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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr.ssa Marianna Lopiano Presidente dr.ssa Giovanna Di Meo Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2423/2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, riservata in decisione all'udienza del 23.9.2025, avente per oggetto: separazione consensuale
Tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Marchese Valentina e Foschini
Nicola, elettivamente domiciliato in Napoli alla p.zza della Repubblica n. 2 presso lo studio dell'avv. Marchese Valentina
E
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
ed ivi residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Barba
AN con la quale è elettivamente domiciliata in Massa Lubrense alla via
Cristoforo Colombo n. 40
Ricorrenti
Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, i signori e Parte_3 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in Massa
[...]
Lubrense in data 23.9.2006 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Massa Lubrense dell'anno 2006 n. 67 parte 2), optando per la separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati i figli (il 21.2.2007), (il 25.2.2011) ed (28.12.2012). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che aveva determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la loro separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
La causa era riservata in decisione dal sottoscritto Giudice, subentrato nella gestione del ruolo nelle more del giudizio, all'udienza del 23.9.2025, fissata per la comparizione delle parti, le quali si riportavano alle condizioni della separazione contenute nel ricorso introduttivo e riportate nel dispositivo, chiedendone l'accoglimento.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco poiché realizzano ampiamente il diritto alla bigenitorialità nella parte relativa all'affido ed alle visite e non sono contrari a norme imperative. Gli accordi sono conformi agli interessi dei figli anche in relazione alle pattuizioni economiche ed alle condizioni reddituali delle parti come si desumono dalla documentazione depositata, considerando che il svolge attività di operaio occasionale, mentre la Pt_1
ha un contratto di lavoro part time di tipo stagionale. Parte_2 Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
La natura della presente pronuncia e l'accordo tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) omologa la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
Capri (NA) il 19.12.1975 (c.f. ) e residente a [...]C.F._1
Lubrense (Na) alla via San Costanzo n. 13, e , nata a Parte_2
CO EN (Na) il 22.11.1977 (c.f. ed ivi residente C.F._2 in via Cristoforo Colombo n. 13, che hanno contratto matrimonio concordatario in Massa Lubrense in data 23.9.2006 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Massa
Lubrense dell'anno 2006 n. 67 parte 2) alle condizioni indicate di seguito indicate: “1) i coniugi concordano di separarsi e vivere separatamente, con tutti
i provvedimenti relativi e consequenziali concordati, ivi compresa
l'autorizzazione all'Ufficiale di Stati Civile di procedere alle relative annotazioni;
2) i minori , ed restano affidati ad Per_1 Per_2 Persona_4 entrambi i genitori, con abitazione e residenza privilegiata presso la madre.
3) I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4) Il sig. potrà vedere i figli quando vorrà, in accordo con i Parte_1 minori, e comunque:
- almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernottamento sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola
(o in mancanza dalle 18.00 di venerdì) e sino alle 21.00 della domenica;
- 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro 31 maggio di ciascun anno;
- ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
5) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario dei figli, l'importo mensile di euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal prossimo 5 dicembre 2024, ferma la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, avendo egli già rinunciato a percepire la sua quota parte dell'assegno Unico mensile in favore dei figli, che è dunque acquisito dalla sig.ra per l'intero ammontare, di euro 695,104 Parte_2 mensili. Le spese extra assegno sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore”. b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa Lubrense per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Chiara Sangiuolo dr.ssa Marianna Lopiano