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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 500/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] P.S il 18.06.1970, CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Ester Leggio, sito in Brancaleone in via Tripoli, 19, CF fax 0964933073, pec C.F._2 Email_1 giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore appellante CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, CF
pec t, in virtù di mandato C.F._3 Email_2 generale del 22.3.2024 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 17.10.2019, , esponeva che con Parte_1 CP_ comunicazione del 16.02.2018 l la aveva informata che la domanda di disoccupazione agricola n. 2016702407399 relativa all'anno 2015, presentata in data 25.03.2016 e riesaminata il 15.02.2019, era stata respinta per assenza di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli e contestualmente l'Ente aveva richiesto la ripetizione di un indebito pari ad € 557,76 per recupero e reintroiti per prestazioni, € 228,22 per recupero e prestazioni disoccupazione agricola ed € 1.541,31 per recuperi trattamento speciale agricolo. CP_ Con altra comunicazione del 16.02.2019 l la aveva informata che la domanda di disoccupazione agricola n. 2017737910167, relativa all'anno 2016 presentata il 15.03.2017, era stata respinta a seguito di riesame del 15.02.2018 per assenza di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli. Persisteva un indebito iniziale di € 1.900,76 per riscossione e reintroiti credito prestazioni, un indebito residuo di € 557,76 per recupero e reintroiti prestazioni, di € 1.900,76 per riscossione e reintroiti credito prestazioni, di € 209,86 per recupero prestazioni disoccupazione agricola, di € 1543,03 per recupero trattamento speciale agricolo. Affermava di essere stata assunta come bracciante agricola a tempo determinato presso la ditta “OASI S.R.L.S.” di e di aver prestato, nell'anno 2015, attività Persona_2 2
lavorativa per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre e, nell'anno 2016, per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Le comunicazioni erano lacunose, non era stata messa a conoscenza dei fatti CP_1 costitutivi della pretesa e il rigetto della domanda di disoccupazione e la contestuale richiesta di restituzione somme erano infondate. Era stato proposto ricorso amministrativo, ma senza esito. Rassegnava le seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2015 come bracciante agricolo dal mese di settembre al mese di dicembre presso la ditta OASI SRLS e che ha lavorato durante l'anno 2016 dal CP_ mese di agosto al mese di dicembre presso la ditta OASI SRLS. - Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.» Costituitosi l eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare CP_1 del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. Nel merito, richiamava il verbale ispettivo da cui risultava che i rapporti di lavoro in capo all'azienda OASI S.r.l.s. erano stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali ed era insufficiente, ai fini della erogazione del beneficio della disoccupazione agricola, la mera dichiarazione della iscrizione nei predetti elenchi. La causa veniva mediante assunzione della deposizione testimoniale del teste indicato dalla ricorrente, il datore di lavoro . Persona_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 412/2023, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Rigettava l'eccezione di decadenza proposta dall' , rilevando che dall'elenco di CP_1 variazione trimestrale dei lavoratori agricoli del Comune di Brancaleone, pubblicato sul sito istituzionale dal 15.12.2018 al 31.12.2018, il nome dell'odierna ricorrente non compariva, non consentendo alcuna verifica né in ordine alla comunicazione della cancellazione in questione né circa l'eventuale tardività dell'azione giudiziaria intrapresa. Il nome della ricorrente figurava invece nell'elenco dei lavoratori agricoli il cui rapporto di lavoro alle dipendenze della OASI S.r.l.s. era stato disconosciuto dall' resistente. CP_1 Nel merito, il ricorso era infondato e doveva essere rigettato. Oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali era la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indicava in 51. L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza costituiva solo un meccanismo di agevolazione probatoria in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge utili ai fini del riconoscimento delle giornate lavorative agricole e l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, gravava sul lavoratore e tale prova doveva essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n. 13677/2018). L'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non era, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso, poiché quando veniva contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza 3
dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro poteva assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996
- n. 9290/2000) e nel caso in esame non aveva trovato conferme nelle risultanze processuali. La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2015 e per l'anno 2016 era scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso CP_1 la società OASI S.r.l.s.. Dall'esame dal verbale ispettivo del 26.06.2018, era emerso che, per l'anno 2015, risultavano dichiarate 15 assunzioni e 22 per l'anno 2016 a fronte di fondi che, nel corso degli accessi effettuati, erano risultati privi di effettiva coltivazione. Il datore di lavoro, in occasione degli accessi effettuati presso i terreni della società, aveva rilasciato dichiarazioni contraddittorie in ordine all'attività agricola svolta, non aveva ricordato i nomi dei dipendenti assunti né l'ammontare delle retribuzioni e degli oneri contributivi. All'esito dell'accertamento, valutata la non congruenza del rapporto tra i costi sostenuti ed il volume d'affari della società, gli ispettori avevano concluso per l'inesistenza dell'azienda, con conseguente disconoscimento dei rapporti dichiarati dal 01.01.2015 al 31.05.2018, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e la società Oasi S.r.l.s. per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Ciò considerato, parte ricorrente non aveva provato in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per gli anni suddetti. Non era emerso dall'istruttoria che la ricorrente avesse lavorato per l'azienda Oasi S.r.l.s., nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre nell'anno 2015 e nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre nel 2016. Le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, , non erano di per sé Persona_2 sufficienti a superare le risultanze dell'attività ispettiva. La deposizione era generica e la verifica del contenuto intrinseco della dichiarazione doveva essere particolarmente rigorosa, in quanto il testimone era datore di lavoro della ricorrente ed aveva dichiarato di avere personalmente pendenze nei confronti dell' CP_1 relative all'ispezione subita dalla OASI S.r.l.s. alla quale aveva fatto seguito il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati. Pur non ricorrendo un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste avesse una controversia contro l , originata dalla medesima CP_1 attività ispettiva presa in considerazione nel presente procedimento, incideva sulla valutazione di attendibilità del medesimo, in quanto soggetto non del tutto terzo rispetto agli esiti del procedimento. L'onere della prova a carico della parte ricorrente non poteva dirsi soddisfatto, non essendo stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto non solo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli ma del diritto stesso a conseguire le prestazioni previdenziali/assistenziali richieste. Il ricorso veniva rigettato e le spese di lite compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Parte_1
Con il primo motivo, censurava la sentenza per falsa applicazione e mancata applicazione della legge, poiché il Tribunale aveva ritenuto che la domanda non fosse stata provata, mentre il teste assunto, il datore di lavoro, aveva confermato che la ricorrente era una sua operaia, precisamente della OASI SRLS, da settembre a dicembre 2015 e da agosto a dicembre 2016; aveva riferito le mansioni della ricorrente, dichiarando che la stessa di occupava della piantumazione e della pulizia delle piante e della raccolta dei frutti;
che la stessa era stata retribuita con busta paga, che la busta paga era di 50,00 euro;
che 4
lavorava dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al sabato e che le giornate lavorative variavano a seconda del bisogno;
L'unica cosa che il teste non aveva ricordato era il numero delle giornate lavorate, ma aveva ricordato in quali mesi aveva lavorato determinando così il periodo di lavoro con precisione, sì che doveva ritenersi provato il rapporto di lavoro nella sua interezza, rapporto dimostrato dal teste con riferimenti specifici, puntuali e contestualizzato. Nel caso di specie il verbale di primo sopralluogo era del 27-02-2017, mentre l'assunzione nel rapporto in esame risaliva agli anni 2015 e 2016. Gli ispettori non avrebbero potuto ispezionare un rapporto di lavoro che alla data del sopralluogo era cessato e le conclusioni tratte erano su base documentale da come risultava dai verbali del 30.04.2018 e 26.06.2018. CP_ Poiché l non aveva citato a testimoniare gli Ispettori, il giudice avrebbe dovuto richiedere d'ufficio la prova per testi degli ispettori che avevano redatto i verbali in questione, ai sensi dell'art. 421, c. 2 c.p.c, al fine di chiarire le macroscopiche incongruenze. Che il rapporto di lavoro si fosse instaurato dopo la redazione dell'ultimo verbale era provato in via documentale, come da comunicazione datore di lavoro allegata in atti. La ricorrente, dunque, aveva provato il rapporto di lavoro, sia in via documentale con la produzione della comunicazione del datore di lavoro alla Regione Calabria e con le buste paga, dotate della sigla indicante la denominazione della ditta, la partita IVA, il codice fiscale e la località con al via della sede. Non sussisteva l'incapacità a testimoniare del teste. Con il secondo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. CP_ I verbali ispettivi dell , i quali incidevano direttamente sulla posizione della lavoratrice, non erano stati mai notificati alla ricorrente che, ove ne avesse ricevuto notifica, avrebbe proposto ricorso, indicando tutte le ragioni successivamente formulate nei ricorsi in opposizione. Ciò integrava una lesione del diritto di difesa. Inoltre, la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre era durata solo 15 giorni, un lasso di tempo troppo breve per garantire il diritto di difesa del lavoratore, che integrava un impedimento al diritto del contraddittorio. Con il terzo motivo lamentava l'abuso di potere dell' . CP_1 La richiesta di ripetizione di indebito e la cancellazione dell'appellante dagli elenchi anagrafici era avvenuta in seguito a verbali di accertamento, uno di aprile 2018 e l'altro di giugno 2018. Il verbale di primo accesso era stato eseguito il 27.02.2017. Il verbale definitivo appariva approssimativo, con una stesura a senso unico, dove si riportavano le dichiarazioni del datore di lavoro come dichiarazioni spontanee, ma che al tempo stesso apparivano come un riassunto dalle verbalizzanti secondo le percezioni avute dal colloquio con il datore di lavoro. Gli stralci di dichiarazioni spontanee rendevano il senso del discorso avulso dalla realtà, proprio perché si trattava di stralci di discorso e non di domande con senso compiuto alle quali il datore di lavoro aveva risposto. Le ispettrici avevano rilevato una netta discrepanza tra il guadagno della ditta per tutti gli anni vagliati, e cioè dal 2012 al 2014, ma gli anni dell'appellante riguardavano il 2015 e 2016. Gli ispettori avevano sottolineato che la ditta non aveva sostenuto nel corso degli anni acquisti di macchinari da utilizzare, ma la ditta era agricola e non industriale e non aveva necessità di macchinari, ma solo di forza lavoro. Concludeva chiedendo: l'annullamento delle comunicazioni –INPS del 16-02-2018 e del 16-02-2019 relative alla disoccupazione agricola n°2016702407399 e n°2017737910167, la loro revocazione e/o la dichiarazione che le stesse sono prive di 5
CP_ efficacia giuridica per tutti i motivi indicati in narrativa;
Indi la condanna dell' al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per l'agricoltura, relativi al 2015 e 2016; CP_
-la condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Affermava che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi che regolavano l'onere probatorio, ribadendo che non era l' la parte onerata dalla dimostrazione che il CP_1 soggetto cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli non svolgesse la relativa attività, ma a fronte del disconoscimento la prova “grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (. Cass., sent. n. 13677/2018). Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va rilevato che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di CP_ impugnazione, l'appellante ha chiesto, oltre alla condanna dell al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per l'agricoltura, anche l'annullamento/revocatoria/inefficacia della comunicazione del 16-02-2018 e del 16- CP_1 02-2019 relative alla disoccupazione agricola n. 2016702407399 e n. 2017737910167; la CP_ condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. La domanda relativa alla comunicazione è domanda nuova proposta per la prima CP_1 volta in appello. Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la ricorrente aveva rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2015 come bracciante agricola dal mese di luglio al mese di dicembre presso la ditta Oasi s.r.l.s. e che ha lavorato durante l'anno 2016 dal mese di agosto al mese di dicembre presso CP_ la ditta Oasi s.r.l.s. – Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Nessun petitum era stato rassegnato in punto di validità ed efficacia della comunicazione, tanto che il Tribunale ha correttamente individuato il thema decidendum, affermando che oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. La domanda avente ad oggetto la comunicazione è, quindi, domanda nuova e CP_1 come tale inammissibile. Nel prosieguo, deve osservarsi che il secondo motivo di appello - con cui è stata lamentata la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, per omessa CP_ notificazione ad essa ricorrente dei verbali ispettivi e dell'esiguità del termine di soli 15 giorni per la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, tempo troppo esiguo per garantire il diritto di difesa del lavoratore – è in parte infondato, in parte inammissibile per carenza di interesse. È infondato in punto di mancata notifica, posto che non è contemplato alcun onere notificatorio, a carico dell' , dei verbali ispettivi e ciò non integra alcuna lesione del diritto CP_1 di difesa e del contraddittorio, posto che ciò che produce effetto nella sfera giuridica del lavoratore non è l'esito del verbale ispettivo, della cui mancata notifica la lavoratrice su duole, bensì il provvedimento dell' che dispone la cancellazione del lavoratore CP_1 dell'elenco anagrafico per l'agricoltura. Ne consegue che la mancata notifica dei verbali ispettivi, non producendo ex se alcun effetto immediato e diretto nella sfera giuridica del lavoratore interessato, non necessita di esser notificato. 6
In ordine al secondo profilo, esiguità del termine della pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, si rileva la carenza di interesse dell'appellante, posto che il Tribunale ha espressamente rigettato l'eccezione, proposta dall' , di decadenza ex art. 22 comma 1 CP_1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. Il rigetto di siffatta eccezione ha determinato, e lo ha espressamente affermato il Tribunale, che oggetto del giudizio era la cancellazione dagli elenchi nominativi, con conseguente pienezza del diritto della ricorrente a rivendicare e provare l'effettività del rapporto di lavoro, senza preclusioni e decadenze di sorta, né in punto di allegazioni, né in punto di assolvimento dell'onere probatorio. Affermato il pieno diritto della ricorrente a provare l'effettività del rapporto, nessuna lesione si è verificata nella sfera giuridica dell'interessata, sì che la doglianza non è assistita da un concreto interesse.
5. Il primo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, posto che entrambi hanno ad oggetto il giudizio espresso dal Tribunale, valutando le risultanze dell'attività ispettiva in indefettibile correlazione con la prova testimoniale assunta. Va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). E' utile poi richiamare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova 7
testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
5.1. La conformazione, quale sopra delineata, dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente impone di concludere che grava su colui che ha agito in giudizio un onere probatorio idoneo a caducare anche gli elementi indiziari di segno negativo emersi all'esito dell'ispezione. Infatti, essendo la ricorrente gravata dall'onere di provare l'effettività del rapporto di lavoro disconosciuto, grava sulla stessa l'onere di offrire elementi di prova idonei a dimostrare che le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori, sulla base degli elementi fattuali accertati, non erano congrue e conferenti e che il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto concluso in sede ispettiva, era effettivo. Applicando i principi di diritto sopra enunciati allorquando, come nel caso in esame, l abbia disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro -e, quindi, la comunicazione del CP_1 datore di lavoro alla Regione Calabria dalla quale risultava la data di inizio e fine del rapporto e dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli – l'onere probatorio gravante sulla ricorrente necessariamente implica la comparazione di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e, pertanto, anche la prova di resistenza rispetto alle risultanze ispettive. Quanto alle buste paga, già il Tribunale aveva evidenziato che “… merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali”, sì che i documenti che l'appellante ha indicato quale prova del rapporto di lavoro non hanno l'efficacia probante invocata.
6. L'onere probatorio gravante sulla ricorrente non è stato compiutamente assolto e va confermato il giudizio espresso dal Tribunale Invero, il contenuto della deposizione testimoniale del teste , datore di Persona_2 lavoro della ricorrente, è estremamente generico ed inidoneo a confutare, nel senso invocato dall'appellante, il contenuto dei verbali ispettivi. Questo il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste: “Conosco la ricorrente perché è una mia ex operaia, avevo un'azienda agricola che si chiamava Oasi S.r.l.s. L'azienda deriva da altra azienda, la “ ”, ed esiste dal 2003. La signora ha lavorato Persona_2 Pt_1 per me nel 2015 e nel 2016. Nel 2015 da settembre a dicembre e nel 2016 da agosto a dicembre. Era una bracciante agricola e svolgeva attività varia a seconda di ciò di cui c'era bisogno. Attività in serra, si occupava di pulizia, piantumazione e raccolta. L'azienda si occupava di coltivazione e trasformazione di ortaggi in serra. Ero io che organizzavo il lavoro e mi occupavo di dare delle direttive. La signora è stata retribuita in contanti con Pt_1 busta paga che variava a seconda dei giorni lavorati. La paga giornaliera era di 50 euro. La ricorrente lavorava variabilmente per alcuni giorni della settimana. Non ricordo esattamente quante giornate ha lavorato in totale nel 2015 e 2016. L'orario di lavoro era dalla mattina alle 7 alle 16. E' ancora attualmente pendente un procedimento civile con l scaturito CP_1 8
da un controllo fatto sull'Oasi S.r.l.s. Nello stesso periodo in cui ha lavorato la ricorrente, lavoravano circa 13/14 operai”. Si tratta, con evidenza di una dichiarazione estremamente generica e vaga, inidonea a vincere gli elementi indiziari emersi dai verbali ispettivi. Il Tribunale ha espresso un peculiare giudizio sulla attendibilità del teste, ma prima ancora di siffatto giudizio, va posto in rilievo che il medesimo agli ispettori Persona_2 aveva dichiarato “Non ricordo i nomi dei miei dipendenti”; “Per quanto riguarda i dipendenti della società Oasis s.r.l.s. non ricordo alcun nome”; “I dipendenti sono retribuiti in contanti, per circa 40/50 euro al giorno, normalmente a fine mese e ricevono tutti la busta paga. Non so dire a quanto ammonta la spesa per le retribuzioni dei dipendenti, pago sempre i loro contributi previdenziali anche se non ricordo quale è la relativa somma”. Ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste si impone la presa d'atto che, mentre innanzi agli ispettori la memoria del teste anche sui nomi dei dipendenti era inesistente, nel corso della deposizione testimoniale, il teste aveva ricordato non solo il nome, ma aveva dichiarato di conoscere personalmente la ricorrente, ricordando con esattezza il periodo in cui la stessa aveva lavorato alle sue dipendenze e gli orari di lavoro, oltre che le mansioni dalla stessa svolte. Siffatte oscillazioni nei ricordi del teste non depongono per la sua attendibilità e la generosa narrazione offerta quale testimone si scontra con la radicale assenza di ricordi espressa, nell'immediatezza, agli ispettori. Inoltre, il teste ha affermato che la ricorrente “svolgeva attività in serra, si occupava di pulizia, piantumazione e raccolta …”. Il titolare dell'azienda aveva riferito agli spettori di svolgere attività in serra, e nel corso dell'ispezione del 22.12.2017, aveva dichiarato “Apprendo solo oggi perché me lo hanno fatto notare le ispettrici che nella denuncia aziendale non v'è menzione delle serre;
ho 3.550 metri in serra e sono 10 tunnel”. Gli ispettori avevano riferito che, in occasione dell'accesso dei terreni, non avevano rinvenuto alcuna serra, ma solo alcuni telai di tunnel senza copertura o protezione. Da quanto sopra si rivela congruente la conclusione secondo cui l'attività di coltivazione in serra non rientrava fra quelle oggetto dell'attività della società, posto che la visura camerale indicava “coltivazione di ortaggi in piena area”; delle serre menzionate gli ispettori non hanno rinvenuto traccia, sì che non è dato poter apprezzare l'attendibilità del teste, allorquando questi ha dichiarato che la aveva svolto attività in serra. Pt_1
La conclusioni rassegnate dagli ispettori sono la risultante di una valutazione comparata fra le assunzioni: 15 assunzioni per l'anno 2015 e 22 assunzioni per l'anno 2016. A tacere che il titolare della ditta aveva dichiarato agli ispettori di non ricordare quale fosse il fabbisogno di manodopera per la coltivazione dei propri terreni, quale fosse il costo della manodopera, gli ispettori hanno constatato che agli atti non era stata rinvenuta alcuna fattura di acquisto per beni necessari all'esercizio dell'attività agricola;
le fatture emesse erano di importo esiguo e sproporzionato rispetto ai costi che il titolare avrebbe dovuto sostenere per il pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni, tale da rappresentare l'evidenza della antieconomicità dell'impresa che, a fronte di ricavi modesti, avrebbe dovuto sostenere costi sproporzionati per il pagamento di retribuzioni e contributi. Gli ispettori hanno altresì accertato che l'azienda presentava nei diversi anni un insoluto contributivo del 100%. All'esito dell'accertamento ispettivo, valutata l'evidente discrepanza tra costi sostenuti e volume d'affari, gli ispettori avevano concluso per l'inesistenza dell'azienda, con conseguente disconoscimento dei rapporti dichiarati dal 01.01.2015 al 31.05.2018, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e la società Oasi S.r.l.s. per l'anno 2015 e per l'anno 2016. 9
Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, ma dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo, non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Una consistente assunzione di manodopera, che determina correlati costi a carico dell'azienda, a fronte dei modesti ricavi dimostrano, come ritenuto dagli ispettori, un'evidente antieconomicità ed un'evidente sproporzione del rapporto profitti/costi. Non vinte tali risultanze, le conclusioni dell'attività ispettiva mantengono tutta la loro evidenza dimostrativa. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellata e ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 35.240,04, CP_1 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00 oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1 454/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 11.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di Parte_1 CP_1 questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 500/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] P.S il 18.06.1970, CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Ester Leggio, sito in Brancaleone in via Tripoli, 19, CF fax 0964933073, pec C.F._2 Email_1 giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore appellante CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, CF
pec t, in virtù di mandato C.F._3 Email_2 generale del 22.3.2024 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 17.10.2019, , esponeva che con Parte_1 CP_ comunicazione del 16.02.2018 l la aveva informata che la domanda di disoccupazione agricola n. 2016702407399 relativa all'anno 2015, presentata in data 25.03.2016 e riesaminata il 15.02.2019, era stata respinta per assenza di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli e contestualmente l'Ente aveva richiesto la ripetizione di un indebito pari ad € 557,76 per recupero e reintroiti per prestazioni, € 228,22 per recupero e prestazioni disoccupazione agricola ed € 1.541,31 per recuperi trattamento speciale agricolo. CP_ Con altra comunicazione del 16.02.2019 l la aveva informata che la domanda di disoccupazione agricola n. 2017737910167, relativa all'anno 2016 presentata il 15.03.2017, era stata respinta a seguito di riesame del 15.02.2018 per assenza di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli. Persisteva un indebito iniziale di € 1.900,76 per riscossione e reintroiti credito prestazioni, un indebito residuo di € 557,76 per recupero e reintroiti prestazioni, di € 1.900,76 per riscossione e reintroiti credito prestazioni, di € 209,86 per recupero prestazioni disoccupazione agricola, di € 1543,03 per recupero trattamento speciale agricolo. Affermava di essere stata assunta come bracciante agricola a tempo determinato presso la ditta “OASI S.R.L.S.” di e di aver prestato, nell'anno 2015, attività Persona_2 2
lavorativa per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre e, nell'anno 2016, per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Le comunicazioni erano lacunose, non era stata messa a conoscenza dei fatti CP_1 costitutivi della pretesa e il rigetto della domanda di disoccupazione e la contestuale richiesta di restituzione somme erano infondate. Era stato proposto ricorso amministrativo, ma senza esito. Rassegnava le seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2015 come bracciante agricolo dal mese di settembre al mese di dicembre presso la ditta OASI SRLS e che ha lavorato durante l'anno 2016 dal CP_ mese di agosto al mese di dicembre presso la ditta OASI SRLS. - Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.» Costituitosi l eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare CP_1 del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. Nel merito, richiamava il verbale ispettivo da cui risultava che i rapporti di lavoro in capo all'azienda OASI S.r.l.s. erano stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali ed era insufficiente, ai fini della erogazione del beneficio della disoccupazione agricola, la mera dichiarazione della iscrizione nei predetti elenchi. La causa veniva mediante assunzione della deposizione testimoniale del teste indicato dalla ricorrente, il datore di lavoro . Persona_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 412/2023, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Rigettava l'eccezione di decadenza proposta dall' , rilevando che dall'elenco di CP_1 variazione trimestrale dei lavoratori agricoli del Comune di Brancaleone, pubblicato sul sito istituzionale dal 15.12.2018 al 31.12.2018, il nome dell'odierna ricorrente non compariva, non consentendo alcuna verifica né in ordine alla comunicazione della cancellazione in questione né circa l'eventuale tardività dell'azione giudiziaria intrapresa. Il nome della ricorrente figurava invece nell'elenco dei lavoratori agricoli il cui rapporto di lavoro alle dipendenze della OASI S.r.l.s. era stato disconosciuto dall' resistente. CP_1 Nel merito, il ricorso era infondato e doveva essere rigettato. Oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali era la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indicava in 51. L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza costituiva solo un meccanismo di agevolazione probatoria in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge utili ai fini del riconoscimento delle giornate lavorative agricole e l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, gravava sul lavoratore e tale prova doveva essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n. 13677/2018). L'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non era, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso, poiché quando veniva contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza 3
dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro poteva assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996
- n. 9290/2000) e nel caso in esame non aveva trovato conferme nelle risultanze processuali. La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2015 e per l'anno 2016 era scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso CP_1 la società OASI S.r.l.s.. Dall'esame dal verbale ispettivo del 26.06.2018, era emerso che, per l'anno 2015, risultavano dichiarate 15 assunzioni e 22 per l'anno 2016 a fronte di fondi che, nel corso degli accessi effettuati, erano risultati privi di effettiva coltivazione. Il datore di lavoro, in occasione degli accessi effettuati presso i terreni della società, aveva rilasciato dichiarazioni contraddittorie in ordine all'attività agricola svolta, non aveva ricordato i nomi dei dipendenti assunti né l'ammontare delle retribuzioni e degli oneri contributivi. All'esito dell'accertamento, valutata la non congruenza del rapporto tra i costi sostenuti ed il volume d'affari della società, gli ispettori avevano concluso per l'inesistenza dell'azienda, con conseguente disconoscimento dei rapporti dichiarati dal 01.01.2015 al 31.05.2018, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e la società Oasi S.r.l.s. per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Ciò considerato, parte ricorrente non aveva provato in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per gli anni suddetti. Non era emerso dall'istruttoria che la ricorrente avesse lavorato per l'azienda Oasi S.r.l.s., nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre nell'anno 2015 e nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre nel 2016. Le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, , non erano di per sé Persona_2 sufficienti a superare le risultanze dell'attività ispettiva. La deposizione era generica e la verifica del contenuto intrinseco della dichiarazione doveva essere particolarmente rigorosa, in quanto il testimone era datore di lavoro della ricorrente ed aveva dichiarato di avere personalmente pendenze nei confronti dell' CP_1 relative all'ispezione subita dalla OASI S.r.l.s. alla quale aveva fatto seguito il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati. Pur non ricorrendo un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste avesse una controversia contro l , originata dalla medesima CP_1 attività ispettiva presa in considerazione nel presente procedimento, incideva sulla valutazione di attendibilità del medesimo, in quanto soggetto non del tutto terzo rispetto agli esiti del procedimento. L'onere della prova a carico della parte ricorrente non poteva dirsi soddisfatto, non essendo stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto non solo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli ma del diritto stesso a conseguire le prestazioni previdenziali/assistenziali richieste. Il ricorso veniva rigettato e le spese di lite compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Parte_1
Con il primo motivo, censurava la sentenza per falsa applicazione e mancata applicazione della legge, poiché il Tribunale aveva ritenuto che la domanda non fosse stata provata, mentre il teste assunto, il datore di lavoro, aveva confermato che la ricorrente era una sua operaia, precisamente della OASI SRLS, da settembre a dicembre 2015 e da agosto a dicembre 2016; aveva riferito le mansioni della ricorrente, dichiarando che la stessa di occupava della piantumazione e della pulizia delle piante e della raccolta dei frutti;
che la stessa era stata retribuita con busta paga, che la busta paga era di 50,00 euro;
che 4
lavorava dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al sabato e che le giornate lavorative variavano a seconda del bisogno;
L'unica cosa che il teste non aveva ricordato era il numero delle giornate lavorate, ma aveva ricordato in quali mesi aveva lavorato determinando così il periodo di lavoro con precisione, sì che doveva ritenersi provato il rapporto di lavoro nella sua interezza, rapporto dimostrato dal teste con riferimenti specifici, puntuali e contestualizzato. Nel caso di specie il verbale di primo sopralluogo era del 27-02-2017, mentre l'assunzione nel rapporto in esame risaliva agli anni 2015 e 2016. Gli ispettori non avrebbero potuto ispezionare un rapporto di lavoro che alla data del sopralluogo era cessato e le conclusioni tratte erano su base documentale da come risultava dai verbali del 30.04.2018 e 26.06.2018. CP_ Poiché l non aveva citato a testimoniare gli Ispettori, il giudice avrebbe dovuto richiedere d'ufficio la prova per testi degli ispettori che avevano redatto i verbali in questione, ai sensi dell'art. 421, c. 2 c.p.c, al fine di chiarire le macroscopiche incongruenze. Che il rapporto di lavoro si fosse instaurato dopo la redazione dell'ultimo verbale era provato in via documentale, come da comunicazione datore di lavoro allegata in atti. La ricorrente, dunque, aveva provato il rapporto di lavoro, sia in via documentale con la produzione della comunicazione del datore di lavoro alla Regione Calabria e con le buste paga, dotate della sigla indicante la denominazione della ditta, la partita IVA, il codice fiscale e la località con al via della sede. Non sussisteva l'incapacità a testimoniare del teste. Con il secondo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. CP_ I verbali ispettivi dell , i quali incidevano direttamente sulla posizione della lavoratrice, non erano stati mai notificati alla ricorrente che, ove ne avesse ricevuto notifica, avrebbe proposto ricorso, indicando tutte le ragioni successivamente formulate nei ricorsi in opposizione. Ciò integrava una lesione del diritto di difesa. Inoltre, la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre era durata solo 15 giorni, un lasso di tempo troppo breve per garantire il diritto di difesa del lavoratore, che integrava un impedimento al diritto del contraddittorio. Con il terzo motivo lamentava l'abuso di potere dell' . CP_1 La richiesta di ripetizione di indebito e la cancellazione dell'appellante dagli elenchi anagrafici era avvenuta in seguito a verbali di accertamento, uno di aprile 2018 e l'altro di giugno 2018. Il verbale di primo accesso era stato eseguito il 27.02.2017. Il verbale definitivo appariva approssimativo, con una stesura a senso unico, dove si riportavano le dichiarazioni del datore di lavoro come dichiarazioni spontanee, ma che al tempo stesso apparivano come un riassunto dalle verbalizzanti secondo le percezioni avute dal colloquio con il datore di lavoro. Gli stralci di dichiarazioni spontanee rendevano il senso del discorso avulso dalla realtà, proprio perché si trattava di stralci di discorso e non di domande con senso compiuto alle quali il datore di lavoro aveva risposto. Le ispettrici avevano rilevato una netta discrepanza tra il guadagno della ditta per tutti gli anni vagliati, e cioè dal 2012 al 2014, ma gli anni dell'appellante riguardavano il 2015 e 2016. Gli ispettori avevano sottolineato che la ditta non aveva sostenuto nel corso degli anni acquisti di macchinari da utilizzare, ma la ditta era agricola e non industriale e non aveva necessità di macchinari, ma solo di forza lavoro. Concludeva chiedendo: l'annullamento delle comunicazioni –INPS del 16-02-2018 e del 16-02-2019 relative alla disoccupazione agricola n°2016702407399 e n°2017737910167, la loro revocazione e/o la dichiarazione che le stesse sono prive di 5
CP_ efficacia giuridica per tutti i motivi indicati in narrativa;
Indi la condanna dell' al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per l'agricoltura, relativi al 2015 e 2016; CP_
-la condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Affermava che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi che regolavano l'onere probatorio, ribadendo che non era l' la parte onerata dalla dimostrazione che il CP_1 soggetto cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli non svolgesse la relativa attività, ma a fronte del disconoscimento la prova “grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (. Cass., sent. n. 13677/2018). Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va rilevato che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di CP_ impugnazione, l'appellante ha chiesto, oltre alla condanna dell al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per l'agricoltura, anche l'annullamento/revocatoria/inefficacia della comunicazione del 16-02-2018 e del 16- CP_1 02-2019 relative alla disoccupazione agricola n. 2016702407399 e n. 2017737910167; la CP_ condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. La domanda relativa alla comunicazione è domanda nuova proposta per la prima CP_1 volta in appello. Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la ricorrente aveva rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2015 come bracciante agricola dal mese di luglio al mese di dicembre presso la ditta Oasi s.r.l.s. e che ha lavorato durante l'anno 2016 dal mese di agosto al mese di dicembre presso CP_ la ditta Oasi s.r.l.s. – Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Nessun petitum era stato rassegnato in punto di validità ed efficacia della comunicazione, tanto che il Tribunale ha correttamente individuato il thema decidendum, affermando che oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. La domanda avente ad oggetto la comunicazione è, quindi, domanda nuova e CP_1 come tale inammissibile. Nel prosieguo, deve osservarsi che il secondo motivo di appello - con cui è stata lamentata la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, per omessa CP_ notificazione ad essa ricorrente dei verbali ispettivi e dell'esiguità del termine di soli 15 giorni per la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, tempo troppo esiguo per garantire il diritto di difesa del lavoratore – è in parte infondato, in parte inammissibile per carenza di interesse. È infondato in punto di mancata notifica, posto che non è contemplato alcun onere notificatorio, a carico dell' , dei verbali ispettivi e ciò non integra alcuna lesione del diritto CP_1 di difesa e del contraddittorio, posto che ciò che produce effetto nella sfera giuridica del lavoratore non è l'esito del verbale ispettivo, della cui mancata notifica la lavoratrice su duole, bensì il provvedimento dell' che dispone la cancellazione del lavoratore CP_1 dell'elenco anagrafico per l'agricoltura. Ne consegue che la mancata notifica dei verbali ispettivi, non producendo ex se alcun effetto immediato e diretto nella sfera giuridica del lavoratore interessato, non necessita di esser notificato. 6
In ordine al secondo profilo, esiguità del termine della pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, si rileva la carenza di interesse dell'appellante, posto che il Tribunale ha espressamente rigettato l'eccezione, proposta dall' , di decadenza ex art. 22 comma 1 CP_1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. Il rigetto di siffatta eccezione ha determinato, e lo ha espressamente affermato il Tribunale, che oggetto del giudizio era la cancellazione dagli elenchi nominativi, con conseguente pienezza del diritto della ricorrente a rivendicare e provare l'effettività del rapporto di lavoro, senza preclusioni e decadenze di sorta, né in punto di allegazioni, né in punto di assolvimento dell'onere probatorio. Affermato il pieno diritto della ricorrente a provare l'effettività del rapporto, nessuna lesione si è verificata nella sfera giuridica dell'interessata, sì che la doglianza non è assistita da un concreto interesse.
5. Il primo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, posto che entrambi hanno ad oggetto il giudizio espresso dal Tribunale, valutando le risultanze dell'attività ispettiva in indefettibile correlazione con la prova testimoniale assunta. Va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). E' utile poi richiamare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova 7
testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
5.1. La conformazione, quale sopra delineata, dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente impone di concludere che grava su colui che ha agito in giudizio un onere probatorio idoneo a caducare anche gli elementi indiziari di segno negativo emersi all'esito dell'ispezione. Infatti, essendo la ricorrente gravata dall'onere di provare l'effettività del rapporto di lavoro disconosciuto, grava sulla stessa l'onere di offrire elementi di prova idonei a dimostrare che le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori, sulla base degli elementi fattuali accertati, non erano congrue e conferenti e che il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto concluso in sede ispettiva, era effettivo. Applicando i principi di diritto sopra enunciati allorquando, come nel caso in esame, l abbia disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro -e, quindi, la comunicazione del CP_1 datore di lavoro alla Regione Calabria dalla quale risultava la data di inizio e fine del rapporto e dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli – l'onere probatorio gravante sulla ricorrente necessariamente implica la comparazione di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e, pertanto, anche la prova di resistenza rispetto alle risultanze ispettive. Quanto alle buste paga, già il Tribunale aveva evidenziato che “… merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali”, sì che i documenti che l'appellante ha indicato quale prova del rapporto di lavoro non hanno l'efficacia probante invocata.
6. L'onere probatorio gravante sulla ricorrente non è stato compiutamente assolto e va confermato il giudizio espresso dal Tribunale Invero, il contenuto della deposizione testimoniale del teste , datore di Persona_2 lavoro della ricorrente, è estremamente generico ed inidoneo a confutare, nel senso invocato dall'appellante, il contenuto dei verbali ispettivi. Questo il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste: “Conosco la ricorrente perché è una mia ex operaia, avevo un'azienda agricola che si chiamava Oasi S.r.l.s. L'azienda deriva da altra azienda, la “ ”, ed esiste dal 2003. La signora ha lavorato Persona_2 Pt_1 per me nel 2015 e nel 2016. Nel 2015 da settembre a dicembre e nel 2016 da agosto a dicembre. Era una bracciante agricola e svolgeva attività varia a seconda di ciò di cui c'era bisogno. Attività in serra, si occupava di pulizia, piantumazione e raccolta. L'azienda si occupava di coltivazione e trasformazione di ortaggi in serra. Ero io che organizzavo il lavoro e mi occupavo di dare delle direttive. La signora è stata retribuita in contanti con Pt_1 busta paga che variava a seconda dei giorni lavorati. La paga giornaliera era di 50 euro. La ricorrente lavorava variabilmente per alcuni giorni della settimana. Non ricordo esattamente quante giornate ha lavorato in totale nel 2015 e 2016. L'orario di lavoro era dalla mattina alle 7 alle 16. E' ancora attualmente pendente un procedimento civile con l scaturito CP_1 8
da un controllo fatto sull'Oasi S.r.l.s. Nello stesso periodo in cui ha lavorato la ricorrente, lavoravano circa 13/14 operai”. Si tratta, con evidenza di una dichiarazione estremamente generica e vaga, inidonea a vincere gli elementi indiziari emersi dai verbali ispettivi. Il Tribunale ha espresso un peculiare giudizio sulla attendibilità del teste, ma prima ancora di siffatto giudizio, va posto in rilievo che il medesimo agli ispettori Persona_2 aveva dichiarato “Non ricordo i nomi dei miei dipendenti”; “Per quanto riguarda i dipendenti della società Oasis s.r.l.s. non ricordo alcun nome”; “I dipendenti sono retribuiti in contanti, per circa 40/50 euro al giorno, normalmente a fine mese e ricevono tutti la busta paga. Non so dire a quanto ammonta la spesa per le retribuzioni dei dipendenti, pago sempre i loro contributi previdenziali anche se non ricordo quale è la relativa somma”. Ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste si impone la presa d'atto che, mentre innanzi agli ispettori la memoria del teste anche sui nomi dei dipendenti era inesistente, nel corso della deposizione testimoniale, il teste aveva ricordato non solo il nome, ma aveva dichiarato di conoscere personalmente la ricorrente, ricordando con esattezza il periodo in cui la stessa aveva lavorato alle sue dipendenze e gli orari di lavoro, oltre che le mansioni dalla stessa svolte. Siffatte oscillazioni nei ricordi del teste non depongono per la sua attendibilità e la generosa narrazione offerta quale testimone si scontra con la radicale assenza di ricordi espressa, nell'immediatezza, agli ispettori. Inoltre, il teste ha affermato che la ricorrente “svolgeva attività in serra, si occupava di pulizia, piantumazione e raccolta …”. Il titolare dell'azienda aveva riferito agli spettori di svolgere attività in serra, e nel corso dell'ispezione del 22.12.2017, aveva dichiarato “Apprendo solo oggi perché me lo hanno fatto notare le ispettrici che nella denuncia aziendale non v'è menzione delle serre;
ho 3.550 metri in serra e sono 10 tunnel”. Gli ispettori avevano riferito che, in occasione dell'accesso dei terreni, non avevano rinvenuto alcuna serra, ma solo alcuni telai di tunnel senza copertura o protezione. Da quanto sopra si rivela congruente la conclusione secondo cui l'attività di coltivazione in serra non rientrava fra quelle oggetto dell'attività della società, posto che la visura camerale indicava “coltivazione di ortaggi in piena area”; delle serre menzionate gli ispettori non hanno rinvenuto traccia, sì che non è dato poter apprezzare l'attendibilità del teste, allorquando questi ha dichiarato che la aveva svolto attività in serra. Pt_1
La conclusioni rassegnate dagli ispettori sono la risultante di una valutazione comparata fra le assunzioni: 15 assunzioni per l'anno 2015 e 22 assunzioni per l'anno 2016. A tacere che il titolare della ditta aveva dichiarato agli ispettori di non ricordare quale fosse il fabbisogno di manodopera per la coltivazione dei propri terreni, quale fosse il costo della manodopera, gli ispettori hanno constatato che agli atti non era stata rinvenuta alcuna fattura di acquisto per beni necessari all'esercizio dell'attività agricola;
le fatture emesse erano di importo esiguo e sproporzionato rispetto ai costi che il titolare avrebbe dovuto sostenere per il pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni, tale da rappresentare l'evidenza della antieconomicità dell'impresa che, a fronte di ricavi modesti, avrebbe dovuto sostenere costi sproporzionati per il pagamento di retribuzioni e contributi. Gli ispettori hanno altresì accertato che l'azienda presentava nei diversi anni un insoluto contributivo del 100%. All'esito dell'accertamento ispettivo, valutata l'evidente discrepanza tra costi sostenuti e volume d'affari, gli ispettori avevano concluso per l'inesistenza dell'azienda, con conseguente disconoscimento dei rapporti dichiarati dal 01.01.2015 al 31.05.2018, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e la società Oasi S.r.l.s. per l'anno 2015 e per l'anno 2016. 9
Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, ma dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo, non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Una consistente assunzione di manodopera, che determina correlati costi a carico dell'azienda, a fronte dei modesti ricavi dimostrano, come ritenuto dagli ispettori, un'evidente antieconomicità ed un'evidente sproporzione del rapporto profitti/costi. Non vinte tali risultanze, le conclusioni dell'attività ispettiva mantengono tutta la loro evidenza dimostrativa. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellata e ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 35.240,04, CP_1 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00 oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1 454/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 11.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di Parte_1 CP_1 questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti