Versione
23 febbraio 1963
23 febbraio 1963
Art. 3.
I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprieta' per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessita' e' dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.
Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sara' concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potra' essere elevato ai cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosita' o se U costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.
I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo a l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento e' subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.
Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 . In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.
I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprieta' per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessita' e' dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.
Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sara' concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potra' essere elevato ai cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosita' o se U costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.
I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo a l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento e' subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.
Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 . In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 30/09/2016, n. 19410Provvedimento: to o 1 94 10 /16 en tiv m rsa ra g ve te l in a ORIGINALE to ato u lig trib b n b o o c te l e icorren d re Oggetto REPUBBLICA ITALIANA lterio R u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Locazione stipulata LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE con ente pubblico- TERZA SEZIONE CIVILE rinnovazione tacita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: condizioni Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente R.G.N. 10938/2013 Cron.19410 Rel. Consigliere Dott. DANILO SESTINI - Consigliere Rep. Dott. ANTONIETTA SCRIMA Consigliere Ud. 25/05/2016 Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO PU ConsigliereDott. AUGUSTO TATANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10938-2013 proposto da: VERSO GIUSEPPE [...], domiciliato ex lege …Leggi di più...
- idoneità·
- irrilevanza·
- disdetta contenuta in atto processuale·
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- condizioni·
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