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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TI Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Antonella Conticelli presso il suo studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 07.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra la sig.ra
e il sig. in data 24.06.2023 e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune Pt_1 Pt_2 di Meda con atto n. 8, P. 2, Serie A, anno 2023, come da atto di matrimonio (cfr. doc. 1);
3. Disporre conseguentemente, che l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Meda proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 898/70
4. La casa coniugale sita in Cassago Brianza, via Volta, 30, fin quando non verrà venduta, verrà assegnata ed abitata dalla sig.ra mentre il sig. risiederà nell'abitazione Parte_1 Pt_2 dei genitori;
5. La rata del mutuo mensile, le utenze e le spese condominiali dell'abitazione coniugale rimangono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
6. I coniugi, a seguito della vendita della casa, estingueranno il mutuo con il ricavato. Ad estinzione del mutuo, qualora vi fosse una somma residua pari o superiore ad € 10.000,00=, tale importo verrà incassato totalmente dalla sig.ra . Diversamente, qualora Parte_1
l'importo residuo, dopo la vendita dell'immobile, risultasse inferiore ad € 10.000,00=, il sig. si impegna e obbliga in ogni caso a corrispondere alla sig.ra l'importo Pt_2 Parte_1 totale di € 10.000,00= o quella differenza residua per completare il suddetto importo, a titolo di rimborso spese sostenute dalla sig.ra in costanza di matrimonio. Parte_1
7. Il conto corrente cointestato presso Banca Intesa San Paolo, tra i coniugi verrà chiuso solamente dopo la vendita della casa coniugale.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 13.04.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Meda in data 24.06.2023 (atto n. 8, Parte II, Serie A, anno 2023) del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Meda, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.11.2025
Il Presidente est.
LA TI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TI Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Antonella Conticelli presso il suo studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 07.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra la sig.ra
e il sig. in data 24.06.2023 e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune Pt_1 Pt_2 di Meda con atto n. 8, P. 2, Serie A, anno 2023, come da atto di matrimonio (cfr. doc. 1);
3. Disporre conseguentemente, che l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Meda proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 898/70
4. La casa coniugale sita in Cassago Brianza, via Volta, 30, fin quando non verrà venduta, verrà assegnata ed abitata dalla sig.ra mentre il sig. risiederà nell'abitazione Parte_1 Pt_2 dei genitori;
5. La rata del mutuo mensile, le utenze e le spese condominiali dell'abitazione coniugale rimangono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
6. I coniugi, a seguito della vendita della casa, estingueranno il mutuo con il ricavato. Ad estinzione del mutuo, qualora vi fosse una somma residua pari o superiore ad € 10.000,00=, tale importo verrà incassato totalmente dalla sig.ra . Diversamente, qualora Parte_1
l'importo residuo, dopo la vendita dell'immobile, risultasse inferiore ad € 10.000,00=, il sig. si impegna e obbliga in ogni caso a corrispondere alla sig.ra l'importo Pt_2 Parte_1 totale di € 10.000,00= o quella differenza residua per completare il suddetto importo, a titolo di rimborso spese sostenute dalla sig.ra in costanza di matrimonio. Parte_1
7. Il conto corrente cointestato presso Banca Intesa San Paolo, tra i coniugi verrà chiuso solamente dopo la vendita della casa coniugale.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 13.04.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Meda in data 24.06.2023 (atto n. 8, Parte II, Serie A, anno 2023) del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Meda, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.11.2025
Il Presidente est.
LA TI