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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1171 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: CP_1 Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRISAFULLI AGOSTINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/04/2025, i coniugi , nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], premesso: Parte_3
- di avere contratto matrimonio in Venezuela il 10/10/1997, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pace del Mela al n. 5, parte II, serie C, anno 2014;
- che dall'unione era nata, in data 19/10/1998, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fissando ove necessario la loro residenza e/o dimora;
-I Coniugi provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento;
-La ripartizione dei beni mobili è già stata regolata dai coniugi”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato in [...] il [...], e Parte_1 Parte_3
, nata in [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di PACE DEL MELA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato in Venezuela il 10/10/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pace del Mela al n. 5, parte II, serie C, anno 2014;
rimette le parti all'udienza del 27/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1171 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: CP_1 Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRISAFULLI AGOSTINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/04/2025, i coniugi , nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], premesso: Parte_3
- di avere contratto matrimonio in Venezuela il 10/10/1997, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pace del Mela al n. 5, parte II, serie C, anno 2014;
- che dall'unione era nata, in data 19/10/1998, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fissando ove necessario la loro residenza e/o dimora;
-I Coniugi provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento;
-La ripartizione dei beni mobili è già stata regolata dai coniugi”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato in [...] il [...], e Parte_1 Parte_3
, nata in [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di PACE DEL MELA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato in Venezuela il 10/10/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pace del Mela al n. 5, parte II, serie C, anno 2014;
rimette le parti all'udienza del 27/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.