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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2165 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165 /2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IN IL, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
IN IL, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 17.02.2025 le parti, premesso che in data
12.10.1986 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli ( nato l' 08.01.1989 e deceduto il 05.12.2024), e nato a [...] il Per_1 Per_2
19.07.1991; e che in data 04.06.2013 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“1) I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento avendo entrambi un reddito da lavoro dipendente. Si specifica che al momento, la Sig.ra è Pt_1 impiegata con contratto a tempo indeterminato e con stipendio di circa € 2.400,00
1 mensili (per 14 mensilità); il Sig. è anch'egli impiegato con contratto a tempo CP_1 indeterminato e con stipendio di circa € 2.800,00 mensili (per 13 mensilità);
2) Nessuna contribuzione economica per il mantenimento del figlio maggiorenne
, essendo egli economicamente autosufficiente;
Per_2
3) L'ex casa coniugale sita in Roma, Via Pasquale Tuozzi n. 25, cointestata tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra
, lasciandole il Sig. per la propria quota parte Parte_1 CP_1 il comodato d'uso gratuito della stessa, ivi comprese le relative pertinenze.
4) Il Sig. , proprietario insieme alla Sig.ra nella misura del 50% CP_1 Pt_1 ciascuno anche di altro immobile sito in Montecchio (TR), Fraz. Melezzole Voc.
Puritella, Via Streppeta n. 1, ne continuerà a lasciare ad ella il comodato d'uso gratuito della propria quota parte, ivi compresi terreni e pertinenze, potendone ella disporre liberamente secondo le proprie esigenze.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 2165 /2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Roma in data 12.102.2026 dispone l'annotazione
[...] CP_1 della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 1093, Parte II, Serie A05);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165 /2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IN IL, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
IN IL, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 17.02.2025 le parti, premesso che in data
12.10.1986 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli ( nato l' 08.01.1989 e deceduto il 05.12.2024), e nato a [...] il Per_1 Per_2
19.07.1991; e che in data 04.06.2013 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“1) I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento avendo entrambi un reddito da lavoro dipendente. Si specifica che al momento, la Sig.ra è Pt_1 impiegata con contratto a tempo indeterminato e con stipendio di circa € 2.400,00
1 mensili (per 14 mensilità); il Sig. è anch'egli impiegato con contratto a tempo CP_1 indeterminato e con stipendio di circa € 2.800,00 mensili (per 13 mensilità);
2) Nessuna contribuzione economica per il mantenimento del figlio maggiorenne
, essendo egli economicamente autosufficiente;
Per_2
3) L'ex casa coniugale sita in Roma, Via Pasquale Tuozzi n. 25, cointestata tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra
, lasciandole il Sig. per la propria quota parte Parte_1 CP_1 il comodato d'uso gratuito della stessa, ivi comprese le relative pertinenze.
4) Il Sig. , proprietario insieme alla Sig.ra nella misura del 50% CP_1 Pt_1 ciascuno anche di altro immobile sito in Montecchio (TR), Fraz. Melezzole Voc.
Puritella, Via Streppeta n. 1, ne continuerà a lasciare ad ella il comodato d'uso gratuito della propria quota parte, ivi compresi terreni e pertinenze, potendone ella disporre liberamente secondo le proprie esigenze.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 2165 /2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Roma in data 12.102.2026 dispone l'annotazione
[...] CP_1 della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 1093, Parte II, Serie A05);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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