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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei Magistrati:
- dott. NC Pupilella Presidente
- dott. Ferrucci Marco consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, in seguito al deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il
14.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, promossa da:
Rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
ZZ NC, elettivamente domiciliato come in atti
appellante
contro
:
, in persona del Direttore/legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ivi ope legis domiciliato CP_1
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3/2025 del 15.1.2025, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'ordinanza pagina 1 di 6 ingiunzione n. 727-1/2021, emessa dall' , con cui gli si Controparte_2 ingiungeva il pagamento della somma di € 10.357,7.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata aveva contestato violazioni relative all'orario di lavoro, allo straordinario e ai riposi settimanali del lavoratore a seguito di segnalazione dello stesso e Per_1 successivo accesso ispettivo, avvenuto in data 18 giugno 2021, presso la sede operativa della
[...]
a Campomarino (CB). Parte_1
Il Tribunale di Larino, rigettando il ricorso, ha ritenuto fondate le contestazioni dell' , sulla base CP_1 dell'istruttoria espletata in primo grado, da cui è emerso che viveva in alcuni periodi dell'anno presso Per_1 il centro, omettendo talvolta di usufruire dei riposi.
in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2 CP_3 Parte_1 [...]
propone appello avverso la sentenza di primo grado deducendo: Parte_1
1)l'erronea valutazione della prova testimoniale e violazione dei principi sull'onere della prova
2)l'erronea applicazione della normativa sul lavoro in materia di orario e riposi;
3)l'erronea qualificazione giuridica delle mansioni di fatto;
4)l'insufficienza sostanziale della motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
5)l'erronea premessa di totale infondatezza dell'opposizione ai fini della riduzione della sanzione.
Si è regolarmente instaurato il contradditorio, con la costituzione dell' , che Controparte_4 chiede dichiararsi nel merito il rigetto dell'appello.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, in merito al dedotto difetto di motivazione (IV motivo di appello), ritiene il Collegio che si tratti di censura infondata, dal momento che l'ordinanza ingiunzione impugnata è dotata di tutti i requisiti essenziali per la sua validità, anche attraverso il richiamo per relationem al prodromico verbale di contestazione in cui sono ampiamente descritti i fatti contestati. Nell'ordinanza, inoltre, sono puntualmente indicati tutti gli elementi necessari, ovvero: le generalità del trasgressore, la descrizione dei fatti costituenti le violazioni, l'indicazione delle norme violate con le relative sanzioni.
Quanto alle differenti mansioni effettive e alla qualifica di responsabile del Centro (III motivo di appello), si evidenzia che detto profilo è estraneo alle sanzioni irrogate, riguardanti l'orario di lavoro ed i riposi obbligatori.
L'impugnazione è, invece, parzialmente fondata per quanto concerne i primi due motivi d'appello, in relazione alla violazione sub 3 dell'ordinanza-ingiunzione contestata, sul mancato rispetto dei riposi settimanali. Difatti, si osserva come dall'istruttoria espletata in primo grado, non sia condivisibile quanto Con ricostruito nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2021-727-01 del 3.8.2021 dell' , in base al quale avrebbe lavorato 12 ore ogni giorno dal lunedi alla domenica, senza effettuare riposi Per_1 giornalieri e settimanali;
il verbale ispettivo impugnato perviene alla inverosimile conclusione di determinare pagina 2 di 6 la durata dell'impegno lavorativo del sig. per 12 ore giornaliere e per 7 giorni a settimana, sulla base Per_1 di dichiarazioni parzialmente smentite in giudizio dai medesimi testi.
Difatti il teste di parte appellata (escusso all'udienza del 22.10.2024) ha affermato “(…) Testimone_1
Da febbraio 2016 ad aprile 2017 non ho lavorato presso il Cas Hotel Modenese, ma presso il CAS Oltre.
era il coordinatore del Cas Oltre e aveva una stanza nella quale viveva durante la settimana nei Per_1 giorni feriali. Spesso era presente tutto il giorno e a volte anche con reperibilità notturna.. In genere si riposava la domenica (sempre) e il sabato (non sempre, a seconda della necessità), in cui tornava a casa.
Sul giorno di riposo settimanale non fornisce indicazioni utili l'altro teste di parte appellata
[...]
: “Non so dire se avesse un giorno di riposo, anzi col fatto che stava lì sempre e gli sbarchi erano Tes_2 frequenti, non ne sono sicuro”. Con Dalle indicate testimonianze emerge come non sia provato quanto ricostruito dall' nel verbale di contestazione in discussione, in cui è stato affermato un impegno lavorativo sostanzialmente quotidiano senza i dovuti riposi settimanali. Al contrario è emerso che la domenica si riposava sempre;
sulla violazione in questione non rileva la circostanza che in alcune occasioni lavorasse il sabato, poiché, qualora Per_1
l'azienda, nonostante l'adozione della settimana corta come nel caso di specie, imponga al dipendente saltuariamente di prestare lavoro il sabato, questo giorno, pur non essendo di regola lavorato, viene sempre considerato come una giornata di lavoro e, pertanto, non può essere considerato riposo settimanale.
Pertanto deve essere annullata l'ordinanza-ingiunzione impugnata nella contestata violazione sub 3, secondo cui la Coop. di solidarietà sociale “Marinella A R.L. ONLUS” “non ha concesso al suindicato lavoratore( ) il riposo settimanale previsto, pari ad un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni Per_1
7 giorni, per il periodo dal mese di luglio 2016 al mese di aprile 2017“, in violazione dell'art. 9 comma 1, del
D. Lgs. 66/2003. Con Pur con le già ribadite perplessità in merito all'accertamento finale cui è giunto l' , si deve comunque rilevare che dall'istruttoria è emerso come svolgesse sicuramente un numero di ore lavorative Per_1 superiore a quelle registrate sul LUL, in cui risultavano 38 ore settimanali dal lunedi al venerdi.
In particolare il teste (escusso all'udienza del 21.5.2024) ha affermato: “(…) Testimone_2 Per_1 ha lavorato inizialmente presso happy family e poi all'hotel modenese se ricordo bene. Presso l'happy
[...] family stava h24 perché viveva lì. Non so essere preciso sull'orario di lavoro, anche perché c'erano esigenze legate alle persone presenti…
Anche il già citato teste “Confermo il cap. 3 (“se è vero che il sig. lavorava per un Tes_1 Per_1 numero di ore maggiore di 48 settimanali” ndr).. Non ho mai calcolato le sue ore di lavoro straordinario, ma penso che il calcolo di cui al cap. 5 (“se vero che il sig. ha effettuato lavoro straordinario oltre il Per_1
pagina 3 di 6 limite previsto, di 250 ore” ndr) sia corretto. si occupava della gestione aziendale del centro Parte_2
Oltre, mentre la gestione lavorativa spettava a Sul cap. 7 entrambi si occupavano del coordinamento Per_1 dei dipendenti e della gestione dei migranti, ciascuno per il proprio ambito di competenza come ho già specificato. I rapporti con la erano curati principalmente da , ma non escludo che lo facesse CP_6 Pt_2 anche ”. Per_1
ADR Avv. ZZ: in merito all'orario di lavoro di posso dire che durante la settimana io lavoravo di Per_1 mattina, o di pomeriggio e durante il mio turno c'era sempre anche Nel momento in cui io, avendo Per_1 lavorato la mattina, staccavo il turno, rimaneva lì e al mio posto subentrava un mio collega. Per_1
Ugualmente accadeva quando io lavoravo di pomeriggio, subentravo a un mio collega che aveva fatto il turno di mattina e quando arrivavo trovavo Quando mi capitava di fare il turno notturno a me oppure ad Per_1 altri miei colleghi, solo nel fine settimana, tornava a casa. Il turno di mattina andava dalle 7 alle 15 e Per_1 di pomeriggio dalle 15 alle 23. Dalle ore 23 partiva il turno notturno. La frequenza di permanenza dei sabati di poteva andare da tutti i sabati a solo un sabato al mese. La maggior parte delle volte rimanevo anche Per_1 io perché c'era molto lavoro”.
Alla luce delle riportate dichiarazioni – sicuramente da ritenersi attendibili- emerge, pertanto, come i turni lavorativi fossero di 8 ore, quindi già di base nei 5 giorni lavorativi si effettuavano, 40 ore settimanali in media, invece delle previste 38 ore. Si rileva inoltre come lavorasse più ore rispetto al mero turno Per_1 mattutino o pomeridiano, effettuando talvolta la prestazione anche di sabato in base alle esigenze straordinarie richieste dagli sbarchi, in relazione all'arrivo di nuovi migranti. Pertanto risulta provato che il superasse in media le 48 ore di lavoro settimanali e, come logica conseguenza, anche il limite Per_1 massimo di ricorso allo straordinario di 250 ore annuali nel periodo considerato (luglio 2016-aprile 2017), senza beneficiare delle relative maggiorazioni retributive. Difatti se si considera una media di almeno 10-12 ore settimanali di lavoro straordinario nel periodo considerato, si arriva facilmente a superare il limite di 250 ore di lavoro straordinario nei 10 mesi oggetto di contestazione. Il superamento del lavoro straordinario oltre il limite di 250 ore è corroborato anche dalla deposizione sopra richiamata del teste Tes_1
Le deposizioni dei testi di parte appellante (escussi all'udienza del 20.2.2024), non aggiungono nulla al quadro probatorio sopra delineato, in quanto avevano una limitata frequentazione dei luoghi di lavoro, atteso che lavorava solo uno o due giorni a settimana e, dunque, aveva una conoscenza ed una Controparte_7 frequentazione di necessariamente limitate. Parimenti sporadici sono stati i contatti lavorativi col teste Per_1
il quale non era presente quotidianamente presso il centro di accoglienza. Le loro Testimone_3 deposizioni in ogni caso sono coerenti con la ricostruzione dei fatti sopra delineata.
pagina 4 di 6 Infatti il teste , psicologo, nel premettere di essersi recato presso la struttura “Oltre” per 1- Controparte_7
2 giorni a settimana nel periodo oggetto di causa afferma: “….mi capitava, ma non sempre, di vedere anche
, che era un operatore sociale” Per_1
Alla medesima udienza del 20 febbraio 2024 il teste “Io lavoravo 2 o 3 giorni a Testimone_3 settimana e mi capitava talvolta di incontrare ma non sempre avevamo turni coincidenti….” Per_1
In conclusione si ritengono provate le violazioni sub 1, sub 2 e sub 4 della ordinanza- ingiunzione oggetto di causa e, di conseguenza, non fondate le relative censure.
Per quanto concerne la violazione sub 5 dell'ordinanza-ingiunzione (ha preteso una prestazione lavorativa superiore alle 48 ore-durata media dell'orario di lavoro- calcolata con riferimento a un periodo superiore a 4 mesi, per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario in violazione dell'art. 4, comma 2,
d.lgs. n. 66/2003), si rileva come l' abbia determinato la sanzione in € 4.400, tenendo in CP_1 considerazione cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4 comma 3(4 mesi) del d.lgs. citato e la maggiorazione del 20%, prevista dal 1.1.2019 ai sensi dell'art. 1 comma 445 lett. d) punto 1, della legge n.
145 del 30 dicembre 2018( cfr. pag. 3 dell'ordinanza- ingiunzione), non applicabile ratione temporis al caso di specie (luglio 2016-aprile 2017), in base al disposto dell'art. 1 l. 689/1981.
Pertanto, stante la parziale fondatezza dell'opposizione e ritenuta la sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della violazione, nonché in considerazione degli errori di calcolo sopra esplicitati, anche in accoglimento del V motivo di appello, si ritiene di determinare la sanzione per la violazione sub. 5 in €
1.000.
Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, parte appellante è tenuta a pagare le sanzioni per le violazioni sub 1 ( € 1.100,00), sub 2 ( € 55,00) sub 4 ( € 338,8) e sub 5 (€ 1.000) così come sopra rideterminata, per un totale complessivo di € 2.493,8.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante la parziale fondatezza dell'appello, vengono compensate tra le parti ai sensi dell'art 92 cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Larino in funzione di Giudice del Lavoro del
15.1.2025, proposto con ricorso qui depositato l'11.7.2025 da in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della , nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_8 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina la somma dovuta da parte appellante in €
2.493,80. pagina 5 di 6 Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti ex art. 92 cpc.
Campobasso, 21.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta Dr. NC Pupilella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei Magistrati:
- dott. NC Pupilella Presidente
- dott. Ferrucci Marco consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, in seguito al deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il
14.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, promossa da:
Rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
ZZ NC, elettivamente domiciliato come in atti
appellante
contro
:
, in persona del Direttore/legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ivi ope legis domiciliato CP_1
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3/2025 del 15.1.2025, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'ordinanza pagina 1 di 6 ingiunzione n. 727-1/2021, emessa dall' , con cui gli si Controparte_2 ingiungeva il pagamento della somma di € 10.357,7.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata aveva contestato violazioni relative all'orario di lavoro, allo straordinario e ai riposi settimanali del lavoratore a seguito di segnalazione dello stesso e Per_1 successivo accesso ispettivo, avvenuto in data 18 giugno 2021, presso la sede operativa della
[...]
a Campomarino (CB). Parte_1
Il Tribunale di Larino, rigettando il ricorso, ha ritenuto fondate le contestazioni dell' , sulla base CP_1 dell'istruttoria espletata in primo grado, da cui è emerso che viveva in alcuni periodi dell'anno presso Per_1 il centro, omettendo talvolta di usufruire dei riposi.
in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2 CP_3 Parte_1 [...]
propone appello avverso la sentenza di primo grado deducendo: Parte_1
1)l'erronea valutazione della prova testimoniale e violazione dei principi sull'onere della prova
2)l'erronea applicazione della normativa sul lavoro in materia di orario e riposi;
3)l'erronea qualificazione giuridica delle mansioni di fatto;
4)l'insufficienza sostanziale della motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
5)l'erronea premessa di totale infondatezza dell'opposizione ai fini della riduzione della sanzione.
Si è regolarmente instaurato il contradditorio, con la costituzione dell' , che Controparte_4 chiede dichiararsi nel merito il rigetto dell'appello.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, in merito al dedotto difetto di motivazione (IV motivo di appello), ritiene il Collegio che si tratti di censura infondata, dal momento che l'ordinanza ingiunzione impugnata è dotata di tutti i requisiti essenziali per la sua validità, anche attraverso il richiamo per relationem al prodromico verbale di contestazione in cui sono ampiamente descritti i fatti contestati. Nell'ordinanza, inoltre, sono puntualmente indicati tutti gli elementi necessari, ovvero: le generalità del trasgressore, la descrizione dei fatti costituenti le violazioni, l'indicazione delle norme violate con le relative sanzioni.
Quanto alle differenti mansioni effettive e alla qualifica di responsabile del Centro (III motivo di appello), si evidenzia che detto profilo è estraneo alle sanzioni irrogate, riguardanti l'orario di lavoro ed i riposi obbligatori.
L'impugnazione è, invece, parzialmente fondata per quanto concerne i primi due motivi d'appello, in relazione alla violazione sub 3 dell'ordinanza-ingiunzione contestata, sul mancato rispetto dei riposi settimanali. Difatti, si osserva come dall'istruttoria espletata in primo grado, non sia condivisibile quanto Con ricostruito nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2021-727-01 del 3.8.2021 dell' , in base al quale avrebbe lavorato 12 ore ogni giorno dal lunedi alla domenica, senza effettuare riposi Per_1 giornalieri e settimanali;
il verbale ispettivo impugnato perviene alla inverosimile conclusione di determinare pagina 2 di 6 la durata dell'impegno lavorativo del sig. per 12 ore giornaliere e per 7 giorni a settimana, sulla base Per_1 di dichiarazioni parzialmente smentite in giudizio dai medesimi testi.
Difatti il teste di parte appellata (escusso all'udienza del 22.10.2024) ha affermato “(…) Testimone_1
Da febbraio 2016 ad aprile 2017 non ho lavorato presso il Cas Hotel Modenese, ma presso il CAS Oltre.
era il coordinatore del Cas Oltre e aveva una stanza nella quale viveva durante la settimana nei Per_1 giorni feriali. Spesso era presente tutto il giorno e a volte anche con reperibilità notturna.. In genere si riposava la domenica (sempre) e il sabato (non sempre, a seconda della necessità), in cui tornava a casa.
Sul giorno di riposo settimanale non fornisce indicazioni utili l'altro teste di parte appellata
[...]
: “Non so dire se avesse un giorno di riposo, anzi col fatto che stava lì sempre e gli sbarchi erano Tes_2 frequenti, non ne sono sicuro”. Con Dalle indicate testimonianze emerge come non sia provato quanto ricostruito dall' nel verbale di contestazione in discussione, in cui è stato affermato un impegno lavorativo sostanzialmente quotidiano senza i dovuti riposi settimanali. Al contrario è emerso che la domenica si riposava sempre;
sulla violazione in questione non rileva la circostanza che in alcune occasioni lavorasse il sabato, poiché, qualora Per_1
l'azienda, nonostante l'adozione della settimana corta come nel caso di specie, imponga al dipendente saltuariamente di prestare lavoro il sabato, questo giorno, pur non essendo di regola lavorato, viene sempre considerato come una giornata di lavoro e, pertanto, non può essere considerato riposo settimanale.
Pertanto deve essere annullata l'ordinanza-ingiunzione impugnata nella contestata violazione sub 3, secondo cui la Coop. di solidarietà sociale “Marinella A R.L. ONLUS” “non ha concesso al suindicato lavoratore( ) il riposo settimanale previsto, pari ad un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni Per_1
7 giorni, per il periodo dal mese di luglio 2016 al mese di aprile 2017“, in violazione dell'art. 9 comma 1, del
D. Lgs. 66/2003. Con Pur con le già ribadite perplessità in merito all'accertamento finale cui è giunto l' , si deve comunque rilevare che dall'istruttoria è emerso come svolgesse sicuramente un numero di ore lavorative Per_1 superiore a quelle registrate sul LUL, in cui risultavano 38 ore settimanali dal lunedi al venerdi.
In particolare il teste (escusso all'udienza del 21.5.2024) ha affermato: “(…) Testimone_2 Per_1 ha lavorato inizialmente presso happy family e poi all'hotel modenese se ricordo bene. Presso l'happy
[...] family stava h24 perché viveva lì. Non so essere preciso sull'orario di lavoro, anche perché c'erano esigenze legate alle persone presenti…
Anche il già citato teste “Confermo il cap. 3 (“se è vero che il sig. lavorava per un Tes_1 Per_1 numero di ore maggiore di 48 settimanali” ndr).. Non ho mai calcolato le sue ore di lavoro straordinario, ma penso che il calcolo di cui al cap. 5 (“se vero che il sig. ha effettuato lavoro straordinario oltre il Per_1
pagina 3 di 6 limite previsto, di 250 ore” ndr) sia corretto. si occupava della gestione aziendale del centro Parte_2
Oltre, mentre la gestione lavorativa spettava a Sul cap. 7 entrambi si occupavano del coordinamento Per_1 dei dipendenti e della gestione dei migranti, ciascuno per il proprio ambito di competenza come ho già specificato. I rapporti con la erano curati principalmente da , ma non escludo che lo facesse CP_6 Pt_2 anche ”. Per_1
ADR Avv. ZZ: in merito all'orario di lavoro di posso dire che durante la settimana io lavoravo di Per_1 mattina, o di pomeriggio e durante il mio turno c'era sempre anche Nel momento in cui io, avendo Per_1 lavorato la mattina, staccavo il turno, rimaneva lì e al mio posto subentrava un mio collega. Per_1
Ugualmente accadeva quando io lavoravo di pomeriggio, subentravo a un mio collega che aveva fatto il turno di mattina e quando arrivavo trovavo Quando mi capitava di fare il turno notturno a me oppure ad Per_1 altri miei colleghi, solo nel fine settimana, tornava a casa. Il turno di mattina andava dalle 7 alle 15 e Per_1 di pomeriggio dalle 15 alle 23. Dalle ore 23 partiva il turno notturno. La frequenza di permanenza dei sabati di poteva andare da tutti i sabati a solo un sabato al mese. La maggior parte delle volte rimanevo anche Per_1 io perché c'era molto lavoro”.
Alla luce delle riportate dichiarazioni – sicuramente da ritenersi attendibili- emerge, pertanto, come i turni lavorativi fossero di 8 ore, quindi già di base nei 5 giorni lavorativi si effettuavano, 40 ore settimanali in media, invece delle previste 38 ore. Si rileva inoltre come lavorasse più ore rispetto al mero turno Per_1 mattutino o pomeridiano, effettuando talvolta la prestazione anche di sabato in base alle esigenze straordinarie richieste dagli sbarchi, in relazione all'arrivo di nuovi migranti. Pertanto risulta provato che il superasse in media le 48 ore di lavoro settimanali e, come logica conseguenza, anche il limite Per_1 massimo di ricorso allo straordinario di 250 ore annuali nel periodo considerato (luglio 2016-aprile 2017), senza beneficiare delle relative maggiorazioni retributive. Difatti se si considera una media di almeno 10-12 ore settimanali di lavoro straordinario nel periodo considerato, si arriva facilmente a superare il limite di 250 ore di lavoro straordinario nei 10 mesi oggetto di contestazione. Il superamento del lavoro straordinario oltre il limite di 250 ore è corroborato anche dalla deposizione sopra richiamata del teste Tes_1
Le deposizioni dei testi di parte appellante (escussi all'udienza del 20.2.2024), non aggiungono nulla al quadro probatorio sopra delineato, in quanto avevano una limitata frequentazione dei luoghi di lavoro, atteso che lavorava solo uno o due giorni a settimana e, dunque, aveva una conoscenza ed una Controparte_7 frequentazione di necessariamente limitate. Parimenti sporadici sono stati i contatti lavorativi col teste Per_1
il quale non era presente quotidianamente presso il centro di accoglienza. Le loro Testimone_3 deposizioni in ogni caso sono coerenti con la ricostruzione dei fatti sopra delineata.
pagina 4 di 6 Infatti il teste , psicologo, nel premettere di essersi recato presso la struttura “Oltre” per 1- Controparte_7
2 giorni a settimana nel periodo oggetto di causa afferma: “….mi capitava, ma non sempre, di vedere anche
, che era un operatore sociale” Per_1
Alla medesima udienza del 20 febbraio 2024 il teste “Io lavoravo 2 o 3 giorni a Testimone_3 settimana e mi capitava talvolta di incontrare ma non sempre avevamo turni coincidenti….” Per_1
In conclusione si ritengono provate le violazioni sub 1, sub 2 e sub 4 della ordinanza- ingiunzione oggetto di causa e, di conseguenza, non fondate le relative censure.
Per quanto concerne la violazione sub 5 dell'ordinanza-ingiunzione (ha preteso una prestazione lavorativa superiore alle 48 ore-durata media dell'orario di lavoro- calcolata con riferimento a un periodo superiore a 4 mesi, per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario in violazione dell'art. 4, comma 2,
d.lgs. n. 66/2003), si rileva come l' abbia determinato la sanzione in € 4.400, tenendo in CP_1 considerazione cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4 comma 3(4 mesi) del d.lgs. citato e la maggiorazione del 20%, prevista dal 1.1.2019 ai sensi dell'art. 1 comma 445 lett. d) punto 1, della legge n.
145 del 30 dicembre 2018( cfr. pag. 3 dell'ordinanza- ingiunzione), non applicabile ratione temporis al caso di specie (luglio 2016-aprile 2017), in base al disposto dell'art. 1 l. 689/1981.
Pertanto, stante la parziale fondatezza dell'opposizione e ritenuta la sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della violazione, nonché in considerazione degli errori di calcolo sopra esplicitati, anche in accoglimento del V motivo di appello, si ritiene di determinare la sanzione per la violazione sub. 5 in €
1.000.
Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, parte appellante è tenuta a pagare le sanzioni per le violazioni sub 1 ( € 1.100,00), sub 2 ( € 55,00) sub 4 ( € 338,8) e sub 5 (€ 1.000) così come sopra rideterminata, per un totale complessivo di € 2.493,8.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante la parziale fondatezza dell'appello, vengono compensate tra le parti ai sensi dell'art 92 cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Larino in funzione di Giudice del Lavoro del
15.1.2025, proposto con ricorso qui depositato l'11.7.2025 da in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della , nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_8 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina la somma dovuta da parte appellante in €
2.493,80. pagina 5 di 6 Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti ex art. 92 cpc.
Campobasso, 21.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta Dr. NC Pupilella
pagina 6 di 6