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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 51/2023 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensori: avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella Castagnola
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 10/8 presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Maria Borra
Domicilio eletto: Genova, XX Settembre 16/7s, presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 13.07.2023)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note congiunte del 12.06.2025 depositate il 20.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito concordatario a RD (BS) il 04.07.1998 con Controparte_1
- Che dall'unione coniugale è nata ad [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- Che le parti sono addivenute a separazione personale a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Genova della sentenza non definitiva in punto status n. 589/20 pronunciata in data 10.3.2020 e della sentenza n. 2952/2022, pubblicata in data 29.12.2022 nel procedimento RG. n. 6923/2019;
- Che la figlia è divenuta maggiorenne ma non è ancora Per_1 economicamente indipendente;
- Che la separazione fra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non vi sono possibilità di riconciliazione;
- Di essere amministratore unico e socio della BENE S.r.l., società attiva nel campo dei servizi e impianti di sicurezza e antinfortunistica, con i redditi indicati in ricorso;
- Che già dipendente della Bene S.r.l., Controparte_1 dall'8.9.2021 è dipendente a tempo indeterminato presso il dott.
Genova ed è Controparte_2 titolare degli immobili e del patrimonio indicato in ricorso.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio, con richiesta di sentenza parziale sullo status
- La previsione del contributo al mantenimento della figlia in misura non superiore ad euro 1.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie
- L'esclusione di ogni contribuzione economica a favore della moglie
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
(da ora anche la resistente o la moglie o la Controparte_1 madre) si costituiva mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere socia al 20% della BENE S.r.l., società della quale era stata dipendente in qualità di impiegata, essendo stata licenziata nel 2019;
- Di aver iniziato nel luglio 2020 attività lavorativa come collaboratrice domestica con contratto a tempo determinato, divenuto poi a tempo indeterminato dall'08.09.2021;
- Di essere socia al 50% della VECI srl, società esercente attività di gelateria, poi posta in liquidazione e di averne ceduto ad ottobre 2019 l'avviamento dell'attività commerciale coprendo col ricavato solo parzialmente debiti pregressi;
- Di essere comproprietaria nella misura di 1/6 con la sorella e la madre degli immobili siti a RD (BS), Via Nazionale 33 e di essere proprietaria di 4 magazzini siti in Pieve Ligure, gravati da mutuo con gli oneri indicati;
- Di avere la situazione patrimoniale e reddituale indicata in memoria;
- Di essere onerata da un esborso mensile pari ad € 750,00, per la locazione dell'immobile sito in Pieve Ligure Via XXV Aprile n. 133, ove abita con la figlia;
- Che il ricorrente è amministratore unico e socio all'80% della BENE S.r.l., la quale ha acquisito e ha partecipazioni in altre società;
- Che il marito è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Ceto (BS) e mantiene un elevato tenore di vita.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La previsione di un contributo a titolo di mantenimento per la figlia in misura pari ad euro 2.500,00 oltre il 70% delle spese straordinarie e per la moglie in misura pari ad euro 1.000,00 mensili.
Con vittoria delle spese.
All'udienza presidenziale del 10.05.2023 le parti comparivano personalmente e venivano diffusamente sentite, confermando il contenuto dei propri atti.
Essendo fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con conferma dei provvedimenti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 accessori in vigore conseguenti alla separazione personale tra i coniugi.
Nella successiva fase contenziosa nanti l'istruttore, all'udienza del 16.11.2023, le parti precisavano le loro conclusioni limitatamente alla domanda divorzile.
Con sentenza parziale n. 3154/2023 del 24.11.2023, pubblicata il 18.12.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in RD (BS) il 4.7.1998 trascritto nei registri dello Stato Civile (Atto N. 4, P. II, S. A, anno 1998, Uff. dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di RD) e con ordinanza in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio, fissando termine alla data del 18.1.2024 per il deposito di note scritte in luogo di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Visto la richiesta concorde delle parti, venivano poi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e, all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza riservata dell'08.06.2024 veniva disposta l'acquisizione tramite Guardia di Finanza presso Agenzia delle Entrate/INPS di tutta la documentazione relativa alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti aggiornata all'ultimo triennio, con fissazione di termine alla data del 21.11.2024 per il deposito di note scritte in luogo di udienza ex art. 127 ter cpc contenenti osservazioni alla documentazione trasmessa.
Pervenuta la documentazione relativa alle indagini tributarie disposte, le parti depositavano le rispettive note e con ordinanza del 28.11.2024, rilevato che la causa appariva matura per la decisione, il Giudice fissava udienza del 15.4.2025 ai fini della precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte entro tale termine perentorio.
Con ordinanza del 22.4.2025 il Giudice, lette le note sostitutive di udienza con cui le parti precisavano le rispettive conclusioni, rimetteva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Con note congiunte del 12.06.2025 depositate il 20.06.2025, sottoscritte dalle parti e dai rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà, veniva dato atto che era stato raggiunto un accordo e veniva chiesto, ferma la sentenza non definitiva in punto status n. 3154/2023 pubblicata in data 18.12.23, che la causa fosse definita alle condizioni ivi indicate.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti è già stata accolta con la sentenza non definitiva n.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 3154/2023 del 24.11.2023, pubblicata il 18.12.2023 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in RD (BS) il 4.7.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile (Atto N. 4, P. II, S. A, anno 1998, Ufficio di Stato Civile del Comune di RD), sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c..
Con ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 24.11.2023, la causa è poi stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alle restanti domande svolte.
La causa è proseguita con lo svolgimento di indagini tributarie circa le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e, pervenuta tale documentazione, è stata poi rimessa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti, in luogo delle rispettive comparse conclusionali, hanno depositato in data 20.06.2025 note scritte congiunte sottoscritte dalle stesse con cui hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che, ferma la sentenza non definitiva n. 3154/2023 pronunciata in punto status pubblicata in data 18.12.23, la causa venga definita alle condizioni indicate.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti con le note scritte depositate, condizioni che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e essendo conformi all'interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Prende atto e recepisce conferendo vigore alle seguenti condizioni essenziali e alle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (BS) il 19.8.1971
E
(c. f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BS) il 28.1.1967,
1) Le parti si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti e rinunciano conseguentemente con effetto immediato ad ogni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 pretesa di assegno divorzile;
2) Il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza dal Per_1 luglio 2025, in forma anticipata ed entro i primi dieci giorni di ogni mese, tramite bonifico bancario, a diretto favore della stessa
[...]
(nata ad [...] il [...], codice fiscale Per_2 [...]
), l'importo mensile di Euro 1.500,00 da rivalutarsi C.F._3 annualmente sulla base degli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2026; 3) Le spese straordinarie afferenti la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, sono integralmente poste a carico dello stesso il tutto in aderenza al protocollo Parte_1
15.9.2016 assunto dal Tribunale di Genova;
4) Spese legali compensate.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 27.6.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 51/2023 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensori: avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella Castagnola
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 10/8 presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Maria Borra
Domicilio eletto: Genova, XX Settembre 16/7s, presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 13.07.2023)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note congiunte del 12.06.2025 depositate il 20.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito concordatario a RD (BS) il 04.07.1998 con Controparte_1
- Che dall'unione coniugale è nata ad [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- Che le parti sono addivenute a separazione personale a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Genova della sentenza non definitiva in punto status n. 589/20 pronunciata in data 10.3.2020 e della sentenza n. 2952/2022, pubblicata in data 29.12.2022 nel procedimento RG. n. 6923/2019;
- Che la figlia è divenuta maggiorenne ma non è ancora Per_1 economicamente indipendente;
- Che la separazione fra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non vi sono possibilità di riconciliazione;
- Di essere amministratore unico e socio della BENE S.r.l., società attiva nel campo dei servizi e impianti di sicurezza e antinfortunistica, con i redditi indicati in ricorso;
- Che già dipendente della Bene S.r.l., Controparte_1 dall'8.9.2021 è dipendente a tempo indeterminato presso il dott.
Genova ed è Controparte_2 titolare degli immobili e del patrimonio indicato in ricorso.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio, con richiesta di sentenza parziale sullo status
- La previsione del contributo al mantenimento della figlia in misura non superiore ad euro 1.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie
- L'esclusione di ogni contribuzione economica a favore della moglie
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
(da ora anche la resistente o la moglie o la Controparte_1 madre) si costituiva mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere socia al 20% della BENE S.r.l., società della quale era stata dipendente in qualità di impiegata, essendo stata licenziata nel 2019;
- Di aver iniziato nel luglio 2020 attività lavorativa come collaboratrice domestica con contratto a tempo determinato, divenuto poi a tempo indeterminato dall'08.09.2021;
- Di essere socia al 50% della VECI srl, società esercente attività di gelateria, poi posta in liquidazione e di averne ceduto ad ottobre 2019 l'avviamento dell'attività commerciale coprendo col ricavato solo parzialmente debiti pregressi;
- Di essere comproprietaria nella misura di 1/6 con la sorella e la madre degli immobili siti a RD (BS), Via Nazionale 33 e di essere proprietaria di 4 magazzini siti in Pieve Ligure, gravati da mutuo con gli oneri indicati;
- Di avere la situazione patrimoniale e reddituale indicata in memoria;
- Di essere onerata da un esborso mensile pari ad € 750,00, per la locazione dell'immobile sito in Pieve Ligure Via XXV Aprile n. 133, ove abita con la figlia;
- Che il ricorrente è amministratore unico e socio all'80% della BENE S.r.l., la quale ha acquisito e ha partecipazioni in altre società;
- Che il marito è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Ceto (BS) e mantiene un elevato tenore di vita.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La previsione di un contributo a titolo di mantenimento per la figlia in misura pari ad euro 2.500,00 oltre il 70% delle spese straordinarie e per la moglie in misura pari ad euro 1.000,00 mensili.
Con vittoria delle spese.
All'udienza presidenziale del 10.05.2023 le parti comparivano personalmente e venivano diffusamente sentite, confermando il contenuto dei propri atti.
Essendo fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con conferma dei provvedimenti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 accessori in vigore conseguenti alla separazione personale tra i coniugi.
Nella successiva fase contenziosa nanti l'istruttore, all'udienza del 16.11.2023, le parti precisavano le loro conclusioni limitatamente alla domanda divorzile.
Con sentenza parziale n. 3154/2023 del 24.11.2023, pubblicata il 18.12.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in RD (BS) il 4.7.1998 trascritto nei registri dello Stato Civile (Atto N. 4, P. II, S. A, anno 1998, Uff. dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di RD) e con ordinanza in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio, fissando termine alla data del 18.1.2024 per il deposito di note scritte in luogo di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Visto la richiesta concorde delle parti, venivano poi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e, all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza riservata dell'08.06.2024 veniva disposta l'acquisizione tramite Guardia di Finanza presso Agenzia delle Entrate/INPS di tutta la documentazione relativa alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti aggiornata all'ultimo triennio, con fissazione di termine alla data del 21.11.2024 per il deposito di note scritte in luogo di udienza ex art. 127 ter cpc contenenti osservazioni alla documentazione trasmessa.
Pervenuta la documentazione relativa alle indagini tributarie disposte, le parti depositavano le rispettive note e con ordinanza del 28.11.2024, rilevato che la causa appariva matura per la decisione, il Giudice fissava udienza del 15.4.2025 ai fini della precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte entro tale termine perentorio.
Con ordinanza del 22.4.2025 il Giudice, lette le note sostitutive di udienza con cui le parti precisavano le rispettive conclusioni, rimetteva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Con note congiunte del 12.06.2025 depositate il 20.06.2025, sottoscritte dalle parti e dai rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà, veniva dato atto che era stato raggiunto un accordo e veniva chiesto, ferma la sentenza non definitiva in punto status n. 3154/2023 pubblicata in data 18.12.23, che la causa fosse definita alle condizioni ivi indicate.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti è già stata accolta con la sentenza non definitiva n.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 3154/2023 del 24.11.2023, pubblicata il 18.12.2023 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in RD (BS) il 4.7.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile (Atto N. 4, P. II, S. A, anno 1998, Ufficio di Stato Civile del Comune di RD), sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c..
Con ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 24.11.2023, la causa è poi stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alle restanti domande svolte.
La causa è proseguita con lo svolgimento di indagini tributarie circa le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e, pervenuta tale documentazione, è stata poi rimessa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti, in luogo delle rispettive comparse conclusionali, hanno depositato in data 20.06.2025 note scritte congiunte sottoscritte dalle stesse con cui hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che, ferma la sentenza non definitiva n. 3154/2023 pronunciata in punto status pubblicata in data 18.12.23, la causa venga definita alle condizioni indicate.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti con le note scritte depositate, condizioni che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e essendo conformi all'interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Prende atto e recepisce conferendo vigore alle seguenti condizioni essenziali e alle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (BS) il 19.8.1971
E
(c. f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BS) il 28.1.1967,
1) Le parti si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti e rinunciano conseguentemente con effetto immediato ad ogni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 pretesa di assegno divorzile;
2) Il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza dal Per_1 luglio 2025, in forma anticipata ed entro i primi dieci giorni di ogni mese, tramite bonifico bancario, a diretto favore della stessa
[...]
(nata ad [...] il [...], codice fiscale Per_2 [...]
), l'importo mensile di Euro 1.500,00 da rivalutarsi C.F._3 annualmente sulla base degli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2026; 3) Le spese straordinarie afferenti la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, sono integralmente poste a carico dello stesso il tutto in aderenza al protocollo Parte_1
15.9.2016 assunto dal Tribunale di Genova;
4) Spese legali compensate.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 27.6.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6