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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5779
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura; letti gli atti del procedimento n. 5779/2024 R.G., promosso ex artt. 1168 c.c., 703 c.p.c. e
669 bis e ss. c.p.c.; lette le memorie conclusive depositate dalle parti per l'udienza del 25.03.2025;
osserva quanto segue.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i sig.ri Parte_1 [...]
in proprio e in qualità di eredi dei defunti sig.ri Parte_2 Persona_1 [...]
e chiedevano di essere reintegrati nel possesso del fondo sito in Per_2 Persona_3
Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Gorizia (già facente parte della contrada Starita), censito al Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio n. 5, p.lla 374, della dimensione di 1 ettaro, 1 are, 40 centiare, di cui i loro genitori avrebbero avuto il possesso fin dal 1970.
I ricorrenti sostenevano, in particolare, che il sig. sino al suo Persona_2
decesso, avvenuto il 03.02.2004, avrebbe goduto del possesso del fondo rurale in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione in merito.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20.07.2018, avente a oggetto “Piano
Pagina 1 di ricognizione, valorizzazione e dismissione del Patrimonio Immobiliare”, il Comune di
Pomigliano d'Arco inseriva, fra i terreni oggetto della delibera, anche quello posseduto dal sig. nella Tabella D denominata “Dichiarativa di proprietà” con la Persona_2
seguente descrizione: “immobili e terreni per i quali si dichiara la proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni e per i quali si chiederà la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari a favore del
Comune di Pomigliano d'Arco e consequenziali volture catastali”.
I ricorrenti, per tutelare la propria posizione di possessori, inviavano una lettera al
Comune di Pomigliano d'Arco in data 29.09.2021 (protocollata al n. 1917/I) in cui, in ordine al fondo per cui è causa, rilevavano, in particolare, di “averne acquistato la proprietà per intervenuta usucapione ben prima del 2018 e comunque prima della Delibera di C.C. n. 78 del
20.07.2018 e chiedevano all'amministrazione di riconoscere e dichiarare la piena, totale ed esclusiva proprietà del terreno in oggetto in capo agli scriventi e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali”.
Il Comune di Pomigliano d'Arco non riscontrava tale richiesta, pertanto, i ricorrenti adivano il Tribunale di Nola al fine di vedere dichiarato usucapito il bene oggetto di giudizio.
I ricorrenti deducevano che, nelle more della definizione del giudizio, in data 12.11.2024,
alcuni dipendenti del , accompagnati dai vigili urbani, Parte_3
rompevano il catenaccio del cancello posto all'ingresso del fondo rurale per cui è causa e accedevano all'interno dell'area.
Di conseguenza, i sig.ri agivano in giudizio per ottenere la reintegrazione nel Per_2
possesso del terreno oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva Parte_3
l'inammissibilità dell'azione di reintegrazione, per decorrenza del termine annuale di
Pagina 2 decadenza previsto dall'art. 1168, comma 1, c.c. e nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Il ricorso proposto dai sig. è inammissibile, in quanto depositato oltre il Per_2
termine di decadenza annuale previsto ex art. 1168, comma 1, c.c.
In punto di diritto, va premesso che l'azione introdotta dagli odierni ricorrenti si configura quale azione di reintegrazione nel possesso, disciplinata ex art. 1168 c.c., ove è stabilito, al primo comma, che “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso
può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”.
Il legislatore è dunque chiaro nell'individuare, come termine di decadenza dell'azione di reintegrazione, quello di un anno dal sofferto spoglio che, in ipotesi di spoglio clandestino, decorre dal giorno della scoperta dello spoglio stesso.
Nel caso di specie, è in contestazione l'individuazione del termine di decorrenza utile per l'esercizio dell'azione di reintegrazione, in quanto i ricorrenti sostengono che lo stesso debba essere riferito all'accesso effettuato nel fondo per cui è causa da parte dell'amministrazione comunale il giorno 12.11.2024.
Qualora la decorrenza del termine decadenziale annuale fosse riferita a tale data, invero,
il ricorso dovrebbe essere considerato proposto tempestivamente, in quanto depositato in data 19.11.2024, ovvero pochi giorni dopo l'avvenuto spoglio.
Va rilevato, tuttavia, che la ricostruzione prospettata dai ricorrenti non può essere condivisa, poiché contrastante con la ratio della disciplina in oggetto, così come enucleata dalla costante giurisprudenza.
Pagina 3 Sulla base dell'art. 1168 c.c., letto in combinato disposto con gli artt. 703 e 669 bis e ss.
c.p.c., invero, è conferito al possessore uno strumento di tutela, efficace e veloce, a fronte di una turbativa perpetuata da soggetti non legittimati, e la previsione di un breve termine decadenziale (annuale) è coerente con l'agilità dello strumento in questione,
volto a evitare che la posizione giuridica della parte che agisce in giudizio venga irrimediabilmente compromessa.
La parte che sa di essere lesa da un'azione di spoglio può dunque agire subito in giudizio e ottenere la cessazione di un'azione molesta che assume essere illegittima.
Nel caso di specie, tuttavia, la conoscenza dello spoglio da parte dei ricorrenti non può essere collegata all'azione materiale posta in essere dai soggetti che, a nome del
[...]
, hanno fatto ingresso nel fondo per cui è causa in data 12.11.2024. Parte_3
Tale azione è, invero, soltanto la conseguenza diretta di una serie di atti posti in essere dall'amministrazione comunale, intimamente connessi, che trovano il loro presupposto logico e giuridico nella delibera approvata dal Consiglio nel 2018, con cui il fondo oggetto di causa veniva dichiarato ufficialmente di proprietà dell'amministrazione
(delibera n. 78 del 20.07.2018 - prod. ricorrenti).
La conoscenza da parte dei ricorrenti dello spoglio attuato dall'amministrazione comunale risale, dunque, a tale data e ciò risulta evidente, in primo luogo, sulla base degli atti di causa, in quanto la stessa lettera allegata dai sig.ri datata 20.09.2021, Per_2
dimostra che gli stessi erano ben consapevoli delle azioni che stava ponendo in essere il
Pt_3
Nella lettera in questione, invero, i sig.ri censuravano il contenuto della Per_2
delibera del 2018, rivendicando l'intervenuta usucapione del terreno in oggetto (cfr.
Pagina 4 lettera dei sig.ri indirizzata al d'Arco in data 29.09.2021, Per_2 Parte_3
protocollata al n. 1917/I, prod. ricorrenti).
Inoltre, siccome il non riscontrava la lettera in questione, i sig.ri Pt_3 Per_2
promuovevano, nel 2022, un giudizio dinanzi al Tribunale di Nola (R.G. n. 6543/2022),
per ottenere una pronuncia di accertamento dell'intervenuta usucapione, come essi stessi affermano nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La documentazione citata dimostra che i ricorrenti avevano avuto conoscenza dello spoglio, quantomeno, già in data 29.09.2021, quando inoltravano la lettera menzionata al
Comune e che, addirittura, gli stessi proponevano un'azione dinanzi al Tribunale di
Nola, già nel 2022, per vedere riconosciuti i propri diritti.
Sul punto, va evidenziato che, quanto alla decorrenza del termine di decadenza dell'azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., in presenza di più atti, è stato invero statuito il principio seguente: “Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli
successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato
isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto” (Cass. civ., sez. II, 23.05.2012, n. 8148).
Nello stesso senso, è stato evidenziato che: “Il termine annuale per proporre l'azione possessoria
va, quindi, individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di condotte intese a realizzare una lesione del possesso. Va, pertanto,
distinta l'ipotesi in cui tale lesione si sostanzia in una pluralità di atti, ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri atti di
carattere strumentale;
nel primo caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano
Pagina 5 connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno
e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia;
nel secondo caso, essendovi un
unico atto lesivo, quello finale, il “dies a quo” decorre da quest'ultimo, a meno che, anche in tal caso, gli atti strumentali, di per se stessi non lesivi, siano tali da rendere evidente la loro funzionalità alla
realizzazione finale della lesione (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 23896/2016; Cass. civ., sez.
II, sentenza n. 8148/2012).
Nel caso di specie, risulta evidente che l'accesso al fondo da parte dell'amministrazione nel novembre del 2024 sia strettamente collegato alla delibera comunale del 2018, con cui il terreno per cui è causa è stato dichiarato di proprietà dell'amministrazione.
La delibera comunale del 2018 costituisce, cioè, il presupposto temporale, logico e giuridico delle successive azioni intraprese dall'amministrazione volte ad acquisire il terreno per cui è causa alla propria disponibilità.
Va inoltre specificato che, anche in assenza della prova dell'effettiva conoscenza dello spoglio da parte dei ricorrenti, prova che, come detto, in questo caso sussiste (cfr. lettera del 11.2021 - prod. ricorrenti), la giurisprudenza ha collegato il termine di decorrenza utile per la proposizione dell'azione di reintegrazione, in ogni caso, alla oggettiva conoscibilità dello spoglio e non alla sua effettiva conoscenza.
In tal senso, si è espressa più volte la Cassazione, chiarendo che “la tempestività dell'azione
di spoglio, la cui prova incombe sulla parte che agisce in reintegra (cfr. Cass. 20228/2009) non è da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio ma è ricollegata alla conoscibilità dello
stesso secondo la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass. civ. 03.09.2021, n. 23870).
La Cassazione ha posto in capo a colui che agisce per la reintegrazione nel possesso,
dunque, l'onere della prova circa la tempestiva proposizione dell'azione di reintegrazione
Pagina 6 e ha collegato la valutazione in ordine al soddisfacimento di tale requisito a un parametro di tipo oggettivo, in omaggio alla ratio normativa.
In atti, è depositata la delibera con la quale l'immobile per cui è causa veniva inserito nel
Piano di ricognizione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare comunale datata 20.07.2018 (la trascrizione nei registri immobiliari è avvenuta in data
13.09.2018).
Il progetto “Villaggio Sociale” oggetto di finanziamento è stato inoltre approvato con delibera del 29.10.2021 (doc. prod. . Pt_3
La delibera comunale è stata oggetto, inoltre, di opportuna pubblicazione e nella stessa veniva specificata la possibilità di proporre ricorso amministrativo entro 60 gg.
Dunque, le azioni con cui l'amministrazione acquisiva il terreno per cui è causa alla propria disponibilità, non solo erano note ai ricorrenti, già ben prima del 2024 (i ricorrenti avevano conoscenza di tali azioni, quantomeno, già nel 2021) ma dovevano essere note agli stessi, sulla base del canone dell'ordinaria diligenza.
Per tutti questi motivi, l'azione di reintegrazione, promossa soltanto in data 19.11.2024,
(quindi diversi anni dopo la delibera comunale, datata 20.07.2018), deve considerarsi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di un anno, previsto ex art. 1168 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al
D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, letti gli artt. 1168 c.c., 703 e
Pagina 7 669 bis e ss. c.p.c.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da Per_1
motivazione in € 753,25 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 25.03.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
Pagina 8
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura; letti gli atti del procedimento n. 5779/2024 R.G., promosso ex artt. 1168 c.c., 703 c.p.c. e
669 bis e ss. c.p.c.; lette le memorie conclusive depositate dalle parti per l'udienza del 25.03.2025;
osserva quanto segue.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i sig.ri Parte_1 [...]
in proprio e in qualità di eredi dei defunti sig.ri Parte_2 Persona_1 [...]
e chiedevano di essere reintegrati nel possesso del fondo sito in Per_2 Persona_3
Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Gorizia (già facente parte della contrada Starita), censito al Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio n. 5, p.lla 374, della dimensione di 1 ettaro, 1 are, 40 centiare, di cui i loro genitori avrebbero avuto il possesso fin dal 1970.
I ricorrenti sostenevano, in particolare, che il sig. sino al suo Persona_2
decesso, avvenuto il 03.02.2004, avrebbe goduto del possesso del fondo rurale in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione in merito.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20.07.2018, avente a oggetto “Piano
Pagina 1 di ricognizione, valorizzazione e dismissione del Patrimonio Immobiliare”, il Comune di
Pomigliano d'Arco inseriva, fra i terreni oggetto della delibera, anche quello posseduto dal sig. nella Tabella D denominata “Dichiarativa di proprietà” con la Persona_2
seguente descrizione: “immobili e terreni per i quali si dichiara la proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni e per i quali si chiederà la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari a favore del
Comune di Pomigliano d'Arco e consequenziali volture catastali”.
I ricorrenti, per tutelare la propria posizione di possessori, inviavano una lettera al
Comune di Pomigliano d'Arco in data 29.09.2021 (protocollata al n. 1917/I) in cui, in ordine al fondo per cui è causa, rilevavano, in particolare, di “averne acquistato la proprietà per intervenuta usucapione ben prima del 2018 e comunque prima della Delibera di C.C. n. 78 del
20.07.2018 e chiedevano all'amministrazione di riconoscere e dichiarare la piena, totale ed esclusiva proprietà del terreno in oggetto in capo agli scriventi e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali”.
Il Comune di Pomigliano d'Arco non riscontrava tale richiesta, pertanto, i ricorrenti adivano il Tribunale di Nola al fine di vedere dichiarato usucapito il bene oggetto di giudizio.
I ricorrenti deducevano che, nelle more della definizione del giudizio, in data 12.11.2024,
alcuni dipendenti del , accompagnati dai vigili urbani, Parte_3
rompevano il catenaccio del cancello posto all'ingresso del fondo rurale per cui è causa e accedevano all'interno dell'area.
Di conseguenza, i sig.ri agivano in giudizio per ottenere la reintegrazione nel Per_2
possesso del terreno oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva Parte_3
l'inammissibilità dell'azione di reintegrazione, per decorrenza del termine annuale di
Pagina 2 decadenza previsto dall'art. 1168, comma 1, c.c. e nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Il ricorso proposto dai sig. è inammissibile, in quanto depositato oltre il Per_2
termine di decadenza annuale previsto ex art. 1168, comma 1, c.c.
In punto di diritto, va premesso che l'azione introdotta dagli odierni ricorrenti si configura quale azione di reintegrazione nel possesso, disciplinata ex art. 1168 c.c., ove è stabilito, al primo comma, che “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso
può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”.
Il legislatore è dunque chiaro nell'individuare, come termine di decadenza dell'azione di reintegrazione, quello di un anno dal sofferto spoglio che, in ipotesi di spoglio clandestino, decorre dal giorno della scoperta dello spoglio stesso.
Nel caso di specie, è in contestazione l'individuazione del termine di decorrenza utile per l'esercizio dell'azione di reintegrazione, in quanto i ricorrenti sostengono che lo stesso debba essere riferito all'accesso effettuato nel fondo per cui è causa da parte dell'amministrazione comunale il giorno 12.11.2024.
Qualora la decorrenza del termine decadenziale annuale fosse riferita a tale data, invero,
il ricorso dovrebbe essere considerato proposto tempestivamente, in quanto depositato in data 19.11.2024, ovvero pochi giorni dopo l'avvenuto spoglio.
Va rilevato, tuttavia, che la ricostruzione prospettata dai ricorrenti non può essere condivisa, poiché contrastante con la ratio della disciplina in oggetto, così come enucleata dalla costante giurisprudenza.
Pagina 3 Sulla base dell'art. 1168 c.c., letto in combinato disposto con gli artt. 703 e 669 bis e ss.
c.p.c., invero, è conferito al possessore uno strumento di tutela, efficace e veloce, a fronte di una turbativa perpetuata da soggetti non legittimati, e la previsione di un breve termine decadenziale (annuale) è coerente con l'agilità dello strumento in questione,
volto a evitare che la posizione giuridica della parte che agisce in giudizio venga irrimediabilmente compromessa.
La parte che sa di essere lesa da un'azione di spoglio può dunque agire subito in giudizio e ottenere la cessazione di un'azione molesta che assume essere illegittima.
Nel caso di specie, tuttavia, la conoscenza dello spoglio da parte dei ricorrenti non può essere collegata all'azione materiale posta in essere dai soggetti che, a nome del
[...]
, hanno fatto ingresso nel fondo per cui è causa in data 12.11.2024. Parte_3
Tale azione è, invero, soltanto la conseguenza diretta di una serie di atti posti in essere dall'amministrazione comunale, intimamente connessi, che trovano il loro presupposto logico e giuridico nella delibera approvata dal Consiglio nel 2018, con cui il fondo oggetto di causa veniva dichiarato ufficialmente di proprietà dell'amministrazione
(delibera n. 78 del 20.07.2018 - prod. ricorrenti).
La conoscenza da parte dei ricorrenti dello spoglio attuato dall'amministrazione comunale risale, dunque, a tale data e ciò risulta evidente, in primo luogo, sulla base degli atti di causa, in quanto la stessa lettera allegata dai sig.ri datata 20.09.2021, Per_2
dimostra che gli stessi erano ben consapevoli delle azioni che stava ponendo in essere il
Pt_3
Nella lettera in questione, invero, i sig.ri censuravano il contenuto della Per_2
delibera del 2018, rivendicando l'intervenuta usucapione del terreno in oggetto (cfr.
Pagina 4 lettera dei sig.ri indirizzata al d'Arco in data 29.09.2021, Per_2 Parte_3
protocollata al n. 1917/I, prod. ricorrenti).
Inoltre, siccome il non riscontrava la lettera in questione, i sig.ri Pt_3 Per_2
promuovevano, nel 2022, un giudizio dinanzi al Tribunale di Nola (R.G. n. 6543/2022),
per ottenere una pronuncia di accertamento dell'intervenuta usucapione, come essi stessi affermano nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La documentazione citata dimostra che i ricorrenti avevano avuto conoscenza dello spoglio, quantomeno, già in data 29.09.2021, quando inoltravano la lettera menzionata al
Comune e che, addirittura, gli stessi proponevano un'azione dinanzi al Tribunale di
Nola, già nel 2022, per vedere riconosciuti i propri diritti.
Sul punto, va evidenziato che, quanto alla decorrenza del termine di decadenza dell'azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., in presenza di più atti, è stato invero statuito il principio seguente: “Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli
successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato
isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto” (Cass. civ., sez. II, 23.05.2012, n. 8148).
Nello stesso senso, è stato evidenziato che: “Il termine annuale per proporre l'azione possessoria
va, quindi, individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di condotte intese a realizzare una lesione del possesso. Va, pertanto,
distinta l'ipotesi in cui tale lesione si sostanzia in una pluralità di atti, ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri atti di
carattere strumentale;
nel primo caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano
Pagina 5 connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno
e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia;
nel secondo caso, essendovi un
unico atto lesivo, quello finale, il “dies a quo” decorre da quest'ultimo, a meno che, anche in tal caso, gli atti strumentali, di per se stessi non lesivi, siano tali da rendere evidente la loro funzionalità alla
realizzazione finale della lesione (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 23896/2016; Cass. civ., sez.
II, sentenza n. 8148/2012).
Nel caso di specie, risulta evidente che l'accesso al fondo da parte dell'amministrazione nel novembre del 2024 sia strettamente collegato alla delibera comunale del 2018, con cui il terreno per cui è causa è stato dichiarato di proprietà dell'amministrazione.
La delibera comunale del 2018 costituisce, cioè, il presupposto temporale, logico e giuridico delle successive azioni intraprese dall'amministrazione volte ad acquisire il terreno per cui è causa alla propria disponibilità.
Va inoltre specificato che, anche in assenza della prova dell'effettiva conoscenza dello spoglio da parte dei ricorrenti, prova che, come detto, in questo caso sussiste (cfr. lettera del 11.2021 - prod. ricorrenti), la giurisprudenza ha collegato il termine di decorrenza utile per la proposizione dell'azione di reintegrazione, in ogni caso, alla oggettiva conoscibilità dello spoglio e non alla sua effettiva conoscenza.
In tal senso, si è espressa più volte la Cassazione, chiarendo che “la tempestività dell'azione
di spoglio, la cui prova incombe sulla parte che agisce in reintegra (cfr. Cass. 20228/2009) non è da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio ma è ricollegata alla conoscibilità dello
stesso secondo la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass. civ. 03.09.2021, n. 23870).
La Cassazione ha posto in capo a colui che agisce per la reintegrazione nel possesso,
dunque, l'onere della prova circa la tempestiva proposizione dell'azione di reintegrazione
Pagina 6 e ha collegato la valutazione in ordine al soddisfacimento di tale requisito a un parametro di tipo oggettivo, in omaggio alla ratio normativa.
In atti, è depositata la delibera con la quale l'immobile per cui è causa veniva inserito nel
Piano di ricognizione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare comunale datata 20.07.2018 (la trascrizione nei registri immobiliari è avvenuta in data
13.09.2018).
Il progetto “Villaggio Sociale” oggetto di finanziamento è stato inoltre approvato con delibera del 29.10.2021 (doc. prod. . Pt_3
La delibera comunale è stata oggetto, inoltre, di opportuna pubblicazione e nella stessa veniva specificata la possibilità di proporre ricorso amministrativo entro 60 gg.
Dunque, le azioni con cui l'amministrazione acquisiva il terreno per cui è causa alla propria disponibilità, non solo erano note ai ricorrenti, già ben prima del 2024 (i ricorrenti avevano conoscenza di tali azioni, quantomeno, già nel 2021) ma dovevano essere note agli stessi, sulla base del canone dell'ordinaria diligenza.
Per tutti questi motivi, l'azione di reintegrazione, promossa soltanto in data 19.11.2024,
(quindi diversi anni dopo la delibera comunale, datata 20.07.2018), deve considerarsi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di un anno, previsto ex art. 1168 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al
D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, letti gli artt. 1168 c.c., 703 e
Pagina 7 669 bis e ss. c.p.c.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da Per_1
motivazione in € 753,25 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 25.03.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
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