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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34618/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34618/2023 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 febbraio 2025 ore 12.30 innanzi al dott. SI MA, sono comparsi:
Per e 'avv. COLOMBO PAOLO Parte_1 Parte_1
Per essuno compare Controparte_1
Il procuratore delle parti ricorrenti precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica
Le parti hanno concluso come segue:
Per e Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, rigettata ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: accertare e dichiarare che i signori e hanno Parte_1 Parte_1 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà del box, sito in RN (MI), via Fratelli Cairoli, piano S14 così censito al Catasto
Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno 19, cat. C/6, classe 6, consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq, R.C. euro 44,98 - valore catastale rivalutato pari a euro 10.171,73=; il tutto salvo errore e come meglio descritto in fatto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza.
In ogni caso: col favore dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. SI MA
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI MA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34618/2023 promossa da:
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, entrambi con il patrocinio dell'avv. COLOMBO PAOLO e dell'avv. ROSSI C.F._2
ALESSANDRA ( ) VIA I MAGGIO, 34 20008 BAREGGIO, elettivamente C.F._3 domiciliati presso il difensore avv. COLOMBO PAOLO
.
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i sigg.ri e hanno convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio la società chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione Controparte_1 dell'unità box sita in RN (Mi) via Fratelli Cairoli piano S1 così censito al Catasto Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno 19, cat.C/6, classe 6, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq,
R.C. euro 44,98 valore catastale rivalutato pari ad euro 10.171,73 e di ordinare al competente
Conservatore dei RRII di effettuare la relativa trascrizione.
Il ricorso è stato notificato alla società per pubblici reclami e verificata la Controparte_1
regolarità della notifica è stato rilevato che nessuno si è costituito nel giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove testimoniali.
La domanda attorea deve essere accolta, in quanto è fondata.
pagina 2 di 4 E' stato provato documentalmente che il box oggetto della domanda di usucapione, sito nell'immobile di RN (Mi) via Fratelli Cairoli era di proprietà della società (Doc.2). Controparte_1
Quest'ultima è risultata sottoposta alla procedura fallimentare presso il Tribunale di Milano chiusa in data 21.01.2011 e cancellata dal registro delle imprese dal 11.03.2011.(doc.3)
E' altresì provato documentalmente che i avevano acquistato sempre dalla Parte_1 CP_1
in data 27.05.1983, la proprietà di un appartamento posto al primo piano dello stesso
[...]
immobile di RN via Fratelli Cairoli (doc.1)
Dalle prove testimoniali escusse è emerso che la ha concesso dal 1983 ai Controparte_1 ricorrenti l'uso del box sito in RN via Fratelli Cairoli per essere utilizzato quale magazzino.
Tale uso è perdurato sino ad oggi.
Sul punto il teste sig. , dipendente del ricorrente dal 1985 al 1990, ha dichiarato: Testimone_1
“lavorando per loro (ndr avevo le chiavi del box sito in RN via Fratelli Cairoli. Persona_1
Ai tempi (ndr 1985-1990) all'interno del box vi erano i raccordi idraulici, sanitari e tubazioni. C'erano anche bei personali dei sigg.ri . (verbale di udienza del 27.01.2025) Parte_1
Parimenti il teste ha confermato che l'unità box sita in RN è utilizzata dai Testimone_2 ricorrenti dal 1988 circa: “…ho venduto ai sigg.ri nello stesso stabile un appartamento Parte_1 ed il box adiacente. Ho visto l'interno del box e c'erano tubazioni, gomiti, tubi per il lavoro del sig.
ed un motorino. Lo vedo che usa il box in RN”. Pt_1
E così anche la testimonianza del sig. figlio dei ricorrenti, il quale ha confermato Testimone_3
l'uso del box da parte dei genitori dal 1983 ad oggi: “è un box dove tutt'ora mio padre conferma i materiali di lavoro, c'è anche dentro un mio motorino dal 1998 circa. Abbiamo le chiavi del cancello per entrare e del box.”
E' quindi provato che il box in oggetto è stato posseduto dai sigg.ri in via esclusiva e Parte_1
continuata dal 1983 ad oggi, ovvero per un periodo superiore ai 20 anni richiesti ex art. 1158 cod. civ. per l'usucapione di un bene immobile.
Inoltre risulta provato che il possesso del box è stato esercitato in modo pacifico e indisturbato dai ricorrenti, come risulta da tutte le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste sul punto ha dichiarato: “Durante il periodo in cui ho lavorato per i Testimone_1 sigg.ri – nessuno ha mai detto nulla in merito al box”. Pt_1 Pt_1
Il teste : “Per quanto di mia conoscenza nessuno ha mai detto nulla in merito all'uso Testimone_2 del box”.
Da ultimo il teste sig. : “nessuno ha mai detto nulla in merito all'uso del box. I miei Testimone_3 genitori hanno sempre pagato anche le spese condominiali”.
pagina 3 di 4 Infine l'omessa costituzione della parte resistente ritualmente evocata in giudizio costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre al ricorso introduttivo e, quindi, della fondatezza della stessa.
Pertanto, tenuto conto del comportamento processuale della resistente, del compendio probatorio acquisito in atti ed, in particolare, delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, può concludersi che e hanno usucapito il box sito in RN Parte_1 Parte_1
(Mi) via Fratelli Cairoli piano S1 così censito al Catasto Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno
19, cat.C/6, classe 6, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, R.C. euro 44,98 valore catastale rivalutato pari ad euro 10.171,73, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., per effetto del possesso pacifico, indisturbato, continuato ed esclusivo esercitato sul bene per un periodo superiore a 20 anni.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 cod. civ..
Non si deve provvedere sulle spese di lite, se non per dichiarare l'irripetibilità delle stesse, stante la contumacia della convenuta e la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della proprietà del box sito in RN (Mi) via
Fratelli Cairoli piano S1 così censito al Catasto Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno
19, cat.C/6, classe 6, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, R.C. euro 44,98 valore catastale rivalutato pari ad euro 10.171,73, in favore dei sigg.ri e Parte_1 Parte_1
contro la società Controparte_1
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. SI MA
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34618/2023 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 febbraio 2025 ore 12.30 innanzi al dott. SI MA, sono comparsi:
Per e 'avv. COLOMBO PAOLO Parte_1 Parte_1
Per essuno compare Controparte_1
Il procuratore delle parti ricorrenti precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica
Le parti hanno concluso come segue:
Per e Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, rigettata ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: accertare e dichiarare che i signori e hanno Parte_1 Parte_1 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà del box, sito in RN (MI), via Fratelli Cairoli, piano S14 così censito al Catasto
Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno 19, cat. C/6, classe 6, consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq, R.C. euro 44,98 - valore catastale rivalutato pari a euro 10.171,73=; il tutto salvo errore e come meglio descritto in fatto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza.
In ogni caso: col favore dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. SI MA
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI MA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34618/2023 promossa da:
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, entrambi con il patrocinio dell'avv. COLOMBO PAOLO e dell'avv. ROSSI C.F._2
ALESSANDRA ( ) VIA I MAGGIO, 34 20008 BAREGGIO, elettivamente C.F._3 domiciliati presso il difensore avv. COLOMBO PAOLO
.
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i sigg.ri e hanno convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio la società chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione Controparte_1 dell'unità box sita in RN (Mi) via Fratelli Cairoli piano S1 così censito al Catasto Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno 19, cat.C/6, classe 6, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq,
R.C. euro 44,98 valore catastale rivalutato pari ad euro 10.171,73 e di ordinare al competente
Conservatore dei RRII di effettuare la relativa trascrizione.
Il ricorso è stato notificato alla società per pubblici reclami e verificata la Controparte_1
regolarità della notifica è stato rilevato che nessuno si è costituito nel giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove testimoniali.
La domanda attorea deve essere accolta, in quanto è fondata.
pagina 2 di 4 E' stato provato documentalmente che il box oggetto della domanda di usucapione, sito nell'immobile di RN (Mi) via Fratelli Cairoli era di proprietà della società (Doc.2). Controparte_1
Quest'ultima è risultata sottoposta alla procedura fallimentare presso il Tribunale di Milano chiusa in data 21.01.2011 e cancellata dal registro delle imprese dal 11.03.2011.(doc.3)
E' altresì provato documentalmente che i avevano acquistato sempre dalla Parte_1 CP_1
in data 27.05.1983, la proprietà di un appartamento posto al primo piano dello stesso
[...]
immobile di RN via Fratelli Cairoli (doc.1)
Dalle prove testimoniali escusse è emerso che la ha concesso dal 1983 ai Controparte_1 ricorrenti l'uso del box sito in RN via Fratelli Cairoli per essere utilizzato quale magazzino.
Tale uso è perdurato sino ad oggi.
Sul punto il teste sig. , dipendente del ricorrente dal 1985 al 1990, ha dichiarato: Testimone_1
“lavorando per loro (ndr avevo le chiavi del box sito in RN via Fratelli Cairoli. Persona_1
Ai tempi (ndr 1985-1990) all'interno del box vi erano i raccordi idraulici, sanitari e tubazioni. C'erano anche bei personali dei sigg.ri . (verbale di udienza del 27.01.2025) Parte_1
Parimenti il teste ha confermato che l'unità box sita in RN è utilizzata dai Testimone_2 ricorrenti dal 1988 circa: “…ho venduto ai sigg.ri nello stesso stabile un appartamento Parte_1 ed il box adiacente. Ho visto l'interno del box e c'erano tubazioni, gomiti, tubi per il lavoro del sig.
ed un motorino. Lo vedo che usa il box in RN”. Pt_1
E così anche la testimonianza del sig. figlio dei ricorrenti, il quale ha confermato Testimone_3
l'uso del box da parte dei genitori dal 1983 ad oggi: “è un box dove tutt'ora mio padre conferma i materiali di lavoro, c'è anche dentro un mio motorino dal 1998 circa. Abbiamo le chiavi del cancello per entrare e del box.”
E' quindi provato che il box in oggetto è stato posseduto dai sigg.ri in via esclusiva e Parte_1
continuata dal 1983 ad oggi, ovvero per un periodo superiore ai 20 anni richiesti ex art. 1158 cod. civ. per l'usucapione di un bene immobile.
Inoltre risulta provato che il possesso del box è stato esercitato in modo pacifico e indisturbato dai ricorrenti, come risulta da tutte le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste sul punto ha dichiarato: “Durante il periodo in cui ho lavorato per i Testimone_1 sigg.ri – nessuno ha mai detto nulla in merito al box”. Pt_1 Pt_1
Il teste : “Per quanto di mia conoscenza nessuno ha mai detto nulla in merito all'uso Testimone_2 del box”.
Da ultimo il teste sig. : “nessuno ha mai detto nulla in merito all'uso del box. I miei Testimone_3 genitori hanno sempre pagato anche le spese condominiali”.
pagina 3 di 4 Infine l'omessa costituzione della parte resistente ritualmente evocata in giudizio costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre al ricorso introduttivo e, quindi, della fondatezza della stessa.
Pertanto, tenuto conto del comportamento processuale della resistente, del compendio probatorio acquisito in atti ed, in particolare, delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, può concludersi che e hanno usucapito il box sito in RN Parte_1 Parte_1
(Mi) via Fratelli Cairoli piano S1 così censito al Catasto Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno
19, cat.C/6, classe 6, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, R.C. euro 44,98 valore catastale rivalutato pari ad euro 10.171,73, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., per effetto del possesso pacifico, indisturbato, continuato ed esclusivo esercitato sul bene per un periodo superiore a 20 anni.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 cod. civ..
Non si deve provvedere sulle spese di lite, se non per dichiarare l'irripetibilità delle stesse, stante la contumacia della convenuta e la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della proprietà del box sito in RN (Mi) via
Fratelli Cairoli piano S1 così censito al Catasto Fabbricati: foglio 9, particella 451, subalterno
19, cat.C/6, classe 6, consistenza 13 mq, superficie catastale 13 mq, R.C. euro 44,98 valore catastale rivalutato pari ad euro 10.171,73, in favore dei sigg.ri e Parte_1 Parte_1
contro la società Controparte_1
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. SI MA
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