Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Marco ER Presidente relatore Luigi GILI Consigliere Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24351 del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:
B.C., nato l’omissis ad omissis, c.f. omissis,
residente a omissis, Via omissis, rappresentato e difeso dall’avv.
AN IN presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Cernaia n. 30, pec stefaniachivino@pec.ordineavvocatitorino.it in forza di procura 16.7.2025 allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Uditi nell’udienza camerale del 17 dicembre 2025, il Presidente di Sezione relatore Marco Pieroni, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Peretti, e l’Avv. AN IN per il convenuto, come da verbale.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione, la Procura Regionale evocava in giudizio, a titolo di responsabilità amministrativo-contabile i Signori M.B. e C.B.
chiedendo la condanna al risarcimento in favore del Comune di ER NA del danno erariale di euro 17.898,05, da porsi a carico di M.B. nella misura del 90% e dunque nella somma di euro 16.108,24, e a carico di C.B. nella misura del 10% e dunque nella somma di euro 1.789,80, oltre interessi e rivalutazione dal 9.10.2024 fino al saldo, e alle spese di giustizia.
2. Il Signor C.B. ha presentato richiesta di definizione della lite con ricorso al rito abbreviato.
3. La Procura, in data 20 giugno 2025, ha rilasciato il proprio parere concordando sia sull’an che sul quantum proposto ai fini della definizione della lite con il ricorso al rito abbreviato.
4. Con decreto n. 24/2025, la Sezione Regionale, nell’udienza camerale del 25 settembre 2025, in considerazione del parere favorevole della Procura all’applicazione del rito, ha accolto la richiesta di rito abbreviato presentata dal Signor B.C. indicando nel quantum la somma dovuta in euro 894,90
(ottocentonovantaquattro/90).
5. L’interessato ha prodotto la documentazione attestante il pagamento delle somme e il relativo incameramento da parte dell’amministrazione danneggiata (cfr. copia della reversale n. 553 del 22.10.2025 del Comune di ER NA, con allegata ricevuta d’incasso), la cui regolarità è stata verificata, con l’adesione del P.M., nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
6. Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In virtù dell’accertato pagamento delle somme sopra indicate, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).
2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dai convenuti, che hanno concorso a realizzare la medesima, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l’articolo 130, comma 8, c.g.c.,
dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti del Signor C.B.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Marco ER Presidente redattore Luigi GILI Consigliere Ivano MALPESI Consigliere Il Presidente estensore Marco ER
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
Che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Dott. Marco ER
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 23/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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