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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 1069/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NA GN Presidente
IA AM GI
CA RN GI rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1069 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
7/10/2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) alla via Cesate Pace n.5, C.F.: e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], residente in [...] alla
[...]
via Marzano n.65, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliati in Casavatore (NA) alla via G. Marconi n. 114 presso lo pagi na 1 di 6 studio dell'avv. Giovanni La Mura che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Il difensore costituito ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/3/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 21/9/2017 in Caivano e che dalla loro unione è nato il [...] e riferendo che tra i coniugi è Persona_1
intervenuta la separazione con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
4451/2023 del 7/11/2023, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate il 20/5/2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
22/5/2025.
Completata l'integrazione documentale richiesta dalla GI delegata, con ordinanza del 7/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della pagi na 2 di 6 L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione (avvenuta il 21/5/2020) dinanzi al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con sent enza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4451/2023 del 7/11/2023, passata in giudicato, ed essendo perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
AFFIDAMENTO
1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione abituale presso la madre;
2. il padre potrà tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00; due fine-settimana al mese, alternati, dalle
16.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, dal Sabato Santo al Lunedì in Albis;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore;
il giorno della festa del papà (la festa della mamma andrà trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del padre), il tutto compatibilmente alle esigenze del minore e salvo diverso accordo tra i coniugi;
in ogni caso, nei giorni e ne i periodi in cui il minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici;
3. si conviene sin d'ora che in tutti i casi di affidamento al padre il figlio pagi na 3 di 6 dovrà essere prelevato da questi nella sua residenza e riaccompagnato ivi. La madre avrà cura di farlo trovare pronto e provvisto dei generi necessari al suo temporaneo allontanamento, trasferendo all'altro coniuge istruzioni sull'uso di eventuali terapie mediche in corso e quant'altro necessario per la sicurezza e la salute della prole;
RAPPORTI CON LA SCUOLA
4. Allorquando il piccolo inizierà a frequentare la scuola il Per_1
padre si recherà almeno una volta al mese presso le scuole del figlio ed avrà rapporti con gli insegnanti, si informerà sull'andamento degli studi e su eventuali ripercussioni della sep arazione sul loro sviluppo. In caso di necessità adotterà di concerto con l'altro coniuge tutti i provvedimenti necessari per eliminare le cause individuate dagli insegnanti.
ALIMENTI
5. il contributo del padre al mantenimento del figlio sarà determinato in
€ 4.200.000 (quattromiladuecento,00) annui pari a € 350,00
(trecentocinquanta) mensili che saranno versati ogni giorno 01 del mese;
6. dallo scadere del primo anno l'importo annuale sarà rivalutato senza bisogno di apposita richiesta, in relazione all'indice I.S.T.A.T. valevole per le famiglie di operai ed impiegati, solo se in aumento rispetto all'anno precedente;
7. il padre rinuncerà al 50% dell'assegno unico per il figlio in favore della madre, la quale lo percepirà integralmente ed interamente al 100%;
8. tutte le spese straordinarie per eventuali interventi medici o chirurgici e terapie non a carico del sistema nazionale sanitario, corsi di formazione, partecipazione a gare sportive, gite scolastiche e quanto altro necessario nel rispetto della vita umana e della dignità della pagi na 4 di 6 persona, dovranno essere concordate tra i coniugi e faranno carico in misura eguale ad entrambi i genitori;
9. i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare agli alimenti;
RAPPORTI TRA I CONIUGI
10. ciascuno di essi avrà cura di mantenere con l'altro un rapporto sincero, trasparente e leale, di non usare espressioni denigrative ed offensive in assenza dell'altro, soprattutto in presenza del figlio e di cooperare per far ottenere al coniuge assente il rispetto e la sua stima;
11. ciascuno di essi avrà cura di rendersi reperibile e di comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio abituale. La madre dovrà comunicare al coniuge separato, eventuali cambi di residenza entro le successive 24 ore e sei giorni prima in caso di spostamenti all'estero;
12. ciascuno di essi favorirà l'altro per la ricostruzione della propria esistenza, si asterrà da comportamenti in presenza del figlio che possano turbarlo o ferirlo nei sentimenti, non userà il figlio o i rapporti patrimoniali per offendere l'altro o per raggiungere altri scopi, ricorrerà all'altro coniuge senza alcuna formalità, anche in caso di bisogno personale, per concordare insieme la soluzione migliore per ogni problema che dovesse presentarsi per una mutua reciproca assistenza;
13. entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità, del passaporto e di tutti gli altri documenti, anche validi per l'espatrio, necessari per il figlio.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del figlio, il Tribunale ritiene di poterle pagi na 5 di 6 porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a Caserta il 29/3/1990 alle condizioni indicate in ricorso e in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto n.94, P.II, serie A, Anno 2017).
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 10/10/2025.
La GI relatrice La Presidente
CA RN NA GN
pagi na 6 di 6