Articolo 2 della Legge 19 luglio 1988, n. 310
Articolo 1Articolo 3
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3 agosto 1988
Art. 2. 1. All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilita' esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1988. Il risarcimento, corrisposto dai responsabili del danno, sara' versato al capitolo 3660 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 3 agosto 1988