Art. 6.
Ai sensi dell' articolo 20, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 2.500.000.000 da destinare al settore forestazione, per essere assegnata, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della medesima legge 27 dicembre 1977, n. 984 , all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, in ragione di lire 1.000.000.000 ciascuno, nonche' alla Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, in ragione di lire 500.000.000, per provvedere alle esigenze connesse alla tutela delle riserve naturali.
Ai sensi dell' articolo 20, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 2.500.000.000 da destinare al settore forestazione, per essere assegnata, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della medesima legge 27 dicembre 1977, n. 984 , all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, in ragione di lire 1.000.000.000 ciascuno, nonche' alla Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, in ragione di lire 500.000.000, per provvedere alle esigenze connesse alla tutela delle riserve naturali.