio.
5. Infine è necessario esaminare il quarto motivo di appello incidentale, con il quale critica la sentenza nella parte in cui ha posto a carico di entrambi i genitori al CP_1
50% pro quota le spese straordinarie per i figli. L'appellante afferma che la sentenza non ha tenuto conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto tra i coniugi in data 6.9.2023
(contenuto in scrittura privata allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del resistente) circa la ripartizione dei costi della scuola privata che il secondogenito sta Persona_1 frequentando. Il motivo non merita accoglimento considerata la mancata formulazione di conclusioni congiunte sul punto già in sede di giudizio di primo grado. In particolare, si evidenzia che a seguito della sottoscrizione dell'accordo stragiudiziale (fatto avvenuto dopo la prima udienza), la parte ricorrente aveva continuato a richiedere la Parte_1 condanna del marito alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, comprendendo dunque anche le spese scolastiche per il figlio minore;
dunque, in mancanza di un accordo concluso tra le parti sul punto, appare corretto confermare la ripartizione delle spese straordinarie per i figli in misura al 50% per ciascuno dei genitori.
6. Le spese di lite del presente giudizio, considerata la soccombenza di entrambe le parti su tutti i motivi di gravame proposti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di OV pubblicata in data 24.02.2025, n. 521 promossa da:
Parte_1
- APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA
contro
Controparte_1
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
con intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di OV;
dispone quanto segue:
7 - rigetta l'appello principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, la parte appellante e la parte appellante incidentale sono tenute al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in OV, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
8
Sezione Terza Civile
R.G. n. 310/2025 riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel. dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere dott.ssa Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
OV, pubblicata in data 24.02.2025, n. 521 promosso da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Moriero del foro di Parte_1
OV per mandato in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA
contro appresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Figone del foro di Controparte_1
OV e AO ZO del foro della Spezia per mandato in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di OV, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 521/2025 Cronol. 942/2025 del Tribunale
1 di OV, pubblicata il 24.02.25, non notificata, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale promosso dall'esponente e recante il n. R.G. 9735/22, accogliere per i motivi meglio esposti nel presente atto avuto riguardo ai capi oggi impugnati, le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano testualmente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi Signori e con addebito al Signor Pt_1 CP_1 CP_1
il quale è venuto meno agli obblighi morali e materiali derivanti dal matrimonio,
[...] avendo intrattenuto relazione sentimentale extra coniugale, causa della frattura dell'armonia coniugale ed essendosi successivamente allontanato dalla casa coniugale per intraprendere nuova relazione stabile con la Sig.ra disporre che il Signor Pt_2 corrisponda in favore della Signora assegno di mantenimento in misura CP_1 Pt_1 non inferiore a Euro 600,00 anche in considerazione della domanda di addebito e del pregresso tenore di vita familiare, oltre che per la rilevante disparità reddituale tra i coniugi;
disporre che il Sig. corrisponda alla Signora a titolo di CP_1 Pt_1 contributo nel mantenimento del figlio minore un importo mensile non Persona_1 inferiore a Euro 600,00 e, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente – eventualmente Per_2 direttamente alla stessa - un importo mensile non inferiore a Euro 600,00; il tutto, per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche secondo tabella in uso sezione famiglia Tribunale di OV. Fermo il resto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per l'appellante incidentale CP_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
In via Principale: • respingere integralmente l'appello della Sig.ra e le Parte_1 domande con esso dedotte siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
In via Incidentale: a) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza gravata, resa dal Tribunale di OV, sez. IV civile, n.
2 521/2025, e per l'effetto: mandare esente il Dr. da ogni obbligo di mantenimento CP_1 in favore della Sig.ra b) dichiarare il diritto del Dr. alla Parte_1 CP_1 rivalsa nei confronti della moglie in ordine al 50% del mutuo da lui pagato e pagando per l'acquisto della casa familiare, sita in Leivi, quantomeno con decorrenza dall'ordinanza presidenziale in prime cure (16.2.2023); c) mandare assolto il Dr. CP_1 dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne d) Per_2 disporre che il Dr. abbia a contribuire al mantenimento dei soli due figli con CP_1 somma non superiore ad Euro 600,00 complessivi (Euro 300,00 per ogni figlio, nell'eventualità in cui anche la figlia beneficiasse del mantenimento); e) Per_2 disporre che il Dr. abbia a concorrere al 50% delle spese straordinarie relative CP_1 ai figli, previamente e debitamente concordate e documentate, come da Protocollo presso il Tribunale di OV, ad esclusione delle spese di iscrizione e delle rette della scuola privata del figlio , in conformità a quanto concordato dalle parti nella Persona_1 scrittura del 6.9.2023.
In via Istruttoria: • Si insiste, in ogni caso, nelle richieste istruttorie tutte richieste in prime cure e ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni anche in controprova all'eventuali richieste di controparte che fossero, in denegata e non creduta ipotesi, ammesse in questa sede di gravame.
In ogni caso: • Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO
1. mediante la proposizione di ricorso innanzi al Tribunale di OV Parte_1 nei confronti di - allegando di aver contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 7.5.1994, dalla cui unione erano nati due figli, Per_2
(maggiorenne di anni 22 ed economicamente non autosufficiente) e Persona_1
(minorenne di anni 16) - concludeva chiedendo: i) la pronuncia di separazione personale;
ii) l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e richiesta di una regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio; iii) l'assegnazione della casa coniugale a sé e ai figli;
iv) la condanna del marito alla corresponsione di un assegno di mantenimento per moglie e figli pari a complessivi euro 1.800,00 mensili, oltre spese straordinarie.
2. Si costituiva il convenuto contestando le difese avversarie - eccetto per la CP_1 domanda di separazione e per quella di affidamento del figlio minorenne - adducendo
3 proprie incapacità reddituali e un grave peggioramento delle sue condizioni di salute tali da incidere sulla propria capacità lavorativa, pertanto concludeva chiedendo: i) l'adozione di un calendario di frequentazioni padre-figlio come dallo stesso proposto;
ii)
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli, a condizione che la Parte_1 provvedesse a pagare la sua quota parte del mutuo e le utenze domestiche;
iii) la corresponsione a proprio carico di un contributo di mantenimento complessivo per entrambi i figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie. In via subordinata, per il caso in cui il Tribunale disponesse in capo al il pagamento del CP_1 mutuo per la casa e delle utenze, chiedeva il rigetto di qualsivoglia richiesta di mantenimento;
iv) in ogni caso, il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie.
3. A seguito dei provvedimenti stabiliti in sede di udienza presidenziale e nelle more dell'udienza di prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice Istruttore, la ricorrente depositava memoria integrativa con la quale modificava in parte le proprie Parte_1 conclusioni, formulando una aggiuntiva domanda di separazione con addebito.
5. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale così provvedeva: i) pronunciava la separazione personale dei coniugi, senza alcun addebito;
ii) assegnava la casa coniugale alla moglie;
iii) affidava il figlio minore in forma condivisa con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo un calendario di frequentazioni che fosse il più ampio possibile, vista l'età del minore;
iv) poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per ciascun figlio, una somma pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
v) poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie, una somma pari ad euro 250,00 mensili;
vi) rigettava tutte le altre domande;
vii) compensava interamente tra le parti le spese di lite.
6. ha proposto appello avverso la sentenza - mediante 4 motivi di gravame - al Parte_1 fine di ottenere una parziale riforma del provvedimento. Si è costituito l'appellato contestando tutti i motivi di appello proposti dalla e proponendo CP_1 Parte_1 appello incidentale mediante la formulazione di cinque motivi di gravame.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
4 1. Con il primo e secondo motivo di appello lamenta una erronea valutazione da Parte_1 parte del Tribunale della rilevanza circa il materiale probatorio da lei prodotto (docc. 27,
35, 39) e delle istanze istruttorie da lei formulate in primo grado (nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, riguardo alla domanda di addebito della separazione a carico di I motivi sono entrambi CP_1 infondati in quanto, come correttamente individuato dal giudice di prime cure, la Parte_1 non ha fornito sufficiente prova del nesso di causalità tra il comportamento del e CP_1 la crisi coniugale;
pertanto, non può essere accolta la domanda di addebito della separazione. Inoltre, alla luce di una mancata compiuta allegazione dell'andamento del rapporto coniugale prima dell'emersione dell'allegata relazione extraconiugale, i capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale volti a dimostrare detta relazione, risultano irrilevanti in quanto non è stata comunque raggiunta la prova che tale relazione - seppure in ipotesi sussistente - sia stata la causa della fine del legame coniugale.
Dal rigetto di tale motivo discende l'assorbimento in ordine al quinto motivo di appello incidentale proposto da e mediante il quale lo stesso - nell'eventualità che CP_1 venissero ammesse in questo giudizio le istanze istruttorie di in punto di Parte_1 addebito e dunque in via incidentale condizionata - ha richiesto l'ammissione di istanze istruttorie volte a provare la pregressa intollerabilità della convivenza.
2. Con il terzo motivo di appello principale, critica la determinazione del Parte_1 quantum dell'assegno di mantenimento previsto a suo favore, ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente comparato le condizioni economiche dei due coniugi, non abbia analizzato correttamente la documentazione bancaria versata in atti e non abbia infine preso in considerazione la propria situazione di precarietà lavorativa. Conseguentemente,
l'appellante reitera le istanze istruttorie già avanzate in primo grado (indagini di Polizia
Tributaria, C.t.u. tecnico-reddituale sul C.t.u. medico-legale sulle patologie che CP_1 influirebbero sulla capacità lavorativa del prove orali) richiedendo l'aumento del CP_1 proprio assegno di mantenimento da euro 250,00 mensili ad euro 600,00 mensili.
Tale motivo può essere analizzato congiuntamente al primo motivo di appello incidentale proposto da in cui egli, criticando lo stesso capo della sentenza, conclude per un CP_1 azzeramento dell'importo dell'assegno in contestazione.
Sul punto la Corte ritiene che né il motivo proposto in via principale né il motivo proposto in via incidentale meritino accoglimento in quanto il Tribunale ha quantificato
5 l'assegno correttamente. In particolare, il rigetto del motivo di appello principale discende dal fatto che, nonostante le diverse condizioni economiche delle parti, la ha dimostrato di avere una capacità lavorativa;
il rigetto dell'appello incidentale Parte_1 discende dal fatto che, nel caso specifico, non è opportuno eliminare l'assegno poiché – tenendo conto del principio vigente in sede di giudizio di separazione e che presiede all'accertamento circa la sussistenza del diritto al mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.- nel caso di specie è ravvisabile una disparità di condizioni economiche tra i coniugi tale da giustificare il versamento dell'importo individuato dal Tribunale, a titolo di assegno di mantenimento, in favore della Per quanto riguarda le argomentazioni poste a Parte_1 sostegno dell'appello incidentale, in forza delle quali ritiene che erroneamente la CP_1 sentenza basi la decisione sull'assegno di mantenimento per la moglie anche sul fatto che il mutuo per l'acquisto della casa famigliare fosse a carico del marito per il 50%, si ritiene che tale motivazione sia frutto di un errore materiale del Tribunale, considerando che, in altro punto della sentenza (circa l'assegno per il mantenimento dei figli), il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il è onerato del pagamento del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto della casa coniugale per un importo pari ad euro 2.052,00 mensili. Tanto premesso, la Corte ritiene congrua e proporzionata la quantificazione che il Tribunale ha determinato per l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
3. È ora necessario esaminare il quarto motivo di appello principale e il terzo motivo di appello incidentale, entrambi riguardanti il quantum dell'assegno di mantenimento previsto dal Tribunale a favore dei due figli. Da una parte, la moglie chiede un aumento da euro 400,00 mensili ciascuno ad euro 600,00, mensili. Dall'altra parte, il marito chiede per la figlia maggiorenne: in via principale, una eliminazione del contributo o in subordine, una sua riduzione ad euro 300,00 mensili;
per il figlio minorenne, CP_1 chiede una riduzione ad euro 300,00 mensili. La Corte ritiene di rigettare entrambe le domande, considerando congrua la somma determinata dal giudice di prime cure che ha correttamente valutato le condizioni economiche delle parti e ha tenuto debitamente conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età; e ciò è opportuno altresì con riguardo alla figlia maggiorenne, considerata la sua giovane età e quandanche non frequentasse più l'Università.
4. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello incidentale, con il quale CP_1 propone domanda di rivalsa nei confronti della moglie per la quota parte del 50% del mutuo pagato, a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale che ha autorizzato i
6 coniugi a vivere separati, la Corte rigetta il motivo. Ciò in quanto tale domanda non può essere avanzata in sede di separazione ma solo eventualmente con separato giudizio.
5. Infine è necessario esaminare il quarto motivo di appello incidentale, con il quale critica la sentenza nella parte in cui ha posto a carico di entrambi i genitori al CP_1
50% pro quota le spese straordinarie per i figli. L'appellante afferma che la sentenza non ha tenuto conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto tra i coniugi in data 6.9.2023
(contenuto in scrittura privata allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del resistente) circa la ripartizione dei costi della scuola privata che il secondogenito sta Persona_1 frequentando. Il motivo non merita accoglimento considerata la mancata formulazione di conclusioni congiunte sul punto già in sede di giudizio di primo grado. In particolare, si evidenzia che a seguito della sottoscrizione dell'accordo stragiudiziale (fatto avvenuto dopo la prima udienza), la parte ricorrente aveva continuato a richiedere la Parte_1 condanna del marito alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, comprendendo dunque anche le spese scolastiche per il figlio minore;
dunque, in mancanza di un accordo concluso tra le parti sul punto, appare corretto confermare la ripartizione delle spese straordinarie per i figli in misura al 50% per ciascuno dei genitori.
6. Le spese di lite del presente giudizio, considerata la soccombenza di entrambe le parti su tutti i motivi di gravame proposti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di OV pubblicata in data 24.02.2025, n. 521 promossa da:
Parte_1
- APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA
contro
Controparte_1
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
con intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di OV;
dispone quanto segue:
7 - rigetta l'appello principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, la parte appellante e la parte appellante incidentale sono tenute al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in OV, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
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