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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1986/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1986/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Orecchio e Giovanni Vecchio;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 373/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 19.12.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata: 1) In via preliminare accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del suo l.r.p.t. ha effettivamente fornito alla Parte_1
in persona del suo l.r.p.t. il materiale di cui alle Controparte_2
1 fatture n. 124 del 30.04.2009 e n. 160 del 30.05.2009 per un importo complessivo pari ad €. 83.349,60 e che per detta fornitura non ha ricevuto alcun pagamento o alcuna contestazione, per i motivi di cui ai punti 1 e 2 della narrativa;
2) Per
l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 492/2009 Parte_2
emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
3) In via gradata, accertare e dichiarare che per la fornitura del materiale di calcestruzzo di cui alle predette fatture la
in persona del suo l.r.p.t. si è ingiustamente arricchita Parte_2 ex art. 2041 c.c. dell'importo complessivo pari ad €. 83.349,60 senza nulla corrispondere come contropartita e, per l'effetto, condannarla all'indennizzo nei confronti dell'opposta di quanto indebitamente percepito. 4) Accertare e dichiarare che, le spese di giudizio liquidate nella sentenza impugnata sono spropositate rispetto all'attività svolta ed al valore della controversia, per il motivo di cui al punto
n. 4; 5) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. 6) Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore degli avvocati anticipatari”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso monitorio del 21.10.2009 la chiedeva Parte_1 al Tribunale di Vibo Valentia l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della per il mancato pagamento delle fatture nn. 124 e 160 Pt_2 Controparte_1
del 2009 emesse a seguito della fornitura di calcestruzzo. Il Tribunale di Vibo
Valentia, in data 15.12.2009 emetteva il decreto n. 492/09 con il quale ingiungeva alla di pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di €83.349,60 per la causale di cui alla domanda, oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo, nonché le spese e competenze di giudizio. Il succitato decreto ingiuntivo veniva notificato alla , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. il quale, Parte_3
con apposito atto si costituiva in giudizio (RG. n. 137/10) eccependo, preliminarmente, la sua carenza di legittimazione passiva in quanto, con atto del
9.01.2009, la DDA presso la Procura della Repubblica di Catanzaro aveva sottoposto a sequestro la e rilevando che la capacità giuridica Parte_4
era ormai passata in capo ai custodi giudiziari nominati dal Tribunale di Catanzaro che, nel frattempo, aveva convalidato il sequestro.
2 Pertanto lo stesso decreto ingiuntivo, poiché ancora valido ed efficace, veniva notificato ai Custodi Giudiziari nominati, dott. e Prof. Controparte_3
, i quali proponevano opposizione (RG. 552/2010), contestando Persona_1
in toto il contenuto del citato decreto monitorio e, in particolare, la carenza di potere giuridico e di agire di coloro che avevano richiesto la fornitura del materiale.
Disposta la riunione dei due procedimenti, espletata la prova testimoniale richiesta dall'opposta, con sentenza n. 373/18 il Tribunale di Vibo Valentia così statuiva: “accoglie l'opposizione proposta dalla in Controparte_2 persona degli Amministratori Giudiziari p.t. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 492/2009 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
Condanna la società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida nella misura di euro 516,00 per spese ed euro 10.133,50 oltre rimborso forfettario come per legge, i.v.a. e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva che la società opposta non avesse dimostrato l'esistenza di alcun rapporto contrattuale, non essendo emerso chi fossero i soggetti tra i quali era intercorso il contatto telefonico, mancando un ordine scritto e non avendo i testi escussi dichiarato “di aver effettuato il trasporto del calcestruzzo nei mesi di aprile e maggio 2009, ma solo di aver provveduto, a volte, ad effettuare tali consegne”. Il Tribunale riteneva, poi, inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c..
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
27.10.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) erronea Parte_1
e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Ad avviso dell'appellante il percorso motivazionale del Tribunale di Vibo Valentia circa la mancanza di un documento scritto dal quale evincere la volontà di voler procedere all'acquisto di un rilevante quantitativo di merce, appariva del tutto irrilevante ed ininfluente ai fini della corretta instaurazione del rapporto giuridico de quo;
ed invero, posto che la normativa di riferimento non prescrive alcuna forma sacramentale per la conclusione di un rapporto di fornitura e somministrazione di merce e che pertanto è giuridicamente ammissibile l'ordine di beni effettuato telefonicamente, essendo fuori discussione che la avesse fornito il materiale di cui Parte_1
alle fatture azionate in monitorio alla (circostanza questa, Controparte_1 ampiamente emersa nel corso dell'attività istruttoria e fermamente dichiarata da tutti i testimoni), era alquanto inverosimile che la stessa avesse Parte_1 provveduto “autonomamente” e senza alcun ordinativo a fornire il materiale. Tutti i
3 testimoni escussi, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale di Vibo
Valentia, avevano affermato di aver provveduto loro stessi a consegnare il materiale presso i cantieri della nel mese di aprile e maggio 2009; 2) Controparte_1
sopravvenienza di un documento decisivo ai fini del decidere, riconoscimento ed ammissione del debito da parte del liquidatore della Rilevava Controparte_1
l'appellante che nelle more del giudizio, e successivamente al termine di scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c., era stata destinataria di una raccomandata a/r notificata in data 11.07.2012 con la quale il liquidatore della Controparte_1
dott.ssa nominata dagli Amministratori Giudiziari, in fase di
[...] Persona_2
accertamento del credito-debito comunicava alla il Parte_1
riconoscimento di un debito da parte della nei Controparte_1 confronti della prima per un totale pari ad €124.502,34, importo comprensivo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed invitava la Parte_1
a voler prendere contatti con la stessa per definire le modalità di pagamento del residuo. Chiedeva, inoltre, per l'ipotesi in cui la controparte si fosse opposta alla produzione di detto documento, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 345 comma
3 cpc, il deferimento del giuramento decisorio al liquidatore p.t. della società opponente sul contenuto dello stesso documento;
3) ammissibilità della richiesta di pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Osservava l'appellante che è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa
(per incompatibilità) a quella inizialmente formulata;
4) erronea quantificazione nella condanna alle spese processuali. Il Giudice di prime cure aveva errato nella quantificazione delle spese processuali poiché aveva liquidato la fase decisoria in maniera completa senza minimamente tenere conto che la difesa della CP_1 non solo non aveva presenziato all'udienza di precisazione delle
[...]
conclusioni, ma non aveva neppure redatto né la comparsa conclusionale né tantomeno le successive note di replica.
La benchè regolarmente citata, non si costituiva. Controparte_1
All'esito della prima udienza di trattazione del 26.02.2019 la Corte rinviava al 28 settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.
4 La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. La deducente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante in capo ad essa teso a comprovare il rapporto contrattuale inter partes, soluzione frutto di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Assume, invero, l'appellante che il compendio probatorio acquisito agli atti e, in particolare, la prova testimoniale espletata ha dimostrato l'esistenza di un rapporto contrattuale di tipo continuativo e periodico avente ad oggetto la fornitura di calcestruzzo.
Il motivo risulta fondato.
In particolare, il teste ha dichiarato che: “nel mese di aprile 2009 Testimone_1
è stata effettuata dalla fornitura di calcestruzzo, come Parte_1
riportato nella fattura n. 124 che mi viene esibita in favore della Cooperativa Euro
Building Due. Diverse volte sono andato io stesso presso la sede della CP_1
per consegnare il calcestruzzo. Confermo che anche nel mese di maggio 2009
[...]
è stata effettuata fornitura di calcestruzzo in favore della nelle Controparte_1
quantità indicate nella fattura n. 160 che mi viene esibita. Di solito un incaricato della , di cui non so dire il nome, chiamava per telefono presso la sede CP_1 della per effettuare l'ordinativo di calcestruzzo. La maggior Parte_1 parte delle volte l'ordinativo era preso dal ragioniere della Parte_1 qualche volta è capitato che ho risposto io al telefono, ho annotato l'ordinativo per poi comunicarlo al ragioniere. Per quanto ne sappia la società opponente non ha mai sollevato contestazioni sul calcestruzzo fornito dalla Il materiale Pt_1
veniva fornito con puntualità rispetto agli ordinativi effettuati. Il calcestruzzo veniva
5 fornito presso la sede della situata lungo la S.S. tra Pizzo e Lamezia CP_1
Terme”.
Le circostanze riferite dal teste sono state confermate dal teste Tes_1 Tes_2
il quale ha riferito che: “Confermo che nel mese di aprile 2009 la
[...] [...]
ha fornito materiale alla come riportato nella Parte_1 Controparte_1
fattura n. 124 che mi viene esibita. Posso dire ciò in quanto, come autista, ho provveduto, alcune volte, ad effettuare tali consegne. Anche nel mese di maggio 2009 sono state effettuate forniture di calcestruzzo, come risulta dalla fattura n. 160 che mi viene esibita. Gli ordinativi di merce erano eseguiti tramite telefono. Non so dire chi chiamasse per conto della;
qualche volta ho risposto io al CP_1 telefono, ma passavo la chiamata al ragione che annotava l'ordinativo. Per quanto ne sappia la società opponente non ha mai sollevato contestazioni sul calcestruzzo fornito. A seguito degli ordinativi, il calcestruzzo era fornito con puntualità. Il calcestruzzo è stato consegnato presso uno stabile situato dopo l'uscita autostradale per Pizzo, lungo la S.S. verso Lamezia Terme, non ricordo la via precisa. Lì si trovava un dipendente della ”. CP_1
Infine il teste ha affermato che: “Confermo che nei mesi di Testimone_3
aprile e maggio 2009 la ha effettuato consegne e forniture di Parte_1
calcestruzzo alla Io stesso ho effettuato alcune Controparte_1
consegne e, sicuramente, saranno presenti alcuni documenti di trasporto a mia firma. Gli ordinativi venivano effettuati per telefono da un incaricato della
[...]
di cui non conosco il nome e, anche quando prendevo io qualche telefonata, CP_1 la passavo al responsabile della che annotava l'ordine. Che io sappia la Pt_1
società opponente non ha mai sollevato contestazioni sul calcestruzzo fornito.
Generalmente, l'ordinativo era effettuato la sera precedente e il calcestruzzo veniva fornito il giorno successivo. Il calcestruzzo veniva consegnato in un cantiere lungo la S.S. tra Pizzo e Lamezia. Lì c'era un dipende della che riceveva la CP_1
merce, ma non ricordo il suo nome. Questi firmava le bolle di accompagnamento per conto della società opponente”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i testimoni escussi hanno confermato che nel periodo indicato dalle fatture sono state eseguite forniture di calcestruzzo in favore della per i quantitativi indicati nelle Controparte_1
stesse. Tutti hanno avuto percezione diretta sia della stipula del contratto (avendo ricevuto telefonicamente gli ordinativi per il materiale somministrato e rapportandosi
6 con il personale della società appellata durante le consegne), sia della stessa consegna della merce presso il cantiere della (poiché recatisi direttamente Controparte_1
sul posto).
A fronte di tali univoche emergenze la controparte non può limitarsi ad affermare la carenza di potere rappresentativo in capo a coloro che avrebbero richiesto la fornitura, ma avrebbe dovuto fornire un adeguato supporto probatorio a sostegno della propria tesi, ancorché di carattere presuntivo.
Così come la mancanza di un documento scritto attestante l'esistenza del rapporto contrattuale è del tutto irrilevante poiché il contratto di somministrazione non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né
"ad probationem", sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni.
2.2. Occorre poi tenere conto del riconoscimento del debito avvenuto con lettera raccomandata a.r. dell'11.07.2012 a firma della dott.ssa liquidatore Persona_2
della nominata dagli amministratori giudiziari. CP_1
In ordine alla ammissibilità di tale documento formatosi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e prodotto unitamente all'atto d'appello, va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, dovendo escludersi che nel vigente regime processuale sussista un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. Cass. n. 15503/22; n. 7977/22;
18962/11).
Con la citata missiva il liquidatore della società appellata comunicava alla che dalla documentazione acquisita presso la società Parte_1
risultava un debito della stessa nei confronti della prima per un totale pari ad
€124.502,34, importo comprensivo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed invitava la a voler prendere contatti per Parte_1
definire le modalità di pagamento del residuo.
Conclusivamente, alla luce delle risultanze sin qui illustrate l'opposizione proposta dalla va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Controparte_1
In tal senso la sentenza impugnata va riformata.
7 § 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (l').
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente la
[...]
le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a Controparte_1
carico dell'appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 27.10.2018, nei confronti di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 373/2018, pubblicata il 19.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il D.I. n. 492/09 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 15.12.20009;
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in
€7.795,00 per compensi;
per il secondo grado in €1.165,5 per esborsi ed in €7.160,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Giuseppe Orecchio e Giovanni Vecchio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1986/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Orecchio e Giovanni Vecchio;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 373/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 19.12.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata: 1) In via preliminare accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del suo l.r.p.t. ha effettivamente fornito alla Parte_1
in persona del suo l.r.p.t. il materiale di cui alle Controparte_2
1 fatture n. 124 del 30.04.2009 e n. 160 del 30.05.2009 per un importo complessivo pari ad €. 83.349,60 e che per detta fornitura non ha ricevuto alcun pagamento o alcuna contestazione, per i motivi di cui ai punti 1 e 2 della narrativa;
2) Per
l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 492/2009 Parte_2
emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
3) In via gradata, accertare e dichiarare che per la fornitura del materiale di calcestruzzo di cui alle predette fatture la
in persona del suo l.r.p.t. si è ingiustamente arricchita Parte_2 ex art. 2041 c.c. dell'importo complessivo pari ad €. 83.349,60 senza nulla corrispondere come contropartita e, per l'effetto, condannarla all'indennizzo nei confronti dell'opposta di quanto indebitamente percepito. 4) Accertare e dichiarare che, le spese di giudizio liquidate nella sentenza impugnata sono spropositate rispetto all'attività svolta ed al valore della controversia, per il motivo di cui al punto
n. 4; 5) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. 6) Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore degli avvocati anticipatari”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso monitorio del 21.10.2009 la chiedeva Parte_1 al Tribunale di Vibo Valentia l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della per il mancato pagamento delle fatture nn. 124 e 160 Pt_2 Controparte_1
del 2009 emesse a seguito della fornitura di calcestruzzo. Il Tribunale di Vibo
Valentia, in data 15.12.2009 emetteva il decreto n. 492/09 con il quale ingiungeva alla di pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di €83.349,60 per la causale di cui alla domanda, oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo, nonché le spese e competenze di giudizio. Il succitato decreto ingiuntivo veniva notificato alla , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. il quale, Parte_3
con apposito atto si costituiva in giudizio (RG. n. 137/10) eccependo, preliminarmente, la sua carenza di legittimazione passiva in quanto, con atto del
9.01.2009, la DDA presso la Procura della Repubblica di Catanzaro aveva sottoposto a sequestro la e rilevando che la capacità giuridica Parte_4
era ormai passata in capo ai custodi giudiziari nominati dal Tribunale di Catanzaro che, nel frattempo, aveva convalidato il sequestro.
2 Pertanto lo stesso decreto ingiuntivo, poiché ancora valido ed efficace, veniva notificato ai Custodi Giudiziari nominati, dott. e Prof. Controparte_3
, i quali proponevano opposizione (RG. 552/2010), contestando Persona_1
in toto il contenuto del citato decreto monitorio e, in particolare, la carenza di potere giuridico e di agire di coloro che avevano richiesto la fornitura del materiale.
Disposta la riunione dei due procedimenti, espletata la prova testimoniale richiesta dall'opposta, con sentenza n. 373/18 il Tribunale di Vibo Valentia così statuiva: “accoglie l'opposizione proposta dalla in Controparte_2 persona degli Amministratori Giudiziari p.t. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 492/2009 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
Condanna la società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida nella misura di euro 516,00 per spese ed euro 10.133,50 oltre rimborso forfettario come per legge, i.v.a. e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva che la società opposta non avesse dimostrato l'esistenza di alcun rapporto contrattuale, non essendo emerso chi fossero i soggetti tra i quali era intercorso il contatto telefonico, mancando un ordine scritto e non avendo i testi escussi dichiarato “di aver effettuato il trasporto del calcestruzzo nei mesi di aprile e maggio 2009, ma solo di aver provveduto, a volte, ad effettuare tali consegne”. Il Tribunale riteneva, poi, inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c..
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
27.10.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) erronea Parte_1
e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Ad avviso dell'appellante il percorso motivazionale del Tribunale di Vibo Valentia circa la mancanza di un documento scritto dal quale evincere la volontà di voler procedere all'acquisto di un rilevante quantitativo di merce, appariva del tutto irrilevante ed ininfluente ai fini della corretta instaurazione del rapporto giuridico de quo;
ed invero, posto che la normativa di riferimento non prescrive alcuna forma sacramentale per la conclusione di un rapporto di fornitura e somministrazione di merce e che pertanto è giuridicamente ammissibile l'ordine di beni effettuato telefonicamente, essendo fuori discussione che la avesse fornito il materiale di cui Parte_1
alle fatture azionate in monitorio alla (circostanza questa, Controparte_1 ampiamente emersa nel corso dell'attività istruttoria e fermamente dichiarata da tutti i testimoni), era alquanto inverosimile che la stessa avesse Parte_1 provveduto “autonomamente” e senza alcun ordinativo a fornire il materiale. Tutti i
3 testimoni escussi, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale di Vibo
Valentia, avevano affermato di aver provveduto loro stessi a consegnare il materiale presso i cantieri della nel mese di aprile e maggio 2009; 2) Controparte_1
sopravvenienza di un documento decisivo ai fini del decidere, riconoscimento ed ammissione del debito da parte del liquidatore della Rilevava Controparte_1
l'appellante che nelle more del giudizio, e successivamente al termine di scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c., era stata destinataria di una raccomandata a/r notificata in data 11.07.2012 con la quale il liquidatore della Controparte_1
dott.ssa nominata dagli Amministratori Giudiziari, in fase di
[...] Persona_2
accertamento del credito-debito comunicava alla il Parte_1
riconoscimento di un debito da parte della nei Controparte_1 confronti della prima per un totale pari ad €124.502,34, importo comprensivo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed invitava la Parte_1
a voler prendere contatti con la stessa per definire le modalità di pagamento del residuo. Chiedeva, inoltre, per l'ipotesi in cui la controparte si fosse opposta alla produzione di detto documento, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 345 comma
3 cpc, il deferimento del giuramento decisorio al liquidatore p.t. della società opponente sul contenuto dello stesso documento;
3) ammissibilità della richiesta di pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Osservava l'appellante che è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa
(per incompatibilità) a quella inizialmente formulata;
4) erronea quantificazione nella condanna alle spese processuali. Il Giudice di prime cure aveva errato nella quantificazione delle spese processuali poiché aveva liquidato la fase decisoria in maniera completa senza minimamente tenere conto che la difesa della CP_1 non solo non aveva presenziato all'udienza di precisazione delle
[...]
conclusioni, ma non aveva neppure redatto né la comparsa conclusionale né tantomeno le successive note di replica.
La benchè regolarmente citata, non si costituiva. Controparte_1
All'esito della prima udienza di trattazione del 26.02.2019 la Corte rinviava al 28 settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.
4 La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. La deducente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante in capo ad essa teso a comprovare il rapporto contrattuale inter partes, soluzione frutto di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Assume, invero, l'appellante che il compendio probatorio acquisito agli atti e, in particolare, la prova testimoniale espletata ha dimostrato l'esistenza di un rapporto contrattuale di tipo continuativo e periodico avente ad oggetto la fornitura di calcestruzzo.
Il motivo risulta fondato.
In particolare, il teste ha dichiarato che: “nel mese di aprile 2009 Testimone_1
è stata effettuata dalla fornitura di calcestruzzo, come Parte_1
riportato nella fattura n. 124 che mi viene esibita in favore della Cooperativa Euro
Building Due. Diverse volte sono andato io stesso presso la sede della CP_1
per consegnare il calcestruzzo. Confermo che anche nel mese di maggio 2009
[...]
è stata effettuata fornitura di calcestruzzo in favore della nelle Controparte_1
quantità indicate nella fattura n. 160 che mi viene esibita. Di solito un incaricato della , di cui non so dire il nome, chiamava per telefono presso la sede CP_1 della per effettuare l'ordinativo di calcestruzzo. La maggior Parte_1 parte delle volte l'ordinativo era preso dal ragioniere della Parte_1 qualche volta è capitato che ho risposto io al telefono, ho annotato l'ordinativo per poi comunicarlo al ragioniere. Per quanto ne sappia la società opponente non ha mai sollevato contestazioni sul calcestruzzo fornito dalla Il materiale Pt_1
veniva fornito con puntualità rispetto agli ordinativi effettuati. Il calcestruzzo veniva
5 fornito presso la sede della situata lungo la S.S. tra Pizzo e Lamezia CP_1
Terme”.
Le circostanze riferite dal teste sono state confermate dal teste Tes_1 Tes_2
il quale ha riferito che: “Confermo che nel mese di aprile 2009 la
[...] [...]
ha fornito materiale alla come riportato nella Parte_1 Controparte_1
fattura n. 124 che mi viene esibita. Posso dire ciò in quanto, come autista, ho provveduto, alcune volte, ad effettuare tali consegne. Anche nel mese di maggio 2009 sono state effettuate forniture di calcestruzzo, come risulta dalla fattura n. 160 che mi viene esibita. Gli ordinativi di merce erano eseguiti tramite telefono. Non so dire chi chiamasse per conto della;
qualche volta ho risposto io al CP_1 telefono, ma passavo la chiamata al ragione che annotava l'ordinativo. Per quanto ne sappia la società opponente non ha mai sollevato contestazioni sul calcestruzzo fornito. A seguito degli ordinativi, il calcestruzzo era fornito con puntualità. Il calcestruzzo è stato consegnato presso uno stabile situato dopo l'uscita autostradale per Pizzo, lungo la S.S. verso Lamezia Terme, non ricordo la via precisa. Lì si trovava un dipendente della ”. CP_1
Infine il teste ha affermato che: “Confermo che nei mesi di Testimone_3
aprile e maggio 2009 la ha effettuato consegne e forniture di Parte_1
calcestruzzo alla Io stesso ho effettuato alcune Controparte_1
consegne e, sicuramente, saranno presenti alcuni documenti di trasporto a mia firma. Gli ordinativi venivano effettuati per telefono da un incaricato della
[...]
di cui non conosco il nome e, anche quando prendevo io qualche telefonata, CP_1 la passavo al responsabile della che annotava l'ordine. Che io sappia la Pt_1
società opponente non ha mai sollevato contestazioni sul calcestruzzo fornito.
Generalmente, l'ordinativo era effettuato la sera precedente e il calcestruzzo veniva fornito il giorno successivo. Il calcestruzzo veniva consegnato in un cantiere lungo la S.S. tra Pizzo e Lamezia. Lì c'era un dipende della che riceveva la CP_1
merce, ma non ricordo il suo nome. Questi firmava le bolle di accompagnamento per conto della società opponente”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i testimoni escussi hanno confermato che nel periodo indicato dalle fatture sono state eseguite forniture di calcestruzzo in favore della per i quantitativi indicati nelle Controparte_1
stesse. Tutti hanno avuto percezione diretta sia della stipula del contratto (avendo ricevuto telefonicamente gli ordinativi per il materiale somministrato e rapportandosi
6 con il personale della società appellata durante le consegne), sia della stessa consegna della merce presso il cantiere della (poiché recatisi direttamente Controparte_1
sul posto).
A fronte di tali univoche emergenze la controparte non può limitarsi ad affermare la carenza di potere rappresentativo in capo a coloro che avrebbero richiesto la fornitura, ma avrebbe dovuto fornire un adeguato supporto probatorio a sostegno della propria tesi, ancorché di carattere presuntivo.
Così come la mancanza di un documento scritto attestante l'esistenza del rapporto contrattuale è del tutto irrilevante poiché il contratto di somministrazione non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né
"ad probationem", sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni.
2.2. Occorre poi tenere conto del riconoscimento del debito avvenuto con lettera raccomandata a.r. dell'11.07.2012 a firma della dott.ssa liquidatore Persona_2
della nominata dagli amministratori giudiziari. CP_1
In ordine alla ammissibilità di tale documento formatosi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e prodotto unitamente all'atto d'appello, va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, dovendo escludersi che nel vigente regime processuale sussista un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. Cass. n. 15503/22; n. 7977/22;
18962/11).
Con la citata missiva il liquidatore della società appellata comunicava alla che dalla documentazione acquisita presso la società Parte_1
risultava un debito della stessa nei confronti della prima per un totale pari ad
€124.502,34, importo comprensivo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed invitava la a voler prendere contatti per Parte_1
definire le modalità di pagamento del residuo.
Conclusivamente, alla luce delle risultanze sin qui illustrate l'opposizione proposta dalla va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Controparte_1
In tal senso la sentenza impugnata va riformata.
7 § 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (l').
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente la
[...]
le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a Controparte_1
carico dell'appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 27.10.2018, nei confronti di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 373/2018, pubblicata il 19.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il D.I. n. 492/09 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 15.12.20009;
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in
€7.795,00 per compensi;
per il secondo grado in €1.165,5 per esborsi ed in €7.160,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Giuseppe Orecchio e Giovanni Vecchio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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