TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2024 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in La Valletta Parte_1 C.F._1 Brianza (LC), via Albareda n. 60, con il patrocinio dell'avv. Federica Meles;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Roberta Zucchi;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data Pt_1 CP_1 16.09.2006 a Rovagnate (LC), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rovagnate (LC) al n.10,
Serie A, Parte 2, anno 2006.
2. Ordinare al Comune di La Valletta Brianza (già Rovagnate) (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto. Per_
4. Affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento, anche ai Per_2 fini anagrafici, presso la madre nella casa coniugale sita in La Valletta Brianza (LC), via Albareda n. 60/C, di proprietà esclusiva della Sig.ra che le verrà assegnata in qualità di genitore collocatario, con gli CP_1 arredi e corredi, salvo quanto previsto al precedente punto 11.
5. I turni di cura dei figli saranno così suddivisi tra i genitori durante l'anno scolastico:
- week end alternati dal venerdì prima di cena alla domenica sera prima di cena;
Per_
- durante la settimana, il padre starà con e tutti i martedì sera a cena con relativo Per_2 pernottamento e accompagnamento a scuola o in stazione la mattina del mercoledì;
6. I turni di cura dei figli saranno così suddivisi tra i genitori durante le vacanze:
a. ad anni alterni, la settimana di Natale con un genitore e quella di Capodanno con l'altro;
b. due settimane durante il periodo estivo;
c. in via alternata le altre Festività ed i relativi ponti (25 aprile 2024 con la madre, 1° maggio 2024 con il padre, 2 giugno 2024 con la madre, 1° Novembre 2024 con il padre, con la madre, Persona_3
con il padre, con la madre e così in via alternata); Persona_4 Persona_5 d. I genitori si comunicheranno le modalità di svolgimento delle vacanze entro il 15 aprile di ogni anno.
7. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo mensile complessivo di € 1.200,00
(€ 600.00 per ciascun figlio) che verrà corrisposto a mezzo bonifico mensile anticipato entro e non oltre il 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra a partire da gennaio 2024, importo rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita. Per_
8. Il padre provvederà altresì a ricaricare mensilmente la carta prepagata del figlio con l'importo di €
300,00 mensili e, allo stesso modo, la madre provvederà a ricaricare mensilmente la carta prepagata di con l'importo di € 300,00 mensili, quando la figlia inizierà a frequentare la prima superiore. Per_2
9. Le Parti concordano che l'assegno unico (se dovuto) e/o eventuali altri diversi sostegni da parte dello
Stato, previsti per legge, saranno erogati al 100% alla madre.
10. Le spese straordinarie dei figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come da Protocollo del
Tribunale di Lecco.
11. Oltre alle spese specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, sono da intendersi ricomprese nelle straordinarie dei figli anche le seguenti voci: smartphone, tablet, computer, vacanze dei ragazzi senza i genitori, 4 cambi stagionali per ciascun figlio, costi per patenti di guida, autovetture, moto, motorini per e relativi costi (assicurazione, bollo, manutenzione, etc.), polizze rc per i ragazzi. Le Per_2 eventuali spese per complementi di abbigliamento che superano l'ordinarietà (es. giubbotti, borse di marca, etc) verranno corrisposte al 50% nella misura in cui siano preventivamente concordate. La Parti danno atto di aver già provveduto a definire reciprocamente i conti di dare e avere rispetto alle spese straordinarie passate. Per_
12. Le spese tutte (assicurazione, bollo, manutenzione, etc.) relative alle moto di (Vent, Booster e
KTM 125) saranno a carico esclusivo del Sig. così come i costi del 4° anno scolastico all'estero di Pt_1
. Per_2 13. Le spese per i cani (cibo, spese veterinarie, etc.): saranno suddivise al 50% tra le parti. I cani di famiglia rimarranno collocati presso l'abitazione materna, con l'accordo che, nei periodi di competenza paterna, qualora la Sig.ra non permanesse a casa per qualsivoglia ragione, il Sig. si farà carico, in via CP_1 Pt_1 esclusiva, dei costi per la dog sitter o per la pensione, presso cui porterà i cani, occupandosi del loro trasporto e del loro ritiro. Le spese per il cavallo di (maneggio, spese veterinarie, gare, attrezzature, etc.) Per_2 saranno da ripartirsi al 50% tra le parti.
14. L'oro presente in cassetta di sicurezza sarà consegnato al Sig. alla sottoscrizione del presente per Pt_1 procedere alla vendita. Il ricavato sarà versato ai figli al 50% ciascuno.
15. Il Sig. provvederà al ritiro di una delle due cantine frigo entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso e della cassaforte contenente i fucili di sua proprietà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le stampe acquistate in asta di proprietà del Sig. e attualmente presenti nella casa Pt_1 coniugale (4 di , resteranno ivi collocate, con l'accordo che, ove lo stesso le dovesse Per_6 CP_2 richiedere in futuro, saranno restituite, previo preavviso di una settimana.
16. L'autovettura Mini Countryman D Targata GC 641 FR di proprietà della società
[...] verrà ceduta entro Ottobre 2024 alla Sig.ra la quale Parte_2 Controparte_1 sta provvedendo a corrispondere al Sig. in qualità di legale rappresentante della suddetta Parte_1 società, l'importo complessivo di € 10.000,00 a mezzo n. 20 rate mensili consecutive di € 500,00 ciascuna da luglio 2023.
Le Parti concordano che tali importi mensili dovuti dalla Sig.ra verranno dedotti dalle somme dovute
CP_1 dal Sig. a titolo di spese straordinarie per i figli e danno atto che alla data del 31.03.2024 l'importo Pt_1 residuo dovuto dalla Sig.ra per l'acquisto dell'autovettura in questione ammonta ad € 5.500,00. Tutte
CP_1 le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione ed eventuali sanzioni relative alla suddetta autovettura saranno a carico della sig.ra Pt_3 17. Con riferimento alla casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra le Parti pattuiscono che
CP_1 una volta che i ragazzi avranno raggiunto la maggiore età (ovvero entro il 31.12.2028) la Sig.ra
CP_1 donerà ai figli la nuda proprietà della casa, nella misura del 50% ciascuno, con usufrutto alla madre con spese notarili, oneri, tasse e imposte a carico della stessa.
18. I coniugi rinunciano alla corresponsione reciproca di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
2 19. Ogni espatrio dei minori dovrà essere preventivamente concordato e comunicato all'altro genitore.
20. Dichiarare le spese legali compensate fra le parti
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 Per_ concordatario il 16.09.2006 a Rovagnate e dalla loro unione sono nati 2 due figli, il 18.04.200 e il 25.10.2010. Per_2 Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25.07.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 221/2024 pubblicata il 11.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Rovagnate il
16.09.2006 tra e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 10;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovagnate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2024 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in La Valletta Parte_1 C.F._1 Brianza (LC), via Albareda n. 60, con il patrocinio dell'avv. Federica Meles;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Roberta Zucchi;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data Pt_1 CP_1 16.09.2006 a Rovagnate (LC), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rovagnate (LC) al n.10,
Serie A, Parte 2, anno 2006.
2. Ordinare al Comune di La Valletta Brianza (già Rovagnate) (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto. Per_
4. Affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento, anche ai Per_2 fini anagrafici, presso la madre nella casa coniugale sita in La Valletta Brianza (LC), via Albareda n. 60/C, di proprietà esclusiva della Sig.ra che le verrà assegnata in qualità di genitore collocatario, con gli CP_1 arredi e corredi, salvo quanto previsto al precedente punto 11.
5. I turni di cura dei figli saranno così suddivisi tra i genitori durante l'anno scolastico:
- week end alternati dal venerdì prima di cena alla domenica sera prima di cena;
Per_
- durante la settimana, il padre starà con e tutti i martedì sera a cena con relativo Per_2 pernottamento e accompagnamento a scuola o in stazione la mattina del mercoledì;
6. I turni di cura dei figli saranno così suddivisi tra i genitori durante le vacanze:
a. ad anni alterni, la settimana di Natale con un genitore e quella di Capodanno con l'altro;
b. due settimane durante il periodo estivo;
c. in via alternata le altre Festività ed i relativi ponti (25 aprile 2024 con la madre, 1° maggio 2024 con il padre, 2 giugno 2024 con la madre, 1° Novembre 2024 con il padre, con la madre, Persona_3
con il padre, con la madre e così in via alternata); Persona_4 Persona_5 d. I genitori si comunicheranno le modalità di svolgimento delle vacanze entro il 15 aprile di ogni anno.
7. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo mensile complessivo di € 1.200,00
(€ 600.00 per ciascun figlio) che verrà corrisposto a mezzo bonifico mensile anticipato entro e non oltre il 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra a partire da gennaio 2024, importo rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita. Per_
8. Il padre provvederà altresì a ricaricare mensilmente la carta prepagata del figlio con l'importo di €
300,00 mensili e, allo stesso modo, la madre provvederà a ricaricare mensilmente la carta prepagata di con l'importo di € 300,00 mensili, quando la figlia inizierà a frequentare la prima superiore. Per_2
9. Le Parti concordano che l'assegno unico (se dovuto) e/o eventuali altri diversi sostegni da parte dello
Stato, previsti per legge, saranno erogati al 100% alla madre.
10. Le spese straordinarie dei figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come da Protocollo del
Tribunale di Lecco.
11. Oltre alle spese specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, sono da intendersi ricomprese nelle straordinarie dei figli anche le seguenti voci: smartphone, tablet, computer, vacanze dei ragazzi senza i genitori, 4 cambi stagionali per ciascun figlio, costi per patenti di guida, autovetture, moto, motorini per e relativi costi (assicurazione, bollo, manutenzione, etc.), polizze rc per i ragazzi. Le Per_2 eventuali spese per complementi di abbigliamento che superano l'ordinarietà (es. giubbotti, borse di marca, etc) verranno corrisposte al 50% nella misura in cui siano preventivamente concordate. La Parti danno atto di aver già provveduto a definire reciprocamente i conti di dare e avere rispetto alle spese straordinarie passate. Per_
12. Le spese tutte (assicurazione, bollo, manutenzione, etc.) relative alle moto di (Vent, Booster e
KTM 125) saranno a carico esclusivo del Sig. così come i costi del 4° anno scolastico all'estero di Pt_1
. Per_2 13. Le spese per i cani (cibo, spese veterinarie, etc.): saranno suddivise al 50% tra le parti. I cani di famiglia rimarranno collocati presso l'abitazione materna, con l'accordo che, nei periodi di competenza paterna, qualora la Sig.ra non permanesse a casa per qualsivoglia ragione, il Sig. si farà carico, in via CP_1 Pt_1 esclusiva, dei costi per la dog sitter o per la pensione, presso cui porterà i cani, occupandosi del loro trasporto e del loro ritiro. Le spese per il cavallo di (maneggio, spese veterinarie, gare, attrezzature, etc.) Per_2 saranno da ripartirsi al 50% tra le parti.
14. L'oro presente in cassetta di sicurezza sarà consegnato al Sig. alla sottoscrizione del presente per Pt_1 procedere alla vendita. Il ricavato sarà versato ai figli al 50% ciascuno.
15. Il Sig. provvederà al ritiro di una delle due cantine frigo entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso e della cassaforte contenente i fucili di sua proprietà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le stampe acquistate in asta di proprietà del Sig. e attualmente presenti nella casa Pt_1 coniugale (4 di , resteranno ivi collocate, con l'accordo che, ove lo stesso le dovesse Per_6 CP_2 richiedere in futuro, saranno restituite, previo preavviso di una settimana.
16. L'autovettura Mini Countryman D Targata GC 641 FR di proprietà della società
[...] verrà ceduta entro Ottobre 2024 alla Sig.ra la quale Parte_2 Controparte_1 sta provvedendo a corrispondere al Sig. in qualità di legale rappresentante della suddetta Parte_1 società, l'importo complessivo di € 10.000,00 a mezzo n. 20 rate mensili consecutive di € 500,00 ciascuna da luglio 2023.
Le Parti concordano che tali importi mensili dovuti dalla Sig.ra verranno dedotti dalle somme dovute
CP_1 dal Sig. a titolo di spese straordinarie per i figli e danno atto che alla data del 31.03.2024 l'importo Pt_1 residuo dovuto dalla Sig.ra per l'acquisto dell'autovettura in questione ammonta ad € 5.500,00. Tutte
CP_1 le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione ed eventuali sanzioni relative alla suddetta autovettura saranno a carico della sig.ra Pt_3 17. Con riferimento alla casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra le Parti pattuiscono che
CP_1 una volta che i ragazzi avranno raggiunto la maggiore età (ovvero entro il 31.12.2028) la Sig.ra
CP_1 donerà ai figli la nuda proprietà della casa, nella misura del 50% ciascuno, con usufrutto alla madre con spese notarili, oneri, tasse e imposte a carico della stessa.
18. I coniugi rinunciano alla corresponsione reciproca di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
2 19. Ogni espatrio dei minori dovrà essere preventivamente concordato e comunicato all'altro genitore.
20. Dichiarare le spese legali compensate fra le parti
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 Per_ concordatario il 16.09.2006 a Rovagnate e dalla loro unione sono nati 2 due figli, il 18.04.200 e il 25.10.2010. Per_2 Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25.07.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 221/2024 pubblicata il 11.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Rovagnate il
16.09.2006 tra e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 10;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovagnate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
3