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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10908 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13668/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Adalgisa Eva PIGNONI nei confronti del
[...]
in Marocco, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
– rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
FA
Il ricorrente ha lamentato la mancata presa in carico da parte dell' a Casablanca Controparte_1 della domanda di visto per il ricongiungimento con la coniuge ed i rispettivi tre figli minorenni.
Il ricorrente ha riferito di aver ottenuto, in data 17.02.2024, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli, il nulla osta per il ricongiungimento della moglie e dei figli minori.
Telematicamente inviati i nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare, il sig. si è CP_2 attivato per fissare l'appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata per la legalizzazione dei documenti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' e aver infruttuosamente diffidato per il CP_1 tramite del difensore l'autorità consolare, il sig. ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti Pt_2 conclusioni: “accertare la sussistenza del diritto del ricorrente al rilascio del visto d'ingresso nel territorio nazionale per motivo familiare in favore della coniuge e dei QUATTRO figli minorenni condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in via equitativa.”
Il si è costituito chiedendo il differimento dell'udienza e, in subordine, il rigetto Controparte_1 della domanda. *****
Giova premettere che costituisce principio pacifico quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva nell'ambito del quale trovano spazio valutazioni che competono in via esclusiva all'amministrazione la quale, peraltro, è in special modo in grado di reperire tutti i dati indispensabili per poter operare la ponderazione comparativa degli interessi in gioco ed esercitare il potere conferitogli dalla legge.
Nella specie, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio del visto d'ingresso.
Va considerato, però, che il termine per la conclusione del procedimento (da calcolarsi dal momento della presentazione della domanda) è ampiamente scaduto. Ciò conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente.
Ebbene, ancorchè, secondo l'interpretazione più ricevuta, in mancanza di una espressa previsione di legge, si tratti di termini non perentori (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 25/5/2020 n. 3307), è chiaro che i ritardi dovuti all'inerzia dell'amministrazione non possono ricadere sul ricorrente là dove,
a fronte di essi vi sia un diritto fondamentale e la necessità di garantire, peraltro, l'interesse di due minori (dovendosi tenere conto, anche in relazione a tale profilo, del momento della domanda).
Per altro verso la vicenda in esame coinvolge anche i diritti di soggetti minori.
L'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che “[i]n tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Al riguardo, vale ricordare che l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di New York del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, dispone che
“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Alla luce di tali considerazioni, va ordinato al Ministero degli affari esteri e della CP_1 internazionale di definire la procedura volta al rilascio del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
p.q.m.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al
[...]
di definire la procedura volta al rilascio dei visti in favore Controparte_1 della Signora nata in [...] il [...] e dei propri figli nato in Parte_3 Persona_1
Marocco il 7.10.2013, nato in [...] il [...] e nato in [...] Persona_2 Persona_3 il 29.04.2021, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2025
Il Giudice
CO LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Adalgisa Eva PIGNONI nei confronti del
[...]
in Marocco, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
– rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
FA
Il ricorrente ha lamentato la mancata presa in carico da parte dell' a Casablanca Controparte_1 della domanda di visto per il ricongiungimento con la coniuge ed i rispettivi tre figli minorenni.
Il ricorrente ha riferito di aver ottenuto, in data 17.02.2024, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli, il nulla osta per il ricongiungimento della moglie e dei figli minori.
Telematicamente inviati i nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare, il sig. si è CP_2 attivato per fissare l'appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata per la legalizzazione dei documenti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' e aver infruttuosamente diffidato per il CP_1 tramite del difensore l'autorità consolare, il sig. ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti Pt_2 conclusioni: “accertare la sussistenza del diritto del ricorrente al rilascio del visto d'ingresso nel territorio nazionale per motivo familiare in favore della coniuge e dei QUATTRO figli minorenni condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in via equitativa.”
Il si è costituito chiedendo il differimento dell'udienza e, in subordine, il rigetto Controparte_1 della domanda. *****
Giova premettere che costituisce principio pacifico quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva nell'ambito del quale trovano spazio valutazioni che competono in via esclusiva all'amministrazione la quale, peraltro, è in special modo in grado di reperire tutti i dati indispensabili per poter operare la ponderazione comparativa degli interessi in gioco ed esercitare il potere conferitogli dalla legge.
Nella specie, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio del visto d'ingresso.
Va considerato, però, che il termine per la conclusione del procedimento (da calcolarsi dal momento della presentazione della domanda) è ampiamente scaduto. Ciò conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente.
Ebbene, ancorchè, secondo l'interpretazione più ricevuta, in mancanza di una espressa previsione di legge, si tratti di termini non perentori (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 25/5/2020 n. 3307), è chiaro che i ritardi dovuti all'inerzia dell'amministrazione non possono ricadere sul ricorrente là dove,
a fronte di essi vi sia un diritto fondamentale e la necessità di garantire, peraltro, l'interesse di due minori (dovendosi tenere conto, anche in relazione a tale profilo, del momento della domanda).
Per altro verso la vicenda in esame coinvolge anche i diritti di soggetti minori.
L'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che “[i]n tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Al riguardo, vale ricordare che l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di New York del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, dispone che
“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Alla luce di tali considerazioni, va ordinato al Ministero degli affari esteri e della CP_1 internazionale di definire la procedura volta al rilascio del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
p.q.m.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al
[...]
di definire la procedura volta al rilascio dei visti in favore Controparte_1 della Signora nata in [...] il [...] e dei propri figli nato in Parte_3 Persona_1
Marocco il 7.10.2013, nato in [...] il [...] e nato in [...] Persona_2 Persona_3 il 29.04.2021, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2025
Il Giudice
CO LE