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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 14158 dell'anno
2023, vertente
TRA
con l'Avv.to LANZA ANGELO per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
in p. del legale rappresentante, con l'Avv.to Controparte_1
MAGGINI STEFANIA per procura in atti
CONVENUTA
Nonché
, in p. del l.p.r.t. con l'avv.to Alessandro Controparte_2
Graziani per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento di differenze retributive per diverso orario svolto
Motivi in fatto e diritto
1.Risulta agli atti che, parte ricorrente, ha lavorato presso il negozio “Tech it easy “ in
Roma Via del Gambero 1, alla dipendenze di dal 14 Controparte_3
gennaio 2020 ( doc. 2 e 3 fascicolo di parte ) fino al 15 febbraio 2023, data di comunicate
1 dimissioni ( v. busta paga prodotta da parte ricorrente sub. doc. 6 con indicazione cessazione al 15 febbraio 2023 ), con compiti di commesso alla vendita ed inquadramento nel 4° livello CCNL Terziario, con contratto a tempo determinato per il periodo 14 gennaio 2020 -26 luglio 2020( doc. 2 fascicolo di parte ricorrente ) ed orario part- time
4 ore settimanali come precisate in contratto, dal 27 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 ( doc 3 fascicolo parte ricorrente) per effetto di proroga del contratto, dal 1 gennaio 2021 con contratto a tempo indeterminato sempre con 4 ore settimanali ( doc. 4 ), dal 1 giugno
2021 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, con orario part- time ( doc 5 ) di 14 ore settimanali come specificate nell'accordo di trasformazione dell'orario di lavoro.
2.Col ricorso per cui è causa, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai osservato l'orario di lavoro riportato nei contratti di lavoro e nelle buste paga, perché aveva osservato orario di lavoro pari a 32 ore settimanali, e cioè dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 ovvero dalle 15, 30 alle 19, 30 e la domenica dalle 11 alle 19,30.
3.Parte ricorrente ha altresì allegato che tra il datore di lavoro e Controparte_4 CP_1
era stato concluso contratto di appalto per lo svolgimento da parte del Controparte_5
datore di lavoro di attività commerciale nel punto vendita di Via del Gambero n. 1 nell'interesse della predetta. Parte ricorrente ha chiesto pertanto al Tribunale di condannare le convenute in solido al pagamento di complessivi euro 41. 513,12 di cui euro 36.664, 33 a titolo di differenze retributive, euro 1450,10 a titolo di TFR, euro742,46
a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2023 ed euro 2.674,23 a titolo di indennità di cassa, oltre accessori.
4.Le parti convenute tempestivamente costituitesi, hanno chiesto, rispettivamente per parte il rigetto delle domande per estraneità la rapporto di lavoro Controparte_1
dedotto dal ricorrente e per parte il rigetto delle domande ed in via Controparte_4
subordinata di ridurre le somme eventualmente dovute, eccependo in sintesi che il ricorrente aveva lavorato con orario part-time di 24 ore settimanali tranne i periodi di lock down e mai la domenica o di giorno festivo, se non eccezionalmente con pagamento di euro 75.00 al giorno e di aver corrisposto il TFr maturato pari ad euro 1.163,57 a seguito di altro giudizio, già conclusosi e passato in giudicato. Parte , Controparte_4
ha altresì eccepito che nulla era dovuto a titolo di indennità di cassa dal momento che il
2 ricorrente non era responsabile degli ammanchi di cassa e aveva corrisposto allo stesso ricorrente somme busta, su richiesta del ricorrente, secondo il prospetto di somme indicate a pag. 2 e 3 della memoria, punto 13 e 18.
5. Alla prima udienza parte ricorrente chiariva che la responsabilità solidale delle parti convenute era stata dedotta ai sensi dell'art. 29 D.legs 276/03 ed esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo ed ammesse le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva istruita con l'escussione dai testi indotti dalle parti.
6.Disposta consulenza tecnico contabile ed assegnati termini per note conclusive e note in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7.In via preliminare si osserva che l'eccezione di estraneità alla responsabilità dei crediti da lavoro prospettati dal ricorrente, dedotta da parte per sua Controparte_1
estraneità al rapporto di lavoro, non è condivisibile, atteso che dai documenti prodotti dalla stessa parte, segnatamente del contratto di servizi prodotto sub. doc. 3 del fascicolo di parte risulta la conclusione di contratto commerciale tra e Controparte_1 CP_4
il 28 giugno 2018 anche per la gestione del negozio sito in Via del Gambero e
[...]
la stessa e risulta altresì che nel corso del rapporto di lavoro col Controparte_1
ricorrente e cioè in data 30 dicembre 2022, ha ceduto il ramo azienda del negozio sito in
Via del Gambero 22 all'attuale convenuta con conseguente suo Controparte_1
subentro nel contratto di appalto già concluso con , in difetto di Controparte_4
documentato recesso dal detto contratto di appalto, ove il ricorrente ha continuato a lavorare fino al 15 febbraio 2023. Alla luce dei fatti allegati e dei documenti prodotti la domanda di pagamento in via solidale trova pertanto titolo nell'art. 29 del Decreto legislativo 276/03 che, al momento dei fatti oggetto della controversia come modificato dal Decreto legge n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 49 così prevede : “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
3 risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
7. In relazione al merito della controversia, si osserva che dall'escussione dei testi indotti non è stata raggiunta la prova del maggior orario di lavoro svolto dal ricorrente nella misura indicata in ricorso pari all'80%, 32 ore settimanali, avendo reso i testi dichiarazioni opposte e non essendovi agli atti documenti che supportino la prospettazione offerta da parte ricorrente quali marcatori orari o fogli presenze.
8.Risulta tuttavia pacifico che perché ammesso dalla stessa che Controparte_6
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è stato sempre di 24 ore settimanali perchè così dedotto in memoria a pag. 2 punto 7, con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'orario di lavoro pari a 24 ore settimanali merita di essere accolta, risultando dai contratti di lavoro prodotti, minor orario di lavoro.
9.Ai fini della determinazione del quantum della pretesa, si osserva che parte CP_4
ha svolto specifica contestazione a pag. 3 della memoria di avvenuta
[...]
corresponsione nel corso di rapporto di lavoro di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nelle buste paga, per l'importo complessivo di euro 32.100 e nelle note conclusive ha richiamato sul punto l'assenza di contestazioni svolte dal ricorrente. Alla luce del difetto di repliche specifiche svolte dal ricorrente e dell'orientamento espresso dalla Suprema
Corte, ( Ordinanza del 17 febbraio 2023 n. 5166 con richiami a precedente Cass.
16467/17),l'eccezione merita di essere condivisa, essendosi limitato parte ricorrente a dedurre nelle note conclusive il difetto di prova dei pagamenti, deduzione che tuttavia non integra ipotesi di difetto del pagamento ricevuto secondo l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui;
“ In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” ( Cass. Ordinanza 27 agosto 2020 n. 17889).
10. Alla luce inoltre delle eccezioni svolte da parte , si osserva che Controparte_4
nulla può essere preteso da parte ricorrente a titolo di TFR, perché documentato
4 l'avvenuta emissione di D.I. a detto scopo, con sussistenza di ne bis in idem nella presente controversia, così come nulla può essere preteso a titolo di indennità di cassa, perché non allegata la disposizione collettiva che la disciplina né replicata l'assenza, in capo al ricorrente, di responsabilità di cassa.
11.In relazione alle altre somme dovute per differenze retributive conseguenti al superiore orario accertato, il nominato ctu nel secondo conteggio contenuto nella relazione tecnica, ha quantificato l'importo complessivo pari ad euro 18.559,44 che sottratto di euro 1.319, 46 per l'indennità di cassa, dà l'importo di euro 17.239,98 comprensive di accessori. In assenza di contestazioni sulla svolta consulenza tecnica, le conclusioni cui è pervenuto il ctu nell'ambito dei quesiti assegnati, meritano di essere condivise e posta a fondamento della decisione.
12.Le convenute in solido devono pertanto essere condannate a corrispondere al ricorrente la somma sopra indicata di euro 17.239,98, oltre accessori dalla data della sentenza al saldo. Si richiama al riguardo altresì il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui : “ l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive (cfr. Cass. n. 18584 del 2008; in senso conforme Cass. n. 816 del 1998; Cass. n. 6337 del 2003; Cass. n. 9198 del 2000; Cass. n. 13795 del 1992: Cass.
n. 6806 del 1987;Cass. n. 12855 del 1995; Cass. S.U. n. 3105 del 1985, Cass. Sez. Lavoro
27 maggio 2010, n.12964 - Pres. Sciarelli - Rel., est. ..). Ed ancora CP_7
"…L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile
1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il
5 lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli" (Cass. n. 19790 del 2011; Cass. n.9800/20 ).
13. In ragione della soccombenza delle convenute le spese di lite sono poste a loro carico in solido, con distrazione al difensore antistatario;
liquidazione in dispositivo in applicazione del D.M. 147/22, alla luce della natura della controversia del valore rimasto accertato ( fino ad euro 26.000) e dell'attività processuale svolta, comprensiva di attività istruttoria.
14.Sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese della consulenza tecnica contabile, nella misura liquidata nel decreto già emesso.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe , con ricorso depositato il 28 aprile 2023 così provvede:
1. - Accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato dal 14 gennaio 2020 al 15 febbraio
2023 con orario di 24 ore settimanali, inquadramento e compiti indicati nei contratti di lavoro agli atti;
2. - Condanna in solido e a pagare al Controparte_4 Controparte_1
ricorrente euro 17.239,98, al lordo oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo;
3. - Condanna in solido le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3098 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario Avv.to Angelo Lanza;
Sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese della consulenza tecnica contabile, nella misura liquidata nel decreto già emesso.
Roma 21 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 14158 dell'anno
2023, vertente
TRA
con l'Avv.to LANZA ANGELO per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
in p. del legale rappresentante, con l'Avv.to Controparte_1
MAGGINI STEFANIA per procura in atti
CONVENUTA
Nonché
, in p. del l.p.r.t. con l'avv.to Alessandro Controparte_2
Graziani per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento di differenze retributive per diverso orario svolto
Motivi in fatto e diritto
1.Risulta agli atti che, parte ricorrente, ha lavorato presso il negozio “Tech it easy “ in
Roma Via del Gambero 1, alla dipendenze di dal 14 Controparte_3
gennaio 2020 ( doc. 2 e 3 fascicolo di parte ) fino al 15 febbraio 2023, data di comunicate
1 dimissioni ( v. busta paga prodotta da parte ricorrente sub. doc. 6 con indicazione cessazione al 15 febbraio 2023 ), con compiti di commesso alla vendita ed inquadramento nel 4° livello CCNL Terziario, con contratto a tempo determinato per il periodo 14 gennaio 2020 -26 luglio 2020( doc. 2 fascicolo di parte ricorrente ) ed orario part- time
4 ore settimanali come precisate in contratto, dal 27 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 ( doc 3 fascicolo parte ricorrente) per effetto di proroga del contratto, dal 1 gennaio 2021 con contratto a tempo indeterminato sempre con 4 ore settimanali ( doc. 4 ), dal 1 giugno
2021 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, con orario part- time ( doc 5 ) di 14 ore settimanali come specificate nell'accordo di trasformazione dell'orario di lavoro.
2.Col ricorso per cui è causa, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai osservato l'orario di lavoro riportato nei contratti di lavoro e nelle buste paga, perché aveva osservato orario di lavoro pari a 32 ore settimanali, e cioè dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 ovvero dalle 15, 30 alle 19, 30 e la domenica dalle 11 alle 19,30.
3.Parte ricorrente ha altresì allegato che tra il datore di lavoro e Controparte_4 CP_1
era stato concluso contratto di appalto per lo svolgimento da parte del Controparte_5
datore di lavoro di attività commerciale nel punto vendita di Via del Gambero n. 1 nell'interesse della predetta. Parte ricorrente ha chiesto pertanto al Tribunale di condannare le convenute in solido al pagamento di complessivi euro 41. 513,12 di cui euro 36.664, 33 a titolo di differenze retributive, euro 1450,10 a titolo di TFR, euro742,46
a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2023 ed euro 2.674,23 a titolo di indennità di cassa, oltre accessori.
4.Le parti convenute tempestivamente costituitesi, hanno chiesto, rispettivamente per parte il rigetto delle domande per estraneità la rapporto di lavoro Controparte_1
dedotto dal ricorrente e per parte il rigetto delle domande ed in via Controparte_4
subordinata di ridurre le somme eventualmente dovute, eccependo in sintesi che il ricorrente aveva lavorato con orario part-time di 24 ore settimanali tranne i periodi di lock down e mai la domenica o di giorno festivo, se non eccezionalmente con pagamento di euro 75.00 al giorno e di aver corrisposto il TFr maturato pari ad euro 1.163,57 a seguito di altro giudizio, già conclusosi e passato in giudicato. Parte , Controparte_4
ha altresì eccepito che nulla era dovuto a titolo di indennità di cassa dal momento che il
2 ricorrente non era responsabile degli ammanchi di cassa e aveva corrisposto allo stesso ricorrente somme busta, su richiesta del ricorrente, secondo il prospetto di somme indicate a pag. 2 e 3 della memoria, punto 13 e 18.
5. Alla prima udienza parte ricorrente chiariva che la responsabilità solidale delle parti convenute era stata dedotta ai sensi dell'art. 29 D.legs 276/03 ed esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo ed ammesse le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva istruita con l'escussione dai testi indotti dalle parti.
6.Disposta consulenza tecnico contabile ed assegnati termini per note conclusive e note in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7.In via preliminare si osserva che l'eccezione di estraneità alla responsabilità dei crediti da lavoro prospettati dal ricorrente, dedotta da parte per sua Controparte_1
estraneità al rapporto di lavoro, non è condivisibile, atteso che dai documenti prodotti dalla stessa parte, segnatamente del contratto di servizi prodotto sub. doc. 3 del fascicolo di parte risulta la conclusione di contratto commerciale tra e Controparte_1 CP_4
il 28 giugno 2018 anche per la gestione del negozio sito in Via del Gambero e
[...]
la stessa e risulta altresì che nel corso del rapporto di lavoro col Controparte_1
ricorrente e cioè in data 30 dicembre 2022, ha ceduto il ramo azienda del negozio sito in
Via del Gambero 22 all'attuale convenuta con conseguente suo Controparte_1
subentro nel contratto di appalto già concluso con , in difetto di Controparte_4
documentato recesso dal detto contratto di appalto, ove il ricorrente ha continuato a lavorare fino al 15 febbraio 2023. Alla luce dei fatti allegati e dei documenti prodotti la domanda di pagamento in via solidale trova pertanto titolo nell'art. 29 del Decreto legislativo 276/03 che, al momento dei fatti oggetto della controversia come modificato dal Decreto legge n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 49 così prevede : “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
3 risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
7. In relazione al merito della controversia, si osserva che dall'escussione dei testi indotti non è stata raggiunta la prova del maggior orario di lavoro svolto dal ricorrente nella misura indicata in ricorso pari all'80%, 32 ore settimanali, avendo reso i testi dichiarazioni opposte e non essendovi agli atti documenti che supportino la prospettazione offerta da parte ricorrente quali marcatori orari o fogli presenze.
8.Risulta tuttavia pacifico che perché ammesso dalla stessa che Controparte_6
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è stato sempre di 24 ore settimanali perchè così dedotto in memoria a pag. 2 punto 7, con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'orario di lavoro pari a 24 ore settimanali merita di essere accolta, risultando dai contratti di lavoro prodotti, minor orario di lavoro.
9.Ai fini della determinazione del quantum della pretesa, si osserva che parte CP_4
ha svolto specifica contestazione a pag. 3 della memoria di avvenuta
[...]
corresponsione nel corso di rapporto di lavoro di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nelle buste paga, per l'importo complessivo di euro 32.100 e nelle note conclusive ha richiamato sul punto l'assenza di contestazioni svolte dal ricorrente. Alla luce del difetto di repliche specifiche svolte dal ricorrente e dell'orientamento espresso dalla Suprema
Corte, ( Ordinanza del 17 febbraio 2023 n. 5166 con richiami a precedente Cass.
16467/17),l'eccezione merita di essere condivisa, essendosi limitato parte ricorrente a dedurre nelle note conclusive il difetto di prova dei pagamenti, deduzione che tuttavia non integra ipotesi di difetto del pagamento ricevuto secondo l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui;
“ In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” ( Cass. Ordinanza 27 agosto 2020 n. 17889).
10. Alla luce inoltre delle eccezioni svolte da parte , si osserva che Controparte_4
nulla può essere preteso da parte ricorrente a titolo di TFR, perché documentato
4 l'avvenuta emissione di D.I. a detto scopo, con sussistenza di ne bis in idem nella presente controversia, così come nulla può essere preteso a titolo di indennità di cassa, perché non allegata la disposizione collettiva che la disciplina né replicata l'assenza, in capo al ricorrente, di responsabilità di cassa.
11.In relazione alle altre somme dovute per differenze retributive conseguenti al superiore orario accertato, il nominato ctu nel secondo conteggio contenuto nella relazione tecnica, ha quantificato l'importo complessivo pari ad euro 18.559,44 che sottratto di euro 1.319, 46 per l'indennità di cassa, dà l'importo di euro 17.239,98 comprensive di accessori. In assenza di contestazioni sulla svolta consulenza tecnica, le conclusioni cui è pervenuto il ctu nell'ambito dei quesiti assegnati, meritano di essere condivise e posta a fondamento della decisione.
12.Le convenute in solido devono pertanto essere condannate a corrispondere al ricorrente la somma sopra indicata di euro 17.239,98, oltre accessori dalla data della sentenza al saldo. Si richiama al riguardo altresì il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui : “ l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive (cfr. Cass. n. 18584 del 2008; in senso conforme Cass. n. 816 del 1998; Cass. n. 6337 del 2003; Cass. n. 9198 del 2000; Cass. n. 13795 del 1992: Cass.
n. 6806 del 1987;Cass. n. 12855 del 1995; Cass. S.U. n. 3105 del 1985, Cass. Sez. Lavoro
27 maggio 2010, n.12964 - Pres. Sciarelli - Rel., est. ..). Ed ancora CP_7
"…L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile
1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il
5 lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli" (Cass. n. 19790 del 2011; Cass. n.9800/20 ).
13. In ragione della soccombenza delle convenute le spese di lite sono poste a loro carico in solido, con distrazione al difensore antistatario;
liquidazione in dispositivo in applicazione del D.M. 147/22, alla luce della natura della controversia del valore rimasto accertato ( fino ad euro 26.000) e dell'attività processuale svolta, comprensiva di attività istruttoria.
14.Sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese della consulenza tecnica contabile, nella misura liquidata nel decreto già emesso.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe , con ricorso depositato il 28 aprile 2023 così provvede:
1. - Accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato dal 14 gennaio 2020 al 15 febbraio
2023 con orario di 24 ore settimanali, inquadramento e compiti indicati nei contratti di lavoro agli atti;
2. - Condanna in solido e a pagare al Controparte_4 Controparte_1
ricorrente euro 17.239,98, al lordo oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo;
3. - Condanna in solido le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3098 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario Avv.to Angelo Lanza;
Sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese della consulenza tecnica contabile, nella misura liquidata nel decreto già emesso.
Roma 21 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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