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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 316/2024RG vertente tra
C. F nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Flaminia n.90, domiciliata ad Ancona C.so Garibaldi n.124 rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Pasquinotti del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Ancona C.so Garibaldi n.124 -Indirizzo Pec: Email_1
-parte appellante e
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, dott. corrente ad Ancona, Controparte_2 giusta determina n. 391/2024 (doc. n.2), ivi elettivamente domiciliata in via Matteotti n. 54, presso lo studio degli Avv.ti Mario Scaloni (C.F. – fax 071203902; pec: C.F._2
e Alessandro Scaloni, (C.F. – Email_2 C.F._3 fax 071203902; pec: che la rappresentano e Email_3 difendono;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
La sentenza di primo grado non appare redatta secondo criteri di proporzionalità, sinteticità e chiarezza espositiva e le argomentazioni del Tribunale appaiono eccentriche rispetto all'effettivo oggetto del contenzioso e non perspicue.
In tal modo, per ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata, ritiene la Corte di ricostruire integralmente il percorso argomentativo che conduce alla decisione anche in forza dei poteri derivanti dall'effetto devolutivo connesso al gravame.
3.La Corte definisce innanzitutto i principi di diritto applicabili alla presente fattispecie, richiamando Cass. n. 25603/2023:
“Va osservato preliminarmente che per principio acquisito in giurisprudenza il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005 Sentenza n.
20981 del 12/10/2011). Gli stessi principi sono applicati da questa Corte anche in tema di revisione della rendita vitalizia ex art 2057 c.c.: Cass. n. 31574 del 25/10/2022 e Cass. 27 dicembre 2016 n.
27031, che ha esaminato funditus la questione, affermando che, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, è necessario che la parte individui specificamente " gli elementi idonei (...) a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato ", che sono da ricondurre " (a) ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
(b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
(c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento ".6.- Applicando i cennati principi alla fattispecie per cui è causa, va affermato anzitutto che, come incensurabilmente accertato dal giudice di merito, il danno alla persona che si sarebbe aggravato non poteva definirsi imprevedibile per mancanza della relativa prova, dato che l'appellante non aveva fornito nel corso del giudizio di primo grado alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione;
né la consulenza di parte prodotta dal ricorrente in primo grado era idonea a provare l'asserita imprevedibilità del prodotto aggravamento;
e tanto non emergeva neanche dalla documentazione allegata dall'appellante alla nota tecnica di aggravamento del 24.1.2019.7.- In proposito devono ritenersi pure inammissibili, per difetto di autosufficienza, le tesi sostenute dal ricorrente secondo cui egli avrebbe dedotto argomentazioni e capitoli di prova sulla imprevedibilità che non sarebbero stati emessi né in primo né in secondo grado;
mentre sono inidonei a provare l'imprevedibilità i soli fatti relativi all'aggravamento che sono stati trascritti in ricorso;
trattandosi di requisiti diversi, siccome è imprevedibile non già il fatto che non è noto al momento della transazione (posto che anche il fatto prevedibile non è e potrebbe non essere noto), ma è tale solo il fatto che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto.8.- Sono contradittorie inoltre le censure volte a sostenere che la Corte abbia commesso un vizio di ultra petizione avendo rigettato la domanda sulla base di rilievi e circostanze mai prospettate dal ricorrente posto che la causa petendi ritenuta non provata dalla sentenza d'appello, ossia la imprevedibilità dell'aggravamento, non sarebbe stata prospettata come causa esclusiva del fatto presupposto della domanda. In realtà senza l'allegazione e prova dell'imprevedibilità da parte del ricorrente, non è vero che la domanda si potesse fondare su una pluralità di allegazioni ciascuna idonea a costituire valida argomentazione (come sostiene il ricorrente dimenticando che si parla di due requisiti diversi).9.- Il ricorso si contraddice anche sostenendo che il lavoratore non poteva invertire l'onere della prova a suo sfavore sulla imprevedibilità ma, ciò nonostante, avrebbe chiesto di provare la imprevedibilità ed infine che avrebbe provato anche il fatto positivo contrario. In realtà allo scopo, come già detto, non basta l'evoluzione patologica successiva all'accordo transattivo occorrendo dimostrare che essa fosse anche imprevedibile.10.- Soprattutto va chiarito ed evidenziato che sono infondate le censure che prospettano la violazione dell'art. 2697 c.c. ed il malgoverno dell'onere della prova, atteso che ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatesi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto.11.- Non rileva infine neppure l'obiezione secondo cui ponendo a carico dell'attore di provare l'imprevedibile dell'aggravamento si finirebbe in tal modo ad addossare all'attore l'onere della prova della prova negativa, atteso che, come questa Corte ha affermato, in plurime occasioni, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.(Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022,
Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022.Si tratta di principi che risultano particolarmente consoni alla materia in oggetto dei danni alla persona coperti dalla transazione ed alla sua normale efficacia preclusiva, che altrimenti verrebbe esposta ad ogni genere di revisione postuma con lo spostamento di una difficile prova a carico del convenuto che nulla potrebbe sapere dell'aggravamento subito dalla vittima e della sua prevedibilità o meno”.
4.La domanda della danneggiata risulta così argomentata nella citazione in primo grado:
“(…) venivano eseguiti esami clinici presso il reparto di radiologia- Ospedale di Senigallia in data
9.12.202017, successivamente presso il reparto di pneumologia dell'Umberto 1°-Lancisi Salesi di
Ancona in data 21.7.2018 e 3.4.2019, una tac torace -addome del 30.7.2021, presso la CP
, come da allegati che verranno prodotti in corso di causa.
[...]
In particolare la tac addome del 30.7.2021 evidenzia “la presenza di membrana iperdensa in plastica di parete lungo la parete addominale anteriore, spessore circa 5-6 mm, tesa tra i margini mediali dei muscoli retti addominali, con estremo craniale circa 8 cm dal processo tifoideo…dello sterno…….che diventa meno riconoscibile in regione sovrapudica….soprattutto a destra …ci si orienterebbe piu per un suo assottigliamento che per soluzione di continuo ….la membrana sembra avere una focale interruzione in sede laterale destra in prossimità dell'ancoraggio muscolare ..in sede immediatamente craniale è presente una piccola ernia” ..
Il referto della Tac sopra menzionato rileva anche un “consolidamento polmonare peribronchiale del Lis…dimensione massima 45x28 mm, e spiccata osteocondrosi degenerativa dello spazio discale L3-L4, L5, L5-S1. In coincidenza di tali evidenze cliniche, la paziente riferisce inoltre la presenza di costante affanno e difficoltà respiratorie anche compiendo minimi sforzi. persistente tosse secca., spossatezza” ecc... (I° nuovo fatto sanitario).
Ma anche nella precedente tac del 31.1.2018 eseguita presso la pneumologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, mostrava un “incremento dimensionale di un precedentemente espanso solido nodulare in sede posterobasale a sinistra”
1.8 Del resto quando fu operata di emicolectomia sinistra, l'intervento fu complicato da shock settico ed embolia polmonare;
tuttavia, né in occasione della prima liquidazione (2006) che della seconda (2011) fu diagnostica alcuna patologia ai polmoni, e/o comunque sia non venne presa in considerazione ai fini del risarcimento.
Sulla presenza del nodulo polmonare, è necessario approfondire la questione nei termini che seguono.
1.9 In relazione a tale nuovo fatto sanitario dal 2017 ad oggi, l'attrice ha eseguito un follow-up oncologico costante ogni 6 mesi, come prescritto dal reparto di pneumologia dell'Ospedale
Regionale Torrette di Ancona.
Tale circostanza è decisamente anomala, poiché se vi fosse assoluta certezza della natura benigna del nodulo polmonare nessun protocollo medico prescriverebbe un follow-up ogni sei mesi.
Allo stesso modo è anomalo che un nodulo polmonare delle dimensioni di oltre 4 cm, (tac del 30 luglio 2021) non consenta per via broncoscopia la possibilità di prelevare un frammento sufficiente per valutarne le caratteristiche patologiche del materiale, come risulta dal referto del 21.7. 2018.
Anche la lesione epatica (VII segmento epatico) non è stata refertata per impossibilità di un prelievo mirato, come se ne dà atto nel medesimo referto.
Sicché dal 2017 ad oggi la sig.ra deve convivere con un nodulo polmonare di medie Pt_1 dimensioni, nel dubbio che possa avere anche natura maligna, dubbio rafforzato dal doversi sottoporsi ogni sei mesi ad esami strumentali.
Tale convincimento è pure rafforzato dal fatto che il suddetto referto evidenzia dall'esame per via Part per cutanea, un materiale infiammatorio mentre la che completava lo studio radiologico, riscontrava un'attività metabolica oltre che a livello della lesione polmonare anche in corrispondenza del VII segmento epatico. Tale circostanza, ovvero la consapevolezza di avere delle patologie (tali sono le lesioni epatiche e ai polmoni) è fonte di sofferenza e turbamento psichico, non potendosi validamente credere che il dubbio, il sospetto che il nodulo ed una lesione polmonare possa anche essere un carcinoma, possa lasciare indifferente l'attrice, sotto l'aspetto psichico ( II° fatto sanitario).
In relazione a tali patologie ( la presenza di aumento del nodulo polmonare, la lesione epatica ) , l' essere costretta a sottoporsi ogni sei mesi ad un follow-up oncologico, è fonte di sicura e turbamento psichico e ciò comporta inevitabilmente un peggioramento del quadro clinico;
tale nuova situazione configura senz'altro un nuovo fatto sanitario, certamente non prevedibile al momento della sottoscrizione della transazione.
2.Non solo ma la sig.ra nel mese di aprile 2022, veniva visitata dal Prof. Parte_1 Per_1 responsabile della U.O.C. e dal 2020 Responsabile U.O.D di seconda Chirurgia della
[...]
Parete Addominale al Policlinico Umberto I di Roma, il quale ha addirittura escluso la possibilità di un nuovo intervento di correzione dell'ernia, per l'estrema debolezza della parete addominale compromessa dal primitivo intervento chirurgico, (III° nuovo fatto sanitario).
La non operabilità, può esser tranquillamente quantificata come un danno biologico non inferiore all' 8%.
Le restanti patologie, quali l' aumento delle dimensioni del nodulo polmonare, la conseguente sofferenza fisica , la difficoltà della respirazione nel compiere azioni ordinarie ( deambulare, salire le scale, faccende domestiche ecc) può concretare un danno biologico non inferiore a 5 %; invece l'essere costretta a sottoporsi ad un follow- up ogni 6 mesi dal 2017 ad oggi, sottoponendosi ad esami strumentali ( segnatamente alla TAC, e quindi le continue esposizioni alle radiazioni, oltre allo stress psichico, turbamento, derivante da tale obbligato controllo e al dover convivere nel dubbio della presenza di un carcinoma, può concretare un danno biologico non inferiore all'8 %;
In considerazione delle dovute premesse, si può ritenere come nel caso in oggetto, sussista un nesso causale tra l'intervento chirurgico originario ed i rilievi emersi dalla tac addominale del
30.7.2021, i quali evidenziano senza ombra di dubbio un aggravamento della primitiva situazione clinica, che consiste nel fatto dell'ulteriore compromissione della parete addominale, che ammesso e non concesso potesse costituire al momento della sottoscrizione della transazione, uno sviluppo prevedibile, tuttavia non consentiva di prevedere che nel contempo la IG.ra non potesse Pt_1 più essere sottoposta ad altro intervento chirurgico;
Orbene, il fatto che la IG.ra non possa essere candidata ad un nuovo intervento Parte_1 chirurgico per tentare di rafforzare la parete addominale oramai non solo indebolita -ma compromessa- comporta che la stessa debba inevitabilmente sopportare le molteplici ed aumentate menomazioni fisiche, che possono soltanto peggiorare con l'avanzamento dell'età anagrafica, con le conseguenti ripercussioni sulla sfera sociale e delle abitudini di vita, sulla sfera esistenziale, e psichica, essendo compromesse in modo definitivo anche la funzione digestiva, la stazione eretta, la deambulazione, le funzioni vitali della defecazione, dell'apparato genitourinale.
Il nesso casuale sussiste anche avuto riguardo all'episodio dello shock settico e dell' embolia polmonare, con gli attuali riscontri diagnostici ai polmoni , che non furono mai oggetto di una transazione.
Come è stato già sottolineato la presenza di un “consolidamento polmonare” ha costretto e costringe tutt'ora la sig.ra -come del resto prescritto nei referti rilasciati dalle strutture Pt_1 sanitarie- a sottoporsi ad un follow up oncologico da ripetersi ogni sei mesi, ( si veda referto
21.7.2018 , del reparto di pneumologia dell'Umberto 1°) esponendo la stessa a continue radiazioni ionizzanti che come noto, sono considerate un cancerogeno fisico, in grado di aumentare la futura incidenza dei tumori, a partire dalle leucemie( Pubblicazione dell'IEO-Fondazione
U.Veronesi 3.7.215)”.
5.La parte appellante, in applicazione dei principi enunciati dalla richiamata pronuncia di legittimità, per ottenere il risarcimento dei lamentati danni sopravvenuti alla transazione del 2006, doveva (e deve) allegare e provare:
• la lesione o la malattia sopravvenuta, obiettivamente rilevabile;
• la riconducibilità causale di detta lesione alla originaria fattispecie di danno in termini di
“aggravamento”;
• l'obiettiva imprevedibilità dell'aggravamento considerando imprevedibile non già il fatto che non era noto al momento della transazione (posto che anche il fatto prevedibile non è e potrebbe non essere noto) ma solo quello che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto.
E' irrilevante, nel presente giudizio, la successiva transazione inter partes intervenuta nel 2013 che, secondo le indicazioni dell'appellante, riguardava aggravamenti diversi da quelli oggetto del presente contenzioso e segnatamente “ per sopravvenuti fatti di natura sanitaria: ricanalizzazione intestinale, chiusura della ileostomia , plastica dei laparoceli”.
6.La parte appellante in primo grado: • ha allegato e provato documentalmente l'esistenza delle seguenti lesioni sopravvenute: (a) progressiva compromissione della continenza della parete addominale in pregressa duplice riparazione di laparocele, la seconda con protesi per l'insorgenza di un'ernia con impossibilità di procedere ad ulteriore intervento chirurgico correttivo dell'ernia, (b) consolidamento (nodulo) polmonare a sx non definibile diagnosticamente con deficit respiratorio e dispnea;
• non ha offerto nessuna allegazione di apprezzabile contenuto scientifico medico-legale che consenta di ricondurre causalmente la lesione polmonare all'intervento chirurgico oggetto di transazione nel 2006;
• non ha offerto una prova adeguata sulla imprevedibilità della sopravvenuta compromissione addominale;
• non ha prodotto alcuna valutazione medico-legale di parte limitandosi ad invocare una Ctu dal chiaro contenuto esplorativo siccome intesa : (a) e ricercare un nesso causale meramente ipotetico (che la parte avrebbe dovuto chiaramente esplicitare in termini scientifici prima di sottoporlo a verifica tecnica) , (b) a compiere una ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati e provati sulla prevedibilità del dedotto aggravamento senza peraltro offrire un completo quadro valutativo della propria storia clinica collegato all'esito finale lamentato;
• ha proposto una prova testimoniale irrilevante: (a) sia ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un nesso di derivazione causale tra la lesione polmonare e l'intervento chirurgico oggetto di transazione, (b) sia ai fini dell'accertamento della imprevedibilità della sopravvenuta compromissione addominale.
7.Osserva in particolare la Corte che l'insorgenza di un nodulo polmonare appare privo di collegamento scientificamente argomentato con l'intervento del 2003 tenendo anche conto che:
• la scoperta del nodulo è avvenuta a distanza di circa 14 anni dall'intervento considerato fattore causale;
• il polmone non è stata la sede dell'intervento del 2003;
• i problemi polmonari e respiratori post-operatori nel 2003 non appaiono avere alcun rapporto causale con il nodulo polmonare e comunque l'appellante non ha allegato argomentazioni di consistenza medico-legale a conforto di tale mera affermazione né ha offerto un documentato riscontro medico-legale (Ctp).
8. Quanto al dedotto aggravamento costituito dal cedimento della parete addominale, la parte appellante non ha offerto alcuna specifica allegazione né alcun elemento di apprezzabile contenuto tecnico medico-legale a conforto del fatto che il pregiudizio fosse del tutto imprevedibile al momento della transazione del 2006 rispetto all'intervento subito dall'attrice in data 28.10.2003 di
“emicolectomia sx laparoscopica con ileostomia in fossa iliaca dx ed estrazione protetta del colon trasverso in fossa iliaca sx”.
9.Appare per contro evidente che la presenza di punti di accesso e manipolazioni della parete addominale nel contesto operatorio del 2003 ed anatomico della paziente (che dalla Ctu del Dott. nel 2011 risulta essere alta 167 cm e pesare 95 Kg) rende prevedibile l'indebolimento Per_2 progressivo della parete addominale.
10.La appellante argomenta sul punto:
“In considerazione delle dovute premesse, si può ritenere come nel caso in oggetto, sussista un nesso causale tra l'intervento chirurgico originario ed i rilievi emersi dalla tac addominale del
30.7.2021, i quali evidenziano senza ombra di dubbio un aggravamento della primitiva situazione clinica, che consiste nel fatto dell'ulteriore compromissione della parete addominale, che ammesso e non concesso potesse costituire al momento della sottoscrizione della transazione, uno sviluppo prevedibile, tuttavia non consentiva di prevedere che nel contempo la IG.ra non potesse Pt_1 più essere sottoposta ad altro intervento chirurgico”.
Osserva la Corte che la prevedibilità del cedimento della parete addominale porta con sé la prevedibilità di tutte le dirette conseguenze di esso e dunque anche l'inoperabilità.
11.Peraltro, come correttamente rilevato dalla parte appellata, vi è “interruzione del nesso di causalità materiale fra l'intervento dell'ottobre 2003 e il successivo aggravamento lamentato, in conseguenza degli interventi di plastica del laparocele effettuati nel maggio 2007 e nel giugno 2008 presso l'Istituto Regina Elena di Roma e sull'esito dei quali, ovviamente, nulla può essere imputato all'odierna convenuta”.
Anche su tale punto (rilevante) la parte onerata non ha offerto elementi di chiarezza apprezzabili sotto il profilo medico-legale.
12. In generale su tutti i punti investiti dal gravame l'appellante avrebbe dovuto:
• compiutamente ricostruire su base medico-legale l'intero quadro clinico, • esaminare tutti gli eventi di rilievo medico chirurgico,
• selezionare gli eventi in rapporto di causalità,
• definire in termini medici la prevedibilità degli aggravamenti rispetto alla transazione del 2006,
• non limitarsi alla mera documentazione di patologie sopravvenute.
13.Sotto il profilo probatorio si è già chiarita sia l'irrilevanza della prova testi sia l'inammissibilità della invocata Ctu perché totalmente esplorativa siccome funzionale alla ricerca di nessi causali e prognostici meramente affermati, non correttamente esplicitati ed allegati dalla parte onerata, in un contesto in cui appare verosimile l'insussistenza del nesso causale (per la lesione polmonare) ed invece appare verosimile la prevedibilità dell'aggravamento (cedimento addominale) rispetto al quale si pone anche un problema causale in dipendenza diretta degli interventi chirurgici dopo il
2003.
14.La questione delle produzioni documentali già effettuate in primo grado è stata respinta con ordinanza istruttoria del 15.11.2024 che qui si recepisce e conferma con la specificazione che la documentazione de quo è comunque irrilevante nel grado perché la decisione si fonda su presupposti (riscontrata positiva esistenza delle patologie) che non coinvolgono il necessario esame di tali documenti.
15.In definitiva l'originaria domanda risulta infondata e va disattesa.
L'appello va dunque respinto sia pure correggendo ed integrando la motivazione di primo grado con le argomentazioni avanti esposte.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello correggendo ed integrando la motivazione della gravata sentenza con la motivazione della presente pronuncia;
2-condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 316/2024RG vertente tra
C. F nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Flaminia n.90, domiciliata ad Ancona C.so Garibaldi n.124 rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Pasquinotti del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Ancona C.so Garibaldi n.124 -Indirizzo Pec: Email_1
-parte appellante e
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, dott. corrente ad Ancona, Controparte_2 giusta determina n. 391/2024 (doc. n.2), ivi elettivamente domiciliata in via Matteotti n. 54, presso lo studio degli Avv.ti Mario Scaloni (C.F. – fax 071203902; pec: C.F._2
e Alessandro Scaloni, (C.F. – Email_2 C.F._3 fax 071203902; pec: che la rappresentano e Email_3 difendono;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
La sentenza di primo grado non appare redatta secondo criteri di proporzionalità, sinteticità e chiarezza espositiva e le argomentazioni del Tribunale appaiono eccentriche rispetto all'effettivo oggetto del contenzioso e non perspicue.
In tal modo, per ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata, ritiene la Corte di ricostruire integralmente il percorso argomentativo che conduce alla decisione anche in forza dei poteri derivanti dall'effetto devolutivo connesso al gravame.
3.La Corte definisce innanzitutto i principi di diritto applicabili alla presente fattispecie, richiamando Cass. n. 25603/2023:
“Va osservato preliminarmente che per principio acquisito in giurisprudenza il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005 Sentenza n.
20981 del 12/10/2011). Gli stessi principi sono applicati da questa Corte anche in tema di revisione della rendita vitalizia ex art 2057 c.c.: Cass. n. 31574 del 25/10/2022 e Cass. 27 dicembre 2016 n.
27031, che ha esaminato funditus la questione, affermando che, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, è necessario che la parte individui specificamente " gli elementi idonei (...) a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato ", che sono da ricondurre " (a) ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
(b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
(c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento ".6.- Applicando i cennati principi alla fattispecie per cui è causa, va affermato anzitutto che, come incensurabilmente accertato dal giudice di merito, il danno alla persona che si sarebbe aggravato non poteva definirsi imprevedibile per mancanza della relativa prova, dato che l'appellante non aveva fornito nel corso del giudizio di primo grado alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione;
né la consulenza di parte prodotta dal ricorrente in primo grado era idonea a provare l'asserita imprevedibilità del prodotto aggravamento;
e tanto non emergeva neanche dalla documentazione allegata dall'appellante alla nota tecnica di aggravamento del 24.1.2019.7.- In proposito devono ritenersi pure inammissibili, per difetto di autosufficienza, le tesi sostenute dal ricorrente secondo cui egli avrebbe dedotto argomentazioni e capitoli di prova sulla imprevedibilità che non sarebbero stati emessi né in primo né in secondo grado;
mentre sono inidonei a provare l'imprevedibilità i soli fatti relativi all'aggravamento che sono stati trascritti in ricorso;
trattandosi di requisiti diversi, siccome è imprevedibile non già il fatto che non è noto al momento della transazione (posto che anche il fatto prevedibile non è e potrebbe non essere noto), ma è tale solo il fatto che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto.8.- Sono contradittorie inoltre le censure volte a sostenere che la Corte abbia commesso un vizio di ultra petizione avendo rigettato la domanda sulla base di rilievi e circostanze mai prospettate dal ricorrente posto che la causa petendi ritenuta non provata dalla sentenza d'appello, ossia la imprevedibilità dell'aggravamento, non sarebbe stata prospettata come causa esclusiva del fatto presupposto della domanda. In realtà senza l'allegazione e prova dell'imprevedibilità da parte del ricorrente, non è vero che la domanda si potesse fondare su una pluralità di allegazioni ciascuna idonea a costituire valida argomentazione (come sostiene il ricorrente dimenticando che si parla di due requisiti diversi).9.- Il ricorso si contraddice anche sostenendo che il lavoratore non poteva invertire l'onere della prova a suo sfavore sulla imprevedibilità ma, ciò nonostante, avrebbe chiesto di provare la imprevedibilità ed infine che avrebbe provato anche il fatto positivo contrario. In realtà allo scopo, come già detto, non basta l'evoluzione patologica successiva all'accordo transattivo occorrendo dimostrare che essa fosse anche imprevedibile.10.- Soprattutto va chiarito ed evidenziato che sono infondate le censure che prospettano la violazione dell'art. 2697 c.c. ed il malgoverno dell'onere della prova, atteso che ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatesi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto.11.- Non rileva infine neppure l'obiezione secondo cui ponendo a carico dell'attore di provare l'imprevedibile dell'aggravamento si finirebbe in tal modo ad addossare all'attore l'onere della prova della prova negativa, atteso che, come questa Corte ha affermato, in plurime occasioni, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.(Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022,
Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022.Si tratta di principi che risultano particolarmente consoni alla materia in oggetto dei danni alla persona coperti dalla transazione ed alla sua normale efficacia preclusiva, che altrimenti verrebbe esposta ad ogni genere di revisione postuma con lo spostamento di una difficile prova a carico del convenuto che nulla potrebbe sapere dell'aggravamento subito dalla vittima e della sua prevedibilità o meno”.
4.La domanda della danneggiata risulta così argomentata nella citazione in primo grado:
“(…) venivano eseguiti esami clinici presso il reparto di radiologia- Ospedale di Senigallia in data
9.12.202017, successivamente presso il reparto di pneumologia dell'Umberto 1°-Lancisi Salesi di
Ancona in data 21.7.2018 e 3.4.2019, una tac torace -addome del 30.7.2021, presso la CP
, come da allegati che verranno prodotti in corso di causa.
[...]
In particolare la tac addome del 30.7.2021 evidenzia “la presenza di membrana iperdensa in plastica di parete lungo la parete addominale anteriore, spessore circa 5-6 mm, tesa tra i margini mediali dei muscoli retti addominali, con estremo craniale circa 8 cm dal processo tifoideo…dello sterno…….che diventa meno riconoscibile in regione sovrapudica….soprattutto a destra …ci si orienterebbe piu per un suo assottigliamento che per soluzione di continuo ….la membrana sembra avere una focale interruzione in sede laterale destra in prossimità dell'ancoraggio muscolare ..in sede immediatamente craniale è presente una piccola ernia” ..
Il referto della Tac sopra menzionato rileva anche un “consolidamento polmonare peribronchiale del Lis…dimensione massima 45x28 mm, e spiccata osteocondrosi degenerativa dello spazio discale L3-L4, L5, L5-S1. In coincidenza di tali evidenze cliniche, la paziente riferisce inoltre la presenza di costante affanno e difficoltà respiratorie anche compiendo minimi sforzi. persistente tosse secca., spossatezza” ecc... (I° nuovo fatto sanitario).
Ma anche nella precedente tac del 31.1.2018 eseguita presso la pneumologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, mostrava un “incremento dimensionale di un precedentemente espanso solido nodulare in sede posterobasale a sinistra”
1.8 Del resto quando fu operata di emicolectomia sinistra, l'intervento fu complicato da shock settico ed embolia polmonare;
tuttavia, né in occasione della prima liquidazione (2006) che della seconda (2011) fu diagnostica alcuna patologia ai polmoni, e/o comunque sia non venne presa in considerazione ai fini del risarcimento.
Sulla presenza del nodulo polmonare, è necessario approfondire la questione nei termini che seguono.
1.9 In relazione a tale nuovo fatto sanitario dal 2017 ad oggi, l'attrice ha eseguito un follow-up oncologico costante ogni 6 mesi, come prescritto dal reparto di pneumologia dell'Ospedale
Regionale Torrette di Ancona.
Tale circostanza è decisamente anomala, poiché se vi fosse assoluta certezza della natura benigna del nodulo polmonare nessun protocollo medico prescriverebbe un follow-up ogni sei mesi.
Allo stesso modo è anomalo che un nodulo polmonare delle dimensioni di oltre 4 cm, (tac del 30 luglio 2021) non consenta per via broncoscopia la possibilità di prelevare un frammento sufficiente per valutarne le caratteristiche patologiche del materiale, come risulta dal referto del 21.7. 2018.
Anche la lesione epatica (VII segmento epatico) non è stata refertata per impossibilità di un prelievo mirato, come se ne dà atto nel medesimo referto.
Sicché dal 2017 ad oggi la sig.ra deve convivere con un nodulo polmonare di medie Pt_1 dimensioni, nel dubbio che possa avere anche natura maligna, dubbio rafforzato dal doversi sottoporsi ogni sei mesi ad esami strumentali.
Tale convincimento è pure rafforzato dal fatto che il suddetto referto evidenzia dall'esame per via Part per cutanea, un materiale infiammatorio mentre la che completava lo studio radiologico, riscontrava un'attività metabolica oltre che a livello della lesione polmonare anche in corrispondenza del VII segmento epatico. Tale circostanza, ovvero la consapevolezza di avere delle patologie (tali sono le lesioni epatiche e ai polmoni) è fonte di sofferenza e turbamento psichico, non potendosi validamente credere che il dubbio, il sospetto che il nodulo ed una lesione polmonare possa anche essere un carcinoma, possa lasciare indifferente l'attrice, sotto l'aspetto psichico ( II° fatto sanitario).
In relazione a tali patologie ( la presenza di aumento del nodulo polmonare, la lesione epatica ) , l' essere costretta a sottoporsi ogni sei mesi ad un follow-up oncologico, è fonte di sicura e turbamento psichico e ciò comporta inevitabilmente un peggioramento del quadro clinico;
tale nuova situazione configura senz'altro un nuovo fatto sanitario, certamente non prevedibile al momento della sottoscrizione della transazione.
2.Non solo ma la sig.ra nel mese di aprile 2022, veniva visitata dal Prof. Parte_1 Per_1 responsabile della U.O.C. e dal 2020 Responsabile U.O.D di seconda Chirurgia della
[...]
Parete Addominale al Policlinico Umberto I di Roma, il quale ha addirittura escluso la possibilità di un nuovo intervento di correzione dell'ernia, per l'estrema debolezza della parete addominale compromessa dal primitivo intervento chirurgico, (III° nuovo fatto sanitario).
La non operabilità, può esser tranquillamente quantificata come un danno biologico non inferiore all' 8%.
Le restanti patologie, quali l' aumento delle dimensioni del nodulo polmonare, la conseguente sofferenza fisica , la difficoltà della respirazione nel compiere azioni ordinarie ( deambulare, salire le scale, faccende domestiche ecc) può concretare un danno biologico non inferiore a 5 %; invece l'essere costretta a sottoporsi ad un follow- up ogni 6 mesi dal 2017 ad oggi, sottoponendosi ad esami strumentali ( segnatamente alla TAC, e quindi le continue esposizioni alle radiazioni, oltre allo stress psichico, turbamento, derivante da tale obbligato controllo e al dover convivere nel dubbio della presenza di un carcinoma, può concretare un danno biologico non inferiore all'8 %;
In considerazione delle dovute premesse, si può ritenere come nel caso in oggetto, sussista un nesso causale tra l'intervento chirurgico originario ed i rilievi emersi dalla tac addominale del
30.7.2021, i quali evidenziano senza ombra di dubbio un aggravamento della primitiva situazione clinica, che consiste nel fatto dell'ulteriore compromissione della parete addominale, che ammesso e non concesso potesse costituire al momento della sottoscrizione della transazione, uno sviluppo prevedibile, tuttavia non consentiva di prevedere che nel contempo la IG.ra non potesse Pt_1 più essere sottoposta ad altro intervento chirurgico;
Orbene, il fatto che la IG.ra non possa essere candidata ad un nuovo intervento Parte_1 chirurgico per tentare di rafforzare la parete addominale oramai non solo indebolita -ma compromessa- comporta che la stessa debba inevitabilmente sopportare le molteplici ed aumentate menomazioni fisiche, che possono soltanto peggiorare con l'avanzamento dell'età anagrafica, con le conseguenti ripercussioni sulla sfera sociale e delle abitudini di vita, sulla sfera esistenziale, e psichica, essendo compromesse in modo definitivo anche la funzione digestiva, la stazione eretta, la deambulazione, le funzioni vitali della defecazione, dell'apparato genitourinale.
Il nesso casuale sussiste anche avuto riguardo all'episodio dello shock settico e dell' embolia polmonare, con gli attuali riscontri diagnostici ai polmoni , che non furono mai oggetto di una transazione.
Come è stato già sottolineato la presenza di un “consolidamento polmonare” ha costretto e costringe tutt'ora la sig.ra -come del resto prescritto nei referti rilasciati dalle strutture Pt_1 sanitarie- a sottoporsi ad un follow up oncologico da ripetersi ogni sei mesi, ( si veda referto
21.7.2018 , del reparto di pneumologia dell'Umberto 1°) esponendo la stessa a continue radiazioni ionizzanti che come noto, sono considerate un cancerogeno fisico, in grado di aumentare la futura incidenza dei tumori, a partire dalle leucemie( Pubblicazione dell'IEO-Fondazione
U.Veronesi 3.7.215)”.
5.La parte appellante, in applicazione dei principi enunciati dalla richiamata pronuncia di legittimità, per ottenere il risarcimento dei lamentati danni sopravvenuti alla transazione del 2006, doveva (e deve) allegare e provare:
• la lesione o la malattia sopravvenuta, obiettivamente rilevabile;
• la riconducibilità causale di detta lesione alla originaria fattispecie di danno in termini di
“aggravamento”;
• l'obiettiva imprevedibilità dell'aggravamento considerando imprevedibile non già il fatto che non era noto al momento della transazione (posto che anche il fatto prevedibile non è e potrebbe non essere noto) ma solo quello che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto.
E' irrilevante, nel presente giudizio, la successiva transazione inter partes intervenuta nel 2013 che, secondo le indicazioni dell'appellante, riguardava aggravamenti diversi da quelli oggetto del presente contenzioso e segnatamente “ per sopravvenuti fatti di natura sanitaria: ricanalizzazione intestinale, chiusura della ileostomia , plastica dei laparoceli”.
6.La parte appellante in primo grado: • ha allegato e provato documentalmente l'esistenza delle seguenti lesioni sopravvenute: (a) progressiva compromissione della continenza della parete addominale in pregressa duplice riparazione di laparocele, la seconda con protesi per l'insorgenza di un'ernia con impossibilità di procedere ad ulteriore intervento chirurgico correttivo dell'ernia, (b) consolidamento (nodulo) polmonare a sx non definibile diagnosticamente con deficit respiratorio e dispnea;
• non ha offerto nessuna allegazione di apprezzabile contenuto scientifico medico-legale che consenta di ricondurre causalmente la lesione polmonare all'intervento chirurgico oggetto di transazione nel 2006;
• non ha offerto una prova adeguata sulla imprevedibilità della sopravvenuta compromissione addominale;
• non ha prodotto alcuna valutazione medico-legale di parte limitandosi ad invocare una Ctu dal chiaro contenuto esplorativo siccome intesa : (a) e ricercare un nesso causale meramente ipotetico (che la parte avrebbe dovuto chiaramente esplicitare in termini scientifici prima di sottoporlo a verifica tecnica) , (b) a compiere una ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati e provati sulla prevedibilità del dedotto aggravamento senza peraltro offrire un completo quadro valutativo della propria storia clinica collegato all'esito finale lamentato;
• ha proposto una prova testimoniale irrilevante: (a) sia ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un nesso di derivazione causale tra la lesione polmonare e l'intervento chirurgico oggetto di transazione, (b) sia ai fini dell'accertamento della imprevedibilità della sopravvenuta compromissione addominale.
7.Osserva in particolare la Corte che l'insorgenza di un nodulo polmonare appare privo di collegamento scientificamente argomentato con l'intervento del 2003 tenendo anche conto che:
• la scoperta del nodulo è avvenuta a distanza di circa 14 anni dall'intervento considerato fattore causale;
• il polmone non è stata la sede dell'intervento del 2003;
• i problemi polmonari e respiratori post-operatori nel 2003 non appaiono avere alcun rapporto causale con il nodulo polmonare e comunque l'appellante non ha allegato argomentazioni di consistenza medico-legale a conforto di tale mera affermazione né ha offerto un documentato riscontro medico-legale (Ctp).
8. Quanto al dedotto aggravamento costituito dal cedimento della parete addominale, la parte appellante non ha offerto alcuna specifica allegazione né alcun elemento di apprezzabile contenuto tecnico medico-legale a conforto del fatto che il pregiudizio fosse del tutto imprevedibile al momento della transazione del 2006 rispetto all'intervento subito dall'attrice in data 28.10.2003 di
“emicolectomia sx laparoscopica con ileostomia in fossa iliaca dx ed estrazione protetta del colon trasverso in fossa iliaca sx”.
9.Appare per contro evidente che la presenza di punti di accesso e manipolazioni della parete addominale nel contesto operatorio del 2003 ed anatomico della paziente (che dalla Ctu del Dott. nel 2011 risulta essere alta 167 cm e pesare 95 Kg) rende prevedibile l'indebolimento Per_2 progressivo della parete addominale.
10.La appellante argomenta sul punto:
“In considerazione delle dovute premesse, si può ritenere come nel caso in oggetto, sussista un nesso causale tra l'intervento chirurgico originario ed i rilievi emersi dalla tac addominale del
30.7.2021, i quali evidenziano senza ombra di dubbio un aggravamento della primitiva situazione clinica, che consiste nel fatto dell'ulteriore compromissione della parete addominale, che ammesso e non concesso potesse costituire al momento della sottoscrizione della transazione, uno sviluppo prevedibile, tuttavia non consentiva di prevedere che nel contempo la IG.ra non potesse Pt_1 più essere sottoposta ad altro intervento chirurgico”.
Osserva la Corte che la prevedibilità del cedimento della parete addominale porta con sé la prevedibilità di tutte le dirette conseguenze di esso e dunque anche l'inoperabilità.
11.Peraltro, come correttamente rilevato dalla parte appellata, vi è “interruzione del nesso di causalità materiale fra l'intervento dell'ottobre 2003 e il successivo aggravamento lamentato, in conseguenza degli interventi di plastica del laparocele effettuati nel maggio 2007 e nel giugno 2008 presso l'Istituto Regina Elena di Roma e sull'esito dei quali, ovviamente, nulla può essere imputato all'odierna convenuta”.
Anche su tale punto (rilevante) la parte onerata non ha offerto elementi di chiarezza apprezzabili sotto il profilo medico-legale.
12. In generale su tutti i punti investiti dal gravame l'appellante avrebbe dovuto:
• compiutamente ricostruire su base medico-legale l'intero quadro clinico, • esaminare tutti gli eventi di rilievo medico chirurgico,
• selezionare gli eventi in rapporto di causalità,
• definire in termini medici la prevedibilità degli aggravamenti rispetto alla transazione del 2006,
• non limitarsi alla mera documentazione di patologie sopravvenute.
13.Sotto il profilo probatorio si è già chiarita sia l'irrilevanza della prova testi sia l'inammissibilità della invocata Ctu perché totalmente esplorativa siccome funzionale alla ricerca di nessi causali e prognostici meramente affermati, non correttamente esplicitati ed allegati dalla parte onerata, in un contesto in cui appare verosimile l'insussistenza del nesso causale (per la lesione polmonare) ed invece appare verosimile la prevedibilità dell'aggravamento (cedimento addominale) rispetto al quale si pone anche un problema causale in dipendenza diretta degli interventi chirurgici dopo il
2003.
14.La questione delle produzioni documentali già effettuate in primo grado è stata respinta con ordinanza istruttoria del 15.11.2024 che qui si recepisce e conferma con la specificazione che la documentazione de quo è comunque irrilevante nel grado perché la decisione si fonda su presupposti (riscontrata positiva esistenza delle patologie) che non coinvolgono il necessario esame di tali documenti.
15.In definitiva l'originaria domanda risulta infondata e va disattesa.
L'appello va dunque respinto sia pure correggendo ed integrando la motivazione di primo grado con le argomentazioni avanti esposte.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello correggendo ed integrando la motivazione della gravata sentenza con la motivazione della presente pronuncia;
2-condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini