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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.,
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Francesco Catanese Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3248/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 13/01/2025 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PONZIO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. CHINDEMI SANTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024, i coniugi e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 14/09/2018, trascritto nei registri
[...] atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2018 al n° 388 parte II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati due figli: il 24.10.2013 e il Per_1 Per_2
17.4.2016; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1.= I coniugi esprimono la comune e irrevocabile volontà di separarsi consensualmente con l'obbligo di comunicazione tempestiva della residenza all'altro e del mutuo e reciproco rispetto.
2.= I figli minori, e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza presso la madre, nell'abitazione coniugale di Messina, Via
Giudeo, Contrada P3 n. 5, Mili S. Marco. 3.= I coniugi, concordemente tra loro, stabiliscono che entrambi provvederanno alla cura, all'assistenza e all'educazione dei figli in egual misura, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori e assumeranno di concerto tra
1 loro, tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, riservandosi di depositare prima dell'omologa, il piano genitoriale previsto dall'art. 473bis.12 ultimo comma c.p.c. 4.= La casa coniugale, sita in Messina, via Giudeo, contrada P.3, n. 5, Mili S. Marco, rimarrà assegnata, con tutto l'arredamento, alla moglie ed ai figli sino a quando quest'ultimi non saranno economicamente indipendenti e il sig. porterà via, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, tutti gli oggetti CP_1 di uso strettamente personale. La sig.ra provvederà alle spese di ordinaria Parte_2 amministrazione. Tutte le spese straordinarie relative al predetto immobile rimarranno a carico di entrambi i coniugi in ragione della metà e dovranno essere preventivamente concordate. La cantina, quale pertinenza separata della casa coniugale, è anch'essa assegnata ai figli ed alla moglie, ma verrà utilizzata in modo paritario da entrambi i coniugi. Qualora la sig.ra Parte_1 avesse una necessità di utilizzo esclusivo per ragioni di lavoro dovrà invitare il marito, con lettera raccomandata, a sgomberare il locale da tutte le sue masserizie e dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla richiesta. 5.= Il padre avrà la ampia facoltà di vedere e di tenere con sé i due figli e di intrattenere con loro i più ampi rapporti per una armoniosa crescita morale e affettiva degli stessi, secondo le condizioni che verranno di volta in volta concordate tra i genitori e i figli, anche in considerazione delle esigenze e degli impegni di ciascuno di essi. Ed, in caso di disaccordo, il sig. potrà settimanalmente tenere i figli con sé per due volte alla settimana e più precisamente CP_1 il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.00 alle 21.00 durante il periodo scolastico e sino alle 22.30 durante il periodo estivo, compatibilmente con le esigenze dei minori e due week-end alternati al mese, dal sabato ore 11.00 alla domenica fino alle ore 21,00. Il padre terrà, inoltre, con sé i minori, ad anni alterni, durante le festività pasquali e natalizie ed, in particolare, dal martedì santo al martedì successivo, per le prime e dal 22 al 30 dicembre per le seconde. Il padre terrà, inoltre, con sé i due figli per un periodo di venti giorni nel mese di luglio e/o di agosto da concordare di volta in volta in base alle esigenze e gli impegni di ciascuno di essi. 6.= Il sig. e la sig.ra CP_1 [...] rinunciano espressamente al mantenimento reciproco. 7.= Il sig. si Parte_1 CP_1 obbliga a versare alla sig.ra per il mantenimento dei due figli un assegno Parte_1 mensile di Euro 500,00, con rivalutazione automatica annuale, versamento che dovrà essere effettuato entro i primi dieci giorni di ogni mese mediante bonifico bancario e/o postale. Inoltre, il sig. autorizza la sig.ra a continuare a percepire per intero CP_1 Parte_1
l'assegno unico per i figli che in tal modo contribuirà ad integrare la quota dell'assegno di mantenimento. 8.= Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire unitamente alla moglie nella CP_1 misura del 50% a tutte le spese straordinarie necessarie, ivi comprese quelle scolastiche, viaggi di istruzione e le spese mediche non mutuabili relative ai figli. Tali spese dovranno essere documentate ed il genitore che le avrà affrontate per intero dovrà richiedere all'altro il rimborso della metà. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle linee guida approvate mediante protocollo CNF del 29.11.2017 inerente il mantenimento dei figli. 9.= Gli istanti stabiliscono che i figli continueranno ad avere la residenza nella casa coniugale sita in Messina, via
Giudeo n. 5 ed ogni cambio di residenza dei minori dovrà essere preventivamente comunicato ed accettato dall'altro coniuge. 10.= La Sig.ra si obbliga, entro trenta giorni dal deposito del Pt_1 ricorso, ad effettuare tutte le volture dei contratti Enel, Eni-Italgas, Wind, e a fare tutte le
2 comunicazione di subentro Tari e acquedotto ove esistenti. 11.= Il sig. autorizza la sig.ra CP_1
ad allontanarsi ogni mese e mezzo circa dalla residenza famigliare per recarsi in Polonia per Pt_1 fini lavorativi, medici e di assistenza dei genitori anziani;
durante tale periodo i figli rimarranno con il padre nella propria abitazione che provvederà a tutte le loro necessità. La moglie dovrà comunicare con congruo anticipo al marito il detto periodo in modo da consentirgli di potersi organizzare. In tale ipotesi l'assegno di mantenimento, limitatamente al mese in cui la Sig.ra Pt_1 si recherà in Polonia, verrà ridotto da € 500,00 ad € 330,00. Nel periodo in cui la Sig.ra si Pt_1 recherà in Polonia il Sig. si occuperà altresì degli animali domestici recandosi presso la CP_1 casa coniugale per curarne l'igiene, alimentarli e curarli ove occorra. 12.= Gli odierni istanti, inoltre, dichiarano, di aver regolato e definito tutti i rapporti personali e patrimoniali tra i medesimi sorti in conseguenza del contratto di matrimonio e di non avere altre cause pendenti.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/11/2024.
Alla suddetta udienza del 13/01/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Controparte_1
3 (ME) il 06/09/1981, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 03/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto N. 388 parte 2 serie A - anno 2018) della presente sentenza e dispone che questa, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
17/01/2025.
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.,
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Francesco Catanese Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3248/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 13/01/2025 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PONZIO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. CHINDEMI SANTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024, i coniugi e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 14/09/2018, trascritto nei registri
[...] atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2018 al n° 388 parte II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati due figli: il 24.10.2013 e il Per_1 Per_2
17.4.2016; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1.= I coniugi esprimono la comune e irrevocabile volontà di separarsi consensualmente con l'obbligo di comunicazione tempestiva della residenza all'altro e del mutuo e reciproco rispetto.
2.= I figli minori, e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza presso la madre, nell'abitazione coniugale di Messina, Via
Giudeo, Contrada P3 n. 5, Mili S. Marco. 3.= I coniugi, concordemente tra loro, stabiliscono che entrambi provvederanno alla cura, all'assistenza e all'educazione dei figli in egual misura, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori e assumeranno di concerto tra
1 loro, tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, riservandosi di depositare prima dell'omologa, il piano genitoriale previsto dall'art. 473bis.12 ultimo comma c.p.c. 4.= La casa coniugale, sita in Messina, via Giudeo, contrada P.3, n. 5, Mili S. Marco, rimarrà assegnata, con tutto l'arredamento, alla moglie ed ai figli sino a quando quest'ultimi non saranno economicamente indipendenti e il sig. porterà via, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, tutti gli oggetti CP_1 di uso strettamente personale. La sig.ra provvederà alle spese di ordinaria Parte_2 amministrazione. Tutte le spese straordinarie relative al predetto immobile rimarranno a carico di entrambi i coniugi in ragione della metà e dovranno essere preventivamente concordate. La cantina, quale pertinenza separata della casa coniugale, è anch'essa assegnata ai figli ed alla moglie, ma verrà utilizzata in modo paritario da entrambi i coniugi. Qualora la sig.ra Parte_1 avesse una necessità di utilizzo esclusivo per ragioni di lavoro dovrà invitare il marito, con lettera raccomandata, a sgomberare il locale da tutte le sue masserizie e dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla richiesta. 5.= Il padre avrà la ampia facoltà di vedere e di tenere con sé i due figli e di intrattenere con loro i più ampi rapporti per una armoniosa crescita morale e affettiva degli stessi, secondo le condizioni che verranno di volta in volta concordate tra i genitori e i figli, anche in considerazione delle esigenze e degli impegni di ciascuno di essi. Ed, in caso di disaccordo, il sig. potrà settimanalmente tenere i figli con sé per due volte alla settimana e più precisamente CP_1 il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.00 alle 21.00 durante il periodo scolastico e sino alle 22.30 durante il periodo estivo, compatibilmente con le esigenze dei minori e due week-end alternati al mese, dal sabato ore 11.00 alla domenica fino alle ore 21,00. Il padre terrà, inoltre, con sé i minori, ad anni alterni, durante le festività pasquali e natalizie ed, in particolare, dal martedì santo al martedì successivo, per le prime e dal 22 al 30 dicembre per le seconde. Il padre terrà, inoltre, con sé i due figli per un periodo di venti giorni nel mese di luglio e/o di agosto da concordare di volta in volta in base alle esigenze e gli impegni di ciascuno di essi. 6.= Il sig. e la sig.ra CP_1 [...] rinunciano espressamente al mantenimento reciproco. 7.= Il sig. si Parte_1 CP_1 obbliga a versare alla sig.ra per il mantenimento dei due figli un assegno Parte_1 mensile di Euro 500,00, con rivalutazione automatica annuale, versamento che dovrà essere effettuato entro i primi dieci giorni di ogni mese mediante bonifico bancario e/o postale. Inoltre, il sig. autorizza la sig.ra a continuare a percepire per intero CP_1 Parte_1
l'assegno unico per i figli che in tal modo contribuirà ad integrare la quota dell'assegno di mantenimento. 8.= Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire unitamente alla moglie nella CP_1 misura del 50% a tutte le spese straordinarie necessarie, ivi comprese quelle scolastiche, viaggi di istruzione e le spese mediche non mutuabili relative ai figli. Tali spese dovranno essere documentate ed il genitore che le avrà affrontate per intero dovrà richiedere all'altro il rimborso della metà. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle linee guida approvate mediante protocollo CNF del 29.11.2017 inerente il mantenimento dei figli. 9.= Gli istanti stabiliscono che i figli continueranno ad avere la residenza nella casa coniugale sita in Messina, via
Giudeo n. 5 ed ogni cambio di residenza dei minori dovrà essere preventivamente comunicato ed accettato dall'altro coniuge. 10.= La Sig.ra si obbliga, entro trenta giorni dal deposito del Pt_1 ricorso, ad effettuare tutte le volture dei contratti Enel, Eni-Italgas, Wind, e a fare tutte le
2 comunicazione di subentro Tari e acquedotto ove esistenti. 11.= Il sig. autorizza la sig.ra CP_1
ad allontanarsi ogni mese e mezzo circa dalla residenza famigliare per recarsi in Polonia per Pt_1 fini lavorativi, medici e di assistenza dei genitori anziani;
durante tale periodo i figli rimarranno con il padre nella propria abitazione che provvederà a tutte le loro necessità. La moglie dovrà comunicare con congruo anticipo al marito il detto periodo in modo da consentirgli di potersi organizzare. In tale ipotesi l'assegno di mantenimento, limitatamente al mese in cui la Sig.ra Pt_1 si recherà in Polonia, verrà ridotto da € 500,00 ad € 330,00. Nel periodo in cui la Sig.ra si Pt_1 recherà in Polonia il Sig. si occuperà altresì degli animali domestici recandosi presso la CP_1 casa coniugale per curarne l'igiene, alimentarli e curarli ove occorra. 12.= Gli odierni istanti, inoltre, dichiarano, di aver regolato e definito tutti i rapporti personali e patrimoniali tra i medesimi sorti in conseguenza del contratto di matrimonio e di non avere altre cause pendenti.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/11/2024.
Alla suddetta udienza del 13/01/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Controparte_1
3 (ME) il 06/09/1981, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 03/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto N. 388 parte 2 serie A - anno 2018) della presente sentenza e dispone che questa, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
17/01/2025.
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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