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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16065/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AC S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002178461116862989 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 settembre 2025 e notificato nei confronti di Municipia PA, AC PA e
Regione Campania la Ricorrente_1, ha proposto ricorso in opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/73= n.ro 20250002178461116862989, notificato il 18.6.2025, avente ad oggetto: - tassa automobilistica per l'anno 2015 relativa al veicolo tg. Targa 2 e tassa automobilistica per l'anno 2015 relativa il veicolo tg. Targa_1 oltre sanzioni interessi e spese
A motivo della impugnazione deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso l'inesistenza della notifica eventualmente effettuata, la prescrizione della pretesa tributaria e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva per la nullità del pignoramento e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita la Resistente_1 PA e AC PA , società concessionaria per la riscossione, che ha impugnato la domanda chiedendone il rigetto.
Ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alla attività di competenza dell'ente impositore
Regione Campania rappresentando di avere ritualmente eseguito l'attività di competenza ovvero di mera riscossione sulla base di atti prodromici ritualmente e tempestivamente notificati alla contribuente. Ha contestato quindi la fondatezza della eccepita prescrizione della pretesa tributaria.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì Municipia PA, società mandataria della Resistente_1 e AC impugnando il ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza all'uopo fissata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la giurisdizione dell'adita corte di giustizia Tributaria.
Invero in tema di pignoramento esattoriale, nel caso in cui il credito sottostante abbia natura tributaria ed il debitore intenda far valere l'omessa notifica della cartella di pagamento, il ricorso andrà presentato dinnnzi alla Commissione Tributaria entro il termine di 60 giorni, in quanto in tal caso l'opposizione al pignoramento è finalizzata ad intaccare non solo l'esecuzione, ma la cartella di pagamento su cui l'esecuzione stessa si fonda (Cassazione Sezioni Unite n. 30756/2018).
Nella specie la ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento e le cartelle sottese deducendo l'omessa notifica delle stesse, pertanto sussiste la giurisdizione dell'AG tributaria alla stregua del principio di diritto sopra richiamato. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che in tema di notifica di avvisi di accertamento a mezzo posta ordinaria per compiuta giacenza, il consolidato orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere valida la notifica senza necessità della raccomandata avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito - CAD- ( cfr ex multis Cass 2339/2021). Invero, secondo le comuni norme del servizio postale (art. 1, c. 161 L.
296/2006), l'atto è ritualmente notificato per compiuta giacenza, mediante l'immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito. Invero costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010)., sicchè in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa di parte resistente emerge che tutti gli atti prodromici al pignoramento qui impugnato, sono stati ritualmente notificati alla contribuente nella forma della notifica diretta e perfezionati per compiuta giacenza . In articolare vi è prova di:
intimazione n. 20250002165711107011060 emessa il 05.02.2025 e notificata il 01.04.2025. - fermo amministrativo n. 20230002107300928533858 emesso in data 21.04.2023 e notificato il 14 luglio 2023 - preavviso di fermo n. 20220002080920855457171 emesso in data 22.08.2022 e notificato in data
24.10.2022; - Com.228 20220002067020716154121 del 15.03.2022 regolarmente notificata;
- ingiunzione di pagamento n. 534122891459 notificata al contribuente in data 15 marzo 2021; - ingiunzione di pagamento n. 534196174050 notificata al contribuente in data 15 marzo 2021; - avviso di accertamento n. 534122891459 notificato al contribuente in data 16 novembre 2018; - avviso di accertamento n. 534196174050 notificato al contribuente in data 22 novembre 2018. La documentazione innanzi richiamata dimostra che ogni atto è stato notificato al contribuente nei termini di legge, ovvero entro il termine triennale previsto per l'accertamento della tassa auto sicchè deve ritenersi infondata sia la censura di illegittimità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla notifica degli atti prodromici, sia la censura di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria cui l'atto fa riferimento ( tassa auto anno
2015) posto che, come detto, l'avviso di accertamento è stato notificato entro il triennio ed è stato poi seguito da numerosi atti interruttivi, segnatamente da ingiunzione di pagamento del 15 marzo 2021, dal preavviso di ferma del 24 ottobre 2022, dal fermo amministrativo del 14 luglio 2023 , da nuova intimazione di pagamento dell'1 aprile 2025 ed infine dalla notifica dell'atto di pignoramento qui impugnato.
In definitiva, quindi, il ricorso, deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
200,00 per ciascun ufficio costituito, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16065/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AC S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002178461116862989 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 settembre 2025 e notificato nei confronti di Municipia PA, AC PA e
Regione Campania la Ricorrente_1, ha proposto ricorso in opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/73= n.ro 20250002178461116862989, notificato il 18.6.2025, avente ad oggetto: - tassa automobilistica per l'anno 2015 relativa al veicolo tg. Targa 2 e tassa automobilistica per l'anno 2015 relativa il veicolo tg. Targa_1 oltre sanzioni interessi e spese
A motivo della impugnazione deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso l'inesistenza della notifica eventualmente effettuata, la prescrizione della pretesa tributaria e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva per la nullità del pignoramento e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita la Resistente_1 PA e AC PA , società concessionaria per la riscossione, che ha impugnato la domanda chiedendone il rigetto.
Ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alla attività di competenza dell'ente impositore
Regione Campania rappresentando di avere ritualmente eseguito l'attività di competenza ovvero di mera riscossione sulla base di atti prodromici ritualmente e tempestivamente notificati alla contribuente. Ha contestato quindi la fondatezza della eccepita prescrizione della pretesa tributaria.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì Municipia PA, società mandataria della Resistente_1 e AC impugnando il ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza all'uopo fissata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la giurisdizione dell'adita corte di giustizia Tributaria.
Invero in tema di pignoramento esattoriale, nel caso in cui il credito sottostante abbia natura tributaria ed il debitore intenda far valere l'omessa notifica della cartella di pagamento, il ricorso andrà presentato dinnnzi alla Commissione Tributaria entro il termine di 60 giorni, in quanto in tal caso l'opposizione al pignoramento è finalizzata ad intaccare non solo l'esecuzione, ma la cartella di pagamento su cui l'esecuzione stessa si fonda (Cassazione Sezioni Unite n. 30756/2018).
Nella specie la ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento e le cartelle sottese deducendo l'omessa notifica delle stesse, pertanto sussiste la giurisdizione dell'AG tributaria alla stregua del principio di diritto sopra richiamato. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che in tema di notifica di avvisi di accertamento a mezzo posta ordinaria per compiuta giacenza, il consolidato orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere valida la notifica senza necessità della raccomandata avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito - CAD- ( cfr ex multis Cass 2339/2021). Invero, secondo le comuni norme del servizio postale (art. 1, c. 161 L.
296/2006), l'atto è ritualmente notificato per compiuta giacenza, mediante l'immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito. Invero costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010)., sicchè in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa di parte resistente emerge che tutti gli atti prodromici al pignoramento qui impugnato, sono stati ritualmente notificati alla contribuente nella forma della notifica diretta e perfezionati per compiuta giacenza . In articolare vi è prova di:
intimazione n. 20250002165711107011060 emessa il 05.02.2025 e notificata il 01.04.2025. - fermo amministrativo n. 20230002107300928533858 emesso in data 21.04.2023 e notificato il 14 luglio 2023 - preavviso di fermo n. 20220002080920855457171 emesso in data 22.08.2022 e notificato in data
24.10.2022; - Com.228 20220002067020716154121 del 15.03.2022 regolarmente notificata;
- ingiunzione di pagamento n. 534122891459 notificata al contribuente in data 15 marzo 2021; - ingiunzione di pagamento n. 534196174050 notificata al contribuente in data 15 marzo 2021; - avviso di accertamento n. 534122891459 notificato al contribuente in data 16 novembre 2018; - avviso di accertamento n. 534196174050 notificato al contribuente in data 22 novembre 2018. La documentazione innanzi richiamata dimostra che ogni atto è stato notificato al contribuente nei termini di legge, ovvero entro il termine triennale previsto per l'accertamento della tassa auto sicchè deve ritenersi infondata sia la censura di illegittimità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla notifica degli atti prodromici, sia la censura di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria cui l'atto fa riferimento ( tassa auto anno
2015) posto che, come detto, l'avviso di accertamento è stato notificato entro il triennio ed è stato poi seguito da numerosi atti interruttivi, segnatamente da ingiunzione di pagamento del 15 marzo 2021, dal preavviso di ferma del 24 ottobre 2022, dal fermo amministrativo del 14 luglio 2023 , da nuova intimazione di pagamento dell'1 aprile 2025 ed infine dalla notifica dell'atto di pignoramento qui impugnato.
In definitiva, quindi, il ricorso, deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
200,00 per ciascun ufficio costituito, oltre accessori di legge se dovuti.